Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016
Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche»;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che: «Gli Stati membri provvedono ad ultimare e pubblicare i Piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nonche' l'art. 176, comma 2, che recita: «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti»;
Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;
Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e' considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;
Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006) ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7 relativo al «Piano di gestione del rischio di alluvioni», che al comma 3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalita' e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», nonche' l'art. 17 che recita: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalita' di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti»;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), ai sensi del quale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorita' di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza», nonche' l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale e' effettuata dai Comitati istituzionali e Tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorita' di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE», e, in particolare, l'art. 11, che recita: «Per le regioni a Statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme dello Statuto di autonomia»;
Vista la deliberazione n. 1 del 23 dicembre 2013, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Adige e dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 18 maggio 1983, n. 183, e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico delle Alpi Orientali non gia' rappresentati nel medesimo Comitato, ha preso atto delle mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni approvandole, ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari;
Vista la deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2014, con la quale il medesimo Comitato istituzionale integrato ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
Vista la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2015 con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Piano di gestione del rischio da alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali e, nelle more della conclusione della procedura di VAS, e' stato individuato un cronoprogramma di azioni finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, e al successivo reporting alla Commissione europea;
Vista la deliberazione n. 1 del 3 marzo 2016 con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE e dall'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' stata promossa la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali, e si e' provveduto a pubblicare e rendere disponibili, per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:
il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;
la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;
la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;
Considerata l'attivita' di coordinamento svolta dall'Autorita' di bacino del fiume Adige e dall'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave che ha portato alla individuazione di criteri generali di indirizzo valevoli per l'intero territorio distrettuale;
Considerato che alcune UOM hanno carattere transfrontaliero, per cui sono state espletate le procedure previste dall'art. 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le corrispondenti azioni di coordinamento, nei confronti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e della Confederazione Elvetica;
Considerato che il Piano di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e' stato sottoposto a VAS in sede statale secondo la procedura prevista dalla parte seconda del medesimo decreto;
Considerato altresi' che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in data 30 gennaio 2015 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, n. 247 del 20 novembre 2015, con il quale e' stato espresso parere motivato positivo di compatibilita' ambientale sul Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali, sul relativo rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni; il decreto tiene conto del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 1853 del 4 agosto 2015 e del parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo n. 23273 del 29 settembre 2015, che vengono riportati in allegato allo stesso;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base delle risultanze del parere motivato di compatibilita' ambientale sono state individuate dalle Autorita' di bacino e dalle regioni, in qualita' di Autorita' procedenti, le opportune revisioni da apportare al Piano, come risulta dalla Dichiarazione di sintesi allegata alla documentazione di Piano;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.


 
Art. 2

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui all'art. 1 risulta cosi' articolato: n. 1 volumi: Relazione di Piano, comprensiva di:
Allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell'impostazione del piano;
Allegato II: Piano di gestione del rischio alluvioni della Provincia autonoma di Trento;
Allegato III: Piano di gestione del rischio alluvioni della Provincia autonoma di Bolzano;
Allegato IV (su supporto informatico): Schede interventi (reporting);
Allegato V: Tabelloni delle misure di piano; n. 3 volumi: Mappe di allagabilita' e di rischio (Allegato VI); n. 1 volumi costituito da:
Allegato VII: Rapporto ambientale;
Allegato VIII: Elementi di supporto alla VINCA;
Allegato IX: Dichiarazione di sintesi.
2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali e' corredato dal rapporto ambientale, redatto nell'ambito della procedura di VAS, che costituisce parte integrante dello stesso Piano e dall'ulteriore documentazione prodotta nell'ambito di tale procedura.


 
Art. 3

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali e ha valore di piano territoriale di settore.
2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi Orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo n. 23 febbraio 2010, n. 49.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.


 
Art. 4

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali e' pubblicato sul sito web delle Alpi Orientali: http://www.alpiorientali.it/, nonche' sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali e' depositato, in originale, presso l'Autorita' di bacino del fiume Adige, piazza Vittoria n. 5 - 38122 Trento, e presso l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, Cannaregio 4314, calle del Duca - 30121 Venezia, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.
3. L'Autorita' di bacino del fiume Adige, l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e le regioni i cui territori ricadono nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.
4. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio e nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, alle finalita' del presente Piano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
5. L'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare, reg. n. 1, foglio n. 124


 
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