Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 marzo 2017
Regole procedurali di carattere tecnico operativo relative agli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziali e per l'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario, in relazione al casellario giudiziale europeo.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia penale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (d'ora in avanti denominato T.U.);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, contenente le norme di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ed in particolare l'art. 12 che ha apportato modifiche al T.U.;
Visto, in particolare, l'art. 42, comma 1-bis, del T.U., introdotto dall'art. 12 sopra citato, il quale prevede che le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'art. 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto in particolare, altresi', l'art. 29-bis del T.U., il quale prevede che le modalita' di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21, 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'art. 42, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, recante le norme di attuazione della decisione 2009/316/GAI, relativa all'istituzione del sistema ECRIS, in applicazione dell'art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
Visto altresi' il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73, contenente le norme di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri in occasione di un nuovo procedimento penale;
Visto il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del T.U.;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
Considerato che il sistema ECRIS e' entrato in esercizio in data 27 aprile 2012;
Considerata la necessita' di ottemperare a quanto previsto dall'art. 42, comma 1-bis, del T.U.;
Rilevata la necessita' di adeguare il sistema informativo automatizzato del casellario in relazione alle nuove disposizioni di cui ai decreti legislativi 12 maggio 2016, nn. 74, 75 e 73;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Principi ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole procedurali di carattere tecnico operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali, in conformita' con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75.
2. Il presente decreto stabilisce altresi' le regole di funzionamento del SIC in relazione al casellario giudiziale europeo, ad integrazione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007.
3. Titolare del trattamento dei dati di cui al presente decreto e' il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito e' istituito l'ufficio centrale.


 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente ed espressamente indicato, si intende per:
a) «T.U.»: il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b) «casellario giudiziale europeo»: l'insieme dei dati relativi ai provvedimenti giudiziari di condanna pronunciati negli Stati membri nei confronti di cittadini italiani;
c) «ECRIS (European Criminal Record Information System)»: il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali che raccoglie e conserva i provvedimenti giudiziari di condanna dei cittadini europei, in modalita' distribuita tra tutti gli Stati membri, secondo il Paese di cittadinanza;
d) «SIC»: il sistema informativo automatizzato di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del T.U.;
e) «ufficio centrale»: l'ufficio presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), del T.U.;
f) «autorita' centrale»: l'ente competente per lo scambio di informazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera p-bis), del T.U.;
g) «S-TESTA (Secure-Trans European Services for Telematics between Administrations»: la rete sicura trans-europea per i servizi telematici tra le amministrazioni utilizzata per gli scambi tra i Paesi membri attraverso ECRIS.


 
Art. 3

Disposizioni procedurali

1. L'ufficio centrale, attraverso il SIC e la sua interconnessione ad ECRIS:
a) riceve e conserva le condanne pronunciate dagli altri Stati membri nei confronti di cittadini italiani, trasmesse a partire dal 27 aprile 2012;
b) riceve da parte dell'autorita' centrale di uno Stato membro le richieste di informazioni, relative alle condanne pronunciate nel territorio dell'Unione europea nei confronti di un cittadino italiano, e risponde alle stesse, previa interrogazione delle banche dati del casellario giudiziale e del casellario giudiziale europeo;
c) richiede e riceve le informazioni relative alle condanne dei cittadini degli altri Stati membri;
d) riceve da parte dell'autorita' centrale di uno Stato membro le richieste di informazioni, relative alle condanne pronunciate nel territorio italiano nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro, e risponde alle stesse, previa interrogazione della banca dati del casellario giudiziale;
e) richiede e riceve le informazioni relative alle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini di un Paese terzo, ovvero dei cittadini italiani anteriormente al 27 aprile 2012, iscritte nei casellari degli Stati membri;
f) trasmette allo Stato membro di cittadinanza le condanne pronunciate in Italia nei confronti dei cittadini di quello Stato, nel momento in cui vengono iscritte nella banca dati del casellario giudiziale, e le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano le condanne iscritte.
2. Il SIC trasmette le condanne pronunciate nei confronti dei cittadini italiani, ricevute ai sensi del comma 1, lettera a), al Procuratore generale presso la Corte di appello del distretto di nascita, qualora nati in Italia, ovvero presso la Corte di appello di Roma se nati all'estero, per i fini previsti dall'art. 730, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Il SIC assicura il rilascio del certificato del casellario giudiziale europeo all'autorita' giudiziaria italiana e alle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi italiani, nonche' ai cittadini italiani.
4. I certificati e le informazioni relative alle condanne sono richieste dall'autorita' giudiziaria italiana al fine di valutare, in occasione di un nuovo procedimento penale, le decisioni di condanna emesse da un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73.
5. Gli scambi regolati dal presente articolo avvengono secondo un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni tra i casellari giudiziali degli Stati membri, realizzato dalla Commissione europea in attuazione della decisione 2009/316/GAI, attraverso l'utilizzo della rete S-TESTA.


 
Art. 4

Politiche di sicurezza, protezione dei dati
e accesso al sistema

1. Il casellario giudiziale europeo e' integrato nel SIC ed opera secondo le disposizioni in materia di politiche di sicurezza, protezione dei dati e controllo degli accessi di cui al Capo II del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del T.U..
2. Le autorita' abilitate ad accedere ai dati forniti da ECRIS attraverso l'interconnessione con il SIC sono individuate dalle disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1, del presente decreto. Le norme di protezione dei dati personali sono stabilite dalle disposizioni di cui al periodo precedente nonche' dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo n. 74/2016. Le condizioni di utilizzo dei dati personali sono disciplinate dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo.


 
Art. 5

Iscrizione e modifica dei provvedimenti emessi
e trasmessi dagli altri Stati membri

1. Le condanne pronunciate nei confronti di cittadini italiani in un altro Stato membro e le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano le condanne iscritte sono iscritte all'atto della trasmissione all'ufficio centrale tramite ECRIS, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1, e in conformita' all'art. 3, comma 5, del presente decreto.


 
Art. 6

Eliminazione dei provvedimenti emessi
e trasmessi dagli altri Stati membri

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione, comunicata all'ufficio centrale dall'autorita' centrale per lo scambio di informazioni dello Stato membro di condanna, tramite ECRIS, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1 , e in conformita' all'art. 3, comma 5, del presente decreto.


 
Art. 7

Menzionabilita' dei provvedimenti iscritti
nel casellario giudiziale europeo

1. I provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale europeo vengono menzionati nel certificato del casellario giudiziale europeo senza eccezione, se la richiesta proviene dall'autorita' giudiziaria italiana o di un altro Stato membro.
2. I provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale europeo vengono menzionati nel certificato del casellario giudiziale europeo e nelle risposte alle richieste di informazioni solo quando lo Stato membro che ha pronunciato la condanna specifica che essi sono utilizzabili anche per fini diversi dai procedimenti penali, se la richiesta proviene dall'autorita' amministrativa o dalla persona interessata, siano esse italiane ovvero di un altro Stato membro.
3. Le regole secondo le quali lo Stato membro che ha pronunciato la condanna comunica tramite ECRIS se il provvedimento e' menzionabile sul certificato del casellario giudiziale europeo sono definite secondo le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1, e in conformita' all'art. 3, comma 5, del presente decreto.


 
Art. 8
Disposizioni in materia di rilascio del certificato del casellario
giudiziale europeo e delle informazioni relative ai precedenti
penali

1. Gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono direttamente dal SIC, secondo le modalita' stabilite con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007, il certificato del casellario giudiziale europeo di cui all'art. 21 del T.U..
2. Gli uffici locali del casellario rilasciano, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 1:
a) il certificato del casellario giudiziale europeo di cui all'art. 25-ter, comma 1, del T.U.;
b) il certificato del casellario giudiziale europeo di cui all'art. 22 del T.U.;
c) il certificato del casellario giudiziale europeo di cui all'art. 28-bis, comma 1, del T.U., richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi italiani.
3. Gli uffici locali rilasciano altresi' le informazioni relative ai precedenti penali, previa acquisizione dal SIC per il tramite di ECRIS, secondo le modalita' di richiesta e di risposta di cui agli Allegati A e B del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, in ordine:
a) alle richieste della persona interessata, cittadina di un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, del T.U.;
b) alle richieste del difensore nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro o di un Paese terzo, ai sensi dell'art. 22 del T.U.;
c) alle richieste delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi italiani nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, del T.U.;
d) alle richieste delle pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro nei confronti di un cittadino italiano, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del T.U..
4. L'ufficio centrale assicura l'acquisizione delle informazioni relative alle condanne attraverso l'interconnessione tra SIC e ECRIS, da parte:
a) degli uffici che esercitano la giurisdizione penale e del pubblico ministero, nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro o di un cittadino di un Paese terzo, ovvero di un cittadino italiano in ordine a provvedimenti emessi anteriormente al 27 aprile 2012, ai fini della valutazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73;
b) delle autorita' giudiziarie di un altro Stato membro nei confronti di un cittadino italiano, ai sensi dell'art. 21-bis del T.U., ovvero di un cittadino di un altro Stato membro in ordine a provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria italiana anteriormente al 27 aprile 2012.
5. Le regole procedurali di carattere tecnico operativo relative alle richieste e alle risposte in merito alle condanne iscritte nel casellario giudiziale di un altro Stato membro sono definite secondo le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1, e in conformita' all'art. 3, comma 5, del presente decreto.


 
Art. 9

Manuale utente

1. E' reso disponibile un manuale utente per gli uffici giudiziari collegati al SIC a supporto delle attivita' previste dal presente decreto.
2. La lista recante l'indicazione degli Stati membri connessi ad ECRIS, nonche' degli Stati membri che consentono ai cittadini italiani presenti nel loro territorio di richiedere e ottenere il proprio certificato del casellario giudiziale, secondo il principio di reciprocita', e' pubblicata sul SIC e sul sito internet del Ministero della giustizia - www.giustizia.it - nonche' sul sito intranet dell'ufficio centrale - portal.casellario.giustizia.it


 
Art. 10

Norma finale

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e c), e comma 3, lettere a), c) e d) del presente decreto hanno efficacia dalla data di avvio in esercizio delle apposite funzionalita' sul sistema di interconnessione tra ECRIS e SIC, di cui sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia - www.giustizia.it
Roma, 3 marzo 2017

Il direttore generale: Piccirillo


 
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