Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernenti l'istituzione presso le prefetture - Ufficio territoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;
Visto l'art. 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione delle modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: «Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato la disciplina dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, operanti nei settori esposti a maggior rischio, istituito presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, recante: «Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Ritenuta la necessita' di modificare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 29 del decreto-legge n. 90 del 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco e' soggetta alle seguenti condizioni:
a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.»;
b) dopo l'art. 3, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia). - 1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7, e' la modalita' obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalita' previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attivita' diverse da quelle per le quali e' stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco»;
c) all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:
a) per l'esercizio delle attivita' per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;
b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.»;
d) all'art. 8, comma 3, le parole «di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».


 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell'interno
Alfano

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 27


 
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