Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 febbraio 2017
Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e s.m.i. relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e s.m.i. recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;
Ritenuto necessario al fine di favorire la produzione delle aziende sementiere biologiche ed agevolare la conservazione della biodiversita' locale e tradizionale sostenendo l'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, provvedere a:
istituire una banca dati informatizzata che comprenda le sementi, i tuberi semi di patata ed il materiale di propagazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico;
definire liste di equivalenza varietale, per determinate specie, al fine di garantire un impiego preferenziale delle sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa biologici e ridurre il numero di deroghe rilasciate, senza determinare pregiudizio per l'operatore;
semplificare la procedura necessaria al rilascio delle deroghe all'impiego di sementi, tuberi semi di patate e materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico;
Ritenuto opportuno inserire la banca dati delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa biologici nell'ambito del portale dei servizi realizzati dal Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN;
Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013 nella riunione del 29 ottobre 2015;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 29 settembre 2016.

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina in conformita' ai reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008:
a) la gestione di una banca dati informatizzata per l'inserimento e la verifica della disponibilita' commerciale di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, di seguito «BDS»;
b) il rilascio della deroga per l'impiego di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, di cui all'art. 45, paragrafo 1 lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008;
c) l'attivita' di verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie per il rilascio della deroga svolta dagli Organismi di controllo.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «BDS»: sistema informatico, reso disponibile dal Sistema informativo biologico, di seguito SIB, contenente l'elenco delle specie e varieta' di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico o provenienti da unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica disponibili sul mercato nazionale e relativi fornitori;
b) «categorie commerciali di una specie»: varieta' o gruppi di varieta' che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro simili ed omogenee e pertanto riconducibili ad un'unica tipologia o categoria di prodotto;
c) «fornitori di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico», di seguito «fornitori»:
gli operatori biologici iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, registrati come tali nella BDS;
i venditori che trattano sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, registrati come tali nella BDS, anche se non sono operatori biologici;
d) «materiale di moltiplicazione vegetativa»: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta-seme;
e) «sementi»: le sementi e i tuberi-seme di patata;
f) «varieta' equivalenti»: insieme di singole varieta' di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore;
g) «varieta' da conservazione»: insieme di varieta', popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar di specie di piante agrarie ed ortive autoctone o non autoctone (purche' integratesi negli agroecosistemi locali e regionali), minacciate da erosione genetica, coltivate sul territorio nazionale o conservate presso orti botanici, istituti sperimentali o di ricerca e banche del germoplasma, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico.
3. Le disposizioni di cui all'art. 45, paragrafi dal 2 al 9 e all'art. 48 del reg. (CE) n. 889/08 si applicano anche al materiale di moltiplicazione vegetativo.
 
Allegato I

Procedura di gestione della BDS
Inserimento delle sementi e del materiale di moltiplicazione
vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o
provenienti da unita' produttive in conversione all'agricoltura
biologica da parte dei fornitori e rilascio della deroga per
l'utilizzo, da parte degli operatori biologici, di sementi e di
materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con metodo di
produzione biologico.
I servizi resi disponibili dal SIB per la procedura descritta nel presente allegato constano di un ambiente pubblico (consultazione) per il controllo delle liste Verde e Rossa e di un ambiente riservato (gestione) raggiungibile tramite apposite credenziali di accesso per tutte le altre operazioni.
Il Ministero, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi di controllo sono autorizzati all'accesso dell'ambiente riservato della BDS per le rispettive competenze di vigilanza e controllo.
Le procedure informatiche di cui al presente allegato descritte nel relativo manuale d'uso disponibile presso l'apposita sezione all'indirizzo web http://mipaaf.sian.it 1. Registrazione in BDS dei fornitori
L'operatore, iscritto nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, per registrarsi nella BDS, deve essere notificato nel SIB come produttore vegetale (Av), e/o preparatore (B), e/o importatore (C) di sementi e/o vivaista «s».
Il venditore, che commercializza sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, anche se non iscritto nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, puo' registrarsi nella BDS come venditore di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico.
Le procedure di iscrizione alla BDS sono rese disponibili dal SIB e descritte nel relativo manuale d'uso disponibile presso l'apposita sezione all'indirizzo web http://mipaaf.sian.it
Trascorsi 30 giorni, senza che la domanda di registrazione sia stata rifiutata dal Ministero, i fornitori sono registrati all'interno della BDS. 2. Registrazione delle disponibilita' ed aggiornamento della banca
dati
Il fornitore registra la propria disponibilita' di sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unita' produttive in conversione all'agricoltura biologica e mantiene aggiornata la BDS.
I fornitori rispondono tempestivamente alle richieste di disponibilita' trasmesse automaticamente dalla BDS tramite posta elettronica ordinaria o certificata, fornendo le dovute informazioni, anche di tipo commerciale. 3. Gestione delle liste
Il Ministero, supportato dal gruppo di esperti, di cui all'art. 3 comma 4 del decreto, redige e aggiorna almeno annualmente le liste rossa e verde (specie ed eventuali categorie commerciali di una specie) e le liste di varieta' equivalenti per le specie di maggiore interesse.
L'aggiornamento delle liste sopracitate, valevoli per l'anno solare successivo, avviene entro il 30 settembre di ogni anno.
Tali liste sono in consultazione pubblica sul SIB. 4. Richiesta aggiornamento delle liste
I fornitori, sulla base della propria conoscenza del mercato nazionale delle sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa, possono richiedere al Ministero la modifica delle liste.
Tali richieste, devono pervenire al Ministero entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di consentire al gruppo di esperti di valutare le proposte ed eventualmente aggiornare le liste valevoli per l'anno solare successivo. 5. Verifica da parte dell'operatore della disponibilita' di sementi e
materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di
produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.
L'operatore biologico, al fine di identificare un possibile fornitore, almeno 10 giorni prima della semina, interroga la BDS inserendo le seguenti informazioni:
specie/varieta' di cui intende rifornirsi;
tempi limite di consegna;
specifiche tecniche qualitative;
quantitativo necessario.
A seguito dell'interrogazione della BDS si puo' verificare che:
a) la specie o la tipologia commerciale cui appartiene la varieta' richiesta sono incluse nella lista Rossa.
La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varieta' o di varieta' equivalenti di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.
La BDS consente all'operatore, tramite apposita abilitazione al SIB, di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.
A seguito delle risposte dei fornitori, l'operatore decide quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.
Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore e' consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.
b) la specie/varieta' richiesta e' inclusa nella lista Verde
La BDS evidenzia che per le specie/varieta' incluse nella lista verde e' concessa automaticamente la deroga all'uso di semente e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per l'anno solare in corso.
L'operatore e' tenuto a stampare la lista verde relativamente alla presenza delle specie/varieta' di proprio interesse a comprova della consultazione effettuata.
L'Organismo di controllo, nel corso delle attivita' descritte all'art. 7 del presente decreto, provvede attraverso apposita funzionalita' della BDS alla comunicazione al Ministero e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del ricorso alla deroga da parte dell'operatore controllato.
c) la specie richiesta e' inclusa nella lista Gialla
La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varieta' o di varieta' equivalenti di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici o provenienti da appezzamenti in conversione.
La BDS, consente all'operatore di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.
A seguito dell'invio della richiesta si possono verificare 2 circostanze:
1) nessun fornitore conferma, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta:
la disponibilita' alla vendita della varieta' o di varieta' equivalenti;
la possibilita' di effettuare la consegna in tempo utile per la semina;
le specifiche tecniche qualitative;
il quantitativo necessario.
in tal caso all'operatore e' consentito di ottenere dalla BDS il rilascio della deroga.
2) uno o piu' fornitori, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta, confermano:
la disponibilita' alla vendita della varieta' o di varieta' equivalenti;
la possibilita' di effettuare la consegna in tempo utile per la semina;
le specifiche tecniche qualitative;
il quantitativo necessario.
in tal caso l'operatore decidera' quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.
Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore e' consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.
d) la specie/varieta' e' richiesta per scopi di ricerca e sperimentazione o conservazione
La BDS consente all'operatore di ottenere il rilascio della deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici nei casi previsti all'art. 5, paragrafo 2, del decreto. La BDS contemporaneamente trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di Controllo dell'operatore al fine di assicurare la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.
 
Art. 2

Autorita' competenti

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio agricoltura biologica e Sistemi di qualita' alimentare nazionale e affari generali, di seguito «Ministero» e' l'Autorita' competente, ai sensi degli artt. 45 e 48 del reg. (CE) n. 889/2008, per la gestione della BDS e per il rilascio dell'autorizzazione all'uso di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.
 
Art. 3

Banca dati

1. La BDS e' gestita dal Ministero attraverso i servizi resi disponibili dal SIB ed e' accessibile dall'indirizzo web http://mipaaf.sian.it o dai sistemi informativi regionali ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 154 del 2016.
2. Le specie o alcune categorie commerciali di una specie di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico sono distinte all'interno della BDS in tre liste di appartenenza:
a) lista rossa: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie disponibili in quantita' sufficienti sul mercato nazionale, per le quali non e' concessa deroga, salvo il caso previsto all'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB;
b) lista verde: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie indisponibili sul mercato nazionale e per le quali, ai sensi dell'art. 45, par. 8 del reg. (CE) n. 889/2008, e' concessa annualmente una deroga generale, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB;
c) lista gialla: contiene l'elenco di tutte le varieta' delle specie non ricomprese sub a) e b) per le quali e' necessario, tramite la BDS con accesso in area riservata, effettuare una verifica di disponibilita' commerciale per la successiva eventuale concessione della deroga ai sensi dell'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008. In ambiente pubblico e' consultabile esclusivamente l'elenco di tutte le varieta' delle specie non ricomprese nelle liste rossa e verde e non e' verificabile la disponibilita' commerciale delle stesse varieta'.
3. Nella BDS sono inserite dai fornitori le disponibilita' di:
a) sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da appezzamenti biologici e prodotti, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lett. i, del reg. (CE) n. 834/2007, rispettivamente da piante madri o piante genitrici coltivate secondo le norme dell'agricoltura biologica per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi. Nel caso di specie a bulbo, tubero o radice nuda per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo, del tubero o della radice nuda, il ciclo vegetativo svolto secondo le norme dell'agricoltura biologica si conteggia a partire dal reimpianto degli stessi;
b) sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa prodotti come al punto a), ma provenienti da unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica.
4. Il Ministero si avvale di un «Gruppo di esperti», da nominarsi con successivo provvedimento e costituito da tre rappresentanti del Ministero, tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sei rappresentanti di associazioni di categoria, per la predisposizione e l'aggiornamento delle liste rossa e verde e per l'identificazione delle varieta' equivalenti, delle categorie commerciali di una specie e delle varieta' da conservazione a erosione genetica di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente decreto, definendone il loro posizionamento relativamente alle liste rossa e verde.
5. Ai componenti del Gruppo di Esperti, di cui al punto precedente, non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese, nel rispetto del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 4 del 3 febbraio 2011.
 
Art. 4

Registrazione dei fornitori e delle disponibilita'

1. Il fornitore che intende commercializzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici sul territorio nazionale, attraverso la BDS, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, si abilita ad operare nel SIB e procede alla propria registrazione all'interno della BDS.
2. Il fornitore, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB, inserisce e mantiene aggiornate in modo continuativo, all'interno della BDS, le informazioni di cui all'art. 51, paragrafi 1 e 2, del reg. (CE) n. 889/2008.
3. Il Ministero ha facolta' di annullare la registrazione del fornitore che non provveda all'aggiornamento nella BDS della propria disponibilita' di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico o provenienti da unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica.
 
Art. 5

Condizioni per il rilascio della deroga

1. La deroga annuale generale e' automaticamente rilasciata per le specie o le categorie commerciali di una specie di cui alla lista verde con le modalita' previste all'allegato I al presente decreto.
2. L'operatore biologico, abilitato ad operare nel SIB, qualora ricorrano una o piu' condizioni previste all'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008, richiede, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per quelli non ricompresi nella lista verde.
3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 7, del reg. (CE) n. 889/2008, la deroga e' concessa al singolo richiedente per una stagione colturale alla volta.
4. La disponibilita' nella BDS di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica o di varieta' considerate equivalenti e' ostativa al rilascio della deroga, salvo il caso previsto dall'art. 45, paragrafo 5 lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008.
 
Art. 6

Procedura di gestione della BDS
e di rilascio della deroga

1. La procedura di gestione della BDS e di richiesta e concessione dell'autorizzazione per l'utilizzo di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico e' descritta all'allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante.
 
Art. 7

Attivita' degli Organismi di controllo

1. Gli Organismi di controllo, nel corso delle ordinarie attivita' ispettive:
a) verificano l'effettiva sussistenza delle condizioni che hanno determinato la concessione della deroga ed il possesso da parte dell'operatore di idonea documentazione comprovante la motivazione di concessione registrata dal sistema;
b) verificano che la specie o la varieta' seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga;
c) comunicano al Ministero ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il ricorso alla deroga, da parte degli operatori, nel caso di specie e varieta' elencate nella lista verde di cui all'art. 3, par. 1, lett. b) del presente decreto.
 
Art. 8

Relazione di sintesi e dati statistici

1. Il SIB, attraverso apposite funzioni informatiche, registra i quantitativi, suddivisi per specie e varieta', di sementi per i quali e' stato concesso l'impiego in deroga anche a fini statistici ed il Ministero trasmette alla Commissione e alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano una relazione di sintesi, ai sensi dell'art. 55 del reg. (CE) n. 889/08.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e relativamente agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 si applica con decorrenza 1° gennaio 2018.
2. A decorrere dalla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente decreto, l'art. 7 punto 5) e l'all. 5 del decreto 27 novembre 2009 n. 18354 sono abrogati.
 
Art. 10

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2017

Il Ministro: Martina
 
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