Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 novembre 2016
Riconoscimento dell'associazione «Ortofrutta Italia», in Roma, quale organizzazione interprofessionale a livello nazionale del settore ortofrutticolo.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;
Vista l'istanza con la relativa documentazione con la quale l'associazione «Ortofrutta Italia», ha chiesto di essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale del settore ortofrutticolo, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;
Visto il decreto dipartimentale n. 60 dell'11 gennaio 2016 con il quale e' stata nominata la commissione tecnica, con il compito di effettuare l'istruttoria della richiesta di riconoscimento;
Visto lo statuto dell'associazione «Ortofrutta Italia», come modificato in sede di assemblea straordinaria in data 14 luglio 2016;
Visto il verbale prot. PQAI II 54633/2016 concernente le verifiche svolte dalla prefata Commissione;
Considerata, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 40% di rappresentativita' in termini economici a livello nazionale, riscontrata con fonti amministrative e statistiche ufficiali dei dati forniti dal richiedente, sia della base sociale rappresentante delle attivita' economiche connesse alla produzione sia della base sociale rappresentante delle attivita' economiche connesse alla trasformazione e al commercio e distribuzione;
Considerata la domanda di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale a livello circoscrizionale per il prodotto «Pomodoro da industria» presentata dalla associazione «Pomodoro da industria nord-Italia» e la sussistenza in capo all'associazione richiedente del requisito della rappresentativita' economica pari al 51% del prodotto nell'areale della circoscrizione economica indicata e del contestuale 30% di rappresentativita' a livello nazionale;
Considerata l'acquisizione da parte del competente Ufficio del Ministero delle dichiarazioni di non adesione all'organizzazione «Ortofrutta Italia» per il prodotto «Pomodoro da industria» delle associazioni costituente le basi sociali;
Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata Commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2016, in capo alla richiedente associazione «Ortofrutta Italia», la quale gia' fruiva di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale ai sensi della previgente normativa comunitaria e nazionale;
Considerato che la richiedente associazione «Ortofrutta Italia» e' in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015;
Considerato, in particolare, che l'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» presenta una quota delle attivita' economiche di cui all'art. 157, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1308/2013 superiore al 40 per cento del relativo segmento della filiera di riferimento, come previsto dalla vigente normativa nazionale;
Tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 158, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) 1308/2013 e che la documentazione inerente la domanda di richiesta di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale a livello nazionale del settore ortofrutticolo e' stata perfezionata in data 28 luglio 2016;
Tenuto conto della domanda di riconoscimento come organizzazione interprofessionale presentata dell'associazione «Pomodoro da Industria nord-Italia», sulla quale la commissione tecnica incaricata ha gia' verificato il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
Ritenuto necessario definire le modalita' di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;
Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarita' nell'applicazione delle disposizioni vigenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 10 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Riconoscimento ed operativita'

1. L'associazione «Ortofrutta Italia», con sede in Roma, piazza Alessandria n. 24 - 00198 Roma, codice fiscale n. 97224610580, e' riconosciuta come organizzazione interprofessionale a livello nazionale ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.
2. L'operativita' dell'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» e' relativa al settore ortofrutticolo e specificatamente ai seguenti prodotti:
a) prodotti ortofrutticoli freschi, di cui alla lettera i), paragrafo 2, art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) prodotti ortofrutticoli trasformati, di cui alla lettera j), paragrafo 2, art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con l'esclusione del prodotto pomodoro da industria.
3. L'ambito territoriale operativo della riconosciuta organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» e' il territorio della Repubblica italiana.
4. L'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia», tenuto conto che il settore ortofrutticolo e' caratterizzato da un elevato numero di specie vegetali, di prodotti e/o gruppi di prodotti con una elevata significativita' economica e sociale, puo' essere strutturata, ai sensi e con le funzioni indicate nello statuto, in comitati di prodotto o sezioni territoriali.


 
Art. 2

Controlli e revoca del riconoscimento

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.
2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento e' affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attivita' dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica, sia mediante controlli presso la sede dell'organizzazione.
3. L'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che a verifica il mantenimento dei requisiti previsti.
4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale del settore ortofrutticolo piu' rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015;
b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa europea;
c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1308/2013;
d) infrazioni gravi delle norme statutarie;
e) irregolarita' gravi che impediscono il conseguimento delle attivita' istitutive;
f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1308/2013.
5. Il provvedimento di revoca e' comunicato alla Commissione UE e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


 
Art. 3

Estensione delle regole

1. L'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» puo' richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole a condizione che riguardino una delle finalita' di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013 e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.
2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) delibera del consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attivita' economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola puo' essere adottata solamente con l'unanimita' degli associati della organizzazione interprofessionale;
b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;
c) dimostrazione dei requisiti di rappresentativita' economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione;
d) relazione tecnica indicante la finalita' tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:
1) la conformita' ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilita' con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore;
2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione, creando distorsioni della concorrenza;
3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1308/2013.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificata la regolarita' della domanda, coerentemente con le modalita' e i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1308/2013, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu' di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validita' delle stesse.
5. Il mancato rispetto delle regole per le quali e' stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione Europea e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2016

Il Ministro: Martina


 
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