Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 febbraio 2017
Annullamento parziale del decreto 11 novembre 2011 nella parte relativa allo scioglimento della societa' cooperativa «Topazio», in Napoli.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, con il quale sono state sciolte, senza nomina di liquidatore, 152 societa' cooperative, tra le quali la societa' cooperativa edilizia «Topazio» con sede in Napoli;
Visto che l'avvio del procedimento di scioglimento d'autorita' e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011 ma la cooperativa, cosi' come risulta dalla documentazione depositata presso questo Ministero e da visura camerale, pur non avendo inviato nei termini contro deduzioni all'avvio del procedimento e quindi prestato allo stesso acquiescenza, aveva tuttavia gia' sanato le irregolarita' riscontrate in sede di ispezione, depositando regolarmente i bilanci mancanti;
Considerato, pertanto, per quanto concerne la societa' cooperativa «Topazio», con sede in Napoli, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile ai fini dello scioglimento d'autorita' delle societa' cooperative;
Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento quale manifestato dai destinatari del citato decreto;
Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela, ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato quanto statuito dal Consiglio di Stato Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 250 in merito ai provvedimenti adottati anteriormente all'attuale versione dell'art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 per cui il termine dei diciotto mesi inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e fa salva, comunque, l'operativita' del «termine ragionevole» gia' previsto dall'originaria versione dell'art. 21-nonies legge n. 241 del 1990;
Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto di scioglimento d'autorita' di cui sopra nella parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della societa' cooperativa edilizia «Topazio» avente sede in Napoli;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 11 novembre 2011 di scioglimento d'autorita' di 152 societa' cooperative e' annullato nella parte relativa allo scioglimento d'autorita' della societa' cooperativa «Topazio», (codice fiscale 06074280634) con sede in Napoli.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 13 febbraio 2017

Il direttore generale: Moleti


 
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