Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 dicembre 2016
Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e, in particolare, l'art. 9-duodecies, commi 3 e 5;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e' stata istituita l'AIFA e, in particolare, l'art. 48, commi 8, lettera b), 10, 10-bis e 10-ter;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 maggio 2004, recante «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2004, n. 128;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' la direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 dicembre 2006, recante «Modalita' di versamento delle risorse finanziarie all'AIFA, ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2007, n. 74;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 dicembre 2008, n. L 334, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonche' in materia di entrate» e, in particolare, l'art. 17, comma 10, lettera d);
Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» e, in particolare, l'art. 4, commi 5 e 6;
Visti il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale e la dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2012, recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 marzo 2013, n. 63, e successive modificazioni;
Visto il documento recante «Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II-bis, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonche' la documentazione da presentare conformemente a tali procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 agosto 2013, n. C 223;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 recante «Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale»;
Visto il Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 maggio 2014, n. L 158;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 590;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante «Modalita' di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanita' all'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131;
Visto il decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 giugno 2015, n. 143;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in correlato disposto con l'art. 158, comma 12, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, procedendo all'aggiornamento delle tariffe vigenti e alla individuazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate;
Ritenuto, in particolare, di dover adeguare le tariffe relative alle domande per il rilascio di autorizzazione all'immissione in commercio, presentate secondo procedura decentrata e relative alle domande di variazioni o rinnovi presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento in cui l'Italia svolge il ruolo di Stato membro di riferimento, incrementandole in misura che tenga conto dei maggiori oneri che gravano su AIFA per rendere la relativa prestazione;
Ritenuto, altresi', di dover adeguare le tariffe relative alle domande per il rilascio di autorizzazione all'immissione in commercio, presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento o di repeat use dove l'Italia agisce come Stato membro di riferimento, che prevedono l'estensione ad altri Stati membri di un'autorizzazione gia' concessa in Italia con procedura nazionale, riducendole in misura che tenga conto dei minori oneri che gravano su AIFA per rendere la relativa prestazione;
Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare le tariffe relative ai medicinali omeopatici soggetti a procedura semplificata di registrazione, adeguandole ai costi sostenuti da AIFA e al valore delle prestazioni;
Ritenuto opportuno mantenere la medesima riduzione gia' prevista per il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale, unitamente all'ulteriore riduzione applicabile in favore delle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
Ritenuta, infine, la necessita' di aggiornare le tariffe relative alle prestazioni rese da AIFA in relazione ai medicinali per uso umano a denominazione comune gia' compresi nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale (c.d. ex-galenici), mediante applicazione a tale categoria di medicinali delle stesse tariffe applicabili ai medicinali allopatici in considerazione del fatto che per entrambe le categorie le attivita' di valutazione sono le medesime;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 32 del 21 giugno 2016;

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe
relative a prestazioni non ancora tariffate

1. In attuazione dell'art. 158, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 9-duodecies, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le tariffe concernenti le prestazioni rese da AIFA a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati sono aggiornate secondo quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
2. In attuazione dell'art. 158, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 9-duodecies, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'allegato 1 al presente decreto sono altresi' individuate le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, in misura che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese.
3. In relazione alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate secondo procedura decentrata e alle domande di variazioni o rinnovi presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento in cui l'Italia svolge il ruolo di Stato membro di riferimento, sono dovute le corrispondenti tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto, incrementate del 20%.
4. In relazione alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio, presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento o di repeat use dove l'Italia agisce come Stato membro di riferimento, che prevedono l'estensione ad altri Stati membri di un'autorizzazione gia' concessa in Italia con procedura nazionale, e' dovuta una tariffa pari a un quinto della corrispondente tariffa prevista per le domande di rilascio dell'AIC di cui all'allegato 1 al presente decreto.


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2
Variazioni tra loro collegate da un rapporto di consequenzialita' o
correlazione che non comportano una prestazione aggiuntiva da parte
di AIFA, di cui all'art. 158, comma 12, quarto periodo, decreto
legislativo n. 219/2006
Consequenziali: una variazione e' considerata consequenziale quando
e' il risultato diretto ed inevitabile di un'altra variazione e non
semplicemente una modifica che si attua nello stesso momento di
un'altra

1) Presentazione di un certificato di conformita' alla farmacopea europea nuovo o aggiornato per un principio attivo/materia prima/sostanza intermedia/eccipiente: possono essere considerate consequenziali le variazioni per modificare/aggiornare siti produttivi, specifiche di controllo, metodi analitici, confezionamento, re-test period del principio attivo/intermedio/eccipiente ove espressamente previsti ed indicati dal CEP nuovo o aggiornato o dalla monografia di farmacopea europea ivi richiamata. Pertanto, a titolo di esempio, nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codici B.III.1.a.1/2/3, possono essere considerate consequenziali le variazioni con codici B.I.a.1/B.I.b.1/B.I.b.2/B.I.c.1/B.I.d.1. Diversamente, non possono essere considerate consequenziali le medesime variazioni se tali parametri/informazioni non sono espressamente previsti ed indicati dal CEP.
2) Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature del prodotto finito e modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica: possono essere considerate consequenziali le variazioni per modificare le prove in corso di fabbricazione o i limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito e i parametri di specifica e/o i limiti del prodotto finito, limitatamente ai controlli e alle specifiche relativi all'aspetto del prodotto finito. Pertanto, a titolo di esempio, nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codici B.II.a.1/2, possono essere considerate consequenziali le variazioni con codici B.II.b.5/B.II.d.1. Diversamente, non possono essere considerate consequenziali le medesime variazioni se riguardanti altri controlli e specifiche non relativi all'aspetto del prodotto finito.
3) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, relativamente al sistema di aromatizzazione o di colorazione: possono essere considerate consequenziali le variazioni per modificare i parametri di specifica e/o i limiti del prodotto finito, limitatamente alle specifiche relative all'aspetto/odore/colore del prodotto finito. Pertanto, a titolo di esempio, nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codice B.II.a.3.a, possono essere considerate consequenziali le variazioni con codici B.II.d.1. Diversamente, non possono essere considerate consequenziali le medesime variazioni se riguardanti altre specifiche non relative all'aspetto/odore/colore del prodotto finito.
4) Modifica del confezionamento primario del prodotto finito (composizione qualitativa e quantitativa o modifica del tipo di contenitore): possono essere considerate consequenziali le variazioni per modificare i parametri di specifica e/o i limiti e/o le procedure di prova del confezionamento primario del prodotto finito. Pertanto, a titolo di esempio, nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codici B.II.e.1.a/b, possono essere considerate consequenziali le variazioni con codici B.II.e.2/3. Correlate: una variazione e' considerata correlata ad un'altra
quando, pur non essendo dipendente l'una dall'altra, la loro
valutazione e' connessa da un punto di vista tecnico-scientifico
1) Aggiunta di un nuovo sito di produzione del prodotto finito: quando viene proposto un nuovo sito per piu' fasi di produzione (ad es. produzione in bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti) le variazioni per l'aggiunta del sito per le singole fasi possono essere considerate correlate. A titolo di esempio nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codice B.II.b.1.e, possono essere considerate correlate le variazioni con codice B.II.b.1.a/b. Diversamente, non possono essere considerate correlate le medesime variazioni se riguardanti l'aggiunta di diversi siti di produzione.
2) Modifica della denominazione di un medicinale: qualora nella stessa domanda venga richiesta la modifica della denominazione di uno stesso medicinale in piu' Stati membri, le variazioni possono essere considerate correlate.
3) Presentazione di un certificato di conformita' alla farmacopea europea (CEP) aggiornato per un principio attivo/materia prima/sostanza intermedia/eccipiente: qualora nella stessa domanda vengano presentati diversi, successivi aggiornamenti di uno stesso CEP gia' autorizzato per un medicinale, le variazioni possono essere considerate correlate. Diversamente, non possono essere considerate correlate le medesime variazioni se riguardanti aggiornamenti di CEP diversi per uno stesso medicinale o per piu' di un medicinale.
4) Modifica dei parametri di specifica del principio attivo o del prodotto finito: qualora nella stessa domanda venga richiesta l'aggiunta o la sostituzione di un parametro di specifica che richiede la modifica o l'introduzione di un nuova procedura di prova, le variazioni possono essere considerate correlate. A titolo di esempio nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codice B.II.d.1.c, possono essere considerate correlate le variazioni con codice B.II.d.2.a. Diversamente, non possono essere considerate correlate le medesime variazioni se riguardanti aggiornamenti di CEP diversi di uno stesso medicinale o per piu' di un medicinale.


 
Art. 2
Diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale
omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine
vegetale basata sull'impiego tradizionale
1. Per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale il diritto annuale a carico di ciascun titolare da versare all'AIFA, e' pari al 20 per cento dell'importo del diritto di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53.
2. Tempi e modalita' per la corresponsione del diritto annuale di cui al comma 1 sono fissati con delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA.


 
Art. 3

Incremento e aggiornamento automatico annuale
delle tariffe e dei diritti

1. Fermo quanto previsto al successivo art. 8 del presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e di cui all'art. 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le tariffe di cui all'art. 1, il diritto di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' il diritto di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, sono incrementati, fino al 2019, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, nella misura determinata dalla variazione percentuale prevista dalla Tabella B allegata al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e gli importi vigenti al 31 dicembre sono automaticamente aggiornati entro il mese di marzo dell'anno successivo sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre.
2. L'incremento e l'aggiornamento annuale di cui al comma 1, sono tempestivamente pubblicati nel sito istituzionale dell'AIFA: www.agenziafarmaco.gov.it


 
Art. 4

Modalita' di versamento delle tariffe

1. Le tariffe di cui al presente decreto sono versate nei sessanta giorni antecedenti alla presentazione dell'istanza o domanda della prestazione, utilizzando il sistema «versamento tariffe» presente sul sito istituzionale dell'AIFA: www.agenziafarmaco.gov.it
2. Qualora nei sessanta giorni successivi al pagamento non faccia seguito la presentazione dell'istanza o della domanda, le somme versate possono essere oggetto di rimborso ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.
3. In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per effetto di procedure di silenzio assenso l'azienda interessata ha acquisito l'autorizzazione richiesta, nessun'altra domanda concernente il medesimo medicinale puo' essere presa in considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non corrisposta, in applicazione dell'art. 158, comma 13, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.


 
Art. 5

Rimborso delle tariffe

1. In caso di rinuncia o mancata presentazione della domanda o in caso di erroneo versamento e' ammesso il rimborso della tariffa versata in base al presente decreto, con istanza rivolta all'AIFA e al Ministero della salute per il tramite dell'AIFA, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2 e 3.
2. Qualora sia presentata una richiesta di rimborso ai sensi del comma 1, l'AIFA trattiene, a titolo di reintegrazione dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' svolte, una quota pari al 10% dell'importo versato, fino a un massimo di euro 500,00 per ciascuna richiesta di rimborso.
3. In caso di richiesta di rimborso intervenuta successivamente all'avvio dell'iter tecnico-scientifico di valutazione, non e' ammesso alcun rimborso della tariffa versata.
4. In tutti i casi in cui e' previsto il rimborso, l'AIFA, su richiesta del soggetto interessato, puo' imputare il corrispondente importo versato al fine del pagamento di ulteriori e/o successive prestazioni richieste.


 
Art. 6

Riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, per gli enti pubblici e per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, sono ridotti del 25% gli importi delle tariffe dovute per le variazioni delle AIC di cui al capitolo A ("modifiche amministrative") e di cui ai punti B.I.a.1, B.II.b.1, B.II.b.2 e C.I.8 dell'allegato al documento recante «Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II-bis, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonche' la documentazione da presentare conformemente a tali procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 agosto 2013, n. C 223.
2. Per gli enti pubblici e per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, gli importi del diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale, determinati dal combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, e di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, sono ridotti del 25%.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 158, comma 12, quarto periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nell'allegato 2 del presente decreto sono individuate le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di consequenzialita' o correlazione alle quali, in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva da parte dell'AIFA, si applica un'unica tariffa, corrispondente a quella dovuta per la variazione di livello piu' alto.


 
Art. 7

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il decreto del Ministro della salute 24 maggio 2004, recante «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati» e il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2012, recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati».


 
Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano a tutte le istanze o domande di prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati, presentate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le tariffe versate antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e relative a istanze o domande presentate successivamente a tale data, devono essere integrate corrispondendo la differenza tra quanto versato e la tariffa prevista dal presente decreto.


 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente organo di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2016

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3


 
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