Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3
Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;
Vista la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante codice del consumo;
Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, recante istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza della Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.
2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.


N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione cosi' recita:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti."
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
La legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 2015, n. 176.
La direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a determinate norme che regolano le
azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto
della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 5 dicembre 2014, n. L 349.
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2005, n. 235, S.O.
Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
(Istituzione di Sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12
dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159.
La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998,
n. 217 (Regolamento recante norme in materia di procedure
istruttorie di competenza dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 140-bis del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
"Art. 140-bis. Azione di classe
1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e
degli utenti di cui al comma 2 nonche' gli interessi
collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di
classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal
fine ciascun componente della classe, anche mediante
associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
agire per l'accertamento della responsabilita' e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento
della responsabilita' e la condanna al risarcimento del
danno e alle restituzioni in favore degli utenti
consumatori. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti
relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del codice civile;
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto o servizio nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto
rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio
derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
classe, senza ministero di difensore anche tramite posta
elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia
a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale
fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal
comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre
all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi
costitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria,
anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9,
lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli
articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla
notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito
successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il
tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e'
competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione
notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide
con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo'
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a
un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
non ravvisa l'omogeneita' dei diritti individuali
tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il
proponente non appare in grado di curare adeguatamente
l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e'
reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice
regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice
di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'
a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna
pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli
appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa
ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali
oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a
centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione,
anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale determina altresi' il corso della procedura
assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa,
efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
prove o argomenti; onera le parti della pubblicita'
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel
modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e
disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi
dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive
dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce
il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di
dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle
parti un termine, non superiore a novanta giorni, per
addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il
processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e
dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il
termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il
giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le
somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento
di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di
servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene
conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei
consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi
eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva
decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono
esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli
accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della
sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di
cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene
altresi' conto dell'entita' complessiva della somma
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche'
delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre
che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato
anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione
collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal
giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le
parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo».".

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;
b) «diritto della concorrenza»: le disposizioni di cui agli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate autonomamente, nonche' le disposizioni di altro Stato membro che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese;
c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalita' giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza;
d) «autorita' nazionale garante della concorrenza»: un'autorita' designata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) «autorita' garante della concorrenza»: la Commissione o l'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o l'autorita' nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a seconda del contesto, le predette autorita' garanti della concorrenza disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione;
f) «giudice del ricorso»: il giudice competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorita' nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza;
g) «decisione relativa a una violazione»: la decisione di un'autorita' garante della concorrenza ovvero di un giudice del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;
h) «decisione definitiva relativa a una violazione»: la decisione relativa a una violazione che non puo' o non puo' piu' essere impugnata con mezzi ordinari;
i) «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate;
l) «cartello»: un accordo, una intesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due o piu' concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, anche in relazione a diritti di proprieta' intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;
m) «programma di clemenza»: il programma adottato dall'autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro programma della Commissione europea o di uno Stato membro relativo all'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di una disposizione corrispondente del diritto nazionale in base alla quale un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine dell'autorita' garante della concorrenza fornendo volontariamente gli elementi di cui e' a conoscenza circa il cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o con la chiusura del procedimento, l'immunita' dalle ammende per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;
n) «dichiarazione legata a un programma di clemenza»: una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorita' garante della concorrenza, ovvero una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata alla medesima autorita' garante allo scopo di ottenere la non applicazione o una riduzione delle sanzioni ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti;
o) «informazioni preesistenti»: le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorita' garante della concorrenza a prescindere dalla presenza o meno delle suddette informazioni nel fascicolo della predetta autorita';
p) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorita' garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilita' in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all'autorita' garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata;
q) «beneficiario dell'immunita'»: un'impresa o una persona fisica che ha ottenuto l'immunita' dalle ammende da un'autorita' garante della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza;
r) «sovrapprezzo»: la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza;
s) «composizione consensuale delle controversie»: i procedimenti di risoluzione stragiudiziale di una controversia, riguardanti una richiesta di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' i procedimenti di arbitrato di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile;
t) «accordo che compone la controversia»: l'accordo amichevole di definizione della controversia raggiunto mediante il procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; l'accordo amichevole raggiunto mediante il procedimento di cui al titolo II-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; la determinazione contrattuale con cui e' definita la controversia nell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del codice di procedura civile;
u) «acquirente diretto»: una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza;
v) «acquirente indiretto»: una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che li incorporano o che derivano dagli stessi.


Note all'art. 2:
Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. C 326 del 26 ottobre 2012.
Il testo degli articoli 2, 3, 4, 10, 15 e 33 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, citata nelle note alle
premesse, cosi' recita:
"Art. 2 Intese restrittive della liberta' di
concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche
concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se
adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed
altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o
il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."
"Art. 3 Abuso di posizione dominante
1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di
una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o
in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi."
"Art. 4 Deroghe al divieto di intese restrittive della
liberta' di concorrenza
1. L'Autorita' puo' autorizzare, con proprio
provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie
di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano luogo a
miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i
quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale
beneficio per i consumatori e che siano individuati anche
tenendo conto della necessita' di assicurare alle imprese
la necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale e
connessi in particolare con l'aumento della produzione, o
con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o
della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o
tecnologico. L'autorizzazione non puo' comunque consentire
restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento
delle finalita' di cui al presente comma ne' puo'
consentire che risulti eliminata la concorrenza da una
parte sostanziale del mercato.
2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di
autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida,
qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero
quando venga meno alcuno dei presupposti per
l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione e' presentata
all'Autorita', che si avvale dei poteri di istruttoria di
cui all'art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla
presentazione della richiesta stessa."
"Art. 10 Autorita' garante della concorrenza e del
mercato
1. E' istituita l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, denominata ai fini della presente legge
Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del
contributo di cui al comma 7-ter. La gestione finanziaria
si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al
comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali
variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria,
approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e'
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio
preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
[7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi
relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo
16, comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi
complessivi relativi all'attivita' di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione
interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
della contribuzione.]
7-ter. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08
per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente
legge. La soglia massima di contribuzione a carico di
ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le
attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il
contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente
all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre
2012 Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014,
il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,
direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio
approvato precedentemente all'adozione della delibera,
ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al
comma 7-ter.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'."
"Art. 15 Diffide e sanzioni
1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 14
l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa
alle imprese e agli enti interessati il termine per
l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di
infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della
durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per
cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida, determinando i termini entro i
quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.
2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i
casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa
pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle
fattispecie previste dal diritto comunitario."
"Art. 33 Competenza giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
2. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno,
nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di
urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di
cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al
tribunale competente per territorio presso cui e' istituita
la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni.".
Il regolamento (CE) 16/12/2002, n. 1/2003 (Regolamento
del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato) e'
pubblicato nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53.
Il capo II del decreto - legge 12 settembre 2014, n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212
del 12 settembre 2014, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e' cosi' rubricato:
" Procedura di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati"
La legge 10 novembre 2014, n. 162 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, recante misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2014, n.
261, S.O.
Il titolo II-bis della parte V del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
e' cosi' rubricata:
"ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA,
Titolo II-bis RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE
CONTROVERSIE"
Il titolo VIII del libro IV (Dei procedimenti speciali)
del codice di procedura civile e' cosi' rubricato:
"Dell'arbitrato"
L'articolo 808-ter del codice di procedura civile cosi'
recita:
"Art.808-ter. (Arbitrato irrituale)
Le parti possono, con disposizione espressa per
iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli
arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si
applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice
competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli
arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai
suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel
procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme
e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva
essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole
imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale
il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non
si applica l'articolo 825.".

 
Art. 3

Ordine di esibizione

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza, su istanza motivata della parte, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la plausibilita' della domanda di risarcimento del danno o della difesa, il giudice puo' ordinare alle parti o al terzo l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilita' a norma delle disposizioni del presente capo.
2. Il giudice dispone a norma del comma 1 individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove e' individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e' richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
3. Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto e' proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda di risarcimento o la difesa sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
b) esamina la portata e i costi dell'esibizione, in specie per i terzi interessati;
c) valuta se le prove di cui e' richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.
4. Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilita' di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.
5. La parte o il terzo nei cui confronti e' rivolta la istanza di esibizione hanno diritto di essere sentiti prima che il giudice provveda a norma del presente articolo.
6. Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.


 
Art. 4
Esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorita'
garante della concorrenza

1. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza quando ne' le parti ne' i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova.
2. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza a norma dell'articolo 3 e secondo quanto disposto dal presente articolo.
3. Quando il giudice valuta la proporzionalita' dell'ordine di esibizione considera altresi':
a) se la richiesta e' stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un'autorita' garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorita' o con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorita' garante della concorrenza;
b) se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza;
c) se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, o nel caso di richiesta di un'autorita' garante della concorrenza ai sensi del comma 7.
4. Il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento da parte dell'autorita' garante della concorrenza, puo' ordinare l'esibizione delle seguenti categorie di prove:
a) informazioni rese nell'ambito di un procedimento di un'autorita' garante della concorrenza;
b) informazioni che l'autorita' garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento;
c) proposte di transazione, ove specificamente disciplinate, che sono state revocate.
5. Il giudice non puo' ordinare a una parte o a un terzo di esibire prove aventi ad oggetto dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, ove specificamente disciplinate. In ogni caso l'attore puo' proporre istanza motivata perche' il giudice, che puo' chiedere assistenza solo all'autorita' garante della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p). Gli autori dei documenti interessati possono chiedere al giudice di essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove. Quando il giudice accerta che il contenuto delle prove non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p), ne ordina l'esibizione secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 6.
6. Il giudice puo' ordinare l'esibizione delle prove che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche prima della conclusione del procedimento da parte dell'autorita' garante della concorrenza.
7. Quando l'autorita' garante della concorrenza intende fornire il proprio parere sulla proporzionalita' della richiesta di esibizione puo' presentare osservazioni al giudice. Al fine di consentire all'autorita' garante della concorrenza di esercitare la facolta' di cui al periodo precedente, il giudice informa la medesima autorita' delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli atti che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorita' sono inserite nel fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 96 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un procedimento davanti a un'autorita' garante della concorrenza ed e' necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, il giudice puo' sospendere il giudizio fino alla chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorita' o in altro modo.
9. Sono fatte salve le norme e prassi previste dal diritto dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali sulla protezione dei documenti interni delle autorita' garanti della concorrenza e della corrispondenza tra tali autorita'.


 
Art. 5
Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al
fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza

1. Le prove che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, primo periodo, comunque ottenute dalle parti anche mediante l'accesso al fascicolo sono ammesse negli stessi limiti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.
2. Le prove che rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 6, comunque ottenute dalle parti solo mediante l'accesso al fascicolo possono essere utilizzate nell'azione per il risarcimento del danno solo dalla parte che le ha ottenute o dal suo successore nel diritto.


 
Art. 6

Sanzioni

1. Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
3. Alla parte o al terzo che non rispetta o rifiuta di rispettare gli obblighi imposti dall'ordine del giudice a tutela di informazioni riservate a norma dell'articolo 3, comma 4, il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
4. Alla parte che utilizza le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5 il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai rappresentanti legali della parte o del terzo autori delle violazioni.
6. Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, puo' ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
7. Ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, se la parte utilizza prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5, il giudice puo' respingere in tutto o in parte le domande e le eccezioni alle quali le prove si riferiscono.


 
Art. 7

Effetti delle decisioni dell'autorita' garante
della concorrenza

1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non piu' soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilita', il cui esame sia necessario per giudicare la legittimita' della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalita' e l'esistenza del danno.
2. La decisione definitiva con cui una autorita' nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le facolta' e gli obblighi del giudice ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n, 287 si veda nelle note all'articolo 2.
Per i riferimenti normativi del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea si veda nelle note
all'articolo 2.

 
Art. 8

Termine di prescrizione

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi:
a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
c) dell'identita' dell'autore della violazione.
2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorita' garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza e' divenuta definitiva o dopo che il procedimento si e' chiuso in altro modo.


 
Art. 9

Responsabilita' in solido

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno di cui all'articolo 1, comma 2, la piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che viola il diritto della concorrenza e' responsabile in solido solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti quando la sua quota nel mercato rilevante e' rimasta inferiore al cinque per cento per il tempo in cui si e' protratta la violazione del diritto della concorrenza e quando l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilita' solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidita' economica e la totale perdita di valore delle sue attivita'. La PMI e' responsabile in solido anche nei confronti di soggetti danneggiati diversi da quelli di cui al periodo precedente solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.
2. La deroga di cui al comma 1, primo periodo, non si applica quando la PMI ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile il beneficiario dell'immunita' e' responsabile in solido:
a) nei confronti dei suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti;
b) nei confronti di altri soggetti danneggiati, solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.
4. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dei soggetti danneggiati di cui ai commi 1, secondo periodo, e 3, lettera b), inizia a decorrere da quando risulta accertato che gli stessi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.
5. Il regresso contro il beneficiario dell'immunita' da parte di colui che ha risarcito il danno non puo' superare la misura del danno che lo stesso beneficiario dell'immunita' ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti ed e' comunque determinato ai sensi dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile.


Note all'art. 9:
L'articolo 2055 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2055. Responsabilita' solidale.
Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, tutte
sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro
ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla
gravita' della rispettiva colpa e dall'entita' delle
conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.".
La raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese e' pubblicata nella G.U.U.E. L 124 del
20.5.2003.

 
Art. 10

Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo

1. Il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza puo' essere chiesto da chiunque lo ha subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione.
2. Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore della violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento non supera il danno da sovrapprezzo subito a tale livello, fermo il diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento per il lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o parziale del sovrapprezzo.
3. Le disposizioni del Capo IV del presente decreto si applicano anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una fornitura all'autore della violazione.


 
Art. 11

Eccezione di trasferimento

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi.


 
Art. 12

Acquirenti indiretti

1. Nelle azioni di risarcimento del danno per trasferimento in tutto o in parte del sovrapprezzo, l'attore deve dimostrare l'esistenza e la portata del trasferimento anche chiedendo l'esibizione di prove al convenuto o a terzi.
2. Nel caso di cui al comma 1, il trasferimento del sovrapprezzo si presume quando l'acquirente indiretto dimostra che:
a) il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza;
b) la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto;
c) l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.
3. Il convenuto puo' dimostrare che il sovrapprezzo di cui al comma 2 non e' stato trasferito interamente o in parte sull'acquirente indiretto.


 
Art. 13

Pluralita' di azioni

1. Ferma la applicazione degli articoli 39 e 40 del codice di procedura civile e dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012, nelle azioni di risarcimento del danno da trasferimento in tutto o in parte del sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza, il giudice, nel valutare se l'onere della prova previsto dagli articoli 11 e 12 e' assolto, puo' tenere conto delle azioni di risarcimento del danno, anche proposte in altri Stati membri, relative alla medesima violazione del diritto della concorrenza ma promosse da attori che si trovano a un altro livello della catena di approvvigionamento e delle decisioni assunte in tali cause. Puo', altresi', tenere conto delle informazioni di dominio pubblico risultanti dall'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza riguardanti il caso specifico.


Note all'art. 13:
Il regolamento (CE) 12/12/2012, n. 1215/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 20
dicembre 2012, n. L 351.

 
Art. 14

Valutazione del danno

1. Il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.
2. L'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione.
3. Il giudice puo' chiedere assistenza all'autorita' garante della concorrenza formulando specifiche richieste sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno. Salvo che l'assistenza risulti non appropriata in relazione alle esigenze di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, l'autorita' garante presta l'assistenza richiesta nelle forme e con le modalita' che il giudice indica sentita l'autorita' medesima.


Note all'art. 14:
Il testo degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile cosi' recita:
"Art. 1223. Risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il
ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal
creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta."
"Art. 1226. Valutazione equitativa del danno.
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso
ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione
equitativa."
"Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a
cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la
gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne
sono derivate.
Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza.".

 
Art. 15

Effetti della composizione consensuale
delle controversie

1. Alla prescrizione del diritto per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza si applicano l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'articolo 141-quinquies del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l'articolo 2943, quarto comma, del codice civile.
2. Fatte salve le disposizioni in materia di arbitrato, il giudice, su istanza delle parti, puo' sospendere sino a due anni il processo pendente per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza quando le medesime parti hanno fatto ricorso ad una procedura di composizione consensuale della controversia. Quando la conciliazione non riesce il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla formalizzazione della mancata conciliazione.
3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 non si computa ai fini dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
4. L'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, puo' considerare, ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'articolo 15 della medesima legge, il risarcimento del danno effettuato dall'autore della violazione a seguito di una procedura di composizione consensuale della controversia e prima della decisione dell'autorita'.


Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 5 Condizione di procedibilita' e rapporti con il
processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa ad una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari,
e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il
procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica
e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,
bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai
rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale. La presente
disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi
alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due
anni dalla medesima data di entrata in vigore e' attivato
su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilita'
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata,
ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso
modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo'
disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in
tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo
precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e'
prevista prima della discussione della causa. Il giudice
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia'
stata avviata, assegna contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari,
ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del
codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola
di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta
esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la
mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati,
ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti
all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel
registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare, successivamente al contratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso
organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per
una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
Il testo dell'articolo 8 del decreto - legge 12
settembre 2014, n. 132, citato nelle note all'articolo 1,
cosi' recita:
"Art. 8. Interruzione della prescrizione e della
decadenza
1. Dal momento della comunicazione dell'invito a
concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero
della sottoscrizione della convenzione si producono sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla
stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza,
ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine
di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve
essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel
termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo
certificata dagli avvocati.".
Per i riferimenti normativi della legge 10 novembre
2014, n. 162 si veda nelle note all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 141-quinquies del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note
alle premesse, cosi' recita:
"Art. 141-quinquies. Effetti della procedura ADR sui
termini di prescrizione e decadenza
1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo
ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda impedisce altresi' la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di
prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente
dalla data della comunicazione alle parti della mancata
definizione della controversia con modalita' che abbiano
valore di conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla
prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi
internazionali di cui l'Italia e' parte.".
Il testo dell'articolo 2943 del codice civile cosi'
recita:
"Art. 2943. Interruzione da parte del titolare.
La prescrizione e' interrotta dalla notificazione
dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di
cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di
un giudizio .
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e'
incompetente.
La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro
atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto
notificato con il quale una parte, in presenza di
compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.".
Il testo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo e modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001, cosi' recita:
"Art. 2. (Diritto all'equa riparazione)
1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione
proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi
preventivi all'irragionevole durata del processo di cui
all'articolo 1-ter.
2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la
complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il
comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto
chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua
definizione.
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole
di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di
tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di
un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo
della durata il processo si considera iniziato con il
deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con
la notificazione dell'atto di citazione. Si considera
rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la
procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di imputato, di parte civile o di
responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto
legale conoscenza della chiusura delle indagini
preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine
ragionevole se il giudizio viene definito in modo
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del
tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso
tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per
proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in
giudizio consapevole della infondatezza originaria o
sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori
dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura
civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali
che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei
tempi del procedimento.
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da
irragionevole durata del processo, salvo prova contraria,
nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato,
limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita'
delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di
procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e
82 del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel
giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi
dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di
cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo,
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre
gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i
presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43
del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice
amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,
valutata anche in relazione alle condizioni personali della
parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno
quando la parte ha conseguito, per effetto della
irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali
eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo
altrimenti dovuto.
[3. Il giudice determina la riparazione a norma
dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le
disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo
eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che con
il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso
adeguate forme di pubblicita' della dichiarazione
dell'avvenuta violazione.".
Per il testo degli articoli 10 e 15 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 si veda nelle note all'articolo 2.

 
Art. 16
Effetti della composizione consensuale delle controversie sulle
successive azioni per il risarcimento del danno

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza, il soggetto danneggiato che ha partecipato ad un accordo che compone la controversia non puo' chiedere la parte di danno imputabile al coautore della violazione che vi ha partecipato ai coautori che non vi hanno partecipato.
2. I coautori della violazione che non hanno partecipato ad un accordo che compone la controversia non hanno regresso nei confronti dei coautori della violazione che vi hanno partecipato per la parte del danno a questi imputabile.
3. Quando i coautori della violazione che non hanno partecipato all'accordo che compone la controversia sono insolventi, detratta la parte di danno imputabile al coautore che ha partecipato all'accordo, il soggetto danneggiato puo' chiedere il risarcimento ai coautori della violazione che hanno partecipato all'accordo, salvo che le parti che hanno partecipato all'accordo che compone la controversia lo abbiano espressamente escluso.
4. Fermo il disposto dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile, nel determinare la misura del regresso dovuto dal coautore della violazione a ciascuno degli altri coautori della violazione responsabili per il danno cagionato dalla violazione del diritto della concorrenza, il giudice tiene conto del risarcimento corrisposto dal predetto coautore interessato nell'ambito di un accordo che compone la controversia concluso in precedenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il procedimento di composizione consensuale della controversia e' definito con la pronuncia del lodo di cui al capo IV del Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.


Note all'art. 16:
Per il testo dell'articolo 2055 del codice civile si
veda nelle note all'articolo 9.
Il capo IV del titolo VIII del libro IV del codice di
procedura civile e' cosi' rubricato:
" DEL LODO"

 
Art. 17

Modificazioni alla legge 10 ottobre 1990, n. 287

1. All'articolo 1 della legge legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorita'", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza e di abuso di posizione dominante.»;
c) il comma 3 e' abrogato.


Note all'art. 17:
Il testo dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 1 Ambito di applicazione e rapporti con
l'ordinamento comunitario
1. Le disposizioni della presente legge in attuazione
dell'art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del
diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese,
agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di
imprese.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
di cui all'articolo 10, di seguito denominata 'Autorita',
applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso
gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente
legge in materia di intese restrittive della liberta' di
concorrenza e di abuso di posizione dominante.
3. (Abrogato).
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente
titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento
delle Comunita' europee in materia di disciplina della
concorrenza.

 
Art. 18

Competenza dei tribunali per le imprese

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-bis e 1-ter»;
b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);
b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.».


Note all'art. 18:
Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni.
1. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli
ordinari criteri di ripartizione della competenza
territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici
giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel
capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1.
Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e
le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di
regione sono assegnate le controversie che dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d'appello.
1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle
quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi
dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una
societa', in qualunque forma costituita, con sede
all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli
ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto
delle disposizioni normative speciali che le disciplinano,
dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di
seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di
Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di
Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di
Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo,
Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di
Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di
Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di
Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di
Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di
Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto
di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di
Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Trieste, Venezia;
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa
di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel
distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero
9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa
di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel
territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata
della corte di appello di Trento.
1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma
1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti
del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di
competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere
trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono
inderogabilmente competenti:
a) la sezione specializzata in materia di impresa di
Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste,
Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);
b) la sezione specializzata in materia di impresa di
Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e
Sassari (sezione distaccata);
c) la sezione specializzata in materia di impresa di
Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari,
Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio
Calabria.".

 
Art. 19

Disposizione transitoria

1. Ai fini dell'applicazione temporale del presente decreto, gli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014.


 
Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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