Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2017 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 16 febbraio 2017
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma (pos. 1386/15). (Delibera n. 17/30).


LA COMMISSIONE
su proposta del commissario prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore;

Premesso che:

1) il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano autoferrotranviario, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto costituzionale delle persone alla «liberta' di circolazione»;
2) la Commissione, in data 31 gennaio 2002, con delibera n. 02/13, ha adottato la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, la quale demanda ad accordi tra le parti, a livello aziendale, la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera B), dei tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi che non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero (art. 11, lettera C), nonche' quella delle altre modalita' di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);
3) in attuazione di tali disposizioni, TRAMBUS S.p.A., azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale su «gomma» nella Citta' di Roma, ha sottoscritto, in data 2 marzo e 15 settembre 2005, con le Segreterie territoriali Roma e Lazio delle Organizzazioni sindacali Sult, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl, due differenti accordi sulla disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nei confronti dei quali la Commissione, ha ritenuto di non poter procedere alla valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, atteso che gli stessi apparivano contrastanti sui tempi di ripresa in servizio del personale di guida risultando, pertanto, non conformi alle previsioni contenute nell'art. 11, lettera C) della citata regolamentazione provvisoria (cfr. delibera del 28 giugno 2006, n. 06/350);
4) conseguentemente, con delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119, la Commissione ha provveduto, in via unilaterale, alla determinazione delle prestazioni indispensabili approvando la regolamentazione provvisoria per il personale dipendente dell'azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma, con la quale ha disposto le norme tecniche volte ad assicurare «la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero» prevedendo, a tale scopo, la ripresa anticipata in servizio del personale di guida (venticinque minuti);
5) l'azienda ATAC S.p.A., nel corso dell'anno 2010, ha assorbito ed unificato le competenze ed i servizi di trasporto pubblico su «gomma» e «metro/ferro» sino ad allora erogati, rispettivamente, dalle aziende TRAMBUS S.p.A. e METRO S.p.A. di Roma;
6) a seguito di tale fusione, la Commissione, nel corso degli anni, ha ricevuto reiterate segnalazioni, da parte degli utenti, che denunciavano la tardiva riattivazione della circolazione delle linee metropolitane e delle ferrovie, in occasione di azioni di sciopero della durata di quattro ore evidenziando, in particolare, che l'effettiva ripresa del servizio ordinario avveniva dopo circa novanta minuti dalla conclusione dello sciopero;
7) la Commissione, pertanto, ha avviato un'istruttoria, gia' con una prima audizione in data 7 dicembre 2010, finalizzata in primo luogo a verificare la fondatezza delle denunce degli utenti;
8) nell'ambito di tale istruttoria, la Commissione ha preso atto della complessita' del servizio erogato da ATAC S.p.A. che opera nel trasporto pubblico locale su «gomma» e su «ferro» avvalendosi di una molteplicita' di figure professionali eterogenee fra loro, in relazione alla diversificata tipologia del servizio. Pertanto, l'Autorita' ha ritenuto necessario, con particolare riguardo al segmento di trasporto del «metro/ferroviario», svolgere una piu' approfondita verifica tecnica in merito alle concrete modalita' attuative con le quali viene assicurata la circolazione dei treni, al fine di individuare le misure idonee ad assicurare una effettiva e tempestiva garanzia del servizio al termine dello sciopero;
9) all'esito degli accertamenti istruttori, la Commissione ha ritenuto di invitare le parti a ridefinire le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, tenendo conto delle diversificate esigenze tecnico-organizzative per la riattivazione del servizio nei due segmenti operativi dell'Azienda (gomma e metro-ferro), all'interno di un accordo organico, destinato a superare la inadeguata regolamentazione provvisoria vigente (delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119);
10) a tal fine, l'Autorita' ha promosso una serie di audizioni, fra le quali quella del 18 marzo 2015 che ha visto la partecipazione dell'Azienda e di tutte le Organizzazioni sindacali, nonche' quelle del 29 aprile e del 23 settembre 2015, con la sola partecipazione di ATAC S.p.A.;
11) a seguito delle audizioni del 18 marzo e 29 aprile 2015, ATAC S.p.A., con nota del 1° luglio 2015, prot. n. 85062, ha inviato alle Segreterie regionali/provinciali/territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisal, Faisa Confail, Fast Confsal Ferrovie, Orsa TPL, Sul Comparto Trasporti e Usb Lavoro Privato un'ipotesi di accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in occasione di sciopero, per assicurare la piena funzionalita' del servizio gomma/ferro nelle fasce garantite e la pronta ed effettiva riattivazione dello stesso al termine dell'astensione. Con particolare riferimento allo sciopero della durata di quattro ore, l'Azienda proponeva, in tale piattaforma, di prevedere l'obbligo di adesione preventiva allo sciopero, di escludere dallo stesso alcuni profili professionali e di limitarne la durata per altre figure prevedendone il rientro anticipato in servizio, fornendo i dati tecnici a supporto della proposta formulata;
12) la Commissione ha ritenuto necessario promuovere, attraverso una serie di incontri, un tavolo unitario fra l'Azienda e le Organizzazioni sindacali destinatarie di tale documento, al fine di verificare la reale sussistenza delle condizioni necessarie al raggiungimento di un accordo quanto piu' ampiamente condiviso fra le parti;
13) nel corso delle audizioni del 12, 22 e 29 gennaio 2016, le parti si sono confrontate sui contenuti del documento non riuscendo, tuttavia, a raggiungere un'intesa di massima sulla bozza in esame;
14) nell'incontro del 29 gennaio 2016, le Organizzazioni sindacali, con la sola esclusione di Faisa Confail e Fast Confsal, con riferimento alle tempistiche relative alla ripresa del servizio indicate dall'Azienda, formulavano unitariamente una controproposta consistente nella previsione di un unico periodo di tempo utile, conteggiato nella misura massima di trenta minuti, entro il quale prevedere, per i profili professionali coinvolti, la presenza anticipata in servizio delle unita' di personale ritenute funzionali al ripristino integrale del servizio stesso;
15) ATAC S.p.A., a seguito del cambiamento di management, con nota del 25 marzo 2016, prot. n. 45709, ha parzialmente modificato la precedente ipotesi di accordo inviando alle Organizzazioni sindacali la nuova proposta sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in occasione di sciopero, per assicurare la piena funzionalita' del servizio gomma/ferro nelle fasce garantite e la pronta riattivazione dello stesso al termine delle azioni di sciopero;
16) la Commissione ha convocato le parti per un successivo incontro svoltosi in data 30 marzo 2016. In tale sede, i rappresentanti sindacali hanno chiesto il ritiro della nuova ipotesi proposta dall'Azienda dichiarando di non condividerne, neanche parzialmente, i contenuti, ritenuti maggiormente limitativi del diritto di sciopero, con riferimento all'ulteriore contrazione dei parametri legati alla tempistica relativa all'anticipazione delle presenza in servizio del personale interessato dallo sciopero, nonche' al sensibile ampliamento dei profili professionali esclusi dallo sciopero stesso. I rappresentanti aziendali, al contrario, hanno confermato integralmente il contenuto della bozza in esame, precisando che l'attuale riformulazione del testo risulta piu' rispondente alle esigenze manifestate, di recente, dalle Istituzioni che avrebbero richiesto all'Azienda stessa l'applicazione di criteri maggiormente restrittivi in ordine all'obbligo di assicurare la regolare effettuazione del servizio al di fuori della fascia oraria interessata dallo sciopero;
17) la Commissione, a seguito dell'inasprimento delle posizioni delle parti sociali, ha invitato le Organizzazioni sindacali a trasmettere eventuali proposte di modifica e/o integrazione del testo formulato dall'Azienda, argomentandole adeguatamente sotto il profilo tecnico. L'invito della Commissione e' stato, nel merito, disatteso essendosi limitate, le sole Organizzazioni sindacali Faisa Cisal, Faisa Confail e Orsa TPL, a dichiarare irricevibile la proposta aziendale, ritenendo adeguate le misure attuative vigenti;
18) ATAC S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, pertanto, benche' piu' volte sollecitate in tal senso dalla Commissione, anche nel corso delle richiamate audizioni, non sono riuscite, ad oggi, a raggiungere alcuna intesa o accordo a livello aziendale, malgrado la disponibilita' manifestata da tutti i soggetti coinvolti;
19) la Commissione, stante la considerevole distanza emersa fra le posizioni espresse dalle parti sociali coinvolte nel confronto, ha adottato, nella seduta del 26 aprile 2016, una proposta di regolamentazione provvisoria ai sensi art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000 (delibera n. 16/177);
20) a seguito della notifica di tale proposta, decorsi i quindici giorni che sono stati assegnati alle parti per pronunciarsi sulla stessa, sono pervenute osservazioni da parte di ATAC S.p.A. e di tutte le Organizzazioni sindacali, con esclusione della sola Fast Confsal Mobilita' (gia' Fast Confsal Ferrovie);
21) in data 9 giugno 2016 si e' svolta l'audizione con l'Azienda e le Organizzazioni sindacali Ugl, Faisa Cisal, Faisa Confail, Fast Confsal, Orsa Tpl, Sul, Usb, Cambia-Menti M410, UTL, R.S.A. Orsa TPL, R.S.A. UTL. Nel corso dell'incontro le parti hanno trovato un punto di convergenza esclusivamente sull'articolazione delle fasce orarie di garanzia rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina. Di contro, invece, le Organizzazioni sindacali hanno manifestato una espressa contrarieta' rispetto alle previsioni aziendali riguardanti le procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alla ripresa del servizio, con particolare riguardo ai tempi di presenza anticipata del personale necessari ad assicurare l'immediata riattivazione del servizio medesimo al termine dello sciopero, all'individuazione delle figure e dei servizi esclusi dallo sciopero, ai presidi e alle limitazioni previste nel corso dello stesso;
22) le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti e Uiltrasporti hanno comunicato di non poter intervenire in tale data a causa di impegni precedentemente assunti, chiedendo un nuovo incontro per la seconda decade di giugno. La Commissione, accogliendo la richiesta, ha individuato quale data utile quella del 13 giugno 2016. Le Organizzazioni hanno nuovamente declinato l'invito, con analoga motivazione, proponendo una nuova data da individuare a partire dal 20 giugno 2016, al fine di verificare la possibilita' di raggiungere un accordo;
23) gli eventi, verificatisi nel giugno 2016, hanno comportato rilevanti mutamenti del quadro istituzionale (insediamento della nuova Commissione di garanzia ed elezione del Sindaco del Comune di Roma Capitale), inducendo la Commissione a deliberare, nella seduta del 22 settembre 2016, l'interruzione del procedimento avviato con la delibera del 26 aprile 2016, n. 16/177, e la revoca della proposta ivi contenuta;
24) nella stessa seduta la Commissione, con delibera n. 16/355, ha formulato, ex art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, una nuova proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'azienda ATAC S.p.A. di Roma, sottoponendola alle parti ed invitandole a pronunciarsi in merito;
25) il testo della nuova proposta e' stato notificato alle parti e trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima;
26) sulla proposta le suddette Associazioni non hanno espresso il parere richiesto, mentre sono pervenute le osservazioni di ATAC S.p.A., Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Confail, Orsa Tpl, Usb Lavoro Privato/CT e Cambia-Menti M410;
27) la Commissione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, lettera a), ha disposto l'audizione delle parti per la data del 30 novembre 2016. In tale sede i rappresentanti dell'Azienda e delle Organizzazioni sindacali presenti hanno richiamato integralmente i contenuti delle memorie precedentemente inviate. Le Organizzazioni sindacali hanno, altresi', rinnovato i contenuti della proposta formulata nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2015, chiedendo ad ATAC S.p.A. di riavviare il negoziato con il coinvolgimento di tutte le sigle sindacali presenti in Azienda all'interno di un tavolo unitario;
28) il Commissario, riscontrata la disponibilita' manifestata dall'Azienda nei confronti della richiesta avanzata da tutte le Organizzazioni sindacali, ha proposto di effettuare una prima verifica sullo stato dei lavori alla data del 14 dicembre 2016;
29) con nota del 14 dicembre 2016, prot. n. 180169, ATAC S.p.A. ha comunicato alla Commissione che nel corso di un primo incontro, convocato dall'Azienda per il 7 dicembre 2016, «e' emersa la volonta' delle parti di esplorare ogni possibile soluzione tecnica in grado di individuare una mediazione che raccolga la piu' ampia condivisione all'interno di un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero»;
30) nella seduta del 15 dicembre 2016, la Commissione, riscontrando la comunicazione aziendale, ha deliberato di far presente che l'Autorita' ha gia' chiarito con forza la necessita' di una urgente risistemazione delle regole contenute nelle discipline vigenti, per rispondere adeguatamente alle pressanti sollecitazioni dei cittadini-utenti. Per questa ragione, la Commissione ha manifestato la propria preoccupazione rispetto ad un eccessivo allungamento dei tempi, riaffermando l'improrogabile esigenza di addivenire, con la massima tempestivita', all'adozione di regole certe per la pronta riattivazione del servizio in caso di sciopero attraverso la sottoscrizione di un accordo condiviso o, in mancanza, attraverso l'adozione in via eteronoma della regolamentazione provvisoria;
31) con nota del 17 gennaio 2017, prot. n. 7312, ATAC S.p.A. ha fornito alla Commissione una breve sintesi di quanto emerso nel corso dell'incontro tenutosi il 13 gennaio 2017, con particolare riguardo ai seguenti temi: presenza anticipata in servizio per le unita' di personale appartenenti ai profili professionali ritenuti funzionali al ripristino integrale del servizio al termine dello sciopero; organizzazione idonea a comprimere i tempi di preparazione e riconsegna dei mezzi; implementazione del processo di comunicazione verso l'utenza riguardo ai tempi di effettiva riattivazione del servizio; adesione preventiva allo sciopero ad inizio turno; numero minimo dei treni circolanti necessari per l'erogazione del servizio in sicurezza; figure escluse dallo sciopero; presidi e limitazioni. L'Azienda ha sottolineato che la conclusione di tale confronto ha evidenziato posizioni eterogenee, sostanzialmente dissenzienti, da parte delle Organizzazioni sindacali presenti;
32) con nota del 20 gennaio 2017, prot. n. 951, il Commissario delegato per il settore, con riferimento all'informativa pervenuta dall'Azienda, richiamando le esigenze di urgenza rappresentate con la nota del 19 dicembre 2016, ha rinnovato l'invito ad attivare, nel piu' breve tempo possibile, un tavolo «permanente» finalizzato ad un reale confronto tra le parti per l'adozione di un protocollo condiviso, nell'ottica di un effettivo contemperamento fra diritti costituzionali egualmente garantiti. In tale prospettiva, e' stata assegnata la data del 31 gennaio 2017 quale termine ultimo per la trasmissione di un accordo in mancanza del quale l'Autorita' avrebbe valutato i provvedimenti da adottare;
33) con note del 24 gennaio 2017, prot. n. 10925-10926-10927, ATAC S.p.A., nel recepire l'invito formulato dalla Commissione di proseguire il confronto nell'ambito di un tavolo permanente, ha convocato le Organizzazioni sindacali per il 25 gennaio 2017;
34) con nota del 27 gennaio 2017, prot. n. 14225, ATAC S.p.A., facendo seguito all'incontro del 25 gennaio 2017, a conclusione del quale le parti hanno constatato l'impossibilita' di sottoscrivere un accordo, ha nuovamente convocato le Organizzazioni sindacali per il 30 gennaio 2017. Con la stessa nota, l'Azienda ha dichiarato che la proposta avanzata dai sindacati nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2016, tra le altre criticita', non appariva idonea a scongiurare gli effetti ultrattivi nel caso di sciopero di quattro ore. Al fine di consentire una piu' rapida conclusione del confronto, ATAC S.p.A. ha allegato un proprio testo, gia' riprodotto nel corso degli ultimi incontri, con l'auspicio di ricevere, prima dell'inizio della citata riunione del 30 gennaio p.v., ulteriori proposte sindacali;
35) con nota del 31 gennaio 2017, prot. n. 15882, ATAC S.p.A., a conclusione del ciclo di incontri sollecitati dalla Commissione, ha fatto presente che, dopo un ampio dibattito ed una finale analisi della proposta aziendale, le parti hanno constatato l'insussistenza, allo stato, delle condizioni per sottoscrivere un protocollo condiviso sulla materia in oggetto, rendendosi disponibili per un ulteriore incontro, qualora la Commissione lo avesse ritenuto opportuno;
36) con note del 2 febbraio 2017, prot. n. 30/SP RM/2017, e dell'8 febbraio 2017, prot. n. 235/2017, la Segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale Orsa TPL e la Segreteria territoriale di Roma e Lazio dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil, pur confermando la sostanziale distanza tra le posizioni delle parti, si dichiarano disponibile alla prosecuzione del confronto tecnico;

Considerato che:

1) la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002, n. 70) demanda ad accordi tra le parti, a livello aziendale, la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera B), dei tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi che non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero (art. 11, lettera C), nonche' quella delle altre modalita' di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);
2) ATAC S.p.A., a seguito della fusione delle aziende TRAMBUS S.p.A. e METRO S.p.A., ha unificato la gestione, all'interno del Comune di Roma Capitale, del servizio di trasporto pubblico locale riguardante i segmenti «gomma» e «metro/ferroviario»;
3) per il servizio di trasporto pubblico locale su «gomma», in mancanza di accordo tra le parti, trova applicazione, allo stato, la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, originariamente adottata per il personale dipendente della TRAMBUS S.p.A. di Roma (delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119), con la quale la Commissione ha individuato, in via unilaterale, le norme tecniche necessarie a garantire «la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero»;
4) tale regolamentazione si e' rivelata del tutto inadeguata a disciplinare i servizi da garantire all'utenza in caso di sciopero del settore «metro/ferroviario», in considerazione delle specificita' del settore medesimo, che richiede, per l'operativita' del servizio, la messa a punto, entro le due ore precedenti l'effettiva circolazione dei treni, di operazioni preliminari e accessorie da parte di specifiche figure professionali;
5) conseguentemente, dagli approfondimenti tecnici effettuati, e' emersa la imprescindibile esigenza di individuare soluzioni adeguate ad assicurare la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero della durata di quattro ore, risultando inaccettabile gravare gli utenti della interruzione del servizio, oltre che per la durata dell'astensione, anche nell'intervallo successivo necessario alle operazioni preparatorie del materiale rotabile (pari a circa due ore);
6) al fine di colmare il vuoto normativo, particolarmente pregiudizievole per i diritti degli utenti nella fase di riattivazione del servizio, la Commissione ha sollecitato le parti al raggiungimento di una intesa finalizzata ad una regolamentazione organica della materia, nel rispetto delle peculiarita' dei servizi resi, offrendo la propria disponibilita' ad attivare un tavolo congiunto presso la propria sede istituzionale gia' dai primi mesi del 2015;
7) la Commissione, nell'ambito dell'attivita' di mediazione offerta, ha chiesto all'Azienda ed alle Organizzazioni sindacali di fornire soluzioni tecniche adeguate a risolvere le complessita' legate, in particolare, alla pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero della durata di quattro ore, rispetto alla quale sono emerse le maggiori criticita';
8) l'Azienda e le Organizzazioni sindacali hanno mostrato un indiscutibile senso di responsabilita' e di disponibilita' nel ricercare, attraverso un percorso quanto piu' ampiamente condiviso, le condizioni per il raggiungimento di un accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
9) il procedimento istruttorio avviato dalla Commissione ha consentito all'Autorita' di conoscere gli aspetti tecnico-organizzativi connessi alla preparazione e alla riconsegna dei mezzi di trasporto, nonche' le categorie e/o qualifiche professionali che rivestono ruoli e funzioni fondamentali per l'organizzazione del lavoro dell'Azienda, essenziali per garantire le condizioni di esercizio e sicurezza;
10) con particolare riguardo al settore «metro/ferroviario», inoltre, sono stati oggetto di confronto i tempi di predisposizione delle attivita' propedeutiche ad effettuare un corretto posizionamento dei treni lungo le linee, condizione indispensabile per assicurare la tempestiva ripresa del servizio al termine dell'azione di sciopero, per cui diventa indispensabile anticipare gradualmente la presenza in servizio del personale interessato, analogamente a quanto gia' previsto dalla Commissione di garanzia per il personale del settore «gomma» (delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119), sebbene con tempistiche differenti, attesa la complessita' che caratterizza l'esercizio «metro/ferroviario»;
11) la Commissione, attesa la eterogeneita' del servizio erogato da ATAC S.p.A., ha esaminato e valutato tutte le indicazioni contenute nelle memorie inviate dalle parti, al fine di individuare le misure che, a vario titolo, concorrono alla fondamentale esigenza di garantire sia le prestazioni indispensabili e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, sia la tutela della sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti;
12) la Commissione, verificata l'impossibilita' di risolvere le problematiche rappresentate nell'ambito di una disciplina condivisa, considerata altresi' l'urgenza di assicurare agli utenti del trasporto pubblico locale della Citta' di Roma Capitale regole certe in caso di sciopero, ha formalmente avviato il procedimento ex art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, con l'adozione della delibera del 22 settembre 2016, n. 16/355;
13) la delibera contenente la proposta di regolamentazione provvisoria ha previsto, nell'ambito di una disciplina organica, un adeguato contemperamento tra il diritto di sciopero dei lavoratori e i diritti degli utenti, allo scopo di riequilibrare l'eccessiva compromissione del godimento del diritto dei cittadini alla liberta' di circolazione derivante, da un lato, dall'interruzione del servizio anche a fronte di proclamazioni di sciopero da parte di soggetti con scarsa rappresentativita' sindacale, dall'altro, dagli effetti ultrattivi dello sciopero, prodotti dalle vigenti norme tecniche di attuazione;
14) in particolare, la Commissione, al fine di garantire piena effettivita' alla norma contenuta nell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che prevede, fra gli altri, l'obbligo per l'Azienda di «garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal servizio sia terminata», ha considerato fondamentale regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) modalita' di preparazione e di riconsegna dei mezzi; b) attivita' propedeutiche ad effettuare un corretto posizionamento dei treni lungo le linee; c) garanzia delle condizioni di esercizio e sicurezza;
15) conseguentemente, al fine di garantire la piena effettivita' del diritto alla mobilita' dei cittadini al termine dello sciopero, l'Autorita' ha ritenuto necessario escludere l'esercizio del diritto di sciopero per alcuni profili professionali e limitare tale esercizio per altre tipologie di personale, tenute a rientrare anticipatamente in servizio, non essendo accettabile il sacrificio dei diritti degli utenti oltre i limiti previsti dalla legge e dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13);
16) alla proposta adottata dalla Commissione non e' seguito l'auspicato accordo tra le parti;

Delibera:
ai sensi art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente: regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'azienda ATAC S.p.A. di Roma.
Art. 1

Fasce di garanzia

1. Le modalita' di cui alla presente regolamentazione provvisoria si applicano con riferimento alle azioni di sciopero proclamate per un periodo inferiore e/o pari a ventiquattro ore.
2. Dovra' essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza per le quali il servizio si pone come essenziale, come di seguito individuate:
prima fascia: dall'inizio del servizio alle ore 08,30;
seconda fascia: dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
3. Tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all'ora di inizio dello sciopero, dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri.
Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovra' rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede.
4. I tempi di preparazione e riconsegna dei mezzi non dovranno compromettere il regolare svolgimento del servizio programmato, nonche' l'effettiva riattivazione dello stesso al termine dello sciopero.
Il ritorno del servizio a regime ordinario dovra' essere garantito con la prima partenza prevista all'orario di conclusione dello sciopero stesso e/o all'orario di inizio delle fasce di garanzia di cui al comma 2.


 
Art. 2

Presenza in servizio

1. Allo scopo di assicurare l'effettuazione di tutte le corse, come originariamente programmate al di fuori della collocazione oraria dello sciopero, il personale di guida e/o di macchina dovra' essere presente in servizio secondo le seguenti modalita', stabilite in base alle differenti peculiarita' del servizio di trasporto pubblico locale come attualmente articolato:
a) autobus e filobus: trenta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
b) tranvia: da trenta a cinquanta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
c) Metro A: da trenta a novanta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
d) Metro B-B1: da trenta a centoventi minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
e) Metro C: da trenta a quarantacinque minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
f) Roma/Lido: da trenta a novanta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
g) Roma/Pantano - Roma/Viterbo: da trenta a sessanta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
h) ulteriore personale di supporto, indispensabile all'erogazione del servizio: da quindici a trenta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia.
Con riferimento ai punti b), c) d), e), f), g) e h), la presenza in servizio dovra' essere garantita con il rientro «graduale» del personale interessato all'interno dell'intervallo orario come sopra individuato mediante la predisposizione, da parte dell'Azienda, di appositi comandi.
2. Il turno di lavoro «a cavaliere» delle ore 00,00 del giorno di inizio dello sciopero dovra' essere portato a termine, mentre il turno di lavoro «a cavaliere» delle ore 24,00 del giorno interessato dallo sciopero sara' considerato all'interno del periodo di astensione lavorativa.
Tale principio verra' applicato anche ai turni «notturni».
3. Nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio l'Azienda adottera' criteri di rotazione attraverso l'utilizzo «prioritario» di personale non aderente allo sciopero, al fine di poter garantire a tutti i lavoratori la possibilita' di esercitare pienamente il diritto di sciopero.


 
Art. 3

Figure escluse dallo sciopero

1. Settore «Superficie»: ingegneri centrali, capi tecnici centrali, capi movimento centrali, il personale della sede centrale operativa - Centrale SIGE.
2. Settore «Metro-Ferroviario»: il personale in servizio presso la Direzione centrale manutenzione (DCM) e la Direzione centrale elettrificazione (DCE); il Dirigente centrale traffico (DCT); il Dirigente supervisore (DS «Metro C»).
3. Il personale addetto alle attivita' di guardiania, sicurezza, vigilanza, apertura/chiusura delle stazioni, annunci presso la Direzione centrale operativa (DCO) di ciascuna linea, nonche' gli operatori dei sistemi di controllo del traffico.
4. E' fatta salva la facolta' delle parti di prevedere, mediante accordo, l'eventuale esclusione di ulteriori profili professionali non espressamente indicati nel presente articolo, qualora gli stessi siano ritenuti funzionali alla pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.


 
Art. 4

Presidi e limitazioni

Per garantire la sicurezza, la funzionalita' ed il ripristino delle linee, degli impianti, dei rotabili in genere, nonche' la sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti, (articoli 13 e 16 della regolamentazione provvisoria regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto pubblico locale, adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70), dovra' essere previsto un presidio di personale strettamente necessario ad assicurare i servizi minimi nei reparti direttamente interessati all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, o collegati allo stesso da nesso di strumentalita' tecnico-organizzativa.
Con riferimento al personale addetto alle attivita' di verifica e di vendita dei titoli di viaggio, si applica la delibera n. 04/120, adottata dalla Commissione nella seduta dell'11 marzo 2004.


 
Art. 5

Informazione all'utenza

E' obbligo dell'Azienda dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, delle seguenti informazioni:
a) l'elenco dei servizi che saranno garantiti in caso di sciopero ed i relativi orari contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari;
b) modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;
c) l'indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.
E' altresi' onere dell'Azienda garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata, nonche' fornire all'utenza, anche durante lo svolgimento dello sciopero, mediante tutti i canali di informazione di cui dispone (paline, sito internet, app, social network, etc.), una corretta comunicazione sullo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati in tempo reale.


 
Art. 6

Regolamento di servizio

Per quanto concerne gli ulteriori profili non previsti dalla presente disciplina, resta fermo l'obbligo, per le parti, di concordare apposito «regolamento di servizio», come previsto dall'art. 16 della citata regolamentazione provvisoria di settore (delibera del 31 gennaio 2002 n. 02/13). In caso di mancato accordo e sino al raggiungimento dello stesso l'Azienda e', in ogni caso, tenuta a emanare il predetto regolamento di servizio.


 
Art. 7

Rapporti con i terzi

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura, stipulati da ATAC S.p.A., erogatrice del servizio di trasporto pubblico locale, con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende che, a qualunque titolo, concorrono all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, o collegati allo stesso da nesso di strumentalita' tecnico-organizzativa, dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, in caso di azioni di sciopero che li coinvolgano, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nella presente regolamentazione provvisoria e nei regolamenti aziendali attuativi, come previsto dall'art. 17 della citata regolamentazione provvisoria di settore (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13).


 
Art. 8

Norme finali

Con l'adozione della presente regolamentazione provvisoria cessano di avere effetto le disposizioni contenute nella delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119, in materia di garanzia delle prestazioni indispensabili riguardanti il personale dipendente dell'azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma.

Auspica
in considerazione della preferenza riconosciuta dal legislatore in favore della soluzione pattizia, la pronta ripresa delle trattative tra le parti sociali finalizzate alla conclusione di un accordo, quanto piu' ampiamente condiviso, che, in relazione alla delicatezza e alla rilevanza del servizio pubblico interessato, individui soluzioni negoziali dirette ad assicurare equivalenti misure di contemperamento dei diritti costituzionali coinvolti, in sostituzione di quelle previste dalla Commissione nella presente regolamentazione;

Dispone
la notifica della presente delibera all'azienda ATAC S.p.A. di Roma, alle R.S.U./R.S.A. ed alle Segreterie regionali/provinciali/territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti Ugl Trasporti, Faisa Cisal, Faisa Confail, Fast Confsal Mobilita' (gia' Fast Confsal Ferrovie), Orsa Tpl, Sul Comparto Trasporti, Usb Lavoro Privato/CT, Cambia-Menti M410, UTL;

Dispone inoltre
per opportuna conoscenza, la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Prefetto di Roma, al Sindaco del Comune di Roma Capitale, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206;

Dispone altresi'
la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento della stessa sul sito internet della Commissione.
Roma, 16 febbraio 2017

Il Presidente: Santoro Passarelli


 
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