Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 settembre 2016
Riconoscimento di ulteriori crediti spettanti ai soggetti «nuovi entranti».


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008 - 2012 (di seguito: «PNA 2008 - 2012»), approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 16 dicembre 2006;
Vista la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 28 febbraio 2008;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 20 marzo 2014, n. 120/2014/R/efr, recante «Determinazione degli ulteriori crediti spettanti, per gli anni dal 2008 al 2012, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come "nuovi entranti" che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito»;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, ed in particolare:
l'art. 29, comma 4, secondo cui «Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilita' dell'utilizzo degli stessi.»
Visto il decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che stabilisce le modalita' di rimborso dei crediti agli operatori di impianti riconosciuti come «nuovi entranti»;
Considerato che il summenzionato decreto non considera, ai fini del rimborso dei crediti, la valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012);
Ritenuto opportuno di dover sospendere la maturazione degli interessi legali per i rimborsi spettanti ai soggetti creditori che non presentano l'istanza per la loro liquidazione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, tenuto conto della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sopra menzionata, alla liquidazione delle somme spettanti ai nuovi entranti di cui al decreto-legge n. 72/2010;

Decreta:

Art. 1

Ai soggetti creditori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono riconosciuti gli ulteriori crediti determinati ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico del 20 marzo 2014, n. 120/2014/R/efr, maggiorati degli interessi maturati a tasso legale a partire dal 1° marzo dell'anno di mancato utilizzo di CERs ed ERUs.
L'ammontare delle somme spettanti per il rimborso dei crediti di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dello sviluppo economico dell'avviso circa la disponibilita' delle somme necessarie per effettuare il rimborso dei crediti di cui all'art. 1, i soggetti creditori presentano apposita istanza volta ad ottenere la liquidazione dei crediti.
Decorso il termine di cui al comma 1, entro cui far pervenire presso la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, i dati necessari per l'erogazione delle somme, ha luogo la sospensione della maturazione degli interessi legali sul credito.


 
Art. 3

Sono sospesi gli interessi legali sul credito di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, maturato dai soggetti creditori che non hanno ancora presentato l'istanza per ottenerne la liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.


 
Art. 4

La liquidazione dei crediti di cui all'art. 1 e' effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 4, del decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2016

Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2565


 
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