Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Scafati e nomina della commissione straordinaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del 20 dicembre 2016, con il quale il prefetto di Salerno ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Scafati e la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), numero 2, e comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco eletto nelle consultazioni amministrative del 23 maggio 2013, divenute irrevocabili a termini di legge;
Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Scafati (Salerno) e' sciolto.


 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Scafati (Salerno), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2013, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalita' organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione, nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
A seguito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, sono emersi elementi su possibili infiltrazioni della criminalita' organizzata, che hanno indotto il Prefetto di Salerno, con decreto del 21 marzo 2016 successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, ha inviato l'allegata relazione in data 3 novembre 2016, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del predetto art. 143.
Successivamente, in data 28 novembre 2016, il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed essendo le stesse divenute irrevocabili a termini di legge, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale ex art. 141, comma 1, lettera b), numero 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo con decreto del 20 dicembre 2016 la sospensione dell'organo consiliare e la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente ai sensi del comma 7 del richiamato art. 141.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la criminalita' organizzata.
Il Comune di Scafati costituisce un importante centro dell'agro nocerino-sarnese ed e' caratterizzato da un'economia a vocazione essenzialmente agricola. Negli ultimi decenni dello scorso secolo il territorio comunale ha conosciuto un significativo incremento demografico, a cui ha fatto seguito una consistente espansione urbanistica, in particolare in occasione delle ricostruzioni conseguenti al sisma che nel 1980 ha colpito la Campania e la Basilicata. Parallelamente allo sviluppo economico che ne e' derivato, le consorterie locali - generalmente alleate con i sodalizi radicati nei territori limitrofi - hanno esteso la propria influenza nel settore dell'edilizia ed in quello degli appalti pubblici, tanto che nel 1993 si e' reso necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale dell'ente per infiltrazioni della criminalita' organizzata.
La persistenza di specifici interessi delle associazioni camorristiche in ordine alla gestione della cosa pubblica e' stata messa in luce dagli esiti della sopra citata operazione di polizia giudiziaria, in relazione alla quale risultano indagati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale il sindaco, un suo stretto congiunto, il segretario generale dell'ente ed un membro dell'ufficio di staff del primo cittadino. Nel medesimo procedimento un altro stretto congiunto del sindaco ed un consigliere comunale sono indagati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.
In particolare, con provvedimento del 28 giugno 2016 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno ha evidenziato come, in occasione delle consultazioni amministrative del 2013, sia stato raggiunto un accordo tra il sindaco uscente, poi rieletto alla medesima carica, e gli esponenti di un nuovo gruppo criminale, interessato ad infiltrarsi nell'istituzione locale. Nello specifico, le fonti di prova hanno fatto emergere l'esistenza di un patto in base al quale il primo cittadino, in cambio di sostegno elettorale, si e' impegnato a far ottenere l'aggiudicazione di appalti comunali ad imprese riconducibili al clan.
Contestualmente, il predetto Giudice, pur ritenendo che l'accordo cosi' delineato non potesse rientrare nella formulazione dell'art. 416-ter allora vigente, ha ravvisato un'ipotesi di corruzione elettorale ex art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, rigettando la richiesta di misure cautelari avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti del menzionato amministratore locale.
Successivamente, con ordinanza depositata il 25 novembre 2016, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei riguardi dell'organo di vertice dell'ente, dopo aver riqualificato l'accordo di cui sopra nei termini della corruzione elettorale di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, aggravata ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
In particolare, dagli atti giudiziari si evince come frutto di tale accordo siano state, da un lato, la candidatura alle consultazioni amministrative del 2013 di un soggetto vicino ad ambienti criminali, eletto consigliere comunale ed indagato per il reato di scambio elettorale politico-mafioso nell'ambito del procedimento penale di cui sopra, dall'altro, la nomina di una persona indicata dalla criminalita' organizzata alla carica di vicepresidente di una societa' totalmente partecipata dal comune.
In tale contesto, nella relazione del Prefetto e nelle conclusioni della commissione di indagine viene altresi' sottolineata la circostanza che nel corso di una perquisizione effettuata nel 2011 presso la sede di una societa' di trasporti, i cui amministratori erano legati da stretti vincoli parentali ad un elemento di vertice della consorteria territorialmente egemone - attualmente ristretto in regime di detenzione speciale ex art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario - era stato rinvenuto un carrello pubblicitario con il manifesto elettorale relativo alla candidatura del sindaco di Scafati alle elezioni provinciali del 2009, in esito alle quali lo stesso venne eletto alla carica di consigliere provinciale. Nel febbraio 2016, i citati amministratori della societa' in parola - rispettivamente indagati per il reato di usura aggravata ai sensi dell'art. 7 del menzionato decreto-legge n. 152 del 1991 e per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis del codice penale - sono stati destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
A seguito dell'accesso e' inoltre emerso che taluni amministratori dell'ente hanno rapporti di parentela con soggetti controindicati. Analoghi rapporti, nonche' pregiudizi e pendenze di natura penale sono stati riscontrati nei confronti di esponenti dell'apparato burocratico dell'ente e di societa' da esso partecipate.
Sotto questo profilo, viene in rilievo la posizione di un dipendente comunale, nei confronti del quale la locale Direzione distrettuale antimafia ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui al menzionato art. 7 del decreto-legge n. 152/1991.
Dagli accertamenti esperiti e' poi risultato che, unitamente al sindaco - al suo secondo mandato quale organo di vertice dell'istituzione locale - sette consiglieri comunali su ventiquattro assegnati all'ente, compreso il presidente dell'organo consiliare, nonche' cinque assessori ed il vicesindaco hanno fatto parte della pregressa compagine di governo locale.
Rilevata quindi una sostanziale continuita' tra le due amministrazioni elette nel 2008 e nel 2013, la commissione di indagine ha preso in considerazione l'attivita' gestionale posta in essere nel corso di entrambe le consiliature ed il prefetto di Salerno ha evidenziato come la predetta attivita' sia stata connotata da gravi disfunzioni riconducibili ad indebiti condizionamenti da parte della criminalita' organizzata.
Emblematica in tal senso e' la vicenda di due imprese di onoranze funebri che hanno utilizzato propri impianti abusivi per l'affissione di manifesti funerari pur essendo tale servizio riservato in via esclusiva alla societa' aggiudicataria di un apposito appalto comunale. Dalle verifiche effettuate e' risultato che l'amministratore pro tempore di una delle imprese in questione e' stato recentemente colpito da un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale e per estorsione aggravata ex art. 7 del richiamato decreto-legge n. 152 del 1991.
Ancora, uno dei soci ed un dipendente dell'altra impresa di onoranze funebri - per la quale il sindaco ha prestato in passato la propria attivita' professionale - sono quegli stessi amministratori della sopra citata societa' di trasporti, stretti congiunti di un esponente apicale della consorteria territorialmente egemone, nonche' destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di associazione di tipo mafioso e di usura aggravata dal metodo mafioso di cui al piu' volte citato art. 7 del decreto-legge n. 152/1991.
La commissione di indagine riferisce come, all'epoca dell'accesso, i predetti impianti abusivi fossero ancora utilizzati per l'affissione di manifesti funerari, sebbene fin dal 2011 l'ente avesse revocato l'autorizzazione all'impiego degli stessi precedentemente concessa ad una delle ditte in argomento ed avesse avviato il procedimento di rimozione in danno nei confronti dell'altra. A tale ultimo proposito, il prefetto di Salerno richiama le fonti di prova dalle quali si evince come la vicinanza dell'impresa de qua agli ambienti criminali abbia indotto l'amministrazione comunale a non dare ulteriore impulso al procedimento di rimozione in danno.
Parimenti, per quanto riguarda il contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio sono state riscontrate molteplici inefficienze ed omissioni - quali la mancata esecuzione di ordinanze di demolizione o la mancata acquisizione al patrimonio comunale di manufatti abusivi - di cui si sono avvantaggiati anche soggetti legati alle locali associazioni camorristiche o ad esse ritenuti partecipi.
In ordine al settore contrattuale, il prefetto di Salerno e la commissione di indagine evidenziano alcune criticita' sintomatiche di indebite ingerenze da parte della criminalita' organizzata, con particolare riferimento all'affidamento dei lavori di riqualificazione di una zona industriale, per la cui aggiudicazione l'ente si e' avvalso di una societa' di trasformazione urbana a totale partecipazione comunale, alla quale e' stata trasferita la proprieta' delle aree interessate dagli interventi. Il procedimento si e' concluso nel luglio 2013 con la stipula del contratto di appalto in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese comprendente, in qualita' di ditta ausiliaria, una societa' per azioni di fatto riconducibile ad un imprenditore, indagato anche per fatti risalenti al 2012 e destinatario, nel maggio 2016, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso e concorso in turbata liberta' degli incanti aggravata dal metodo mafioso. Dagli atti giudiziari si evince che la societa' in parola, amministrata da persone di comodo collegate al predetto imprenditore, era stata costituita per partecipare a gare d'appalto, i cui proventi venivano parzialmente riservati alla criminalita' organizzata.
La commissione di indagine sottolinea come la predetta procedura sia stata caratterizzata da rilevanti illegittimita' ed anomalie quali l'esistenza di difformita' tra il progetto esecutivo ed il progetto oggetto dell'aggiudicazione, l'omissione di qualsivoglia verifica sulla societa' affidataria dell'incarico di progettazione e la nomina tardiva del responsabile unico del procedimento in violazione dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allora vigente.
Piu' in generale, sono state rilevate molteplici disfunzioni ed irregolarita' nella vita dell'istituzione locale, tra cui il ricorso all'istituto della proroga contrattuale in violazione delle norme di settore, la mancanza di controlli sulle societa' partecipate, nonche' la sistematica inosservanza del principio di separazione tra attivita' di indirizzo politico e gestione amministrativa.
Nelle conclusioni dell'organo ispettivo viene anche dato risalto agli esiti di una verifica a cui l'amministrazione comunale e' stata recentemente sottoposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che ha, tra l'altro, accertato innumerevoli illegittimita' di natura contabile, gravi carenze nei rapporti con le societa' partecipate, il conferimento e la proroga di incarichi dirigenziali a tempo determinato oltre le percentuali consentite per legge, nonche' il frequente, abusivo ricorso alla procedura prevista dall'art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'attribuzione dei predetti incarichi. In quella sede sono inoltre emerse illegittimita' nella gestione dei fondi sulla produttivita' del personale, in relazione alle quali nel 2012 e' stato anche avviato un procedimento per responsabilita' contabile da parte della Corte dei conti.
Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Scafati, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Scafati (Salerno), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 24 gennaio 2017

Il Ministro dell'interno: Minniti

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Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

La gestione del Comune di Scafati (Salerno) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Gerardina Basilicata - prefetto;
dott.ssa Maria De Angelis - viceprefetto;
dott. Augusto Polito - dirigente area 1.


 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2017

MATTARELLA

Minniti, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 1ยบ febbraio 2017 Interno, foglio n. 230


 
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