Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2017 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL'AQUILA
DECRETO RETTORALE 20 febbraio 2017
Modifiche allo statuto.


LA RETTRICE

Vista la legge n. 168/1989;
Vista la legge n. 240/2010, ed in particolare l'art. 2, commi 5, 6 e 7;
Vista la legge n. 240/2010, e in particolare il comma 5 dell'art. 2;
Vista la delibera n. 130/2016 del Senato accademico del 19 settembre 2016, con la quale sono state approvate a maggioranza assoluta le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila;
Vista la delibera n. 229/2016 del Consiglio di amministrazione del 21 settembre 2016, con la quale il consesso ha espresso a maggioranza assoluta parere favorevole all'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila;
Vista la delibera n. 184/2016 del Senato accademico del 13 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato a maggioranza assoluta lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila;
Vista la nota del MIUR n. 2247 del 17 febbraio 2017 acquisita al protocollo di Ateneo ( n. 5215) in data 20 febbraio 2017 con la quale si comunica che non ci sono rilievi da formulare sul testo dello statuto;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240/2010 e' emanato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, allegato quale parte integrante del presente decreto.


 
Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1- Natura e funzioni dell'Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 2 - Scopi dell'UAQ
Art. 3 - Principi di azione dell'UAQ
Art. 4 - Corsi e titoli
Art. 5 - Organizzazione dell'UAQ
Art. 6 - Partecipazione dell'UAQ in altri enti
Art. 7 - La Fondazione universitaria
Art. 8 - L'Azienda universitaria ospedaliera
Art. 9 - Federazione tra Atenei
Art. 10 - Fusione tra Atenei
TITOLO II - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO
Capo I - Organi di indirizzo, di governo e di controllo
Art. 11 - Funzioni del Rettore
Art. 12 - Elezione del Rettore
Art. 13 - Prorettore vicario e Prorettori delegati
Art. 14 - Composizione del Senato accademico
Art. 15 - Funzioni del Senato accademico
Art. 16 - Composizione del Consiglio di amministrazione
Art. 17 - Funzioni del Consiglio di amministrazione
Art. 18 - Consiglio studentesco, composizione.
Art. 19 - Consiglio studentesco, natura e funzioni.
Art. 20 - Collegio dei Revisori dei conti
Art. 21 - Garante degli studenti
Art. 22- Nucleo di valutazione
Art. 23 - Comitato unico di garanzia (CUG)
Capo II - Organi e strutture di gestione amministrativa
Art. 24 - Direttore generale
Art. 25 - Personale dirigente e funzioni dirigenziali
TITOLO III - ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO
Capo I - Strutture di ricerca, di didattica e di raccordo
Art. 26 - Il Dipartimento. Natura e funzioni
Art. 27 - Modalita' di costituzione del dipartimento
Art. 28 - Organi del dipartimento
Art. 29 - Consiglio di dipartimento
Art. 30 - Giunta di dipartimento
Art. 31 - Il Direttore di dipartimento
Art. 32 - Le Scuole
Art. 33 - Funzioni della Giunta di scuola
Art. 34 - Presidente della Giunta di scuola
Art. 35 - Commissione paritetica
Art. 36 - Consiglio di Area didattica
Capo II - Centri di eccellenza, di ricerca e di servizio
Art. 37 - Centri di eccellenza
Art. 38 - Centri di ricerca di Ateneo ed interateneo
Art. 39 - Centri di servizio
Art. 40 - Centro linguistico di Ateneo
Art 41 - Sistema Bibliotecario di Ateneo
Capo III - Altre funzioni di servizio e di supporto
Art. 42 - Servizi didattici integrativi
Art. 43 - Servizi di orientamento, tutorato e placement
Art. 44 - Diritto allo studio e Cittadinanza studentesca
Art. 45 - Internazionalizzazione
Art. 46 - Sicurezza e accessibilita' dei luoghi di studio e lavoro
Capo IV -Norme comuni
Art. 47 - Funzionamento degli organi collegiali
Art. 48 - Requisiti ed incompatibilita'
Art. 49 - Decadenza
Art. 50 - Indennita' di carica
TITOLO IV - ATTIVITA' NORMATIVA
Art. 51 - Atti normativi dell'Ateneo
Art. 52 - Modifiche dello statuto
Art. 53 - Codice etico
Art. 54 - Collegio di disciplina
Art. 55 - Carta dei diritti degli studenti
Art. 56 - Regolamenti di Ateneo: contenuto, formazione e modifiche
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 57 - Interpretazioni
Art. 58 - Temporaneita' delle cariche
Art. 59 - Rappresentanza degli studenti
Art. 60 - Norma transitoria
Art. 61 - Entrata in vigore

Art. 1.
Natura e funzioni dell'Universita' degli studi dell'Aquila

1. L'Universita' degli studi dell'Aquila, di seguito denominata UAQ, e' un'istituzione pubblica, sede primaria di libera ricerca scientifica, e di libera formazione, luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze.
2. L'UAQ e' una comunita' costituita dal personale docente, dal personale tecnico-amministrativo, dagli studenti, nonche' da tutti coloro in varie forme impegnati in percorsi di formazione, ricerca e lavoro nell'ambito dell'organizzazione e dello sviluppo dell'Ateneo.
3. L'UAQ opera combinando in modo inscindibile ed organico ricerca e didattica per il progresso culturale, scientifico, civile ed economico della comunita' nazionale ed internazionale. Partecipa alla costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Alta Formazione.
4. L'UAQ ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato. Ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
5. L'UAQ, secondo le norme della Costituzione e nei limiti di legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. L'UAQ provvede alla istituzione e organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, partecipazione, trasparenza dell'attivita' amministrativa ed accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo.
6. Lo stemma dell'UAQ raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono tre ruscelli su cui e' scritto: "Jus", "Litterae", "Scientiae". Un festone attraversa il campo con la scritta "Renovabitur ut Aquilae juventus tua".


 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ai sensi dell'art. 61 dello statuto, entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

L'Aquila, 20 febbraio 2017

La Rettrice: Inverardi


 
Art. 2.
Scopi dell'UAQ

1. L'UAQ riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica, l'istruzione superiore e lo sviluppo locale.
2. L'UAQ garantisce e promuove la libera attivita' di ricerca dei docenti, la pubblicita' dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee. Garantisce la liberta' di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualita' dell'istruzione e ad una formazione adeguata all'inserimento sociale e professionale degli stessi. A tale scopo promuove ogni azione atta a perseguire la qualita' della ricerca e della didattica favorendo la cooperazione nazionale e internazionale.
3. L'UAQ promuove e contribuisce a garantire il diritto allo studio mediante azioni volte a migliorare la condizione studentesca e a rimuovere ogni ostacolo all'accesso ed al successo formativo. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza il tutorato e le attivita' finalizzate all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Promuove e sostiene attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, anche in forma autogestita.
4. L'UAQ promuove forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo a livello nazionale e internazionale. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese, le forze produttive e sociali, allo scopo di diffondere, valorizzare e promuovere i risultati della ricerca scientifica.
5. L'UAQ opera in sinergia con il territorio di riferimento, contribuendo allo sviluppo dello stesso mediante la realizzazione di progetti a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico e socio-sanitario ed anche attraverso la costituzione e la partecipazione ad enti di natura pubblica o privata.


 
Art. 3.
Principi di azione dell'UAQ

1. L'UAQ, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, definisce la propria offerta didattica avendo come obiettivo i bisogni formativi della societa' e le istanze del territorio, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.
2. Le attivita' didattiche, comprese quelle tutoriali, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento critico e di formazione dello studente. L'UAQ attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture ed il loro sviluppo programmato.
3. L'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca avvengono nel rispetto della liberta' dei docenti e dell'autonomia delle strutture, nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo.
4. L'UAQ assicura che i diritti di titolarita' o contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicita' dei risultati della ricerca scientifica nel rispetto della normativa vigente.
5. L'UAQ assicura, nelle forme previste dallo Statuto, la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti. L'UAQ garantisce il rispetto dei principi di pari opportunita' nell'accesso agli studi ed alle procedure di reclutamento e di carriera.
6. L'UAQ realizza i propri scopi con l'apporto del personale tecnico-amministrativo di cui valorizza le funzioni e le professionalita' nel contesto delle riforme organizzative dei processi gestionali, didattici e di ricerca. L'UAQ promuove un sistema stabile di relazioni sindacali, riconosce le rappresentanze dei dipendenti e le coinvolge nell'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Allo scopo di valorizzarne le professionalita', cura l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico-amministrativo.
7. L'UAQ assicura la trasparenza dei processi decisionali, degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'organizzazione delle strutture e il funzionamento dei servizi sono fondati sui principi di semplificazione, imparzialita', responsabilita', buon andamento, efficacia, efficienza ed economicita'.
8. L'UAQ garantisce il rispetto del principio di pari opportunita' e della parita' di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche accademiche. In particolare per ciascuna componente deve figurare almeno il 30% di candidature o nomine del genere meno rappresentato.


 
Art. 4.
Corsi e titoli

1. L'UAQ rilascia i titoli previsti dalla normativa vigente, organizzando, coordinando e svolgendo i corsi e le attivita' per il conseguimento degli stessi.
2. L'UAQ rilascia inoltre attestati relativi alle ulteriori attivita' di aggiornamento, perfezionamento e formazione, anche continua, permanente e ricorrente, da essa organizzate o svolte.
3. L'UAQ puo' riconoscere titoli per attivita' formative svolte presso altre sedi o enti, in Italia o all'estero, secondo le modalita' indicate nel Regolamento Didattico di Ateneo.
4. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attivita' formative e' disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo. Ulteriori criteri e modalita' di svolgimento degli stessi sono deliberati dalle strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti.


 
Art. 5.
Organizzazione dell'UAQ

1. L'organizzazione dell'UAQ si ispira ai principi di responsabilita', di sussidiarieta' e di decentramento, di buon andamento e imparzialita' e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
2. Sono preposti all'attivita' di indirizzo e controllo:
a) il Rettore;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Senato accademico.
3. All'attivita' di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e' preposto il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La valutazione della attivita' dell'UAQ e' compito del Nucleo di valutazione.
5. E' organo consultivo e di proposta il Consiglio studentesco.
6. Sono organi di garanzia il Garante degli studenti, il Collegio di Disciplina ed il Comitato Unico di Garanzia.
7. L'attivita' di gestione e' svolta dal Direttore generale e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli altri responsabili delle strutture dell'UAQ. Le strutture amministrative dell'UAQ sono organizzate secondo il principio di responsabilita' e di sussidiarieta' in modo da assicurare l'economicita', la rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
8. L'UAQ si articola in:
a) strutture didattiche e di ricerca: i Dipartimenti;
b) eventuali strutture di raccordo: le Scuole.
Sono ulteriori strutture dell'UAQ:
c) i Centri di Eccellenza costituiti in base al D.M. 13 gennaio 2000 n.11;
d) i Centri di Ricerca;
e) i Centri di Servizio.
9. Sono dotati di autonomia gestionale e di budget, nei limiti previsti dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, i Dipartimenti ed i Centri di Eccellenza. Le altre strutture possono essere Centri di spesa. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed il Nucleo di valutazione, puo', per particolari esigenze, assegnare la medesima autonomia gestionale e di budget a Centri di Ricerca che ne abbiano fatto richiesta motivata.


 
Art. 6.
Partecipazione dell'UAQ in altri enti

1. L'UAQ persegue i propri fini anche attraverso forme associative, consorzi e societa', con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, sempre nel rispetto del principio della pubblicita' dei risultati scientifici, dei criteri di protezione della proprieta' intellettuale e di ogni altra condizione conseguente al carattere pubblico e ai fini istituzionali dell'UAQ.
2. La partecipazione dell'UAQ a societa' o ad altre forme associative, di diritto privato e di diritto pubblico, per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico su proposta dei Dipartimenti interessati.
3. La partecipazione dell'UAQ e' comunque subordinata ai seguenti presupposti:
a) disponibilita' di adeguate risorse finanziarie ed organizzative;
b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'UAQ per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'UAQ in occasione di aumenti di capitale;
d) previsione della partecipazione dell'UAQ al capitale sociale con espressa limitazione del concorso dell'UAQ, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di amministrazione.
4. La partecipazione dell'UAQ puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente e con oneri a carico del comodatario.
5. La licenza a qualsiasi titolo di uso della denominazione e dello stemma dell'UAQ, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, e' autorizzata dal Consiglio di amministrazione.
6. L'UAQ puo' partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale e ad ulteriori iniziative ritenute conformi agli scopi dell'UAQ in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine puo' stipulare apposite convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico-amministrativo su proposta dei Dipartimenti interessati. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle proprie attivita' istituzionali, e' possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.
7. Le forme di collaborazione previste dal presente articolo sono deliberate, nelle modalita' di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, per quanto di competenza, dal Consiglio di amministrazione.
8. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, puo' prevedere che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attivita' indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di attivita' di ricerca di particolare rilevanza.


 
Art. 7.
La Fondazione universitaria

1. L'UAQ, nel rispetto della normativa vigente, si avvale della fondazione universitaria, costituita ai sensi dell'art.59 della legge 388/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica 254/2001, avente lo scopo di porre in essere, secondo forme del diritto privato e nel rispetto della norme vigenti, attivita' strumentali agli scopi dell'Ateneo.
2. I rapporti tra la fondazione e l'UAQ sono regolati dall'UAQ con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico per quanto di competenza.


 
Art. 8.
L'Azienda universitaria ospedaliera

1. L'UAQ riconosce nell'Azienda universitaria ospedaliera, istituita ai sensi del decreto legislativo 517/1999, lo strumento per garantire l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca.


 
Art. 9.
Federazione tra Atenei

1. L'UAQ puo' federarsi con uno o piu' Atenei e con istituti di ricerca o di alta formazione.
2. La federazione ha luogo sulla base di un progetto che deve contenere, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le eventuali proposte relative all'organizzazione dell'organico e delle strutture, le modalita' di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole per l'accesso alle strutture di governance.
3. La federazione puo' riguardare anche singoli Dipartimenti, strutture e servizi, e specifici aspetti dell'attivita' di ricerca e di didattica
4. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, approva il progetto di federazione, acquisendo pareri a seconda dei contenuti del progetto medesimo, e lo sottopone al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa vigente.
5. La deliberazione necessita dei pareri dei Dipartimenti interessati, del Nucleo di valutazione e del Consiglio studentesco per quanto di loro competenza.
6. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i se il progetto produce effetti sull'organizzazione del lavoro e' necessaria la concertazione sindacale; se implica mobilita' di personale contrattualizzato tra le diverse amministrazioni, e', altresi', necessario un accordo territoriale con le organizzazioni sindacali.


 
Art. 10.
Fusione tra Atenei

1. L'UAQ puo' fondersi con uno o piu' Atenei sulla base di un progetto che deve contenere, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture.
2. Il Consiglio di amministrazione approva il progetto di fusione dopo aver acquisito:
a) il parere dei Dipartimenti, del Consiglio studentesco, del Nucleo di valutazione e del Senato accademico;
b) l'esito dei referendum consultivi rispettivamente del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti.
Il progetto di fusione viene sottoposto al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Rettore indice i referendum consultivi del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, che si esprimono sul progetto di fusione, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.


 
Art. 11.
Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'UAQ. E' organo di governo dell'Ateneo, promuove e coordina l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal Senato accademico e delle decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione. In particolare il Rettore:
a) e' il rappresentante legale dell'Ateneo;
b) e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'UAQ secondo i criteri di qualita' nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e promozione del merito;
c) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione coordinandone l'attivita' e sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del Direttore generale, previo parere del Senato accademico;
e) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico per quanto di competenza dello stesso, il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla legge 43/2005 e successive modificazioni, nonche' il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;
f) avvia l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Ateneo, nei limiti di legge, fatte salve le competenze attribuite in materia al Direttore generale;
g) irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, e, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta;
h) Propone all'approvazione del Senato accademico una rosa tripla di professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato candidati al Collegio di disciplina, nel rispetto del principio di pari opportunita';
i) stipula convenzioni, contratti, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di propria competenza;
j) emana lo Statuto e i Regolamenti dell'UAQ e le relative modifiche;
k) vigila sul buon andamento della ricerca, della didattica e delle attivita' di sviluppo locale, sull'imparzialita' e sul buon andamento dell'azione amministrativa;
l) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;
m) convoca annualmente una Conferenza di Ateneo per illustrare, dibattere e verificare lo stato di attuazione dei programmi e la situazione complessiva dell'UAQ;
n) decide in ultima istanza, in caso di controversia, sugli atti della carriera degli studenti;
o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
p) puo' avocare, con provvedimento motivato, sentito il Senato accademico o il Consiglio di amministrazione, ciascuno per quanto di competenza, gli atti amministrativi del Direttore generale e dei dirigenti, in caso di grave e ripetuta inosservanza da parte di questi delle direttive generali impartite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
2. In casi di necessita' e urgenza il Rettore puo' adottare sotto la propria responsabilita' provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
3. La carica di Rettore e' incompatibile con ogni altra carica accademica e con la posizione di professore a tempo definito.


 
Art. 12.
Elezione del Rettore

1. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo ordinari in servizio presso universita' italiane che abbiano optato per il tempo pieno ed assicurino un numero di anni di servizio prima del collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato. I candidati non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono presentare esplicita candidatura entro il termine fissato dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Le modalita' di presentazione delle candidature sono definite nel Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Rettore dura in carica sei anni accademici e non e' rieleggibile.
4. In caso di anticipata cessazione dalla carica, le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore vicario.
5. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori;
b) ai membri del Consiglio studentesco, ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di dipartimento e nel Senato accademico con voto pesato 0,5;
c) al personale tecnico-amministrativo, che complessivamente esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori.
6. Il Decano dei professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni del Rettore nel periodo compreso fra il settimo ed il sesto mese antecedenti la scadenza del mandato del Rettore in carica e ne fissa lo svolgimento tra il 15 maggio ed il 30 giugno, indicando le date per lo svolgimento di tutte le eventuali votazioni e del ballottaggio, da tenersi in giorni diversi. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione e' indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', che provvede anche alla proclamazione.
7. Qualora il Decano presenti la propria candidatura, le relative funzioni vengono svolte dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita'.
8. Il Rettore, nella prima votazione, e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda votazione e' eletto con la maggioranza assoluta dei votanti, purche' sia pari ad almeno il 40% della totalita' dei voti esprimibili e partecipi alla votazione almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. Nella terza votazione e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti purche' partecipi alla votazione almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore anzianita' anagrafica.
9. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'UAQ ed e' nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, le funzioni vengono svolte dal Prorettore Vicario fino al termine dell'anno accademico.
10. Al Rettore puo' essere corrisposta una indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.


 
Art. 13.
Prorettore vicario e Prorettori delegati

1. Il Rettore nomina tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'UAQ un Prorettore vicario che, in caso di assenza o impedimento del Rettore, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore anche con potere di firma. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Ne presiede, con diritto di voto, le riunioni in caso di impedimento del Rettore.
2. Il Rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo dell'UAQ, Prorettori delegati, cui attribuisce compiti in ambiti di propria competenza. Il Prorettore delegato puo' essere delegato anche alla firma di specifici atti e risponde direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i Prorettori delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'UAQ e possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, a specifici punti all'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.


 
Art. 14.
Composizione del Senato accademico

1. Il Senato accademico e' composto da ventisette membri:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) diciotto docenti di ruolo eletti secondo la seguente articolazione:
1. fino a sette tra i direttori di dipartimento eleggibili;
2. due rappresentanti dei professori associati;
3. due rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
4. i restanti fra i docenti, in rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica dei Dipartimenti, rispettando la pluralita' delle Aree scientifico-disciplinari;
c) quattro rappresentanti degli studenti, tra cui il Presidente del Consiglio studentesco, eletti secondo le modalita' dettate dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche;
d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti, secondo le modalita' dettate dal Regolamento generale di Ateneo, dal personale in servizio alla data delle operazioni di voto;
e) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
f) un rappresentante degli specializzandi.
2. Partecipano alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, il Prorettore vicario ed il Direttore generale.
3. Il Senato accademico dura in carica tre anni ed il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Le rappresentanze di cui ai punti c), e) ed f) durano in carica due anni e sono rinnovabili per una sola volta.


 
Art. 15.
Funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico e' organo di governo dell'UAQ. Svolge funzioni normative, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'UAQ. In particolare ha la competenza di:
a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;
b) formulare proposte e pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole, centri di ricerca, di eccellenza o di servizio;
c) approvare lo Statuto, il Regolamento generale di Ateneo e le relative modifiche;
d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca;
e) approvare il Codice Etico;
f) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole e dirimere eventuali conflitti fra gli organi dell'UAQ;
g) promuovere il miglioramento della qualita' dell'offerta formativa, sulla base dei rapporti del Nucleo di valutazione;
h) esprimere parere preventivo sulla proposta del Rettore di nomina dei membri esterni del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
i) approvare, a maggioranza dei 3/5 dei propri membri dopo aver accertato che le candidature presentate soddisfino i requisiti richiesti dal bando, l'intera cinquina dei membri interni del Consiglio di amministrazione proposta dal Rettore. Qualora tre successive votazioni non consentano di raggiungere la maggioranza dei 3/5, si procede alla designazione con un quorum pari alla maggioranza assoluta;
j) approvare una rosa tripla di professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato candidati al Collegio di disciplina, proposta dal Rettore nel rispetto del principio di pari opportunita';
k) esprime un parere obbligatorio sugli atti negoziali dell'Ateneo riguardanti materie di propria competenza;
l) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore. Tale mozione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale;
m) esprimere parere sui piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
n) approvare il bilancio sociale di Ateneo sentito il Nucleo di valutazione;
o) approvare la Carta dei diritti degli studenti previo parere obbligatorio del Consiglio studentesco. In caso di parere negativo, la delibera potra' essere presa con la maggioranza dei 3/5;
p) approvare il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, previo parere obbligatorio del Consiglio studentesco. In caso di parere negativo, la delibera potra' essere presa con la maggioranza dei 3/5.
2. Per le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed l) il Senato accademico decide sentito il Consiglio studentesco per quanto di competenza di quest'ultimo.


 
Art. 16.
Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da dieci membri:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) due membri esterni nominati dal Rettore, previo parere del Senato accademico;
c) tre docenti di ruolo dell'Ateneo;
d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) due studenti eletti con le modalita' previste dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.
2. I membri esterni di cui alla lettera b) sono scelti dal Rettore fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
3. I membri di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto rettorale, previa selezione pubblica da effettuarsi secondo le norme previste dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, per quanto di propria competenza, fissano le modalita' per il rispetto, per ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed il mandato di ogni membro e' rinnovabile per una sola volta. Le rappresentanze studentesche durano in carica due anni e il relativo mandato e' rinnovabile per una sola volta.
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono, senza diritto di voto, il Prorettore vicario ed il Direttore generale.


 
Art. 17.
Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera, previo parere del Senato accademico, sull'attivazione o soppressione di corsi o sedi, sulla federazione o fusione con altri Atenei o Enti di ricerca;
b) approva il Regolamento di amministrazione e contabilita' previo parere del Senato accademico;
c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
d) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
e) conferisce l'incarico di Direttore generale, sentito il Senato accademico;
f) esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
g) approva la proposta di chiamata di professori e ricercatori;
h) approva il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i Regolamenti disciplinanti materie di competenza del Consiglio;
i) approva i programmi edilizi dell'Ateneo;
j) approva gli atti di attuazione dei programmi edilizi dell'Ateneo;
k) approva gli atti negoziali dell'Ateneo con valenza economica;
l) approva i provvedimenti relativi all'ammontare di tasse e contributi, sentito il Consiglio studentesco;
m) approva le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio, conformemente alle priorita' e ai criteri stabiliti dal Senato accademico;
n) delibera in merito alle indennita' di carica e ad eventuali gettoni dei componenti degli Organi Accademici.
2. Per le deliberazioni di cui ai punti a), c), k), l) ed m), il Consiglio di amministrazione decide sentito il Consiglio studentesco per quanto competenza di quest'ultimo.


 
Art. 18.
Consiglio studentesco, composizione

1. Il Consiglio studentesco e' composto da ventisette membri:
a) i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di amministrazione;
b) i rappresentanti degli studenti eletti negli organi dell'Azienda per il Diritto allo Studio e della Conferenza Regione Universita';
c) i rappresentanti degli studenti eletti all'interno del Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi;
d) un numero di rappresentanti degli studenti eletti nei Collegi Didattici, secondo le modalita' definite dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. Il numero attribuito a ciascun Collegio Didattico e' proporzionale al rapporto esistente fra iscritti ai corsi di studio del Collegio e gli iscritti all'Ateneo, e comunque in numero non inferiore a uno, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.
2. Il Consiglio studentesco elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica un biennio accademico. Il Presidente rappresenta il Consiglio studentesco ed esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento. Tali cariche possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.
3. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del Consiglio studentesco sono stabilite dal Regolamento del Consiglio studentesco, approvato da quest'ultimo a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.
4. L'amministrazione garantisce le strutture di supporto necessarie allo svolgimento delle funzioni del Consiglio studentesco.


 
Art. 19.
Consiglio studentesco, natura e funzioni

1. Il Consiglio studentesco e' organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio studentesco:
a) designa la terna di candidati fra cui il Senato elegge il Garante degli studenti;
b) adotta, a maggioranza assoluta dei membri e in conformita' ai regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;
c) esprime parere obbligatorio sulla Carta dei Diritti degli studenti e sul Regolamento elettorale della rappresentanza studentesca;
d) esprime parere obbligatorio per quanto di competenza:
• sulle deliberazioni relative all'assegnazione di spazi e risorse edilizie alle strutture didattiche;
• sul Regolamento Didattico di Ateneo;
• sulle determinazioni relative ai contributi e alle tasse a carico degli studenti e sulle relative destinazioni;
• sugli interventi di attuazione del diritto allo studio e sugli interventi relativi al rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica;
• sulle questioni comunque connesse con la qualita' e quantita' dei servizi didattici offerti dall'Ateneo;
• su ogni questione riguardante interventi a favore degli studenti previsti dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ivi compresa la determinazione dei criteri di elargizione agli studenti di borse di studio, sussidi e forme di prestito d'onore;
• sullo Statuto, sul Regolamento generale di ateneo e sulle relative modifiche;
• sull'approvazione dei Regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica;
• sull'approvazione del bilancio sociale di Ateneo;
• sui progetti di federazione nei casi in cui abbiano ricadute sull'attivita' didattica;
e) formula proposte e pareri obbligatori:
• in materia di didattica e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;
• sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole;
f) propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;
g) formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite;
h) esprime pareri sulle modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio;
i) elabora proposte sulle materie di interesse degli studenti;
j) propone modifiche di Statuto nelle materie di interesse degli studenti;
k) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, le componenti studentesche per le Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza;
l) elegge, secondo modalita' stabilite dal proprio Regolamento interno, la componente studentesca all'interno del Nucleo di valutazione;
m) svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.


 
Art. 20.
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
2. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
3. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'UAQ, i componenti del Consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'UAQ o di componenti del Consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'UAQ.
4. Il Collegio viene nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre esercizi e i membri scadono alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al quarto esercizio della loro carica.
5. I membri possono essere confermati solo una volta.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti e' l'organo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'UAQ.
7. Il Collegio, in particolare:
a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio di previsione preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'UAQ, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonche' proposte tendenti a conseguire miglioramenti di efficienza, di efficacia e di economicita';
d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'UAQ, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal Presidente ai componenti del Collegio;
g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.
8. I componenti del Collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'UAQ e dei centri autonomi di spesa.
9. Il Presidente del Collegio, o altro componente su delega del Presidente, puo' assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
10. Il Collegio cura la tenuta di uno specifico libro in cui vengono annotate cronologicamente le verifiche e i controlli svolti. Di ogni riunione e di ogni attivita' di controllo, collegiale o individuale, deve redigersi verbale da trascriversi nel libro, con la sottoscrizione degli intervenuti.
11. Il Collegio dei Revisori dei conti e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni, in caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.


 
Art. 21.
Garante degli studenti

1. Per nominare il Garante degli studenti si procede all'emanazione di un bando di selezione. Una commissione di tre esperti, nominata dal Senato accademico su proposta del Rettore, valuta l'idoneita' delle candidature proposte. Il Consiglio studentesco, a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, seleziona una rosa di tre nomi da sottoporre al Senato accademico per la scelta del Garante degli studenti.
2. Il Garante degli studenti e' a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Garante puo' chiedere atti o chiarimenti ad ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce direttamente al Rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Garante hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato che viene garantito nei termini di legge.
3. Il Garante degli studenti puo' sottoporre al Senato accademico argomenti o decisioni volte al miglioramento della qualita' di vita degli studenti.


 
Art. 22.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica per tre anni ed il mandato e' rinnovabile per una sola volta, ed e' composto da sette membri, di cui quattro esterni all'Ateneo scelti dal Consiglio di amministrazione, previo bando, fra soggetti di elevata qualificazione professionale esperti nel campo della valutazione, due interni all'Ateneo, di cui almeno un professore di ruolo, scelti dal Senato accademico ed uno studente eletto dal Consiglio studentesco secondo le modalita' indicate nel Regolamento generale di Ateneo.
2. Il decreto di nomina contiene l'indicazione del Coordinatore del Nucleo che puo' essere un professore di ruolo dell'Ateneo o un membro esterno.
3. Il Nucleo ha la funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti, nonche' di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.
4. Il Nucleo svolge altresi', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di Organismo indipendente di valutazione di cui alla Legge 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'universita' il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale.
5. Il Nucleo redige, ogni anno entro i termini di legge, una Relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo per le attivita' espletate nell'anno precedente e una Relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attivita' didattiche. Entrambe le Relazioni sono presentate al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione che le esaminano per quanto di competenza.
6. L'UAQ assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento dei propri compiti, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.


 
Art. 23.
Comitato Unico di Garanzia (CUG)

1. L'UAQ garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alle disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. L'UAQ garantisce altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegna a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza psicologica al proprio interno.
2. Per il raggiungimento ed il rispetto dei suddetti principi opera ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 165/2001 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG).
3. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza psicologica sui lavoratori.
4. Il CUG ha composizione paritetica ed e' formato da sei membri di cui tre designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001, e da tre rappresentanti dell'amministrazione scelti dal Rettore fra i ruoli della stessa in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del CUG e' designato dal Rettore tra i tre rappresentanti dell'amministrazione.
5. Il CUG delibera a maggioranza. In caso di parita' prevale il voto del Presidente, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.
6. Il CUG collabora con gli organismi di valutazione interna dell'Ateneo.


 

Art. 24.
Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico.
2. Il Direttore generale deve essere scelto, previo bando, tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile, ed il trattamento economico viene determinato in conformita' ai criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'incarico puo' essere revocato e il contratto puo' essere risolto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora l'incarico venga conferito a pubblico dipendente, questi dovra' chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
5. Il Direttore generale cura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell' Ateneo ed esercita i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
7. Il Direttore generale e' a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento e' responsabile, ed esercita una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, nonche' di verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti. Il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione sull'attivita' svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
8. Nel rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il Direttore generale:
a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;
b) assegna il personale alle strutture;
c) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
d) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico-amministrativo;
e) cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti;
f) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
g) esercita il potere disciplinare per quanto di competenza nei confronti del personale tecnico-amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti;
h) sottoscrive gli atti, le convenzioni e i contratti dell'UAQ attinenti la gestione amministrativa e non rientranti fa quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;
i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti;
j) predispone annualmente per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione una relazione sull'evoluzione del personale complessivamente impiegato nell'Ateneo, compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero di collaborazione, sia per profili tecnico-amministrativi, che di ricerca, ivi compresi gli assegnisti di ricerca.
9. Spetta al Direttore generale determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, nonche' adottare gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'UAQ e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.
10. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, un dirigente di ruolo dell'Ateneo scelto dal Rettore, che ne da' comunicazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, svolge il ruolo di facente funzioni del Direttore generale.


 
Art. 25.
Personale dirigente e funzioni dirigenziali

1. Il Direttore generale e i dirigenti, ai sensi della vigente normativa sulla dirigenza, attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
2. I dirigenti hanno elettorato attivo e passivo negli organi collegiali di Ateneo con riferimento alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo.


 
Art. 26.
Il Dipartimento. Natura e funzioni

1. Il Dipartimento e' sede della ricerca scientifica e delle attivita' didattiche e formative e di terza missione.
2. I Dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attivita' di ricerca di uno o piu' ambiti scientifico-disciplinari omogenei per finalita' o per metodo di ricerca, nel rispetto della liberta' di ricerca del singolo docente e del diritto dello stesso di accesso diretto ai relativi finanziamenti.
3. I Dipartimenti concorrono a programmare e organizzare le attivita' didattiche dell'UAQ. I Dipartimenti, mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali loro assegnate al fine di garantire il raggiungimento dei requisiti formativi richiesti per l'attivazione dei corsi di studio affini, possono costituire strutture di raccordo denominate Scuole.
4. I Dipartimenti sono sede dei corsi di Dottorato di Ricerca eventualmente organizzati in Scuole di Dottorato, delle cui attivita' e della cui organizzazione sono direttamente responsabili; sono inoltre responsabili degli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari di cui siano proponenti.
5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
6. Ai Dipartimenti afferiscono liberamente i professori e i ricercatori dell'UAQ appartenenti ai settori o aree di ricerca e di didattica di interesse del Dipartimento. I professori e ricercatori afferiscono in prima istanza al Dipartimento che li ha chiamati e vi rimangono di norma per almeno un triennio. Sulle richieste di cambio di afferenza delibera il Senato, sentiti i Dipartimenti interessati.
7. I Dipartimenti deliberano le coperture degli insegnamenti a seguito dell'esame di tutte le proposte pervenute in tal senso dai Consigli di Area didattica e dalle Scuole, dando priorita' agli insegnamenti di base e caratterizzanti dei corsi di laurea triennali e di laurea magistrale a ciclo unico per la copertura con professori di ruolo, sentiti gli stessi e nel rispetto del principio di un'equa ripartizione del carico didattico, in termini di ore di insegnamento e numerosita' degli studenti iscritti ai diversi insegnamenti e della continuita' didattica.
8. Il Dipartimento promuove collaborazioni anche mediante la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica.


 
Art. 27.
Modalita' di costituzione del Dipartimento

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei Dipartimenti sono di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, nel rispetto dei principi generali della liberta' di ricerca e di insegnamento, verificata la sussistenza di un numero di docenti interessati non inferiore a trentacinque, sulla base degli obiettivi scientifici e didattici delineati in un motivato progetto scientifico presentato da un numero di docenti non inferiore a trentacinque, corredato da un piano economico e di funzionamento.
2. La disattivazione viene deliberata qualora vengano a mancare i presupposti scientifici, didattici o numerici che ne hanno determinato la costituzione. I Dipartimenti attivati nell'UAQ sono elencati nel Regolamento generale di Ateneo.


 
Art. 28.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di dipartimento;
b) il Direttore di dipartimento;
c) la Giunta di dipartimento.
2. I Dipartimenti si possono articolare in Sezioni, prive di autonomia gestionale e di budget, costituite, mediante deliberazione del Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di omogeneita' scientifiche o di comuni obiettivi ed esigenze di ricerca o di didattica e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno.
3. Il Consiglio di dipartimento con la stessa maggioranza puo' deliberare la disattivazione di una Sezione. La composizione ed il funzionamento delle Sezioni e' stabilito con Regolamento di dipartimento.


 
Art. 29.
Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' di ricerca e didattiche di propria competenza. In particolare:
a) propone a Senato accademico e Consiglio di amministrazione il testo del Regolamento generale di dipartimento e del Regolamento didattico di dipartimento;
b) approva i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
c) approva i criteri per l'utilizzo delle strutture, degli ambienti e delle risorse assegnate al Dipartimento;
d) approva, su proposta del Direttore, i documenti contabili di sintesi, preventivi e consuntivi;
e) richiede l'attivazione delle procedure concorsuali relative ai posti di professore, ricercatore e personale tecnico-amministrativo, nell'ambito del piano triennale;
f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
g) esprime i pareri sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attivita' di ricerca presso altra sede;
h) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'UAQ;
i) definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i docenti interessati;
j) delibera la copertura degli insegnamenti vacanti sentite le Scuole ove costituite o i dipartimenti interessati e, su proposta dei Consigli di Area didattica interessati;
k) approva le relazioni sulle attivita' scientifiche e didattiche dei docenti;
l) elabora ed esamina proposte di iniziative di interesse didattico o scientifico con soggetti pubblici e privati con i quali puo' stipulare convenzioni e accordi e contratti per attivita' conto terzi;
m) avanza proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo sulle materie di proprio interesse;
n) delibera sulle proposte formulate dai Consigli di Area didattica in merito ai RAD, ai Regolamenti Didattici dei corsi di studio e all'ordine degli studi.
2. Fanno parte del Consiglio di dipartimento:
a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento;
c) una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei membri del Consiglio; all'interno di tale rappresentanza sono compresi due dottorandi, ove presenti. Ove il Dipartimento si costituisca in Sezioni, oltre ai docenti afferenti alla Sezione, partecipa agli eventuali organi della sezione con competenze didattiche una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti. Tale rappresentanza vota limitatamente ai compiti didattici ed organizzativi.
d) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca, ove presenti;
e) per i Dipartimenti aventi funzioni assistenziali, ovvero che partecipano alla costituzione delle Facolta' con funzioni assistenziali, cinque rappresentanti degli specializzandi.
3. Un Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.
4. Per gli argomenti attinenti alle chiamate dei professori di ruolo, alla utilizzazione e destinazione dei posti di ruolo, all'attivazione di procedure concorsuali e alle procedure che comunque comportino valutazioni curriculari dei professori di ruolo il Consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata e a quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze degli studenti, degli assegnisti, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo.


 
Art. 30.
Giunta di dipartimento

1. La Giunta di dipartimento e' composta da:
a) il Direttore del dipartimento che la presiede;
b) il vicedirettore di dipartimento;
c) fino ad un massimo del 10% degli afferenti al Dipartimento eletti dal Consiglio di dipartimento;
d) i responsabili delle Sezioni, ove presenti;
e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti della Giunta;
f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
g) un rappresentante degli specializzandi, ove presenti nel Consiglio di dipartimento;
h) un rappresentante dei dottorandi di ricerca, ove presenti.
2. Un Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
4. La Giunta ha funzioni istruttorie e coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il Consiglio puo' delegare alla Giunta specifiche funzioni attinenti l'ordinaria amministrazione.


 
Art. 31.
Il Direttore di dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta; cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di dipartimento. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; cura i rapporti con gli organi accademici; esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Puo' nominare, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un delegato per specifiche funzioni. Tali deleghe non danno diritti a compensi o gettoni comunque denominati.
2. Il Direttore vigila sul rispetto dei doveri e dei compiti degli afferenti al Dipartimento e ha l'obbligo di segnalare le eventuali inadempienze al Rettore.
3. Il Direttore e' eletto dai membri del Consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.
4. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Direttore, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore anzianita' anagrafica. La convocazione delle elezioni deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di tutte e tre le eventuali votazioni da tenersi in giorni diversi.
5. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed e' consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Direttore di dipartimento e' incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di amministrazione, di Presidente della Giunta di scuola, di Presidente di Consiglio di Area didattica e di pro Rettore vicario.
6. Il Direttore puo' far parte del Senato accademico solo se eletto nella categoria dei Direttori di dipartimento.
7. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vicedirettore di dipartimento ha le medesime incompatibilita' del Direttore. Il Vicedirettore e' nominato con decreto del Rettore.


 
Art. 32.
Le Scuole

1. Le Scuole sono strutture di raccordo istituite tra piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione di servizi comuni. Le Scuole non possono essere in numero superiore a 12.
2. Qualora alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Scuole assumono i compiti conseguenti, secondo le modalita' e nei limiti concertati con la Regione Abruzzo, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca.
3. L'Istituzione di una Scuola e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione ed il Consiglio studentesco. La proposta di istituzione e' promossa da piu' Dipartimenti, che presentano un progetto didattico comune, l'elenco dei corsi di studio proposti e dei relativi Consigli di Area didattica.
4. L'organo deliberante della scuola e' la Giunta.
5. La Giunta delle scuole e' composta:
a) dai Direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati o loro delegati;
b) da un numero non superiore al 10% della somma dei docenti che afferiscono ai Dipartimenti costituenti, ripartiti in misura proporzionale alla copertura degli insegnamenti garantita dai singoli Dipartimenti. I Dipartimenti individuano tali docenti fra i coordinatori dei corsi di studio della scuola o tra i coordinatori dei corsi di dottorato, tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti;
c) da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei componenti complessivi dell'organo e comunque non inferiore a due;
d) qualora alla Scuola facciano capo scuole di specializzazione all'interno della Giunta e' prevista una rappresentanza di due specializzandi.
6. Alle riunioni della Giunta partecipa una unita' di personale amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni di supporto alla verbalizzazione.
7. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.


 
Art. 33.
Funzioni della Giunta di scuola

1. La Giunta di scuola:
a) coordina e organizza le attivita' didattiche dei corsi di studio;
b) coordina e organizza, in collaborazione con i Consigli di Area didattica e con i Dipartimenti, attivita' culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
c) delibera, in conformita' al calendario accademico approvato dal Senato accademico, il calendario didattico dei corsi di studio;
d) coordina e organizza le proposte dei Consigli di Area didattica, previa delibera dei Dipartimenti interessati, sull'ordine degli studi;
e) coordina e organizza, le proposte dei Consigli di Area didattica, previa delibera dei Dipartimenti interessati e della Commissione paritetica, sui Regolamenti Didattici dei corsi di studio; qualora il parere della Commissione paritetica non sia favorevole delibera il Senato accademico;
f) coordina e organizza le proposte dei Consigli di Area didattica, previa delibera dei Dipartimenti interessati e della Commissione paritetica, sui RAD dei corsi di studio;
g) formula proposte ai Dipartimenti interessati per la copertura degli insegnamenti vacanti;
h) propone attivazione e soppressione dei corsi di studio, sentiti i Dipartimenti interessati;
i) gestisce i servizi comuni ai corsi di studio di interesse dei Dipartimenti che concorrono alle Scuola;
j) qualora alle attivita' didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, la Giunta assume i compiti di cui all'art. 33 comma 2.


 
Art. 34.
Presidente della Giunta di scuola

1. Il Presidente della Giunta di scuola rappresenta la Scuola ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attivita' didattiche della Scuola, e ne cura il regolare svolgimento. Il Presidente ha la responsabilita' dei servizi didattici e organizzativi assegnati alla Scuola.
2. Il Presidente e' eletto dai componenti della Giunta di scuola, tra i professori ordinari di ruolo in regime di tempo pieno afferenti ai Dipartimenti che partecipano alla struttura di raccordo e impegnati nella relativa attivita' didattica. Il Presidente e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' consecutivamente rieleggibile una sola volta
3. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Presidente, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore anzianita' anagrafica.
4. La carica di Presidente della Giunta di scuola e' incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, del Presidio della Qualita', di Direttore e Vice Direttore di dipartimento e di Prorettore vicario.
5. Il Presidente designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno che partecipano alla struttura un Vicepresidente che, oltre a coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di Vicepresidente e' incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di membro del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, di Direttore e Vicedirettore di dipartimento, e di Prorettore vicario. Il Vicepresidente e' nominato con decreto del Rettore.


 
Art. 35.
Commissione paritetica

1. In ciascuna Scuola o equivalente struttura di coordinamento di corsi di studio e' istituita, quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche, una Commissione didattica paritetica di docenti-studenti che svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) valutazione, verifica e rilevazione statistica sui vari aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
c) individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati delle attivita' della lettera a) e loro proposta al Nucleo di valutazione;
d) formulazione di pareri sull'istituzione, sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studi;
e) formulazione di pareri e proposte alle strutture interessate sulla didattica e i servizi;
f) verifica degli esiti dell'attivita' di orientamento e tutorato;
g) formulazione di proposte alla Giunta di scuola di iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
h) formulazione di pareri alla Giunta di scuola sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sui RAD e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nonche' sulla coerenza tra i crediti assegnati agli insegnamenti e i relativi programmi. il parere della Commissione e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione e' adottata senza tale parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione e' assunta dal Senato accademico;
i) nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi, verifica della equiparabilita' dei programmi didattici e delle prove d'esame ai fini didattici e della non disparita' nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
2. La Commissione paritetica e' presieduta da un Presidente eletto dai membri della Commissione. La Commissione e' composta al massimo da dieci membri. I docenti e i rappresentanti degli studenti che ne fanno parte sono eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.


 
Art. 36.
Consiglio di Area didattica

1. Il Consiglio di Area didattica organizza l'attivita' didattica di uno o piu' corsi di studio, anche di classi diverse, purche' omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
2. Il Consiglio di Area didattica e' organo assembleare ed e' composto da tutti i docenti dell'Ateneo o in convenzione con il SSN, titolari di attivita' didattiche presso i corsi di studio e da una rappresentanza di studenti pari al 20% dei componenti l'organismo.
3. Il Consiglio di Area didattica elegge al suo interno un Presidente scelto fra i docenti di ruolo a tempo pieno, che dura in carica tre anni.
4. Il Consiglio di Area didattica:
a) organizza l'attivita' didattica dei corsi di studio;
b) organizza le attivita' di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
c) collabora con la Giunta di scuola e con i Dipartimenti interessati all'organizzazione delle attivita' culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
d) formula proposta sull'organizzazione del calendario didattico;
e) delibera sui piani di studio individuali;
f) delibera sui riconoscimenti dei crediti, sui passaggi, sui trasferimenti in ingresso e su ogni altro aspetto riguardante le carriere degli studenti;
g) verifica e sovraintende all'attivita' didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti;
h) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti di strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attivita' formative previste dall'ordinamento;
i) propone i regolamenti didattici e i RAD dei corsi di studio, nonche' l'ordine annuale degli studi.
5. Ogni Consiglio si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
6. Le funzioni di cui ai punti e) ed f) possono essere delegate a Commissioni ristrette, anche deliberanti.


 
Art. 37.
Centri di eccellenza

1. I Centri di eccellenza, istituiti secondo la normativa vigente, hanno autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Gli organi e le norme di funzionamento degli stessi sono definiti in apposito regolamento anche su proposta degli organi del Centro ed approvato dal Consiglio di amministrazione. Le afferenze ai Centri di Eccellenza sono meramente funzionali, resta fermo l'obbligo dei docenti e ricercatori di afferenza strutturale ai Dipartimenti.
2. I Centri di eccellenza sono soggetti a una valutazione periodica almeno triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.


 
Art. 38.
Centri di ricerca di Ateneo ed interateneo

1. I Centri di ricerca sono strutture finalizzate allo svolgimento di attivita' di ricerca concernente piu' ambiti scientifici o la comune gestione di complessi apparati scientifici o di supporto. Possono essere costituiti tra piu' Dipartimenti, sulla base di progetti a durata pluriennale e coinvolgendo anche soggetti esterni pubblici o privati. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, e' approvata dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico ed il Nucleo di valutazione.
2. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, le afferenze funzionali, le risorse assicurate dai soggetti promotori ed e' corredata da un piano finanziario di durata almeno triennale. Le forme dell'autonomia gestionale e di budget sono stabilite nei relativi regolamenti di Ateneo. Le ulteriori norme di funzionamento dei Centri di ricerca sono sottoposte dagli organi del Centro stesso all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
3. I Centri di ricerca interateneo sono strutture finalizzate ad attivita' di collaborazione scientifica fra docenti di diverse universita'. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal Rettore, con delibera del Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico, su proposta dei docenti interessati. Il Centro interateneo puo' avere sede amministrativa presso un dipartimento dell'Ateneo cui afferiscono docenti aderenti al Centro.
4. I Centri di ricerca sono soggetti a una valutazione periodica almeno triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.


 
Art. 39.
Centri di servizio

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attivita' didattica e di ricerca ed al fine di favorire la migliore utilizzazione di risorse e competenze, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, puo' istituire Centri di servizio di Ateneo o interdipartimentali.
2. I Centri di servizio sono soggetti a una valutazione periodica almeno triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.


 
Art. 40.
Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico e' il Centro di Servizio dell'Ateneo che svolge attivita' rivolte all'apprendimento delle lingue attraverso corsi per studenti italiani e stranieri, personale non docente e iscritti ai singoli corsi di lingua se non studenti. Il Centro linguistico svolge altresi' attivita' di supporto alla didattica dei corsi di studio e di formazione continua sugli aspetti linguistici. Il funzionamento del Centro linguistico e' disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico, sentito il Consiglio studentesco.
2. Il Centro linguistico e' soggetto a una valutazione periodica almeno triennale, di natura economica e sull'efficacia formativa. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.


 
Art 41.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie, dedicate alle esigenze della ricerca, della didattica, e della conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' dell'accesso alle risorse informative on-line.
2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo ha funzioni istruttorie per il controllo sull'organizzazione e sull'efficienza delle biblioteche.
3. Il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico sentito il Consiglio studentesco.
4. L'UAQ fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno, per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile.
5. L'UAQ, con il regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, disciplina l'attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.


 
Art. 42.
Servizi didattici integrativi

1. L'UAQ, tramite le proprie strutture, puo' istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:
a) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo;
b) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione ai concorsi pubblici;
c) corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento professionale e altri corsi post-laurea;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente;
e) corsi di educazione ed attivita' culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti;
f) corsi per l'apprendimento della lingua italiana, nonche' corsi per l'acquisizione delle competenze linguistiche e digitali, per studenti e cittadinanza;
g) corsi per il recupero di debiti formativi;
h) moduli integrativi alle ordinarie attivita' didattiche, anche in modalita' telematica;
i) corsi per il miglioramento delle metodologie di studio e di apprendimento;
j) altri corsi rivolti a studenti o alla cittadinanza.


 
Art. 43.
Servizi di orientamento, tutorato e placement

1. L'UAQ organizza attivita' di orientamento e tutorato al fine di sviluppare nei giovani capacita' che permettano scelte consapevoli
ed efficaci per il proprio futuro ed una partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro.
2. Le attivita' di orientamento sono mirate in particolare a:
a) guidare gli studenti verso il percorso universitario piu' adeguato alle loro potenzialita' ed aspettative culturali e professionali;
b) fornire tutte le informazioni su percorsi di studio, caratteristiche dell'UAQ, mercato del lavoro e figure professionali;
c) contribuire ad adeguare la preparazione rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea;
d) fornire le informazioni e gli strumenti necessari ai fini dell'inserimento nelle attivita' lavorative o della ulteriore prosecuzione degli studi.
3. L'UAQ organizza per i propri studenti attivita' di stage e tirocini pre e post-laurea in settori pubblici e privati e promuove attivita' per diffondere i profili professionali dei propri laureati al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. Le attivita' di tutorato sono mirate in particolare a:
a) rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante iniziative calibrate sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o di gruppi di studenti;
b) fornire assistenza di carattere personale, volta a superare i problemi di adattamento e di inserimento nell'ambiente degli studi universitari;
c) assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio, nella partecipazione a stage e tirocini, nella mobilita' internazionale e nell'iscrizione a ulteriori percorsi formativi.
5. Per un'efficace organizzazione delle attivita' di orientamento e tutorato, l'UAQ instaura collaborazioni e promuove iniziative comuni con le istituzioni educative, gli enti locali e tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che abbiano fra le loro competenze e finalita' l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla societa' e sulle attivita' economiche.
6. Per le attivita' di orientamento e tutorato l'UAQ si avvale anche di studenti attraverso lo strumento delle borse part-time per studenti senior.


 
Art. 44.
Diritto allo studio e Cittadinanza studentesca

1. L'UAQ, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta, per quanto di propria competenza, i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.
2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla concreta realizzazione del diritto allo studio, l'UAQ, tra l'altro:
a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti;
b) assume i provvedimenti atti a consentire agli studenti non a tempo pieno una adeguata fruizione dell'offerta didattica, sia con specifiche attivita' didattiche e tutoriali, anche con mezzi telematici, sia attraverso la ridistribuzione dell'importo dei contributi sulla maggior durata programmata per gli studi;
c) puo' attribuire, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari; in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati puo' attivare sussidi di studio per laureati e studenti per attivita' di studio, di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero;
d) organizza attivita' culturali, sportive e ricreative, anche attraverso l'istituzione di strutture e servizi collettivi, d'intesa con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari e internazionali, anche valorizzando la proposta e l'autogestione delle stesse da parte degli studenti e delle relative associazioni;
e) sostiene attivita' didattiche e formative autogestite dagli studenti. Tali attivita' sono disciplinate da apposito regolamento.
3. Nel rispetto delle norme vigenti, l'UAQ instaura forme di collaborazione con gli studenti, anche attraverso lo strumento delle borse part-time, per migliorare i servizi di supporto alle strutture universitarie.
4. L'UAQ contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita e di studio nel contesto cittadino collaborando con gli Enti Locali al fine di attuare politiche di integrazione sociale e di piena cittadinanza studentesca;
5. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle pratiche amministrative e delle politiche inerenti il diritto allo studio, l'UAQ collabora attivamente con gli enti preposti dalla Regione Abruzzo all'attuazione dello stesso, anche attraverso l'istituzione di interventi e servizi congiunti.


 
Art. 45.
Internazionalizzazione

1. L'UAQ considera l'internazionalizzazione un obiettivo strategico per la piena partecipazione allo Spazio Europeo della Ricerca e dell'Alta Formazione. A tale scopo l'Ateneo promuove azioni atte a:
a) internazionalizzare l'attivita' di ricerca, mediante la proposizione e la partecipazione a progetti di ricerca con partenariato internazionale nell'ambito di tutti i programmi nazionali e internazionali;
b) internazionalizzare l'offerta formativa, mediante l'organizzazione con istituzioni straniere di corsi di studio integrati di primo, secondo e terzo livello europeo e il rilascio di titolo multiplo/doppio/congiunto;
c) promuovere la mobilita' internazionale di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e neolaureati dell'Ateneo, soprattutto mediante la partecipazione ai vari programmi, nazionali e internazionali, con il pieno riconoscimento delle attivita' di studio, formazione e/o tirocinio svolte all'estero;
d) accrescere la propria capacita' di attrarre studenti, dottorandi e ricercatori stranieri, mediante l'organizzazione di corsi congiunti erogati in una lingua straniera veicolare, la promozione di una politica delle lingue, migliorando le competenze linguistiche dei propri studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, diffondendo la lingua e la cultura italiana presso le strutture ospitanti;
e) sostenere la cooperazione internazionale, mediante la partecipazione a progetti finanziati da programmi nazionali e internazionali, stabiliti a tale scopo, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Processo di Bologna, della Strategia di Lisbona e di Europe 2020.


 
Art. 46.
Sicurezza e accessibilita' dei luoghi di studio e lavoro

1. L'UAQ assume come valore fondamentale la sicurezza dei luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la qualita' complessiva delle proprie attivita'.
2. L'UAQ si impegna a garantire la piena accessibilita' dei luoghi di studio e di lavoro, sia in sede di progettazione dei nuovi edifici sia perseguendo l'adeguamento delle strutture esistenti, sia attraverso azioni di facilitazione della fruizione dei servizi.
3. L'UAQ favorisce la circolazione di informazioni e di buone pratiche utili alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro, con l'intento di diffondere un'adeguata cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attivita' formative destinate al personale ed agli studenti.


 
Art. 47.
Funzionamento degli organi collegiali

1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute di tutti gli altri Organi collegiali previsti dal presente Statuto sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
2. Salvo quando diversamente previsto da disposizioni specifiche, le deliberazioni degli Organi collegiali sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione; in caso di parita' prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le commissioni paritetiche.
3. Gli organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei membri.


 
Art. 48.
Requisiti ed incompatibilita'

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di dipartimento, limitatamente al Senato accademico e alle Giunte di scuola;
b) essere componenti di altro organo dell'UAQ, salvo che Consiglio di dipartimento, Consiglio di Area didattica o Consiglio di scuola;
c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del Consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per tutta la durata del mandato;
e) ricoprire la carica di Rettore o di membro del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Universita' italiane, statali, non statali o telematiche;
f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
2. Per il personale docente l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche e' riservato a quanti siano in regime di tempo pieno ed assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.


 
Art. 49.
Decadenza

1. L'assenza non giustificata del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la decadenza dalla carica stessa. Tale disposizione si applica anche ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
2. I componenti degli organi collegiali previsti dal presente Statuto che cumulino tre assenze consecutive non giustificate decadono dalla carica salvo i casi di appartenenza di diritto.


 
Art. 50.
Indennita' di carica

1. Le eventuali indennita' di carica sono stabilite e quantificate dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge.
2. I titolari di piu' cariche interne all'Ateneo, per le quali sia prevista la corresponsione di indennita', sono tenuti ad optare per una sola delle predette indennita'.
3. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a due mesi, determina la sospensione della relativa indennita' e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.


 
Art. 51.
Atti normativi dell'Ateneo

1. L'UAQ nell'esercizio della propria potesta' normativa, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge adotta:
a) lo Statuto;
b) il Codice etico;
c) la Carta dei Diritti degli studenti;
d) i Regolamenti.
2. Sono Regolamenti di Ateneo:
a) il Regolamento generale di Ateneo;
b) il Regolamento Didattico di Ateneo;
c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) il Regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti;
e) il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche;
f) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
g) ogni altro Regolamento previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario o dallo Statuto o che disciplini materie di interesse dell'UAQ.
3. L'UAQ provvede a pubblicare e raccogliere gli atti normativi dell'Ateneo.


 
Art. 52.
Modifiche dello statuto

1. La facolta' di proporre modifiche dello statuto spetta al Rettore, al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico. Al Consiglio studentesco, ai Dipartimenti, alle RSU con il consenso unitario delle sigle sindacali maggiormente rappresentative spetta facolta' di proporre modifiche allo statuto nelle materie di rispettivo interesse.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due distinte sedute con intervallo di almeno quarantacinque giorni e massimo novanta giorni.
3. La deliberazione di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto.


 
Art. 53.
Codice etico

1. L'UAQ si dota di un Codice etico, che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio studentesco.
2. Il Codice etico promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza e detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le relative norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.
3. Le sanzioni per i casi di violazione del Codice Etico, nel rispetto del principio di gradualita', sono:
a) richiamo scritto;
b) sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto, fino ad un anno;
c) decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto;
d) impossibilita' di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore ai cinque anni.
4. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico.
5. Nel caso in cui la violazione del Codice etico integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati al procedimento disciplinare.


 
Art. 54.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
2. Il Collegio e' composto da quattro professori ordinari, di cui tre membri effettivi e un membro supplente, quattro professori associati di cui tre membri effettivi e un membro supplente e quattro ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, di cui tre membri effettivi e un membro supplente, tutti in regime di tempo pieno, con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni, che non abbiano mai ricevuto sanzioni disciplinari e che non siano componenti di Senato accademico, Consiglio di amministrazione, o Direttori di dipartimento o membri del Nucleo di valutazione. I dodici componenti del Collegio sono cosi' individuati: tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori sorteggiati fra tutti gli aventi diritto e un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore estratti a sorte fra una rosa tripla di candidati proposta dal Rettore, nel rispetto del principio di pari opportunita' ed approvata dal Senato accademico. Il Collegio si articola in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente. La prima sezione e' composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari, la seconda e' composta da professori associati e opera solo nei confronti associati, la terza sezione e' composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. Il Presidente di ogni sezione e' eletto al proprio interno. Un membro supplente subentrera' a un membro effettivo:
a) nel caso in cui un membro effettivo sia dello stesso dipartimento, o dello stesso settore scientifico disciplinare, del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
b) nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinita' sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
c) in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.
3. Il Collegio dura in carica 3 anni e non e' rinnovabile.
4. Il Collegio di disciplina, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riceve gli atti dal Rettore e, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
5. Il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
6. Il Collegio di disciplina applica le sanzioni previste dalla vigente normativa.


 
Art. 55.
Carta dei diritti degli studenti

1. La Carta dei diritti degli studenti e' atto normativo dell'UAQ.
2. La Carta sancisce che studenti e studentesse nella comunita' universitaria sono portatori di diritti, senza distinzioni di genere, nazionalita', condizione familiare, sociale o psicofisica, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico o sessuale e con pari dignita' rispetto alle altre componenti universitarie.
3. La Carta e' approvata dal Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio Studentesco. In caso di parere negativo, la delibera potra' essere presa con la maggioranza dei 3/5.
4. I Regolamenti dell'UAQ e delle sue strutture recepiscono i contenuti della Carta.


 
Art. 56.
Regolamenti di Ateneo: contenuto, formazione e modifiche

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'UAQ e le modalita' di elezione delle rappresentanze negli organi di governo; e' deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'UAQ rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative espletate dall'UAQ. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. E' deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio studentesco.
3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresi' le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'UAQ, quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche e' approvato dal Senato accademico, obbligatorio del Consiglio Studentesco. . In caso di parere negativo, la delibera potra' essere presa con la maggioranza dei 3/5.
5. Il Regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti e' deliberato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio studentesco.
6. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalita' di espletamento del procedimento amministrativo e le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
7. Per i Regolamenti che trattano temi relativi all'organizzazione del lavoro ed a trattamenti economici sono attivate le procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali.
8. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli stessi. I Regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al Senato accademico o al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
9. I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore e, salvo ragioni di urgenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'inserimento nell'albo ufficiale dell'UAQ.
10. I pareri sui Regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva. In ogni altro caso il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.


 
Art. 57.
Interpretazioni

1. Nello Statuto:
a) per "professori", qualora non ulteriormente specificato, si intendono i professori di prima e di seconda fascia;
b) per "docenti", si intendono i professori ed i ricercatori;
c) con la parola "ricercatori" si intendono i ricercatori confermati e non confermati assunti a tempo indeterminato e determinato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
d) per "studenti" si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, dei Dottorati di Ricerca e di Master Universitario dell'UAQ; ai soli fini dei servizi del diritto allo studio destinati alla generalita' degli studenti e delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organismi regionali sul diritto allo studio, col termine studenti si intendono tutti coloro che, ai sensi della normativa regionale, contribuiscono al fondo regionale per il diritto allo studio.
e) con l'espressione "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale dell'UAQ il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dai CCNL del comparto Universita' di ogni area funzionale e qualifica, ivi compresi i Collaboratori esperti linguistici (Cel), e da quello relativo al personale della dirigenza;
f) con l'espressione "personale" si intende il personale docente e tecnico-amministrativo.
Ai fini del presente Statuto l'inizio dell'Anno accademico e' fissato al primo ottobre di ciascun anno.


 
Art. 58.
Temporaneita' delle cariche

1. L'UAQ, in ragione del principio dell'esigenza di rotazione delle cariche elettive, fatto salvo quanto previsto per il Rettore, pone quale limite generale al rinnovo delle stesse lo svolgimento di un doppio mandato.


 
Art. 59.
Rappresentanza degli studenti

1. Nella determinazione delle rappresentanze degli studenti in organi dell'Ateneo o di Scuola o di dipartimento, l'arrotondamento avviene sempre all'unita' immediatamente superiore, fatto salvo il caso in cui la parte decimale non ecceda un decimo.
2. Alle rappresentanza studentesche e' garantita la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti loro attribuiti.
3. Le rappresentanze studentesche hanno diritto a spazi dedicati nelle strutture didattiche dell'UAQ e ad usufruire degli strumenti necessari per poter espletare i compiti ad esse attribuiti.
4. L'elettorato passivo degli studenti e' regolato in base alle vigenti norme di legge.


 
Art. 60.
Norma transitoria

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di mandato, sono considerati anche i periodi gia' espletati, anche parzialmente, alla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. Il Rettore ha il compito di avviare tutte le procedure necessarie per rendere conformi allo statuto, entro due mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale, il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, ed entro sei mesi tutti gli altri Regolamenti di Ateneo. Decorso tale termine, tutti i Regolamenti non modificati o riapprovati si intendono privi di efficacia.


 
Art. 61.
Entrata in vigore

1. Le norme del presente Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Esse sono immediatamente applicabili e prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo fatta salva la necessita' di norme di attuazione da adottare entro i termini di cui all'articolo precedente. Trascorso tale termine le norme statutarie prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo.


 
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