Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 aprile 2017
Certificazioni del rendiconto al bilancio 2016 delle amministrazioni provinciali, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del citato decreto legislativo n. 118, a decorrere dal 2016 gli enti territoriali adottano i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Visti i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti dal citato art. 11, allegati al predetto decreto legislativo n. 118, come modificati ed integrati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11, ed in particolare l'allegato n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione;
Ravvisata la necessita' di fissare modalita' e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2016;
Visto l'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, con cui sono sospesi, per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei comuni indicati negli allegati al suddetto decreto;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 229 che ne ha disposto l'abrogazione, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016;
Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la proposta con la quale la Regione Valle d'Aosta - nella quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le sezioni (quadri) del certificato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare, compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato;
Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;
Considerato, tuttavia, che, per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, applicano quelli vigenti nell'anno precedente;
Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;
Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;
Ritenuto, altresi', che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del certificato;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli
adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2016, allegati al presente decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2017.
2. Gli enti locali, sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione (c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.
3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, non sono tenuti a compilare e trasmettere per un periodo di dodici mesi decorrente, per ciascuno dei due gruppi di comuni, dalle date rispettivamente indicate nel primo periodo del comma 3, dell'art. 44 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 - la certificazione di rendiconto della gestione 2016.
4. Gli enti appartenenti alle regioni a statuto speciale che quest'anno adottano i nuovi principi contabili, nonche' alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre alla certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione (c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 118, anche la certificazione relativa allo schema del rendiconto della gestione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (c.d. «tradizionale»), parimenti riportata in allegato al presente decreto;
5. Gli enti della Regione Valle d'Aosta, per la certificazione relativa allo schema di rendiconto della gestione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (c.d. «tradizionale»), sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) dei certificati di cui all'allegato tecnico. Inoltre, come per la certificazione suddetta anche per la certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione (c.d. «armonizzato»), gli enti in questione non sono tenuti a compilare la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria.
 

Allegato tecnico

PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE/UNITES
DES COMMUNES VALDÔTAINES DELLA VALLE D'AOSTA
Comuni.
Compilare integralmente: i quadri «1», «2», «3», «8», «8-bis», «9», «9-ter», «9-quater», «10», «10-bis», «11», «12» e «12-quater».
Compilare:
i quadri «4A», «4B» e «4C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«personale»;
«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;
«trasferimenti»;
«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;
«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;
«totale»;
i quadri «5A», «5B» e «5C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;
«trasferimenti di capitale»;
«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;
«concessione di crediti e anticipazioni»;
«totale»;
il quadro «6» limitatamente alle righe riguardanti il totale;
il quadro «8-ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
8100;
8105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);
8109 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio;
8115, 8120, 8165, 8170, 8175, 8176, 8185, 8190, 8195;
il quadro «8-quater» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
8200, 8210, 8215;
8220 (indicare il dato corrispondente al punto «III) Debiti di parte corrente» della voce «B) Debiti» del passivo del conto del patrimonio);
8225, 8230, 8235, 8240;
8260 (sommare alla voce «Altri Debiti» il dato del punto «II) Debiti in c/capitale» della voce «b) Debiti» del passivo del conto del patrimonio);
8265 e 8270;
il quadro «9-bis»:
integralmente per la colonna «Risultato 2016»;
per le colonne «Risultato 2014» e «Risultato 2015», limitatamente ai codici 9050, 9055, 9060, 9070.
Non compilare i quadri «8-quinquies», «9-quinquies» e «12-bis».
Compilare i quadri sperimentali «S3» e «S3bis» ad eccezione delle colonne 5 e 6.
Compilare i quadri «13» e «14» desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilita' analitica.
Non compilare l'allegato B «Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario», in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione. Comunita' Montane/Unites des communes Valdôtaines
Compilare integralmente: i quadri «1», «2», «3», «7», «7-bis», «8», «8-ter», «8-quater», «9», «10», «11», «12» e «12-ter».
Compilare:
i quadri «4A», «4B» e «4C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«personale»;
«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;
«trasferimenti»;
«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;
«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;
«totale»;
i quadri «5A», «5B» e «5C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;
«trasferimenti di capitale»;
«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;
«concessione di crediti e anticipazioni»;
«totale»;
il quadro «6» limitatamente alle righe riguardanti il totale;
il quadro «7-ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
7100;
7105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);
7110 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);
7115, 7135, 7140, 7145, 7155, 7160, 7165;
il quadro «7-quater» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
7170, 7180, 7185;
7190 (indicare il dato corrispondente al punto «III) Debiti di parte corrente» della voce «B) debiti» del passivo del conto del patrimonio);
7195, 7200, 7205, 7210;
7215 (sommare alla voce «Altri debiti» il dato del punto «II) Debiti in c/capitale» della voce «B) debiti» del passivo del conto del patrimonio);
7220 e 7225;
il quadro «8-bis»:
integralmente per la colonna «Risultato 2016»;
per le colonne «Risultato 2014» e «Risultato 2015», limitatamente ai codici 8050, 8055, 8060, 8070.
Non compilare i quadri «7-quinquies» e «8-quinquies».
Compilare il quadro «13» desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilita' analitica.
Non compilare l'allegato C «Certificazione dei parametri obiettivi per le comunita' montane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario» in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione.
 
Art. 2
Trasmissione dei certificati
tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione dei certificati dovra' avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata completa di firma digitale dei sottoscrittori.
 
Art. 3
Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) gia' richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html
2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2017, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:
il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;
il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello identificato con «X» per il certificato c.d. «armonizzato» ed «U» per il certificato c.d. «tradizionale» (quest'ultimo solo per gli enti tenuti al doppio invio), nonche' i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.
3. Gli enti locali che trasmetteranno le due certificazioni dovranno procedere con invii separati, ognuno dei quali dovra' contenere il file firmato digitalmente ed il file info distinto per tipo modello certificato.
4. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non e' sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.
 
Art. 4
Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.
 
Art. 5
Sottoscrizione della certificazione

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonche' l'organo di revisione economico-finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.
 
Art. 6
Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2016, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sulla seguente pagina del predetto sito internet www.finanzalocale.interno.it/circ/deccon2016.html, nella quale vengono altresi' pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.
Roma, 26 aprile 2017

Il direttore centrale: Verde
 
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