Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2016
Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 con cui e' stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di seguito denominato «Piano»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2016, con il quale sono state delegate alla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, on. avv. Maria Elena Boschi, le funzioni in materia di pari opportunita';
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 5-bis, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 2009;
Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2014 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 - Centro di Responsabilita' n. 8, cap. 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari ad euro 18.904.368;
Considerata la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilita' n. 8 per l'anno 2015 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2014, che dispone la destinazione di euro 9.119.826 per l'attuazione delle azioni di cui al predetto art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016 - Centro di Responsabilita' n. 8, capitolo n. 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari ad euro 18.015.253, di cui euro 9.007.627 per l'attuazione delle azioni di cui al predetto art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
Visti gli esiti della riunione dell'8 settembre 2016 della Cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere prevista dal Piano;
Vista la nota n. 534 del 7 novembre 2016 con la quale la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con delega alle pari opportunita', ha rappresentato all'Assessora alle politiche sociali della Regione Lazio, in qualita' di Coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'opportunita' di procedere alla ripartizione delle risorse per le annualita' 2015 e 2016 in un'unica soluzione, al fine di garantire la massima efficacia dei servizi dedicati alle vittime di violenza e la piena attuazione delle linee d'azione del Piano, anche alla luce delle conclusioni e raccomandazioni di cui alla deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G, della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti;
Vista la nota DPO n. 8256 dell'11 novembre 2016 e la successiva comunicazione DPO n. 8285 del 14 novembre 2016, con le quali il coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni;
Vista la nota DPO n. 8274 dell'11 novembre 2016 con la quale la Provincia autonoma di Trento ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nel proprio territorio;
Vista la nota DPO n. 8272 dell'11 novembre 2016 con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nel proprio territorio;
Considerato, quindi, che occorre procedere alla ripartizione delle risorse, in un'unica soluzione, previste dal citato art. 5-bis, pari a euro 9.119.826 per l'anno 2015 e a euro 9.007.627 per l'anno 2016;
Acquisita in data 24 novembre 2016 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 18.127.453, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Criteri di riparto

1. In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per gli anni 2015 e 2016 in unica soluzione, in base ai criteri indicati ai successivi commi 4, 5 e 6.
2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 9.119.826 per il 2015 e ad euro 9.007.627 per il 2016, per un importo complessivo di euro 18.127.453, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell'importo complessivo, pari a euro 5.982.059,49, e' destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
b) la rimanente somma, pari ad euro 12.145.393,50, e' suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro 1.214.539,35) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali gia' operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonche', sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 5.465.427,08) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro 5.465.427,08) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni Regione, di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 5.982.059,49, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al presente decreto.
4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.214.539,35, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi regionali gia' operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.
5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 10.930.854,16, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, e' basato sui dati ISTAT del primo gennaio 2016 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita', in data 11 novembre 2016 e 14 novembre 2016, dal coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.
6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente pari a euro 220.105 ed euro 242.296, e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.


 
Art. 3
Attivita' delle Regioni e del Governo

1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le Regioni, utilizzando il modello uniforme che sara' previamente concordato, presentano, entro il 31 marzo 2017, una relazione al Dipartimento per le pari opportunita', concernente le iniziative adottate nelle annualita' 2015 e 2016 per contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle risorse finanziarie gia' ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014.
2. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da inviare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3:
a) l'indicazione di obiettivi definiti;
b) l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalita';
c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunita' della scheda programmatica di cui al comma 2, le Regioni trasmettono al medesimo Dipartimento, non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse.
4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle Regioni in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunita' del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2.
5. Nella definizione della programmazione degli interventi viene assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti.
6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita' delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' un'apposita relazione di monitoraggio, utilizzando un modello di scheda uniforme previamente concordato. Nella relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonche' i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con la prole.
7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita', anche sotto il profilo della tempistica, entro 120 giorni dalla data effettiva di disponibilita' delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' i provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 3.
8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonche' tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle Regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'.
9. Nella programmazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 3, le Regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei nuovi centri antiviolenza e delle nuove case-rifugio.
10. Nella programmazione degli interventi regionali gia' operativi di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 3, le Regioni possono tenere anche conto delle previsioni dell'art. 16, comma 1, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), per l'adozione di misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza sessuale e di genere.
11. Le Regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.
12. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, sia affidata o delegata ai Comuni, alle Citta' metropolitane, agli Enti di area vasta, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorita' previste dal presente decreto da parte di tali Enti.
13. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, e ai connessi adempimenti.
14. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalita' del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2018 comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla positiva verifica da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, 25 novembre 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 97


 
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