Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263
Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Visto l'articolo 3 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera vvvv), definisce i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici quali servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
Visto l'articolo 24, comma 2, del predetto codice dei contratti pubblici, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo codice e che, fino all'entrata in vigore del citato codice, si applica l'articolo 216, comma 5;
Visto, altresi', l'articolo 24, comma 5, terzo periodo, del predetto codice dei contratti pubblici che stabilisce che con il decreto di cui al citato articolo 24, comma 2, sono individuati i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione;
Visto l'articolo 46, del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 1, individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
Visto l'articolo 48 del predetto codice dei contratti pubblici, che, al comma 7, primo periodo, prevede il divieto per i concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
Visto l'articolo 216 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 5, stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l'articolo 217 del predetto codice dei contratti pubblici che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi del codice operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, reso con nota prot. n. 134741 del 16 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 42782 del 15 novembre 2016;
Vista, altresi', la nota n. 11720 del 30 novembre 2016, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri prende atto della comunicazione effettuata;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti dei professionisti singoli o associati

1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonche' iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91, S.O.
- Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera vvvv) del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
Omissis).
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 3 della direttiva 7 settembre 2005,
n. 2005/36/CE (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo
rilevante ai fini del SEE) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 30 settembre 2005, n. 255:
«Art. 3. - 1. Ai fini della presente direttiva si
applicano le seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»: attivita', o insieme
di attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui
esercizio, o una delle cui modalita' di esercizio, sono
subordinati direttamente o indirettamente, in forza di
norme legislative, regolamentari o amministrative, al
possesso di determinate qualifiche professionali; in
particolare costituisce una modalita' di esercizio
l'impiego di un titolo professionale riservato da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a
chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando
non si applica la prima frase, e' assimilata ad una
professione regolamentata una professione di cui al
paragrafo 2;
b) «qualifiche professionali»: le qualifiche
attestate da un titolo di formazione, un attestato di
competenza - di cui all'art. 11, lettera a), punto i) - e/o
un'esperienza professionale;
c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e
altri titoli rilasciati da un'autorita' di uno Stato membro
designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che
sanciscono una formazione professionale acquisita in
maniera preponderante nella Comunita'. Quando non si
applica la prima frase, e' assimilato ad un titolo di
formazione un titolo di cui al paragrafo 3;
d) «autorita' competente»: qualsiasi autorita' o
organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a
rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri
documenti o informazioni, nonche' a ricevere le domande e
ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;
e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione
specificamente orientata all'esercizio di una professione
determinata e consistente in un ciclo di studi completato,
eventualmente, da una formazione professionale, un
tirocinio professionale o una pratica professionale.
La struttura e il livello della formazione
professionale, del tirocinio professionale o della pratica
professionale sono stabiliti dalle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative dello Stato
membro in questione e sono soggetti a controllo o
autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine;
f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo
e legittimo della professione in questione in uno Stato
membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo
equivalente;
g) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una
professione regolamentata nello Stato membro ospitante
sotto la responsabilita' di un professionista qualificato,
accompagnato eventualmente da una formazione complementare.
Il tirocinio e' oggetto di una valutazione. Le modalita'
del tirocinio di adattamento e della sua valutazione
nonche' lo status di tirocinante migrante sono determinati
dalle autorita' competenti dello Stato membro ospitante.
Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato
membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di
soggiorno nonche' di obblighi, diritti e benefici sociali,
indennita' e retribuzione, e' stabilito dalle autorita'
competenti di detto Stato membro conformemente al diritto
comunitario applicabile;
h) "prova attitudinale": una verifica riguardante le
conoscenze, le abilita' e le competenze professionali del
richiedente, effettuata o riconosciuta dalle autorita'
competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di
valutare l'idoneita' del richiedente a esercitare in tale
Stato membro una professione regolamentata.
Per consentire che la verifica sia effettuata, le
autorita' competenti predispongono un elenco delle materie
che, in base a un confronto tra la formazione e
l'istruzione richiesta nello Stato membro ospitante e
quella ricevuta dal richiedente, non sono coperte dal
diploma o dai titoli di formazione del richiedente.
La prova attitudinale deve tener conto del fatto che
il richiedente e' un professionista qualificato nello Stato
membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' essenziale per poter esercitare la
professione in questione nello Stato membro ospitante. Tale
prova puo' altresi' comprendere la conoscenza delle regole
professionali applicabili alle attivita' in questione nello
Stato membro ospitante.
Le modalita' dettagliate della prova attitudinale
nonche' lo status di cui gode, nello Stato membro
ospitante, il richiedente che desidera prepararsi alla
prova attitudinale in detto Stato membro sono determinate
dalle autorita' competenti di detto Stato membro;
i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia
svolto in un'impresa del settore professionale
corrispondente:
i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale,
o
ii) la funzione di institore o vice direttore
d'azienda, se tale funzione implica una responsabilita'
corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore
d'azienda rappresentato, o
iii) la funzione di dirigente con mansioni
commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o piu'
reparti dell'azienda.
j) "tirocinio professionale": fatto salvo l'art. 46,
paragrafo 4, un periodo di pratica professionale effettuato
sotto supervisione, purche' costituisca una condizione per
l'accesso a una professione regolamentata e che puo'
svolgersi durante o dopo il completamento di un'istruzione
che conduce a un diploma;
k) "tessera professionale europea": un certificato
elettronico attestante o che il professionista ha
soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire
servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato
membro ospitante o il riconoscimento delle qualifiche
professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato
membro ospitante;
l) "apprendimento permanente": l'intero complesso di
istruzione generale, istruzione e formazione professionale,
istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi
nel corso della vita che comporta un miglioramento delle
conoscenze, delle abilita' e delle competenze, che puo'
includere l'etica professionale;
m) "motivi imperativi di interesse generale": motivi
riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
n) "Sistema europeo di accumulazione e trasferimento
dei crediti o crediti ECTS": il sistema di crediti per
l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo
dell'istruzione superiore.
2. E' assimilata a una professione regolamentata una
professione esercitata dai membri di un'associazione o di
un organismo di cui all'allegato I.
Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo
comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di
mantenere un livello elevato nel settore professionale in
questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento
specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro
membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il
rispetto delle regole di condotta professionale da esse
prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare
un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status
corrispondente a tale titolo di formazione.
Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un
organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione.
La Commissione esamina se tale associazione o organismo
rispetta le condizioni di cui al secondo comma. Al fine di
tenere debitamente conto delle evoluzioni normative negli
Stati membri, alla Commissione e' conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'art. 57-quater, al
fine di aggiornare l'allegato I, qualora siano soddisfatte
le condizioni di cui al secondo comma.
Qualora le condizioni di cui al secondo comma non siano
soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al
fine di respingere la richiesta di aggiornamento
dell'allegato I.
3. E' assimilato a un titolo di formazione ogni titolo
di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo
possessore ha, nella professione in questione,
un'esperienza professionale di tre anni sul territorio
dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi
dell'art. 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.».
- Si riporta l'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici). - (Omissis).
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
all'art. 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore
di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 5.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 46, comma 1 , del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 46. (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria ed architettura.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 216, comma 5 , del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 216. (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'art. 24, comma 2, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 24, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici). - (Omissis).
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l'incarico e' espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre,
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti
tengono conto ai fini dell' aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati
devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'art. 80 nonche' il possesso dei requisiti e delle
capacita' di cui all'art. 83, comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 48, comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di operatori economici). - (Omissis).
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288, S.O.
- Si riporta l'art. 217, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 217. (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 216, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in
particolare:
(Omissis).
u) il decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, con effetto:
1) dalla data di entrata in vigore degli atti
attuativi del presente codice, i quali operano la
ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;
2) dalla data di entrata in vigore del presente
codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la
Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V,
VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II,
Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'art. 251; la Parte
III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti
IV, V e VII, nonche' gli allegati e le parti di allegati
ivi richiamati;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 24, commi 2 e 5, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 2

Requisiti delle societa' di professionisti

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche' di controllo della qualita' e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'.


Note all'art. 2:
- Per l'art. 46, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle
note alle premesse.

 
Art. 3

Requisiti delle societa' di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente svolta dalla societa';
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonche' iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
3. La societa' delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima societa' e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o del delegato con la societa' di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4. Il direttore tecnico e' formalmente consultato dall'organo di amministrazione della societa' per la definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonche' in materia di svolgimento di studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
5. Le societa' di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche' di controllo della qualita' e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
6. L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge anche attivita' diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacita' professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.


Note all'art. 3:
- Per l'art. 46, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle
note alle premesse.

 
Art. 4

Requisiti dei raggruppamenti temporanei

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento puo' essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle societa' di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.


Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 48 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di operatori economici). - 1. Nel caso di lavori,
per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende
una riunione di operatori economici nell'ambito della quale
uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono lavori non
appartenenti alla categoria prevalente e cosi' definiti nel
bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per
raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione
di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
- 2. Nel caso di forniture o servizi, per
raggruppamento di tipo verticale si intende un
raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario
esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati
come principali anche in termini economici, i mandanti
quelle indicate come secondarie; per raggruppamento
orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono
il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti
indicano nel bando di gara la prestazione principale e
quelle secondarie.
- 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e
i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui
all'art. 84.
- 4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta
devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
- 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o
dei consorziati determina la loro responsabilita' solidale
nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei
confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilita' solidale del mandatario.
- 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti
temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art.
84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti
dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e
per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
categorie scorporate possono essere assunti anche da
imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo
orizzontale.
- 7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 17 e 18, e' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
- 10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita'
del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative al medesimo appalto.
- 11. In caso di procedure ristrette o negoziate,
ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico
invitato individualmente, o il candidato ammesso
individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha
la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' o
quale mandatario di operatori riuniti.
- 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa
mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la
revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12
al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento
diretto nei confronti delle altre imprese del
raggruppamento.
- 14. Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
di cui all'art. 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel
caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile
di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), sono ad esso
equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
- 16. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
- 17. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, in
caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo'
recedere dal contratto.
- 18. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, in
caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica
soggettiva di cui al primo periodo non e' ammessa se
finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.».
- Per l'art. 46, comma 1, lettera e), del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle
note alle premesse.

 
Art. 5

Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti
e di societa' di ingegneria e dei GEIE

1. Per i consorzi stabili, di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
2. I consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.


Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 45, comma 2, lettere c) e g), del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 45. (Operatori economici). - (Omissis).
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
(Omissis).
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
(Omissis).».

 
Art. 6

Obblighi di comunicazione

1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle societa' di ingegneria e professionali, i seguenti dati:
a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonche' ogni loro successiva variazione;
c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.


 
Art. 7

Verifica dei requisiti e delle capacita'
ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

1. I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacita' di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla societa' ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice.
2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.


Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 83, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso
istruttorio). - 1. I criteri di selezione riguardano
esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida
dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto
dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di
favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle
piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i
casi e le modalita' di avvalimento, i requisiti e le
capacita' che devono essere posseduti dal concorrente,
anche in riferimento ai consorzi di cui all'art. 45,
lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della
dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.
Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'art.
216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro
nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'
stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma
1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel bando di gara,
possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel
settore di attivita' oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano
informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';
c) un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del
comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio
del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze
adeguatamente motivate relative ai rischi specifici
connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di
affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti
di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni
appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che
gli operatori economici devono avere con riferimento a
gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano
aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' calcolato sulla base del
valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno
eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti
sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del
fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare
nell'ambito di tale sistema.
6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i
criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle
procedure, d'appalto per forniture che necessitano di
lavori di posa in opera o di installazione, servizi o
lavori, la capacita' professionale degli operatori
economici di fornire tali servizi o di eseguire
l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e
commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
all'art. 84 nonche' quanto previsto in materia di prova
documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei
requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita, a
seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e
dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi
di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di
partecipazione richieste, che possono essere espresse come
livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei
mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse ed effettuano la verifica formale e
sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonche' delle attivita'
effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non
possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di
esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e
da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni
sono comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria
stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del
valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di
esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione. Nei casi di irregolarita' formali, ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
penalita' e premialita', da applicarsi ai soli fini della
qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorita'
rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema e'
connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di
indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili,
nonche' sulla base di accertamenti definitivi che esprimono
la capacita' strutturale e di affidabilita' dell'impresa.
L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di rilascio
della relativa certificazione, mediante linee guida
adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice. Rientra nell'ambito dell'attivita' di
gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di
ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di
omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste
estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di
contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e
le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I
requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di
cui al presente comma tengono conto, in particolare, del
rating di legalita' rilevato dall'ANAC in collaborazione
con l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, ai
sensi dell'art. 213, comma 7, nonche' dei precedenti
comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto
dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti,
all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione
alle procedure di gara che in fase di esecuzione del
contratto. Tengono conto altresi' della regolarita'
contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili,
valutata con riferimento ai tre anni precedenti.».
- Si riporta l'art. 81, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 81. (Documentazione di gara). - 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la
Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici.
(Omissis).».

 
Art. 8

Requisiti di regolarita' contributiva

1. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attivita' professionali prestate dalle societa' di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.


 
Art. 9

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 690


Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note alle
premesse.

 
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