Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 febbraio 2017
Misura e modalita' di versamento del contributo per l'accesso allo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dal bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-2020.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», da realizzarsi attraverso l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014 - 2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del territorio nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 agosto 2016 e oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2016, n. 187, di attuazione del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3 del predetto decreto 1° giugno 2016 che stabilisce che il finanziamento agevolato puo' essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione e che, al fine di garantire tale anticipazione, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del predetto decreto direttoriale 6 agosto 2015, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura e con le modalita' di versamento definite con decreto del direttore degli incentivi alle imprese;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale e' approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., di seguito Soggetto gestore in qualita' di mandatario del Raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 per l'affidamento del «servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Visto in particolare l'art. 4 della predetta convenzione che prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la predisposizione di una metodologia finalizzata alla determinazione della misura del contributo da richiedere alle imprese per l'accesso allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
Vista la nota n. 2131/17 del 24 febbraio 2017 con la quale il Soggetto gestore ha trasmesso la metodologia definita dalle proprie competenti strutture per la determinazione della misura del contributo richiesto alle imprese per accedere allo strumento di garanzia a valere sul bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-20;
Considerato che le analisi effettuate, illustrate nella predetta relazione, evidenziano che la quota a carico delle imprese per accedere alla garanzia del predetto fondo deve essere correlata al rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso, e che, pertanto, la quota ritenuta congrua per tutte le imprese e' pari al 3,09 per cento dell'importo dell'anticipazione richiesta da trattenere dall'anticipazione medesima;
Considerato, inoltre, che dalla predetta relazione svolta dal Soggetto gestore emerge che la definizione di una quota a carico delle imprese pari a quella soprariportata permette di escludere la presenza di elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata dallo strumento di garanzia istituito con il predetto decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, in quanto tale quota risulta equivalente al premio medio convenzionalmente fissato per le fideiussioni bancarie o polizze assicurative attivabili a copertura della restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione;

Decreta:

Art. 1

1. Le imprese che intendono richiedere l'anticipazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 3 del decreto 1° giugno 2016 relativo al bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-20, avvalendosi dello strumento di garanzia previsto dallo stesso art. 10, comma 3, sono tenute a contribuire al relativo fondo con una quota pari al 3,09 per cento dell'anticipazione richiesta.
2. La quota di cui al comma 1 e' commisurata all'anticipazione richiesta del finanziamento concesso, e' trattenuta dal Ministero in occasione della richiesta di anticipazione e non viene restituita qualunque sia l'esito del progetto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2017

Il direttore generale: Sappino


 
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