Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2017 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 2 novembre 2016
Modifiche dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge n. 240/2010 recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario».
Tenuto conto che nel rispetto della legge succitata fu emanato con decreto rettorale n. 327 del 14 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2012, lo statuto di ateneo;
Preso atto che si e' reso necessario procedere ad una revisione dello statuto attualmente in vigore in quanto successivamente alla sua emanazione sono intervenute alcune normative in materia tra le quali il decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 e il decreto ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013;
Considerato che per elaborare tale revisione e' stato costituito con decreto rettorale n. 584 del 15 luglio 2016 un gruppo di lavoro avente lo scopo di adeguare lo statuto ai citati interventi legislativi e con l'occasione procedere ad alcune precisazioni di carattere formale;
Viste le delibere del CDA e del SA rispettivamente del 29 e 30 settembre 2016 con le quali sono state approvate le modifiche di statuto proposte dal gruppo di lavoro di cui innanzi;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 la revisione statutaria e' stata trasmessa con nota del 10 ottobre 2016 al Miur per i controlli di competenza;
Vista la nota Miur del 25 ottobre 2016 con protocollo 13615 con la quale sono state espresse alcune osservazioni;
Viste le delibere del CDA e del SA del 28 ottobre 2016 con le quali gli organi di governo hanno approvato il testo del nuovo statuto adeguato alle osservazioni ministeriali;
Tenuto conto che l'art. 65 del nuovo statuto prevede che quest'ultimo diventi operativo, salvo motivate esigenze, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Atteso che la legge n. 240/2010 all'art. 2 comma i) dispone, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione degli atenei, «la possibilita' di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio stesso al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
Preso atto che tale disposizione rende evidente come il legislatore abbia disciplinato che la composizione completa del CDA prevista dallo statuto, sia costituzione fondamentale per garantire il funzionamento dell'organo nell'espletamento delle sue attivita';
Considerato che il nuovo testo statutario ha tra le sue modifiche proprio una nuova composizione del Consiglio di amministrazione e che pertanto si rende necessario che esso entri in vigore immediatamente in quanto per la citata esigenza si ricade nella disposizione prevista dall'art. 65;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» il cui testo integrale e' allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.


 

Art. 1.
Finalita' ed autonomia dell'Universita'

1. L'Universita' degli Studi di Napoli «Parthenope», di seguito denominata «Ateneo», e' istituzione pubblica dotata di capacita' di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche.
2. L'Ateneo, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attivita' di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei professori e ricercatori e la formazione culturale e professionale degli studenti. Favorisce, altresi', l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa'.
3. L'Ateneo realizza la propria autonomia secondo le modalita' previste dal presente statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione, della normativa che fa espressamente riferimento alle Universita' nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'Ateneo favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantisce la circolazione delle informazioni al suo interno nonche' la loro diffusione all'esterno, al fine di assicurare la massima trasparenza, fermo restando l'obbligo di ciascun componente dell'Ateneo di non divulgare informazioni riservate e di garantire il corretto trattamento dei dati personali di terzi.
5. L'Ateneo, nella consapevolezza del reciproco arricchimento derivante dal confronto e dal dialogo fra culture, favorisce ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo dei rapporti internazionali nelle attivita' didattiche, di ricerca e di supporto degli studenti e del personale in tutte le sue componenti.
6. L'Ateneo assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalita' e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di liberta' di espressione e di autonomia culturale.



 
Allegato A

Nulla-osta per le gare in programma nel 2017
che si sono gia' svolte nel 2016

Con nota n. 6142, in data 5 dicembre 2016, l'ACI (Federazione automobilistica italiana), e con nota n. 10658, in data 29 novembre 2016, la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2017 delle gare automobilistiche e motociclistiche gia' svolte nell'anno precedente.
Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.
Nelle suddette note e' anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono gia' svolte nel 2016 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che e' stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati cosi' suddivisi:
elenco n. 1: gare auto confermate;
elenco n. 2: gare moto confermate.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessita', cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrera' comunque il parere delle competenti Federazioni e dovra' essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del nuovo codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara e' tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.
L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi' all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumita' del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.
Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perche' non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perche' in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.


Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato B

Gare fuori calendario

Si rappresenta che questa Direzione potra' rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidita' del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.
A tal fine si ribadisce che, per la migliore operativita' e' opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.
Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione e' provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.


 
Art. 2

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo.
Napoli, 2 novembre 2016

Il rettore: Carotenuto


 

Art. 2.
Principi generali di programmazione ed organizzazione

1. L'Ateneo realizza le sue finalita' mediante l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformita' ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
2. L'Ateneo conforma l'organizzazione e l'attivita' delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicita', partecipazione, responsabilita' e distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo.
3. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 del presente statuto, l'Ateneo provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della liberta' di ricerca e di insegnamento dei singoli professori di ruolo e ricercatori e dell'autonomia delle sue strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Universita', con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso la partecipazione e l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.
4. L'Ateneo adotta il metodo della programmazione per perseguire la finalita' della qualificazione dell'Universita' e per corrispondere alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro mediante la valorizzazione dell'offerta formativa ed il potenziamento della ricerca.
5. L'Ateneo adotta lo strumento della programmazione triennale ed annuale per la determinazione della propria offerta formativa, del programma di sviluppo della ricerca scientifica, delle azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, dei professori e dei ricercatori, dei programmi di internazionalizzazione e dello sviluppo del proprio organico. Tale programmazione si fonda sui principi della qualita' e del merito secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali ed internazionali.
6. Tutti i componenti della comunita' accademica devono assicurare un impegno adeguato per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'Ateneo sostiene tale impegno con una dotazione di risorse che assicuri il pieno utilizzo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalita'.
7. L'Ateneo garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale, sia esso a tempo indeterminato o determinato.
8. L'Ateneo promuove la cultura ed il miglioramento continuo della qualita' delle proprie strutture e sovraintende all'adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'.
9. L'Ateneo adotta la valutazione come processo teso a misurare il valore e la qualita' delle attivita' di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli Organi accademici.
10. L'Ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresi' procedure premiali che tengano conto di tutte le attivita' richieste ai professori e ricercatori nonche' al personale tecnico amministrativo.



 

Art. 3.
Ricerca e didattica

1. L'Ateneo, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'Ateneo e dai singoli professori e ricercatori.
2. L'Ateneo, coerentemente con le esigenze di conoscenza e di competenze degli individui e della societa', organizza attivita' e servizi didattici finalizzati all'acquisizione da parte degli studenti di un'elevata formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale nonche' dei titoli professionali che la certificano.
3. L'Ateneo, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
4. Nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli professori e ricercatori, le strutture didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia l'attivita' di insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curriculari.
5. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attivita' formative e' disciplinato dal Regolamento didattico di ateneo. Ulteriori specificita' relative all'ordinamento degli studi e alle attivita' formative sono deliberate dalle strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti.
6. Il Regolamento didattico di ateneo disciplina la gestione e le modalita' con cui le strutture responsabili della formazione organizzano le attivita' formative.
7. L'Ateneo fa propri i principi dell'accesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile. Le modalita' per la disseminazione istituzionale e la comunicazione al pubblico dei prodotti delle ricerche svolte nell'Ateneo sono definite nel rispetto della legislazione in materia di tutela, accesso e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' dei diritti di proprieta' intellettuale, riservatezza e protezione dei dati.
8. L'Ateneo si dota, nel perseguimento delle sue finalita', di forme trasparenti di comunicazione che rendano edotti i propri referenti istituzionali, economici e sociali dei risultati delle proprie attivita'.
9. L'Ateneo sostiene il trasferimento tecnologico con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in conoscenze utili ai fini produttivi e per accrescere il benessere della societa'.
10. L'Ateneo garantisce ai soggetti preposti allo svolgimento dell'attivita' di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilita' finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.
11. L'Ateneo promuove e favorisce la collaborazione interna, multidisciplinare, interuniversitaria, internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Ateneo promuove la fruizione, da parte di professori e ricercatori interessati, di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso enti e istituzioni italiani, europei ed internazionali.
12. L'Ateneo, pone in essere azioni di monitoraggio e valutazione delle attivita' di ricerca, al fine di conseguirne il continuo miglioramento, valorizzarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticita'. Verifica di conseguenza la produttivita' delle attivita' di ricerca, il corretto utilizzo delle risorse e della loro gestione.



 

Art. 4.
Internazionalizzazione

1. L'Ateneo include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca, dell'istruzione e della formazione.
2. L'Ateneo riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti dell'Unione europea volti ad aumentare la qualita' e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.
3. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Ateneo riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale per lo sviluppo culturale e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunita' internazionale. Nel riconoscere la diversita' sociale e culturale fra i popoli, l'Ateneo promuove la cooperazione. internazionale, sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.
4. L'Ateneo appoggia e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e di formazione anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di favorire la mobilita' di professori, ricercatori, del personale tecnico amministrativo e di studenti garantendo il riconoscimento delle attivita' svolte all'estero opportunamente certificate, di favorire l'ammissione di studenti stranieri, di garantire un adeguata accoglienza di studenti, ricercatori e professori stranieri.
5. L'Ateneo favorisce la realizzazione di attivita' di studio e di insegnamento in lingua straniera.



 

Art. 5.
Diritto allo studio

1. L'Ateneo promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa in materia.
2. L'Ateneo organizza le attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti allo scopo di contribuire ad ampliare la platea di quanti accedono agli studi universitari, agevolando una corretta scelta del percorso formativo, di rendere piu' proficuo lo studio, nonche' di promuovere il rapporto con il mondo professionale gia' nel corso degli studi per facilitare il successivo accesso al mondo del lavoro.
3. L'Ateneo attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della societa'.
4. L'Ateneo provvede a realizzare iniziative atte ad informare ed assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilita' verso altri atenei della Unione europea.
5. L'Ateneo rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva e completa partecipazione all'attivita' formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio, impedimento o disabilita' e favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.
6. Nel rispetto della promozione del diritto allo studio, al fine di consentire un proficuo rapporto tra professori e ricercatori e studenti, il Consiglio di amministrazione, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, su proposta del Senato accademico e sentito il Consiglio degli studenti, puo' determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studio.
7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi.
8. L'Ateneo riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.
9. L'Ateneo, attraverso gli organi che presiedono all'attivita' didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualita' della didattica.
10. L'Ateneo, nell'ambito delle proprie finalita' e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di studio.
11. L'Ateneo puo' promuovere corsi di insegnamento a distanza.



 

Art. 6.
Rapporti con soggetti esterni

1. L'Ateneo sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, europei e internazionali, e con enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attivita' strumentali alle proprie finalita' istituzionali.
2. L'Ateneo realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.
3. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Ateneo puo' sviluppare attivita' di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. L'Ateneo partecipa alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.



 

Art. 7.
Codice etico della comunita' universitaria

1. L'Ateneo richiede ai professori e ricercatori, al personale tecnico amministrativo e agli studenti, in relazione ai ruoli e alle responsabilita' assunte, sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine della persona e della comunita' accademica.
2. A tal fine l'Ateneo adotta il Codice etico della comunita' universitaria, che definisce i valori fondamentali ai quali ciascuno deve ispirare la propria azione, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. In particolare, le disposizioni del Codice sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interesse e le questioni di proprieta' intellettuale, nei limiti previsti dalla legge.
3. Il Codice etico ed ogni sua successiva modificazione sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. Sull'applicazione del Codice vigila la Commissione di garanzia e decide il Senato accademico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto.
5. Le disposizioni del Codice etico integrano le disposizioni normative applicabili ai componenti della comunita' universitaria e dalle quali conseguono diritti e doveri, la cui applicazione ricade nella competenza degli organi previsti dalla legge e dal presente statuto.



 

Art. 8.
Organi di governo

1. Sono Organi di governo dell'Ateneo il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.



 

Art. 9.
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti, recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali.
2. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. In particolare il Rettore:
a) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone l'attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori di ruolo e dei ricercatori;
c) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale e la sua eventuale revoca;
d) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Ateneo, dettandone tra l'altro i criteri organizzativi;
e) predispone, per il Consiglio di amministrazione, il documento di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
f) predispone per il Consiglio di amministrazione il piano strategico di Ateneo e la programmazione triennale ai sensi della vigente normativa;
g) presenta al Consiglio di amministrazione i bilanci di Ateneo previsti dalla vigente normativa;
h) presenta al Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca ed eventualmente ad altri ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;
i) stipula contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del direttore generale e dei direttori dei Dipartimenti, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dell'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
j) stipula accordi di cooperazione scientifica e didattica;
k) avvia il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori, al termine del quale delibera l'archiviazione della questione o l'irrogazione della sanzione della censura. Nel caso di motivata proposta di una sanzione, tra quelle previste dalla vigente normativa in materia, superiore alla censura, trasmette gli atti al Collegio di disciplina. Avvia altresi', in presenza di violazioni del Codice etico, il relativo procedimento trasmettendo gli atti alla Commissione di garanzia;
l) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti interni delle singole strutture, nonche' gli atti contenenti le rispettive modifiche;
m) adotta i provvedimenti di urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
n) esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimita' su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'Ateneo;
o) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto ad altri organi dell'Ateneo.
4. Il Rettore e' eletto tra i professori di prima fascia in servizio presso le Universita' italiane. Il suo mandato dura sei anni accademici e non e' rinnovabile. Possono presentare la loro candidatura i professori in regime di tempo pieno o che dichiarino la propria volonta' di optare per tale regime in caso di elezione.
5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore e' costituito da:
a) tutti i professori di ruolo dell'Ateneo;
b) tutti i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato in servizio da almeno un triennio;
c) tutto il personale tecnico-amministrativo e dirigente di ruolo presso l'Ateneo, che esprime un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 15% dei professori di ruolo;
d) gli studenti componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
6. L'indizione delle elezioni e' effettuata dal Decano nei sei mesi che precedono la scadenza del Rettore in carica. Tra l'indizione e la data della prima votazione debbono trascorrere almeno sessanta giorni. Nel caso di vacanza della carica prima della naturale scadenza del mandato, la convocazione per l'elezione del nuovo Rettore deve essere effettuata dal Decano entro trenta giorni dal di' dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono tenersi tra il quarantesimo e il settantesimo giorno dalla convocazione. Le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione e' effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' prevale il candidato con minore anzianita' anagrafica. Per la validita' delle prime tre votazioni occorre che abbia votato almeno la meta' degli aventi diritto. Il quorum di partecipazione nelle prime tre votazioni e i voti espressi in ogni votazione sono calcolati tenendo conto delle ponderazioni di cui al comma 5 del presente articolo.
8. Per la determinazione del quorum non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.
9. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'Ateneo ed e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
10. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui e' stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del predecessore, il Rettore eletto entra in carica all'atto del decreto ministeriale di nomina e vi rimane per i successivi sei anni.
11. La carica di Rettore e' incompatibile con quella di direttore di Dipartimento, Presidente o componente: a) del Consiglio di una Scuola interdipartimentale, b) del Consiglio di una Scuola di specializzazione, c) del Nucleo di valutazione, d) della Commissione di garanzia, e) del Collegio di disciplina, f) del Collegio di disciplina degli studenti, g) del Presidio di qualita' nonche' di coordinatore di Consiglio di corso di studi. E' altresi' incompatibile con la carica di Rettore, componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di un altro Ateneo italiano.
12. Durante il suo mandato il Rettore non puo' rivestire alcun incarico di natura politica e svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attivita' universitarie per il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (MIUR) o per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
13. Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonche', in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi, spettano al Prorettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. Il Rettore puo' altresi' nominare con proprio decreto, tra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, uno o piu' Prorettori con deleghe specifiche in settori strategici dell'Ateneo.
14. Il Rettore puo' avvalersi di delegati, scelti tra i professori e ricercatori in servizio, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. Il Rettore puo', altresi', nominare Referenti e istituire Commissioni consultive su tematiche specifiche riguardanti l'attivita' dell'Ateneo. I referenti e i componenti delle commissioni rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.
15. Il Prorettore vicario, i Prorettori delegati e i delegati possono essere revocati dal Rettore in qualunque momento e comunque decadono con la cessazione del suo mandato.



 

Art. 10.
Senato accademico

1. Il Senato accademico e' l'organo normativo dell'Ateneo e ne definisce le linee generali dell'attivita' scientifica e didattica.
2. Il Senato accademico:
a) approva a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo statuto e le sue successive modificazioni e integrazioni;
b) approva a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e della Commissione di garanzia, il Codice etico e le successive modificazioni e integrazioni;
c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento generale;
d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il regolamento didattico, i regolamenti di competenza dei dipartimenti, delle Scuole interdipartimentali e ogni altro regolamento di Ateneo, fatta eccezione per quelli espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione. Sul regolamento didattico il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione si pronunciano a maggioranza assoluta dei loro componenti;
e) esprime parere, per gli aspetti di sua competenza, sui bilanci dell'Ateneo previsti dalla vigente normativa;
f) formula proposte e pareri al Consiglio di amministrazione in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti ed in particolare sul:
<il x="8">documento strategico di Ateneo e sul documento di programmazione triennale di Ateneo predisposto dal Rettore;
<il x="8">l'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi di laurea, dipartimenti, Scuole interdipartimentali, e Scuole di specializzazione;
<il x="8">l'attivazione o la soppressione di sedi decentrate;
g) coordina le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee di indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli professori e ricercatori;
h) esprime parere al Consiglio di amministrazione sull'attivazione, la modifica e la disattivazione dei dottorati di ricerca;
i) esprime parere al Consiglio di amministrazione per la ripartizione tra i Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali e le Scuole di specializzazione del budget di funzionamento;
j) esprime parere al Consiglio di amministrazione sulla ripartizione tra i Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali e le Scuole di specializzazione del budget di finanziamento della didattica;
k) esprime parere al Consiglio di amministrazione per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
l) commina le sanzioni in caso di violazione del Codice etico, su proposta del Rettore;
m) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal Rettore;
n) puo' proporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo;
o) esercita ogni altra attribuzione ad esso espressamente attribuita dal presente statuto.
3. Il Senato accademico e' composto da:
a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
b) nove professori di prima fascia;
c) cinque professori di seconda fascia;
d) due ricercatori a tempo indeterminato;
e) tre rappresentanti degli studenti;
f) un rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
4. La componente dei professori di prima fascia e' composta dai direttori di Dipartimento e da una componente elettiva per la restante parte. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli ordinari sia pari a nove, non si procede all'elezione di alcun professore ordinario. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli ordinari sia superiore a nove, si procede alla elezione di una rappresentanza dei direttori stessi, sulla base della procedura disciplinata dal Regolamento generale di ateneo.
5. La componente dei professori di seconda fascia e' composta dai direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli associati e da una componente elettiva per la restante parte. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli associati sia pari a cinque, non si procede all'elezione di alcun professore associato. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli associati sia superiore a cinque, si procede alla elezione di una rappresentanza dei direttori stessi, sulla base della procedura disciplinata dal Regolamento generale di ateneo.
6. La componente rappresentativa dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e' eletta con modalita' definite dal Regolamento generale di ateneo, che definisce anche le modalita' per garantire, all'interno della rappresentanza complessiva di ciascuna categoria, il rispetto delle pari opportunita' nell'accesso a tale carica.
7. Per la validita' delle sedute e' previsto un quorum di undici componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice salvo quando diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto.
8. Alle sedute del Senato accademico partecipano, con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il Prorettore vicario e i Presidenti delle Scuole interdipartimentali, qualora istituite.
9. Alle sedute del Senato accademico partecipa, altresi', con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore generale, o chi legalmente lo sostituisce, che esercita anche le funzioni di segretario.
10. La carica di componente del Senato accademico e' incompatibile con quella di direttore di Dipartimento, fatta eccezione per coloro che ne fanno parte in virtu' di tale qualifica, di componente del Consiglio di amministrazione, di Presidente o componente: a) del Consiglio di Scuola interdipartimentale; b) del Consiglio di una Scuola di specializzazione, c) del Nucleo di valutazione, d) della Commissione di garanzia, e) del Collegio di disciplina, f) del Collegio di disciplina degli studenti, g) del Presidio di qualita'.
11. La carica di componente del Senato accademico, oltre a quanto previsto nel comma precedente, e' altresi' incompatibile con cariche politiche e con la carica di Rettore, di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di un altro ateneo italiano.
12. Durante il loro mandato i componenti del Senato accademico non possono svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attivita' universitarie nel MIUR o nell'ANVUR.
13. Ad eccezione del Rettore, i componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e non sono rieleggibili.
14. I componenti del Senato che non partecipino a tre sedute ordinarie consecutive del consesso sono dichiarati decaduti con decreto rettorale L'assenza giustificata non interrompe i termini della decadenza, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste e tutelate dalla legge.
15. Qualora il numero dei Dipartimenti scenda al di sotto della soglia, pari a cinque, utilizzata per la definizione della presente composizione del Senato accademico, il Rettore procede allo scioglimento di quest'ultimo e alla rideterminazione del numero dei suoi componenti, sulla base della Tabella 1 che si allega al presente statuto, del quale e' parte integrante.



 

Art. 11.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione.
2. Il Consiglio di amministrazione:
a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, i bilanci di Ateneo previsti dalla vigente normativa e li trasmette ai ministeri competenti;
b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale;
c) approva il piano strategico e la programmazione triennale di Ateneo, previo parere del Senato accademico;
d) approva la programmazione finanziaria annuale del personale, definita nella programmazione triennale di Ateneo;
e) approva, previa acquisizione del parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, la relazione annuale del direttore generale sull'attivita' svolta e sui risultati di gestione raggiunti dall'amministrazione;
f) approva, previa acquisizione del parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, la relazione annuale dei direttori di Dipartimento sull'attivita' amministrativa svolta;
g) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo;
h) approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
i) conferisce l'incarico, al direttore generale e ne delibera la revoca, su proposta del Rettore, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla normativa vigente;
j) delibera, previo parere del Senato accademico e nei casi previsti dal presente statuto, l'istituzione, la modificazione e la soppressione di Dipartimenti, delle Scuole interdipartimentali e delle Scuole di specializzazione;
k) delibera l'attivazione e l'assegnazione alle strutture didattiche di corsi di laurea, di dottorato di ricerca e di master universitari di primo e di secondo livello e la eventuale loro soppressione, previo parere del Senato accademico. Delibera altresi', in presenza di comprovate esigenze didattiche e gestionali previo parere del Senato accademico, la riassegnazione di corsi di laurea ai Dipartimenti dell'Ateneo;
l) delibera l'attivazione e la soppressione di sedi, previo parere del Senato accademico;
m) approva le proposte di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato, deliberate dai Dipartimenti nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e della legge;
n) delibera la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Ateneo;
o) delibera in ordine alle risorse da destinare per il funzionamento ai servizi generali, ai Dipartimenti, alle Scuole interdipartimentali e alle Scuole di specializzazione;
p) delibera in ordine ai lavori ed alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri organi o strutture dell'Ateneo;
q) approva, sentiti il Senato accademico ed il Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
r) approva, sentito il Senato accademico, il Regolamento sulle attivita' di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Ateneo per conto terzi;
s) delibera, previo parere del Senato accademico, la ripartizione tra i dipartimenti, le Scuole interdipartimentali e le Scuole di specializzazione del budget di finanziamento per la didattica;
t) delibera sulle convenzioni con soggetti pubblici o privati;
u) predispone, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo ed approva i relativi interventi attuativi;
v) adotta, su iniziativa del Rettore e previo parere vincolante del Collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori dell'Ateneo;
w) formula al Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, il parere sulle modifiche di statuto;
x) puo', su proposta del Rettore, al fine di incentivare l'attivita' di ricerca dell'Ateneo attribuire specifiche deleghe di funzioni ai Consigli dei dipartimenti per la presentazione di proposte di progetti per i bandi di ricerca competitivi. In tal caso la sottoscrizione degli atti consequenziali viene attribuita con specifica delega alla firma ai direttori dei Dipartimenti che ne avranno diretta responsabilita' e ne cureranno la gestione;
y) approva i bandi per i trasferimenti di ricercatori a tempo indeterminato, disciplinati dalla normativa vigente inclusi nella programmazione triennale;
z) esercita ogni altra attribuzione ad esso espressamente attribuita dal presente statuto.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
b) due personalita' italiane o straniere, non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo, scelte dal Rettore nell'ambito di una rosa di quattro candidati predisposta dal Senato accademico, sulla base dei curricula presentati dagli interessati;
c) cinque componenti scelti tra il personale in servizio nell'Ateneo, designati dal Senato accademico nell'ambito di una rosa di dieci nominativi predisposta dal Rettore sulla base di curricula presentati dagli interessati;
d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo.
4. Il Consiglio puo' riunirsi se sono presenti almeno sei componenti. Salvo che non sia diversamente disposto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per l'adozione di delibere per le quali sia previsto il parere del Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, qualora intenda discostarsene, deve espressamente motivarne le ragioni. In tutte le votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente;
5. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 del presente articolo devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere b) e c) avvengono tra candidature presentate a seguito di avviso pubblico. Sia la formazione delle rose sia la scelta dei componenti di cui alle lettere b) e c) devono rispettare, il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso alle cariche pubbliche.
6. Fatta eccezione per il Rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e non sono rieleggibili.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione che non partecipino a tre sedute consecutive ordinarie sono dichiarati decaduti con decreto rettorale. L'assenza giustificata non interrompe i termini della decadenza, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste e tutelate dalla legge.
8. L'incarico di componente del Consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di direttore di Dipartimento, di componente del Senato accademico, di Presidente o componente: a) del Consiglio di Scuola interdipartimentale, b) del Consiglio di una scuola di specializzazione, c) del Nucleo di valutazione, d) della Commissione di garanzia, e) del Collegio di disciplina, f) del Collegio di disciplina degli studenti, g) del Presidio di qualita', nonche' di coordinatore di Consiglio di Corso di studi.
9. La carica di componente del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dal comma precedente, e' altresi' incompatibile con cariche politiche e la carica di Rettore, componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione, del Presidio di qualita' o del Collegio dei revisori dei conti di un'altra universita' italiana.
10. Durante il loro mandato i componenti del Consiglio di amministrazione non possono svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attivita' universitarie nel MIUR o nell'ANVUR.
11. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il Prorettore vicario e il direttore generale, o chi legalmente lo sostituisce. Il direttore generale, o chi legalmente lo sostituisce, esercita anche le funzioni di segretario.



 

Art. 12.
Organi di controllo e garanzia

1. Sono Organi di controllo e garanzia di Ateneo il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il Presidio di qualita', il Collegio di disciplina dei professori e ricercatori e il Collegio di disciplina degli studenti.



 

Art. 13.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e delle sue singole strutture e' demandato al Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Rettore secondo il seguente criterio di legge:
a) il presidente e' scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore;
b) un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. I componenti effettivi del Collegio debbono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.
4. Il Presidente e i componenti del Collegio durano in carica tre anni e il loro incarico e' rinnovabile una sola volta.
5. In caso di rinuncia o di cessazione di un componente effettivo subentra nel Collegio il componente supplente gia' all'uopo nominato che dura in carica fino alla designazione del nuovo componente effettivo.
6. In caso di rinuncia o di cessazione del Presidente o di un componente effettivo il Rettore provvede ad attivare le relative procedure di sostituzione. L'incarico dei nuovi componenti scade contestualmente a quello di coloro gia' in carica.
7. Non puo' assumere l'incarico di componente del Collegio dei revisori chi svolga servizio presso l'Ateneo e chi abbia un legame di coniugio, parentela, convivenza e affinita' fino al quarto grado con un dipendente dell'Ateneo.
8. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.



 

Art. 14.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio dell'Ateneo, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo e' composto da cinque componenti, di cui tre soggetti esterni esperti nel campo della valutazione, un componente interno, scelto tra professori di ruolo a tempo pieno, e uno studente, eletto secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. I componenti del nucleo, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, sono designati dal Consiglio di amministrazione che li sceglie da una rosa di nominativi proposta dal Rettore. I curricula dei componenti del Nucleo di valutazione sono pubblicati sul sito dell'Ateneo. Il Presidente e' scelto, nella riunione di insediamento, dai componenti del consesso.
3. Il mandato dei componenti del Nucleo dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti dura due anni e non e' rinnovabile.
4. Il Nucleo di valutazione di ateneo:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni dell'amministrazione ed effettua la valutazione dell'attivita' della struttura amministrativa e dei sistemi premiali;
b) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni sulle attivita' didattiche degli studenti frequentanti;
c) predispone e invia al Rettore annualmente una relazione sull'attivita' di valutazione svolta;
d) invia al Rettore, che ne cura l'inoltro al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, una valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca svolta dalle singole strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare il Nucleo si esprime sulla sostenibilita' dei corsi di laurea;
e) valuta, sulla base di criteri definiti dall'ANVUR, l'attivita' didattica, di ricerca e gestionale svolta dai professori di ruolo e ricercatori, ai fini della loro progressione economica;
f) verifica la congruita' del curriculum scientifico e professionale di soggetti, esterni all'Ateneo, titolari di contratti di insegnamento;
g) redige rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori definiti dalla vigente normativa nell'Ateneo e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione di tali indicatori a ciascun corso di studio;
h) comunica tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori di cui al precedente comma. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, e' inviata dall'Ateneo al MIUR e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter procedurale di cui alla vigente normativa;
i) effettua un'attivita' annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori definiti dalla vigente normativa, anche di supporto al monitoraggio, e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione secondo i dettati della vigente normativa;
j) concorre alla definizione di metodologie di monitoraggio, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione;
k) esamina la relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti contenente proposte nella direzione del miglioramento della qualita' e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonche' alle esigenze del sistema economico e produttivo.
5. Sono assicurati al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
6. L'Ateneo assicura al Nucleo di valutazione un adeguato supporto logistico-organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni.
7. Tutte gli organi e le strutture dell'Ateneo sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo. Su tale obbligo di collaborazione vigila il Rettore.



 

Art. 15.
Presidio di qualita'

1. Il Presidio per la qualita' della didattica e della formazione e' l'organo incaricato di sovraintendere allo svolgimento delle procedure di Assicurazione della qualita' a livello: di Ateneo, di Scuole interdipartimentali, di dipartimenti, di Corsi di studio e di Scuole di specializzazione in base agli indirizzi formulati dagli organi di governo.
2. Compiti del Presidio, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo, sono:
a) promuovere la cultura della valutazione e sovrintendere alle procedure di assicurazione della qualita';
b) organizzare i processi per il monitoraggio e il miglioramento della didattica;
c) informare e fornire supporto ai responsabili dei corsi di studio;
d) esprimere pareri e proposte per l'incremento delle performance di Ateneo sul piano della didattica e della ricerca;
e) attivare iniziative di sperimentazione didattica e progetti di ricerca per la valutazione e il sostegno alla docenza;
f) coordinare e supervisionare la compilazione della documentazione prevista dalla vigente normativa per le procedure di assicurazione della qualita';
g) assicurare il flusso informativo nei confronti del Nucleo di valutazione e dell'ANVUR;
h) monitorare gli indicatori definiti dalla vigente normativa e curarne la diffusione degli esiti;
i) monitorare la realizzazione del processo di follow-up a seguito delle visite esterne di accreditamento delle strutture.
3. Il Presidio e' costituito da un componente di ciascun Dipartimento e da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo di Ateneo, con specifiche competenze in materia di assicurazione della qualita' in ambito universitario, designati dal Rettore.
4. Il Presidente e' eletto dai componenti del Presidio tra i professori di prima fascia in esso presenti.
5. Il funzionamento del Presidio e' disciplinato da apposito regolamento.



 

Art. 16.
Collegio di disciplina dei professori e ricercatori

1. I professori e i ricercatori dell'Ateneo sono tenuti ad adempiere ai loro doveri di ufficio e ad assumere un comportamento non lesivo della dignita' e dell'onore del proprio ruolo istituzionale. Nell'eventualita' tali obblighi non siano rispettati i professori ed i ricercatori sono soggetti ad azione disciplinare, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. Il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal Rettore e di formulare al Consiglio di amministrazione il conseguente parere vincolante spetta al Collegio di disciplina dei professori e ricercatori.
3. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, nominati dal Rettore, previa designazione del Senato accademico, tra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo in regime di tempo pieno. Nel decreto rettorale di istituzione del Collegio sono indicati anche tre membri supplenti, uno per ogni categoria, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento, astensione e/o ricusazione di un componente effettivo.
4. I componenti del Collegio non possono far parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione e della Commissione di garanzia, essere direttori di Dipartimento o Presidi di Scuole interdipartimentali. Durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. La partecipazione al Collegio non da' luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese.
5. Il componente del Collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e il Rettore provvede tempestivamente ad una nuova nomina.
6. Il Presidente e' scelto dal Collegio tra i professori di prima fascia in esso presenti. Spetta al Presidente, su richiesta del Rettore, convocare il Collegio e organizzarne i lavori.
7. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio e si articola in tre sezioni, una per categoria, alle quali viene affidato il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere la proposta di parere.
8. Il funzionamento del Collegio di disciplina e' disciplinato da apposito regolamento, redatto dal Collegio stesso e approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.



 

Art. 17.

Procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, entro trenta giorni dalla conoscenza di fatti che realizzino illeciti disciplinari per i quali sia prevista, ai sensi della vigente normativa in materia, la sanzione della censura, effettua l'istruttoria, dandone notizia all'interessato e fissando un termine per la presentazione da parte di quest'ultimo delle proprie deduzioni, al termine della quale dispone l'archiviazione o l'irrogazione della sanzione. In presenza di fattispecie disciplinari per le quali sia prevista, dalla normativa vigente, una sanzione superiore alla censura, il Rettore, terminata l'istruttoria, trasmette i relativi atti al Collegio di disciplina, formulando una proposta motivata. Contestualmente all'invio degli atti al Collegio di disciplina, il Rettore informa il professore o ricercatore interessato e fissa un termine per la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle deduzioni dinanzi al Collegio stesso.
2. Il Collegio di disciplina, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti dal Rettore o dal Senato accademico nei casi previsti dal Codice etico di Ateneo, si riunisce per ascoltare il Rettore o un suo delegato nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, ed entro trenta giorni dalla prima riunione formula un parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il termine e' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover svolgere una ulteriore istruttoria, acquisendo ulteriori atti o documenti. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
3. Tutti i componenti del Collegio sono tenuti al segreto di ufficio.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue qualora il Consiglio di amministrazione non deliberi entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento da parte del Rettore. La decorrenza del termine e' sospesa fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina e del Consiglio di amministrazione nel caso siano in corso le procedure di formazione degli organi stessi.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la normativa vigente.



 

Art. 18.
Collegio di disciplina degli studenti

1. Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere un parere vincolante nei casi di attivazione, da parte del Rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente.
2. Il Collegio e' composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, scelti dal Collegio di disciplina dei docenti tra i propri componenti e da due studenti, designati dal Consiglio degli studenti.
3. Il Collegio e' istituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. Presiede il Collegio il professore di prima fascia.
4. Il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.



 

Art. 19.
Organismi consultivi

1. Sono Organismi consultivi dell'Ateneo il Consiglio degli studenti, la Commissione di garanzia, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato unico di garanzia.



 

Art. 20.
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.
2. Il Consiglio degli studenti ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e delle strutture didattiche dell'Ateneo.
3. Spetta in particolare al Consiglio degli studenti:
a) esprimere pareri sui programmi triennali per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;
b) esprimere pareri in merito al Regolamento didattico di Ateneo;
c) esprimere pareri sulle proposte degli Organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
d) esprimere pareri e formulare proposte al Senato accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e l'organizzazione di attivita' integrative e tutorie;
e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
f) proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attivita' autogestite dagli studenti di cui all'art. 62 del presente statuto;
g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;
h) avanzare proposte per la formulazione del Regolamento degli studenti;
i) designare due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di disciplina degli studenti di cui all'art. 18 del presente statuto nonche' in tutti i consessi previsti dal presente statuto;
j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esso demandata dalle Leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio degli studenti del testo della proposta.
5. Il Consiglio degli studenti redige, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sui servizi forniti agli studenti e la presenta al Rettore ed al Senato accademico.
6. Il Consiglio degli studenti e' composto da non piu' di quindici membri, eletti tra gli iscritti ai Corsi di laurea ed ai Dottorati di ricerca dell'Universita' secondo le modalita' contenute nel Regolamento generale di ateneo. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico sono membri di diritto, il restante numero viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascun Dipartimento. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente che rappresenta il Consiglio a tutti gli effetti e dura in carica due anni.
7. Il Consiglio degli studenti e' nominato con decreto rettorale e dura in carica due anni.
8. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli studenti, nelle forme stabilite da apposito regolamento.



 

Art. 21.
Commissione di garanzia

1. La Commissione di garanzia svolge funzioni consultive ed istruttorie nei confronti del Senato accademico relativamente all'applicazione del Codice etico.
2. La Commissione di garanzia ha facolta' di proporre integrazioni o modifiche delle disposizioni del Codice etico, e deve comunque esprimere parere sulle proposte di integrazione o modifica proposte dal Senato.
3. La Commissione di garanzia e' composta da cinque, componenti ciascuno designato dal Rettore per un mandato di durata triennale, rinnovabile per una sola volta, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) due componenti devono essere scelti tra i professori ordinari;
b) un componente deve essere scelto tra i professori associati;
c) un componente deve essere scelto tra i ricercatori a tempo indeterminato;
d) un componente deve essere scelto tra il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
4. La carica di componente della Commissione di garanzia e' incompatibile con la carica di componente del Senato accademico, di componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio di disciplina. Nei soli casi in cui debbano essere contestate violazioni del presente Codice ad uno studente ovvero qualora uno studente sia parte lesa di comportamenti altrui, ovvero nel caso di modifiche al Codice etico concernenti gli studenti, la Commissione e' integrata, limitatamente al relativo procedimento e/o alle relative deliberazioni, da un componente designato dal Rettore tra i membri del Consiglio degli studenti, con esclusione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio di disciplina degli studenti.
5. La Commissione puo' validamente deliberare con la presenza di almeno quattro componenti, senza includere in tale numero il rappresentante degli studenti; la Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le proposte di modifica del presente Codice, deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
6. La Commissione elegge un Presidente tra i suoi componenti.
7. Il funzionamento della Commissione di garanzia, le modalita' di presentazione dei reclami e le fasi del procedimento istruttorio, in caso di violazione del Codice etico da parte di un componente della comunita' accademica, sono disciplinate da un regolamento approvato dal Senato accademico.
8. Al termine del procedimento istruttorio, la Commissione di garanzia propone al Rettore l'archiviazione della questione o l'inoltro della stessa al Senato accademico. In quest'ultimo caso la Commissione propone anche la sanzione da comminare. La proposta della Commissione e' vincolante.
9. Le sanzioni comminabili per la violazione del Codice etico sono:
a) la censura, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da un professore o ricercatore. In presenza di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravita', la Commissione di garanzia puo' proporre, quale sanzione accessoria, che l'interessato sia escluso, per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno, dalla partecipazione a commissioni di Ateneo per l'assegnazione di fondi o di borse di studio;
b) il richiamo scritto, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da un componente del personale tecnico amministrativo. In caso di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravita' poste in essere da un componente del personale tecnico-amministrativo, la Commissione di garanzia, sentito il direttore generale, puo' proporre la sanzione accessoria dell'esclusione, per un anno, dell'interessato dai progetti e/o da altre forme di incentivazione;
c) l'ammonizione, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da uno studente o da un dottorando di ricerca. In caso di violazioni reiterate o di particolari gravita' la Commissione di garanzia, sentito il Consiglio degli studenti, puo' infliggere all'interessato la sanzione dell'esclusione dalla successiva sessione di esame di profitto o di laurea.



 

Art. 22.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio della comunita' universitaria, definisce gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonche' i programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente. Le attivita' del Comitato non ricomprendono quelle relative alla didattica e alla ricerca nelle scienze motorie.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Rettore, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) due componenti designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale;
c) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalita' previste dal Regolamento generale di ateneo;
d) il direttore generale, o un suo delegato, con funzioni di segretario.
3. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' possono essere affidati, mediante convenzione, in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati.



 

Art. 23.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato per brevita' CUG, esercita, ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di contrasto alle discriminazioni di genere, alla tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera delle molestie e delle violenze di carattere psicologico e sessuale. In particolare, l'attivita' del CUG e' volta a coadiuvare gli organi e le strutture dell'Ateneo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parita' e pari opportunita' di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione e alla lingua;
b) migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
c) segnalare violazioni delle disposizioni del Codice etico rientranti nella propria competenza;
d) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale.
2. Il CUG, costituito con decreto del Rettore, e' composto da:
a) un numero di componenti effettivi, designati da ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Le medesime organizzazioni sindacali provvedono altresi' a designare componenti supplenti, scelti tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, in numero pari alla meta' di quello dei componenti effettivi, con arrotondamento all'intero superiore;
b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo, sentito il direttore generale, previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG;
c) un numero di professori di ruolo e ricercatori pari alla somma dei punti a) e b). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato accademico, garantendo la presenza di tutte le componenti e previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del comitato;
d) quattro studenti, designati dal Consiglio degli studenti, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca.
3. Le designazioni di cui al comma precedente devono tenere conto del principio delle pari opportunita'. Al fine di rispettare tale principio, nelle designazioni il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti.
4. Il Comitato unico di garanzia e' nominato con decreto rettorale nel quale e' indicato anche il Presidente, scelto dal Rettore tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo sulla base di un curriculum dal quale emergano professionalita' ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.
5. I componenti del CUG durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. La partecipazione al CUG non da' luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese.
6. Le modalita' di funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito regolamento, redatto dal Comitato stesso, approvato dal Senato accademico, previo parere del CdA.



 

Art. 24.

Articolazione delle strutture e dei centri della didattica e di
ricerca

1. Sono strutture didattiche e di ricerca:
a) i dipartimenti;
b) le Scuole interdipartimentali;
c) i Consigli di Corso di studio;
d) le Scuole di specializzazione.
2. Sono Centri e Corsi di didattica e di ricerca:
a) i Corsi di master universitario di I e II livello;
b) i Corsi di dottorato di ricerca;
c) i Centri interdipartimentali di ricerca.



 

Art. 25.
Dipartimenti: natura giuridica e funzioni

1. I Dipartimenti sono le strutture accademiche fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica e della ricerca di Ateneo. Ogni professore e ricercatore dell'Ateneo e' tenuto ad afferire ad un Dipartimento. A quest'ultimo viene inoltre assegnato il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario necessario per il suo funzionamento.
2. I Dipartimenti riuniscono aree di ricerca omogenee per finalita' o metodo, raggruppate in modo coerente con le attivita' didattiche e formative che ad essi fanno capo.
3. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica. In essi si svolgono di norma tutte le attivita' di ricerca dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di Ateneo.
4. I Dipartimenti organizzano e coordinano l'attivita' didattica dei corsi di laurea che ad essi sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. Essi svolgono altresi', anche congiuntamente alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, tutte le attivita' relative ai Master universitari, ai Corsi di Dottorato di ricerca e altri corsi di formazione.
5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento di ateneo di amministrazione, finanza e contabilita', nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo fissati dalla normativa vigente. Hanno altresi' autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente statuto.
6. I Dipartimenti, formulano proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo essi formulano altresi' i propri programmi di sviluppo della ricerca e della didattica.
7. I Dipartimenti deliberano sulle chiamate dei professori e ricercatori, nel rispetto dello specifico regolamento di Ateneo, del presente statuto e della legge.
8. Il Dipartimento dispone, e il suo direttore e' responsabile, dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.
9. Il funzionamento del Dipartimento e' disposto da specifico regolamento.



 

Art. 26.
Dipartimenti: costituzione, scioglimento e afferenza

1. La costituzione di un Dipartimento e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico, presentato da un gruppo di professori e ricercatori.
2. A ciascun Dipartimento, all'atto della costituzione, afferisce un numero di professori e ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a quaranta unita'.
3. Per motivate esigenze di organizzazione didattica e di ricerca puo' essere costituito un Dipartimento con un numero di professori e ricercatori minore di quaranta e comunque non inferiore a trentacinque.
4. Successivamente alla sua costituzione, al Dipartimento afferiscono automaticamente i vincitori di valutazioni comparative bandite dall'Ateneo a copertura di fabbisogni espressi dal Dipartimento stesso.
5. E' consentita la mobilita' di professori e ricercatori all'interno dell'Ateneo, a condizione che entrambi i Dipartimenti interessati esprimano parere favorevole. Nella formulazione dei pareri i Dipartimenti dovranno evidenziare le relative ripercussioni sui limiti previsti dal comma 2 del presente articolo. Nell'eventualita' i citati limiti non siano rispettati per uno dei Dipartimenti, la procedura di mobilita' dovra' essere approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. In assenza di uno o entrambi di tali pareri il professore di ruolo o il ricercatore puo' presentare istanza al Consiglio di amministrazione che decide in merito, previo parere del Senato accademico. Le richieste di trasferimento da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate da professori di ruolo e da ricercatori che abbiano maturato almeno un anno di permanenza presso un Dipartimento, fatti salvi eventuali ulteriori limiti derivanti da obblighi di legge.
6. Qualora nel corso dell'anno accademico il numero dei professori e ricercatori afferenti ad un Dipartimento scenda al di sotto della soglia minima stabilita dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio di amministrazione puo' deliberare una proroga delle sue attivita' fino al termine dell'anno accademico. Trascorso tale termine senza che il numero minimo previsto dalla legge sia stato ricostituito, il Senato accademico propone lo scioglimento del Dipartimento al Consiglio di amministrazione, che delibera in merito. Lo scioglimento e' disposto con decreto rettorale. I professori e ricercatori afferenti ad un Dipartimento disattivato possono presentare richiesta di afferenza ad un qualsiasi altro Dipartimento dell'Ateneo. Sulle richieste di afferenza non accolte decide il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.



 

Art. 27.
Organizzazione del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.
2. E' altresi' istituita presso ciascun Dipartimento la Commissione paritetica docenti studenti, prevista e disciplinata dall'art. 35 del presente statuto.
3. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in ragione di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, delle Sezioni, di cui all'art. 31 del presente statuto.



 

Art. 28.
Il direttore

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attivita', cura i rapporti con le altre strutture e con gli organi di governo dell'Ateneo. Ha la responsabilita' della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso.
In particolare, il direttore:
a) presiede il Consiglio e la Giunta di dipartimento;
b) sovraintende al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
c) presenta al Consiglio di dipartimento la proposta del piano triennale di sviluppo della ricerca della didattica;
d) presenta al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attivita' didattiche e di ricerca sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi di studio;
e) nomina le commissioni di esame e di laurea, anche su proposta dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studio;
f) assegna i compiti al personale tecnico-amministrativo, anche in considerazione della presenza di sezioni e della numerosita' delle stesse;
g) stipula contratti e convenzioni di competenza dipartimentale, previa delibera del Consiglio di dipartimento;
h) presenta e sottoscrive progetti di ricerca di competenza dipartimentale, previa delibera del Consiglio di dipartimento;
i) predispone, coadiuvato dal Segretario amministrativo, e presenta al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione annuale sull'attivita' di ricerca, didattica e amministrativa svolta dal Dipartimento;
j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il direttore e' eletto dal Consiglio di dipartimento, sulla base di candidature e con modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Qualora in quest'ultimo non vi siano professori di prima fascia a tempo pieno, ovvero i presenti si trovino in una condizione di indisponibilita', ineleggibilita' o incompatibilita', puo' essere eletto anche un professore di seconda fascia.
3. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
4. La carica di direttore e' incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore e di delegato, di componente del Consiglio di amministrazione, di coordinatore di un Consiglio di corsi di studio, di Presidente di Scuola interdipartimentale, di Presidente o componente: a) del Consiglio di una Scuola di specializzazione, b) del Presidio di qualita', c) del Nucleo di valutazione, d) del Consiglio di disciplina. Il direttore di Dipartimento non puo', durante il suo mandato, svolgere incarichi esterni ritenuti incompatibili dalla legge o dal Codice etico di Ateneo.
5. Il direttore designa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, tra i professori di prima fascia a tempo pieno del Dipartimento un vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ad eccezione della presenza in Senato accademico. Qualora non vi siano professori di prima fascia a tempo pieno, o i presenti si trovino in una condizione di indisponibilita', ineleggibilita' o incompatibilita', puo' essere designato anche un professore di seconda fascia a tempo pieno. Non si da' luogo alla sostituzione qualora il vice direttore si trovi a sua volta in una posizione di incompatibilita' prevista dalla legge, dal presente statuto o dal Codice etico. Il vicedirettore e' nominato con decreto del Rettore.



 

Art. 29.
Consiglio di dipartimento

1. Sono componenti del Consiglio di dipartimento tutti i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento; una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti dei Corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento; almeno due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Le modalita' e le proporzioni per la designazione delle componenti rappresentative sono disciplinate dal Regolamento generale di ateneo.
2. Al Consiglio di dipartimento partecipa anche il Segretario amministrativo, con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore o, in assenza di quest'ultimo dal vice direttore, con modalita' e tempi stabiliti dal Regolamento generale di ateneo o, in assenza di entrambi e per motivi di urgenza, dal Decano del dipartimento.
4. Il Consiglio di dipartimento deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del budget di funzionamento del Dipartimento e per l'adozione delle delibere previste dalla legge e dal presente statuto.
5. Spettano in particolare al Consiglio di dipartimento:
a) la promozione e il coordinamento delle attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
b) l'autorizzazione al direttore a stipulare contratti, convenzioni di ricerca o accordi di collaborazione previsti nel Titolo IV del presente statuto;
c) la promozione e il coordinamento delle attivita' relative ai dottorati di ricerca;
d) l'adozione delle determinazioni relative al conferimento degli assegni di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di ateneo in materia;
e) la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa di propria competenza;
f) la gestione dei fondi destinati alla ricerca ed allo svolgimento delle attivita' didattiche nel rispetto del Regolamenti di ateneo di amministrazione, finanza e contabilita';
g) le proposte di attivazione e soppressione di corsi di laurea e di specializzazione e la predisposizione dei piani di studio;
h) le proposte di attivazione di Master di I e II livello e di attivita' di alta formazione;
i) la proposta, in concorso con almeno un altro Dipartimento, di attivazione di una Scuola interdipartimentale, di afferenza ad una Scuola interdipartimentale gia' esistente o di distacco dalla Scuola interdipartimentale;
j) le proposte al rettore riguardanti la programmazione triennale di Ateneo, la programmazione finanziaria annuale e triennale del Dipartimento e la programmazione annuale del personale;
k) la programmazione didattica annuale e la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, sentiti i Consigli di Corso di studio, con l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e con l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo;
l) la verifica della copertura di tutti gli insegnamenti attivati attraverso un'equa ripartizione dei carichi didattici tra i professori ed i ricercatori, sentiti i Consigli di Corso di studio;
m) la definizione delle attivita' di tutorato volte ad assistere gli studenti dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;
n) la delibera sulle richieste di afferenza e trasferimento interdipartimentale presentate da professori e ricercatori dell'Ateneo;
o) la richiesta al Consiglio di amministrazione di bandi per le valutazioni comparative su proposta di una sezione o di singoli professori e ricercatori e tenuto conto delle esigenze dei corsi di laurea e/o della ricerca;
p) le proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia;
q) le proposte, nell'ambito del budget di finanziamento per la didattica assegnato dall'Ateneo, di attivazione di contratti per l'attivita' di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nonche' di contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
r) le proposte, nell'ambito del budget assegnato dall'Ateneo, di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalita', per lo svolgimento di attivita' finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale;
s) l'attivazione delle sezioni;
t) la partecipazione alle procedure di gara per l'aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie funzioni e l'autorizzazione al direttore a stipulare i relativi contratti;
u) la gestione per l'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali del Dipartimento;
v) l'approvazione del budget di funzionamento preventivo e del relativo consuntivo;
w) l'autorizzazione al direttore, per la presentazione e sottoscrizione di proposte di programmi per bandi di ricerca competitivi secondo quanto previsto nel comma 2, lettera y dell'art. 11 del presente statuto;
x) l'approvazione della relazione annuale sulle attivita' di ricerca, di didattica e amministrativa svoltesi nel Dipartimento da presentare al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione;
y) l'approvazione a maggioranza assoluta del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei Regolamenti di ateneo;
z) la formulazione di proposte e pareri sui Regolamenti di ateneo di interesse per i dipartimenti.
6. Per l'adozione di delibere inerenti l'attivazione di valutazioni comparative o, in generale, riguardanti i professori di ruolo e i ricercatori, il Consiglio di dipartimento e' convocato in composizione ristretta, limitata ai soli componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.



 

Art. 30.
Giunta di dipartimento

1. La Giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni, svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai Regolamenti di ateneo e quelle che il Consiglio di dipartimento ritenga di doverle delegare, secondo le modalita' e nei limiti determinati dal Regolamento di dipartimento. Non possono in nessun caso essere delegati alla Giunta l'approvazione dei budget, la proposta o la chiamata di professori o ricercatori, anche a tempo determinato, e la richiesta di personale tecnico-amministrativo.
2. La Giunta e' composta dal direttore, che la convoca e la presiede, il vicedirettore, una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. Il numero dei rappresentanti e le modalita' di elezione sono stabilite nel Regolamento del dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta i Responsabili delle sezioni, qualora istituite, e i Presidenti dei Consigli di Corso di studio afferenti al dipartimento.
3. La Giunta e' convocata e presieduta dal direttore. Alla Giunta partecipa il Segretario amministrativo di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
4. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il direttore.
5. La Giunta puo', in casi di necessita' e urgenza, su richiesta del Direttore, adottare delibere di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica nella riunione immediatamente successiva.



 

Art. 31.
Sezioni

1. I Dipartimenti, qualora l'articolazione delle aree culturali e scientifiche in essi presenti lo renda opportuno, possono articolarsi in Sezioni, anche temporanee, alle quali e' attribuita autonomia scientifica e di ricerca.
2. La costituzione delle Sezioni e' deliberata dal Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un proposta presentata dal almeno dieci professori di ruolo e/o ricercatori, che intendono farne parte.
3. Ogni Sezione e' coordinata da un responsabile, eletto tra i professori di prima fascia o, in assenza, incompatibilita' o indisponibilita' di questi ultimi, tra i professori di seconda fascia afferenti alla Sezione. Il Responsabile dura in carica tre anni, puo' essere rieletto immediatamente una sola volta ed e' componente di diritto della Giunta di dipartimento.
4. Il funzionamento delle Sezioni, laddove attivate, e' disciplinato dal Regolamento di dipartimento.



 

Art. 32.
Scuole interdipartimentali

1. Due o piu' Dipartimenti possono istituire una struttura di coordinamento delle comuni attivita' didattiche, denominata Scuola interdipartimentale. Ogni Dipartimento puo' appartenere ad una sola Scuola, alla quale puo' affidare la gestione di alcuni o tutti i propri Corsi di laurea. Il numero delle Scuole interdipartimentali dell'Ateneo non puo' superare il numero massimo previsto dalla legge.
2. La proposta di istituzione e' deliberata dai Consigli di dipartimento interessati, a maggioranza assoluta. La proposta deve indicare le attivita' che vengono delegate alla Scuola e le unita' di personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti ad essa assegnate.
3. La delibera di istituzione e' adottata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
4. Possono essere delegate alla Scuola le funzioni di coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' didattica, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di laurea e la gestione dei servizi comuni.
5. Qualora un Dipartimento intenda aderire ad una Scuola interdipartimentale gia' attivata, ne fa richiesta ai Dipartimenti che ne fanno parte, indicando le attivita' che intende delegare e le unita' di personale tecnico-amministrativo che intende coinvolgere. Su tale richiesta i Dipartimenti presenti in una Scuola esprimono parere vincolante. Sulla proposta decide il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
6. I compiti, le funzioni e l'organizzazione della Scuola sono regolate da specifico regolamento approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
7. In presenza di Corsi di studio che non soddisfano i requisiti di qualita' previsti dai documenti di programmazione dell'Ateneo secondo i dettami dell'ANVUR, il Consiglio di amministrazione puo' proporre, previo parere del Senato accademico, l'attivazione di una Scuola interdipartimentale.



 

Art. 33.
Organi delle Scuole interdipartimentali

1. Sono organi della scuola:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
2. Il Presidente e' eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. Il Presidente presiede il Consiglio e ne attua le delibere.
4. Il Consiglio e' composto dai direttori dei Dipartimenti partecipanti, dai Presidenti dei Consigli di Corso di studio, da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore per ciascun Dipartimento afferente alla Scuola. Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti dei Corsi di laurea afferenti alla Scuola, designati dal Consiglio degli studenti, pari al 15% del totale degli altri componenti del Consiglio.



 

Art. 34.
Consigli di Corso di studio

1. I Consigli di Corso di studio sono istituiti nell'ambito dei Dipartimenti o delle Scuole e possono assumere la diretta responsabilita':
a) di un singolo corso di laurea e/o di laurea magistrale riferiti ad aree omogenee;
b) di piu' corsi di laurea riferiti alla medesima classe o ad aree omogenee;
c) di piu' corsi di laurea magistrale riferiti alla medesima classe o ad aree omogenee.
2. I Consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al corso o ai corsi e da una rappresentanza degli studenti, eletta secondo quanto previsto nel Regolamento generale di ateneo.
3. Il coordinatore del Consiglio di Corso di studio viene eletto fra i professori di ruolo del Consiglio stesso di prima fascia a tempo pieno Qualora non vi siano professori di prima fascia a tempo pieno, ovvero i presenti si trovino in una condizione di indisponibilita', ineleggibilita' o incompatibilita', puo' essere eletto anche un professore di seconda fascia. Il coordinatore e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Coordinatore e' incompatibile con quelle di componente del Senato e di Consiglio di amministrazione, di Presidente della Scuola interdipartimentale, di Presidente o componente della Scuola di specializzazione e del Presidio di qualita'.
4. Il Consiglio di corso di studio svolge le seguenti funzioni:
a) esamina e approva i piani di studio degli studenti;
b) predispone l'offerta formativa del corso di laurea o dei corsi di laurea da sottoporre in approvazione al Consiglio di dipartimento e di Scuola interdipartimentale se istituita;
c) gestisce gli aspetti organizzativi dell'attivita' didattica;
d) assume funzioni deliberative su delega del Consiglio di dipartimento secondo quanto stabilito da ciascun regolamento della competente struttura didattica.
5. I professori di ruolo ed i ricercatori in servizio partecipano ai Consigli di Corso di studi secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale.



 

Art. 35.
Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Presso ogni Dipartimento e' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, avente il compito di monitorare, valutare e individuare:
a) i processi didattici e formativi dell'ateneo;
b) l'attivita' di professori e ricercatori al servizio degli studenti;
c) gli indicatori per la valutazione dei risultati e la formulazione di pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione e' cosi' composta:
a) una componente rappresentativa dei professori e ricercatori. Tale componente deve essere designata dal Consiglio di dipartimento con le modalita' previste dal regolamento della struttura didattica e pari alla numerosita' dei corsi di laurea attivati presso la stessa, ad eccezione degli eventuali corsi di laurea a ciclo unico per il quale il numero di docenti dovra' essere uguale a due. Il Consiglio di dipartimento o della Scuola interdipartimentale nomina quale Presidente della commissione uno dei professori da esso designati;
b) una componente rappresentativa degli studenti il cui numero deve essere pari a quello della rappresentanza dei docenti e viene designata dal Consiglio degli studenti tra gli iscritti ai corsi di studio afferenti alla struttura didattica.
3. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti redigono una relazione annuale che contiene proposte al Nucleo di valutazione interna di miglioramento della qualita' e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonche' alle esigenze del sistema economico e produttivo.



 

Art. 36.
Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, anche d'intesa con altri atenei, in conformita' alle disposizioni legislative nazionali e europee vigenti e alla programmazione triennale dell'Ateneo, con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento o dei dipartimenti interessati o delle Scuola interdipartimentale, previa delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
2. Le scuole provvedono all'organizzazione dei rispettivi corsi di specializzazione e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente statuto, delle disposizioni regolamentari di Ateneo e dei regolamenti di ciascuna singola scuola.
3. La programmazione annuale viene deliberata dai Dipartimenti di riferimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' per gli aspetti di competenza.
4. Sono organi della Scuola di specializzazione:
a) il direttore;
b) il Consiglio della scuola.
5. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola, ne promuove e coordina le attivita' e le risorse, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.
6. Il direttore e' eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della scuola, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
7. In caso di assenza o impedimento del direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della scuola.
8. Il Consiglio della scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti. Fanno parte del Consiglio: i professori, ivi compresi quelli a contratto, e i ricercatori ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola; tre rappresentanti degli specializzandi eletti secondo le modalita' indicate nel Regolamento generale di ateneo.
9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione della Scuola di specializzazione sono regolate da specifico regolamento approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.



 

Art. 37.
Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attivita' collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare e costituiscono in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Ateneo.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie, anche a livello internazionale, per esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione.
3. L'Ateneo attiva Corsi di dottorato di ricerca previo accreditamento del MIUR, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa.
4. I corsi di dottorato, disciplinati da apposito regolamento, sono istituiti e attivati con decreto del Rettore a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione, che determina annualmente le risorse per il nuovo ciclo da attivare, e previo parere del Senato accademico, su proposta di uno o piu' dipartimenti anche in collaborazione con altre Universita' o enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica, anche esteri.
5. E' possibile organizzare i corsi di dottorato in scuole di dottorato, disciplinate da apposito regolamento, e con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attivita' comuni fermo restando in capo all'Ateneo la titolarita' e l'accreditamento dei corsi stessi.
6. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attivita' di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale, l'Ateneo, nel rispetto della vigente normativa puo':
a) stipulare convenzioni con universita', istituzione o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei che svolgono attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) stipulare convenzioni con imprese che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo e/o attivare corsi di dottorato industriale;
c) istituire consorzi con i medesimi soggetti di cui al punto a) finalizzati anche a rilasciare un titolo doppio, multiplo o congiunto qualora il consorzio sia solo tra atenei.
7. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocita', devono prevedere un'effettiva condivisione delle attivita' formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalita' di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalita' di scambio e mobilita' di professori e ricercatori e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.



 

Art. 38.
Centri di ricerca

1. L'Ateneo, su proposta di almeno due dipartimenti, puo' istituire Centri interdipartimentali per lo svolgimento di attivita' di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che riguardano i Dipartimenti proponenti. La costituzione di tali Centri e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, che e' chiamato a verificare che le attivita' del costituendo centro non vadano a sovrapporsi a quelle dei dipartimenti proponenti. Il regolamento di funzionamento dei Centri interdipartimentali e' approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Tale regolamento deve disciplinare, tra l'altro, le modalita' di partecipazione del Centro ai costi generali dei dipartimenti interessati, fermo restando che la gestione amministrativa del Centro stesso deve essere affidata ad uno dei dipartimenti proponenti.
2. L'Ateneo, su proposta del Rettore o di piu' dipartimenti, puo' deliberare la costituzione di centri di ricerca interateneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca di durata pluriennale in collaborazione con altri atenei. La costituzione di tali Centri e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.



 

Art. 39.
Biblioteca di Ateneo

1. La Biblioteca di Ateneo e' l'insieme coordinato delle sedi e dei servizi finalizzati ad accrescere la disponibilita', la conoscenza e le opportunita' di utilizzo di risorse bibliografiche rilevanti per la ricerca e la didattica, acquisite al patrimonio dell'Ateneo o altrimenti reperibili.
2. In particolare, e' compito della Biblioteca di Ateneo, anche in collaborazione con il Servizio bibliotecario nazionale e con altri organismi aventi analoghe finalita' a livello regionale, nazionale e internazionale, assicurare:
a) l'acquisizione, la catalogazione, l'ordinamento la conservazione, l'aggiornamento e la digitalizzazione delle risorse bibliografiche selezionate in rapporto ai fabbisogni;
b) la consultazione, il prestito, l'addestramento degli utenti alle metodologie della ricerca bibliografica, il reperimento e la disseminazione selettiva di informazioni, lo scambio interbibliotecario e la fornitura agli utenti di opere e parti di opere, il supporto giuridico e biblioteconomico alla produzione editoriale dell'Ateneo e alla sua diffusione, la partecipazione dell'Ateneo all'avanzamento degli studi e delle iniziative volte al miglioramento continuo dei servizi bibliografici e di documentazione
c) l'adozione di sistemi tecnologicamente avanzati per la l'integrazione, l'interoperabilita' e la piu' ampia fruizione dell'informazione bibliografica in rete;
d) l'applicazione di metodologie di gestione basate sui principi e sugli standard biblioteconomici piu' diffusi a livello nazionale e internazionale.
3. I servizi della Biblioteca:
a) sono rivolti a studenti, docenti e personale amministrativo, tecnico e bibliotecario dell'Ateneo, nonche' a studiosi esterni in rapporto anche occasionale con l'Ateneo stesso;
b) sono aperti agli utenti istituzionali di altri atenei e istituti convenzionati con l'Ateneo, a condizione di reciprocita';
c) sono resi accessibili al pubblico generale;
d) sono gestiti da personale in possesso di adeguata qualificazione professionale.
4. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario sono definite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.



 

Art. 40.
Museo di Ateneo

1. Il Museo di Ateneo e' una struttura finalizzata alla valorizzazione delle raccolte museali di Ateneo a fini di studio, ricerca e diffusione culturale. In particolare il Museo:
a) gestisce l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio museale dell'Ateneo;
b) promuove la diffusione dell'informazione, anche mediante l'integrazione con il sistema museale nazionale ed internazionale;
c) promuove la tutela e la valorizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Ateneo di interesse storico artistico, culturale, naturalistico, didattico e scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.
2. L'organizzazione e il funzionamento del Museo sono definiti da uno specifico regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere dal Senato accademico.
3. L'attivita' del Museo e' sottoposta ad una verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione.
4. Sono organi del Museo:
a) il direttore;
b) il Consiglio.
5. Il direttore, designato dal Senato accademico su proposta del Rettore per un triennio, rinnovabile, e' un professore di ruolo a tempo pieno di comprovata competenza specifica e che non sia direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola interdipartimentale, o Coordinatore di consiglio di corso di studi.
6. Il Consiglio e' costituito da tre professori e ricercatori di ruolo, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e due esperti esterni, designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. La durata del mandato e' triennale ed e' rinnovabile.



 

Art. 41.
Criteri generali

1. L'Ateneo, in conformita' ai principi generali del presente statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.
2. L'Ateneo partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali; a tal fine puo' stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalita' di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico
3. L'Ateneo considera di particolare rilevanza le relazioni che coinvolgono enti e istituzioni straniere, europee e internazionali. A tal fine l'Ateneo promuove e favorisce accordi internazionali negli ambiti della didattica e della ricerca.
4. L'Ateneo puo' utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal Regolamento generale di ateneo il quale, tenendo conto della necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' delle strutture coinvolte e con la peculiarita' della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilita'.
6. L'Ateneo puo' svolgere attivita' a favore di terzi, con il proprio personale e le proprie attrezzature e strutture, all'interno ed all'esterno di queste ultime, direttamente o in compartecipazione con soggetti pubblici e privati; in particolare l'Ateneo, compatibilmente con la propria funzione scientifico-didattica, puo' eseguire analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, rendere attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, nonche' svolgere, da sola o in compartecipazione, incarichi professionali ad essa affidati anche a seguito di partecipazione a procedure concorsuali. L'articolazione e le modalita' di svolgimento delle attivita' a favore di terzi sono disciplinate da apposito Regolamento di ateneo.
7. L'Ateneo puo' concedere l'utilizzazione di propri locali, attrezzature, strumentazioni, laboratori, a titolo oneroso, sulla base di un tariffario approvato dal Consiglio di amministrazione.



 

Art. 42.
Collaborazioni con Amministrazioni pubbliche

1. L'Ateneo puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca.
2. L'Ateneo si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.
3. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformita' ai criteri generali precedentemente enunciati e nel rispetto della legislazione vigente in materia di procedimento, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.



 

Art. 43.
Partecipazione ad Organismi privati

1. L'Ateneo, a mezzo dei soggetti giuridici di cui al successivo art. 44, puo' partecipare a societa', anche consortili, fondazioni o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto e con i limiti previsti dalla vigente normativa.
2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformita' ai criteri generali di cui al presente articolo, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione.
3. La partecipazione dell'Ateneo deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) livello universitario dell'attivita' svolta attestato da un referente scientifico designato dal Rettore;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali didattiche e scientifiche;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Ateneo in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla sola quota di partecipazione;
f) contenimento dei costi di esercizio nel rispetto e con i limiti previsti dalla vigente normativa.
4. La partecipazione dell'Ateneo puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.
5. La licenza a qualsiasi titolo del logo, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione.



 

Art. 44.

Costituzione di soggetti giuridici per la collaborazione con enti
pubblici e privati

1. Su proposta di una o piu' strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalita' di cui al precedente articolo, soggetti giuridici per la collaborazione con enti pubblici e privati con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attivita' scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.
2. I soggetti giuridici di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:
a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;
b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della legge e del presente statuto.
3. Il bilancio dei soggetti giuridici, costituiti sulla base del presente articolo, deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.



 

Art. 45.
Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, ha la responsabilita' della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente.
2. In particolare, il direttore generale:
a) cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli Organi di Governo, affidandone la gestione ai dirigenti ed ai responsabili delle unita' organizzative, attribuendo loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
b) partecipa agli Organi di Governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;
c) dirige, coordina e verifica l'attivita' dei dirigenti nella loro azione di gestione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi assegnati ed esercita il potere sostitutivo in caso di insufficiente attivita' o totale inerzia degli stessi o in motivati casi di necessita' ed urgenza;
d) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni;
e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti o ad altri soggetti previsti dal presente statuto o nei regolamenti di Ateneo;
f) stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi, fatte salve le competenze di altri organi e strutture dell'Ateneo;
g) propone al Rettore le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
h) definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
i) adotta, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
j) richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
k) svolge le attivita' di organizzazione e di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro.
3. Il direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico ed al Nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti ed obiettivi strategici definiti dagli Organi di Governo. Su tale relazione il Rettore esprime preventivamente un parere, che viene allegato alla stessa.
4. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Qualora l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
5. L'incarico di direttore generale e' regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e dalla vigente normativa ha durata di tre anni, ed e' rinnovabile.
6. Il direttore generale designa tra i Dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
7. Il contratto con il direttore generale puo' essere risolto a seguito di provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, e previo parere del Senato accademico, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla legge.



 

Art. 46.
Funzioni dei dirigenti

1. I Dirigenti ed i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del direttore generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attivita', secondo le modalita' stabilite dal direttore generale.
2. I dirigenti hanno la responsabilita' della gestione e del risultato delle attivita' degli uffici cui sono preposti e sono annualmente valutati in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuali ed organizzativi loro assegnati. Essi provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito.
3. L'accesso alla qualifica di Dirigente di ruolo avviene secondo le vigenti disposizioni normative.
4. I Dirigenti esercitano i seguenti ed ulteriori compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore generale adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa secondo le modalita' stabilite dal direttore generale;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) collaborano con il direttore generale all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
g) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti, secondo i sistemi di valutazione di Ateneo.
5. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore generale per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento o in caso di insufficiente attivita' o totale inerzia degli stessi.



 

Art. 47.
Personale tecnico amministrativo

1. L'Ateneo valorizza la professionalita' del personale tecnico amministrativo e ne promuove la crescita professionale. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze e seminari.
2. Per i fini di cui al comma precedente, inoltre, l'Ateneo:
a) predispone nell'ambito della programmazione triennale, il programma del fabbisogno di personale tecnico amministrativo;
b) assicura il diritto allo studio del proprio personale;
c) premia le competenze e le capacita' del proprio personale mediante la valorizzazione del merito.
3. Il personale, attraverso le proprie rappresentanze, partecipa agli organismi collegiali dell'Ateneo, ove previsto dal presente statuto e dalla legge.
4. Ai fini dell'organizzazione del lavoro sono fatte salve le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale definite dalla legislazione e dai contratti collettivi.
5. L'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo avviene secondo le norme di legge.



 

Art. 48.
Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative, centrali e periferiche, concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.
2. L'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative avviene sulla base di atti organizzativi, adottati dal direttore generale nel rispetto dei criteri proposti dal Rettore e delle delibere stabilite dal Consiglio di amministrazione.
3. Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale, il Consiglio di amministrazione puo' istituire Centri di servizio di ateneo. L'attivita' di ciascun centro, al quale e' preposto un responsabile amministrativo nominato dal direttore generale, e' definita da un delegato o da un comitato di indirizzo nominati dal Rettore. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento generale di ateneo.



 

Art. 49.

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento
di compiti di ufficio

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, l'Ateneo puo' assumere a proprio carico le spese di difesa per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti di ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il Regolamento all'uopo predisposto dovra' comunque prevedere l'obbligo da parte dell'Amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.



 

Art. 50.
Attivita' culturali e ricreative del personale

1. L'Ateneo, in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie e di mezzi, concorre all'attivita' autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, salvo che non ostino specifiche disposizioni che abbiano per destinatarie le Universita'. L'accesso ai fondi e' disciplinato da uno specifico regolamento di Ateneo, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.



 

Art. 51.
Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente statuto sono demandate al Regolamento generale di ateneo e agli altri regolamenti previsti dal presente statuto.



 

Art. 52.
Regolamenti dell'ateneo

1. L'Ateneo persegue le sue finalita', nell'esercizio della sua autonomia, attraverso l'emanazione del presente statuto e dei regolamenti ad esso strettamente connessi.
2. Le norme contenute nello statuto prevalgono su quelle del Regolamento generale di ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.
3. Il Regolamento generale e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta. Il Regolamento didattico di ateneo e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. Tutti gli altri regolamenti riguardanti la didattica e la ricerca, anche di competenza dei dipartimenti, sono approvati dal Senato accademico a maggioranza semplice previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
5. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e' approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato accademico.
6. Tutti gli altri Regolamenti dell'ateneo sono deliberati dal Senato accademico a maggioranza semplice previo parere del Consiglio di amministrazione.
7. Sia il Senato accademico, sia il Consiglio di amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti.
8. I Regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto.



 

Art. 53.
Pareri

1. Il parere sui Regolamenti di ateneo richiesto a organi o strutture va espresso entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si puo' precedere.



 

Art. 54.
Revisione dello statuto

1. La revisione dello statuto puo' avvenire con cadenza almeno biennale su proposta del Rettore e/o di due terzi del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione.
2. La delibera di revisione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso approvato a maggioranza assoluta.



 

Art. 55.
Indennita'

1. Al Rettore, al Pro-rettore vicario, ai Prorettori delegati e ai direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle Scuole interdipartimentali spetta, compatibilmente con la disponibilita' di bilancio, un'indennita' annuale, determinata dal Consiglio di amministrazione.
2. L'indennita' dei Prorettori delegati e' vincolata dal raggiungimento di specifici obiettivi definiti per ciascun anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.
3. L'assenza del titolare di una carica per il quale sia previsto un supplente, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennita' e l'assegnazione della stessa al vicario fino al rientro in servizio del titolare.
4. Ai delegati e ai referenti del Rettore, al Presidente ed ai componenti del Presidio di qualita', ai Presidenti dei corsi di studio, ai coordinatori dei Dottorati di ricerca spetta un'aliquota specifica del fondo per la premialita' di Ateneo di cui all'art. 64 del presente statuto.



 

Art. 56.
Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai professori di ruolo e ai ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
2. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nei Consigli dei vari consessi e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti dei dipartimenti, e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo.
3. La condizione di professore di ruolo e di ricercatore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.



 

Art. 57.
Principi generali sul funzionamento degli Organi collegiali

1. Salvo diversa disposizione dello statuto, per la validita' delle adunanze degli Organi collegiali e' necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che debbano comunque ritenersi giustificati per le ipotesi e nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Le delibere degli organi collegiali sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto dallo statuto e dalla normativa vigente; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. Nei casi in cui il presente statuto preveda l'adozione di un parere da parte di un organo collegiale, lo stesso deve essere reso, salvo che non sia diversamente disposto, nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'organo destinatario del parere stesso puo' adottare l'atto o assumere la decisione.
5. Nell'ipotesi in cui il Senato accademico non provveda, nei termini stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo, alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio di disciplina, il Rettore assegna un termine ulteriore di durata pari a quello originario. Qualora l'Organo non adempia nuovamente al proprio obbligo, il Rettore adotta tutti i provvedimenti di sua competenza volti a garantire che la costituzione degli organi stessi avvenga nei termini e con le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
6. Le delibere degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.
7. Nessuno dei partecipanti alle adunanze puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, il convivente, parenti ed affini fino al quarto grado.
8. Il funzionamento delle adunanze degli organi collegiali e' disciplinato da specifico regolamento.



 

Art. 58.
Arrotondamenti

1. Nei casi in cui, nel presente statuto o in ogni altro atto regolamentare o dispositivo di Ateneo, siano indicati limiti numerici connessi ad elezioni di rappresentanti in organi o organismi di Ateneo, l'eventuale arrotondamento avviene sempre all'intero superiore quale che sia la parte decimale residua.



 

Art. 59.

Limitazione dell'attivita' didattica dei professori di ruolo che
ricoprono cariche accademiche

1. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di Rettore, Pro-rettore vicario e direttore di Dipartimento. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione dell'opzione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.



 

Art. 60.
Brevetti conseguiti nell'ambito dell'Ateneo

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, e' regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.
2. In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Ateneo, salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, in conformita' con le normative vigenti, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
3. I contratti e le convenzioni per attivita' di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di cotitolarita' o di titolarita' degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento degli eventuali diritti esclusivi che ne scaturiscono (licenze di brevetto).
4. Le disposizioni inerenti le attivita' di brevetto sono disciplinate da specifico Regolamento di ateneo.



 

Art. 61.
Attivita' di spin-off

1. L'Ateneo, coerentemente con le altre iniziative di valorizzazione della ricerca ed in conformita' al presente statuto, promuove e favorisce la costituzione, da parte del proprio personale di ricerca, di societa' di capitali denominate spin-off universitari ai sensi della vigente normativa.
2. Le attivita' di spin-off sono disciplinate da specifico regolamento di Ateneo, che disciplina tra l'altro i criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a societa' aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione della vigente normativa in materia.
3. La proposta di costituzione dello spin-off e' approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Senato accademico.
4. Per effetto automatico del rilascio dell'autorizzazione a costituire lo spin-off di cui al precedente comma 3, ai professori e/o ricercatori che siano soci di uno spin-off si intende conferita l'autorizzazione allo svolgimento di attivita' a favore dello spin-off stesso, previa comunicazione all'Ateneo secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ateneo in materia. Tale attivita' puo' essere retribuita dallo spin-off, ma non puo' in nessun caso configurarsi come lavoro subordinato. Il suo svolgimento non deve mai porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali obbligatorie per professori e ricercatori, verificate dal Consiglio di dipartimento.



 

Art. 62.
Attivita' formative autogestite dagli studenti

1. L'Ateneo concorre, in attuazione e nel rispetto della legislazione vigente, alle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.



 

Art. 63.
Federazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ateneo, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, puo' federarsi con altri Atenei. La Federazione puo' avere luogo altresi' tra l'Ateneo ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.



 

Art. 64.
Fondo per la premialita'

1. E' istituito un Fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori, cui affluiscono le risorse per gli scatti stipendiali non attribuiti di cui alla vigente normativa e le somme attribuite all'Ateneo con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR.
2. Il Fondo e' integrato dall'Ateneo con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.
3. Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi ai professori, i ricercatori nonche' al personale tecnico amministrativo che contribuiscono all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di risorse non derivanti da finanziamenti pubblici.
4. I criteri e le modalita' per l'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono definite in uno specifico regolamento.



 

Art. 65.
Entrata in vigore

1. Salvo motivate esigenze, il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2017

Il capo Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali
ed il personale
Fumero


 
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