Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 gennaio 2017
Ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;
Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;
Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sottoscrivendo apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la definizione e l'attuazione degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del 3 per cento di tali risorse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e, in particolare, l'art. 3, comma 4, che prevede che la parte di attivita' dei citati progetti di riconversione e riqualificazione industriale svolta da Invitalia S.p.a. in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti e' remunerata con le modalita' e le risorse previste dagli interventi stessi, mentre con apposita convenzione quadro e' disciplinata la remunerazione della diversa attivita' indicata nello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;
Considerato che risultano in perenzione amministrativa euro 40.167.012,27 a valere sulle risorse del «Fondo unico legge n. 181/1989», al netto delle riassegnazioni relative agli interventi nell'area di crisi complessa di Piombino e nell'area di crisi complessa di Rieti, pari rispettivamente a euro 20.000.000,00 ed euro 10.000.000,00, e di quelle relative ai fabbisogni per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge n. 181/1989 indicati dal soggetto gestore nel XLVII Piano finanziario trimestrale, pari a euro 5.000.000,00;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67, sono state destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2016, recante l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2016, con cui e' stata disposta l'integrazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 per un importo complessivo di euro 165.914.155,00 di cui:
euro 5.914.155,00 affluiti al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, da riservare agli interventi di cui alla legge n. 181/1989 disciplinati dagli appositi accordi di programma di cui al citato decreto ministeriale 9 giugno 2015;
euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitivita' PMI, da destinare agli interventi di cui alla legge n. 181/1989 disciplinati dagli appositi accordi di programma di cui al medesimo decreto ministeriale 9 giugno 2015 relativi ad aree localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una riserva pari a euro 30.000.000,00 per l'area di crisi industriale complessa di Taranto;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 5, del predetto decreto ministeriale 26 settembre 2016, che demanda all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico la ripartizione delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui alla legge n. 181/1989, cosi' come disciplinati dal decreto ministeriale 9 giugno 2015, tra interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa, interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale non complessa e programmi di investimento da agevolare tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, tenuto anche conto dei fabbisogni prevedibili per l'attuazione degli interventi e degli oneri di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 31 gennaio 2013 sopra citato;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che prevede, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei Comuni riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;
Vista la proposta di ripartizione delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui alla legge n. 181/1989 disciplinati dal decreto ministeriale 9 giugno 2015, presentata dal Direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese in data 24 gennaio 2017;
Considerato che le risorse attribuite, alla data odierna, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da crisi industriali ammontano a euro 158.936.572,67;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, come segue, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, alla data del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013 citato nelle premesse, e' accantonato, nel limite massimo previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento delle risorse attribuite, alla data odierna, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da crisi industriali. A valere su tale importo e' effettuato in favore di Invitalia S.p.a. il rimborso dei costi sostenuti e documentati dalla societa' per lo svolgimento delle attivita' previste dalla menzionata convenzione quadro, sulla base della relazione sulle attivita' compiute nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione presentate dalla societa' con cadenza annuale, nella misura massima del tre per cento delle risorse del Ministero dello sviluppo economico assegnate agli accordi di programma sottoscritti ai sensi del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
b) agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sono riservati euro 60.000.000,00, di cui euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo unico legge n. 181/1989;
c) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello sono riservati euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Una quota del predetto importo, pari a euro 44.000.000,00, e' accantonata in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma. Le risorse cosi' riservate, qualora non impiegate entro un anno dalla data di apertura dello sportello, sono utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dalle domande di agevolazioni presentate nei termini di apertura dello stesso sportello;
d) le risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitivita' PMI, pari a euro 80.000.000,00, sono destinate agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma. Una quota del predetto importo, pari a euro 45.000.000,00, e' accantonata in favore degli accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sottoscritti entro il 31 dicembre 2017, con conferma della riserva di euro 30.000.000,00 per l'area di Taranto. Decorso tale termine le risorse cosi' riservate, qualora non impiegate, rientrano nelle disponibilita' utilizzabili a copertura degli interventi, disciplinati tramite accordi di programma, in tutte le aree di crisi delle regioni sopra menzionate.
2. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le risorse finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016.
Roma, 31 gennaio 2017

Il Ministro: Calenda


 
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