Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 256
Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015;
Vista la direttiva (UE) 2015/565 della Commissione dell'8 aprile 2015 che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani;
Vista la direttiva (UE) 2015/566 della Commissione dell'8 aprile 2015 che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualita' e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, recante nuova disciplina per le attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati;
Visto l'accordo tra Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE) sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2003 (Rep. atti n. 1770/CSR);
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante disposizioni relative ai requisiti di qualita' e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015 recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2015;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, per la qualita' e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 marzo 2012 (Rep. atti n. 59/CSR);
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante criteri per le visite di verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), ai sensi dei decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 marzo 2015 (Rep. atti n. 58/CSR);
Considerato che la direttiva (UE) 2015/565 apporta modifiche alla direttiva 2006/86/CE, recepita con il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016 (Rep. atti n. 219/CSR);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, e successive modificazioni, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti lettere:
«m-bis) "codice unico europeo" o Single European Code (SEC): il codice unico d'identificazione applicato ai tessuti e alle cellule distribuiti nell'Unione; il codice unico europeo e' costituito da una sequenza d'identificazione della donazione e da una sequenza d'identificazione del prodotto, secondo quanto specificato nell'allegato XI del presente decreto;
m-ter) "sequenza d'identificazione della donazione (SID)": la prima parte del codice unico europeo costituita dal codice dell'istituto dei tessuti dell'Unione europea (UE) e dal numero unico della donazione;
m-quater) "codice dell'istituto dei tessuti dell'UE": il codice unico d'identificazione degli istituti dei tessuti autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191; il codice d'identificazione degli istituti dei tessuti e' costituito dal codice ISO del paese e dal numero dell'istituto dei tessuti figurante nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE, secondo quanto specificato nell'allegato XI del presente decreto;
m-quinquies) "numero unico della donazione": il numero unico attribuito a una determinata donazione di tessuti o di cellule conformemente al sistema in vigore in uno Stato membro per l'assegnazione di tali numeri, che in Italia e' rappresentato dal numero unico nazionale attribuito dal Sistema Informativo Trapianti (SIT), secondo quanto specificato nell'allegato XI del presente decreto;
m-sexies) "sequenza d'identificazione del prodotto (SIP)": la seconda parte del codice unico europeo costituita dal codice del prodotto, dal numero specifico della sottopartita e dalla data di scadenza;
m-septies) "codice del prodotto": il codice d'identificazione per il tipo specifico di tessuti e di cellule in questione; il codice del prodotto e' costituito dal codice d'identificazione del sistema di codifica del prodotto indicante il sistema di codifica utilizzato dall'istituto dei tessuti ("E" per EUTC, "A" per ISBT128, "B" per Eurocode) e il codice della tipologia di prodotto di tessuti e cellule previsto nel rispettivo sistema di codifica per il tipo di prodotto, secondo quanto specificato nell'allegato XI del presente decreto;
m-octies) "numero specifico della sottopartita": il numero che distingue le aliquote di tessuti e cellule e che identifica in maniera univoca i tessuti e le cellule aventi lo stesso numero unico della donazione e lo stesso codice del prodotto e provenienti dallo stesso istituto dei tessuti, secondo quanto specificato nell'allegato XI del presente decreto;
m-novies) "data di scadenza": la data entro la quale i tessuti e le cellule possono essere applicati, secondo il formato specificato nell'allegato XI del presente decreto;
m-decies) "piattaforma di codifica dell'UE": la piattaforma informatica ospitata dalla Commissione che contiene il compendio degli istituti dei tessuti dell'UE e il compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE;
m-undecies) "compendio degli istituti dei tessuti dell'UE": il registro di tutti gli istituti dei tessuti titolari di licenza, autorizzati, designati o accreditati dall'autorita' competente o dalle autorita' competenti degli Stati membri, inclusi gli istituti autorizzati ed accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e che contiene le informazioni su tali istituti dei tessuti di cui all'allegato XI-bis del presente decreto;
m-duodecies) "compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE": il registro di tutti i tipi di tessuti e di cellule che circolano nell'Unione e i rispettivi codici del prodotto nell'ambito dei tre sistemi di codifica autorizzati (EUTC, ISBT128 ed Eurocode);
m-terdecies) "EUTC": il sistema di codifica del prodotto per i tessuti e le cellule sviluppato dall'Unione e costituito da un registro di tutti i tipi di tessuti e di cellule che circolano nell'Unione e dai corrispondenti codici del prodotto;
m-quaterdecies) "rilascio per la circolazione": la distribuzione a fini di applicazioni sull'uomo o il trasferimento a un altro Istituto dei tessuti o altra parte terza, ad esempio per l'ulteriore lavorazione con o senza restituzione;
m-quinquiesdecies) "all'interno dello stesso centro": tutte le fasi, dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo, sono svolte sotto la responsabilita' di una stessa persona, applicando i medesimi sistemi di gestione della qualita' e di rintracciabilita', nell'ambito di una struttura sanitaria comprendente almeno un istituto dei tessuti autorizzato e accreditato, e un'organizzazione responsabile delle applicazioni sull'uomo nella stessa sede;
m-sexiesdecies) "pooling": il contatto fisico o la mescolanza in un singolo contenitore di tessuti o di cellule provenienti da piu' di un approvvigionamento dallo stesso donatore o da due o piu' donatori;
m-septiesdecies) "Sistema Informativo Trapianti" (di seguito nominato "SIT"), sistema informativo di supporto per l'informatizzazione delle attivita' della Rete nazionale trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91;
m-octiesdecies) "ISBT 128": standard internazionale per la terminologia, l'identificazione, la codifica e l'etichettatura dei prodotti di origine umana come definiti dall'Organizzazione mondiale della sanita' (inclusi sangue, cellule, tessuti, latte e organi) e gestito da ICCBBA;
m-noviesdecies) "Eurocode": standard internazionale senza scopo di lucro per l'etichettatura dei prodotti del sangue e tessuti per il miglioramento della trasfusione di sangue e il trapianto di tessuti, gestito da Eurocode - Sistemi Internazionali di etichettatura.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2015/565 della Commissione che
modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda
determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di
tessuti e cellule umani (Testo rilevante ai fini del SEE)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 aprile 2015, n. L 93.
- La direttiva (UE) 2015/566 della Commissione che
attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le
procedure volte a verificare il rispetto delle norme di
qualita' e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle
cellule importati (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 9 aprile 2015, n. L 93.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191
(Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione
delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti
e cellule umani) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 2007, n. 261, S.O.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
(Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che
attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le
prescrizioni tecniche per la donazione,
l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2010, n. 40.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive
2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva
2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di
tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le
prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di
reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni
tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
2012, n. 147, S.O.
- La legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n.
87.
- La legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del
Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2001, n.
62.
- La legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- La legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina
delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 ottobre 2005, n. 251.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 16, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) cellule riproduttive: tutti i tessuti e le cellule
destinati ad essere utilizzati ai fini della riproduzione
assistita, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di procreazione medicalmente assistita;
b) donazione da parte di un partner: la donazione di
cellule riproduttive tra un uomo e una donna che rispettino
i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della legge 19
febbraio 2004, n. 40;
c) impiego diretto: qualsiasi procedura in base alla
quale le cellule donate vengono utilizzate senza essere
conservate;
d) sistema di qualita': la struttura organizzativa,
le responsabilita', le procedure, i processi e le risorse
destinati ad attuare la gestione della qualita', comprese
tutte le attivita' che direttamente o indirettamente
contribuiscono alla qualita';
e) gestione della qualita': le attivita' coordinate
per dirigere e controllare un'organizzazione sul piano
della qualita';
f) procedure operative standard (POS): istruzioni
scritte che descrivono le fasi di un determinato processo
nonche' i materiali e i metodi da utilizzare e il prodotto
finale previsto;
g) convalida, o qualifica in caso di attrezzature o
ambienti: la produzione di prove documentate, in grado di
garantire con un elevato livello di certezza che
determinati procedimenti, attrezzature o ambienti diano
luogo a un prodotto conforme alle specifiche e alle
caratteristiche qualitative prestabilite; un procedimento
e' convalidato al fine di valutare se il sistema funziona
efficacemente in rapporto all'impiego previsto;
h) rintracciabilita': la possibilita' di ricostruire
il percorso di tessuti o cellule in ogni fase
dell'approvvigionamento, della lavorazione, del controllo e
dello stoccaggio fino alla distribuzione al ricevente o
allo smaltimento, compresa la possibilita' di risalire
all'identificazione del donatore, dell'Istituto dei tessuti
o del centro di produzione che ricevono, o lavorano o
stoccano i tessuti o le cellule, nonche', a livello delle
strutture sanitarie, la possibilita' di individuare i
responsabili che applicano i tessuti o le cellule sui
riceventi. Tale rintracciabilita' riguarda anche la
possibilita' di reperire e identificare tutti i dati
pertinenti relativi ai prodotti e ai materiali che vengono
a contatto con detti tessuti o cellule;
i) critico: che ha potenzialmente effetto sulla
qualita' e/o la sicurezza di tessuti e cellule o e' a
contatto con i predetti;
l) organizzazione per l'approvvigionamento: una
struttura sanitaria o un'unita' ospedaliera in cui si
effettuano prelievi di tessuti e cellule umani, che puo'
non essere autorizzata e accreditata come Istituto dei
tessuti, fatto salvo quanto previsto dalla legge 12 agosto
1993, n. 301, recante norme in materia di prelievo ed
innesti di cornea;
m) organizzazione responsabile dell'applicazione
sull'uomo: una struttura sanitaria o un'unita' ospedaliera
che esegue applicazioni sull'uomo di tessuti e cellule.
m-bis) "codice unico europeo" o Single European Code
(SEC): il codice unico d'identificazione applicato ai
tessuti e alle cellule distribuiti nell'Unione; il codice
unico europeo e' costituito da una sequenza
d'identificazione della donazione e da una sequenza
d'identificazione del prodotto, secondo quanto specificato
nell'allegato XI del presente decreto;
m-ter) "sequenza d'identificazione della donazione
(SID)": la prima parte del codice unico europeo costituita
dal codice dell'istituto dei tessuti dell'Unione europea
(UE) e dal numero unico della donazione;
m-quater) "codice dell'istituto dei tessuti dell'UE":
il codice unico d'identificazione degli istituti dei
tessuti autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli
6 e 7 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191; il
codice d'identificazione degli istituti dei tessuti e'
costituito dal codice ISO del paese e dal numero
dell'istituto dei tessuti figurante nel compendio degli
istituti dei tessuti dell'UE, secondo quanto specificato
nell'allegato XI del presente decreto;
m-quinquies) "numero unico della donazione": il
numero unico attribuito a una determinata donazione di
tessuti o di cellule conformemente al sistema in vigore in
uno Stato membro per l'assegnazione di tali numeri, che in
Italia e' rappresentato dal numero unico nazionale
attribuito dal Sistema Informativo Trapianti (SIT), secondo
quanto specificato nell'allegato XI del presente decreto;
m-sexies) "sequenza d'identificazione del prodotto
(SIP)": la seconda parte del codice unico europeo
costituita dal codice del prodotto, dal numero specifico
della sottopartita e dalla data di scadenza;
m-septies) "codice del prodotto": il codice
d'identificazione per il tipo specifico di tessuti e di
cellule in questione; il codice del prodotto e' costituito
dal codice d'identificazione del sistema di codifica del
prodotto indicante il sistema di codifica utilizzato
dall'istituto dei tessuti ("E" per EUTC, "A" per ISBT128,
"B" per Eurocode) e il codice della tipologia di prodotto
di tessuti e cellule previsto nel rispettivo sistema di
codifica per il tipo di prodotto, secondo quanto
specificato nell'allegato XI del presente decreto;
m-octies) "numero specifico della sottopartita": il
numero che distingue le aliquote di tessuti e cellule e che
identifica in maniera univoca i tessuti e le cellule aventi
lo stesso numero unico della donazione e lo stesso codice
del prodotto e provenienti dallo stesso istituto dei
tessuti, secondo quanto specificato nell'allegato XI del
presente decreto;
m-novies) "data di scadenza": la data entro la quale
i tessuti e le cellule possono essere applicati, secondo il
formato specificato nell'allegato XI del presente decreto;
m-decies) "piattaforma di codifica dell'UE": la
piattaforma informatica ospitata dalla Commissione che
contiene il compendio degli istituti dei tessuti dell'UE e
il compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE;
m-undecies) "compendio degli istituti dei tessuti
dell'UE": il registro di tutti gli istituti dei tessuti
titolari di licenza, autorizzati, designati o accreditati
dall'autorita' competente o dalle autorita' competenti
degli Stati membri, inclusi gli istituti autorizzati ed
accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 191, e che contiene le informazioni su tali
istituti dei tessuti di cui all'allegato XI-bis del
presente decreto;
m-duodecies) "compendio dei prodotti di tessuti e
cellule dell'UE": il registro di tutti i tipi di tessuti e
di cellule che circolano nell'Unione e i rispettivi codici
del prodotto nell'ambito dei tre sistemi di codifica
autorizzati (EUTC, ISBT128 ed Eurocode);
m-terdecies) "EUTC": il sistema di codifica del
prodotto per i tessuti e le cellule sviluppato dall'Unione
e costituito da un registro di tutti i tipi di tessuti e di
cellule che circolano nell'Unione e dai corrispondenti
codici del prodotto;
m-quaterdecies) "rilascio per la circolazione": la
distribuzione a fini di applicazioni sull'uomo o il
trasferimento a un altro Istituto dei tessuti o altra parte
terza, ad esempio per l'ulteriore lavorazione con o senza
restituzione;
m-quinquiesdecies) "all'interno dello stesso centro":
tutte le fasi, dall'approvvigionamento all'applicazione
sull'uomo, sono svolte sotto la responsabilita' di una
stessa persona, applicando i medesimi sistemi di gestione
della qualita' e di rintracciabilita', nell'ambito di una
struttura sanitaria comprendente almeno un istituto dei
tessuti autorizzato e accreditato, e un'organizzazione
responsabile delle applicazioni sull'uomo nella stessa
sede;
m-sexiesdecies) "pooling": il contatto fisico o la
mescolanza in un singolo contenitore di tessuti o di
cellule provenienti da piu' di un approvvigionamento dallo
stesso donatore o da due o piu' donatori;
m-septiesdecies) "Sistema Informativo Trapianti" (di
seguito nominato "SIT"), sistema informativo di supporto
per l'informatizzazione delle attivita' della Rete
nazionale trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della
legge 1° aprile 1999, n. 91;
m-octiesdecies) "ISBT 128": standard internazionale
per la terminologia, l'identificazione, la codifica e
l'etichettatura dei prodotti di origine umana come definiti
dall'Organizzazione mondiale della sanita' (inclusi sangue,
cellule, tessuti, latte e organi) e gestito da ICCBBA;
m-noviesdecies) "Eurocode": standard internazionale
senza scopo di lucro per l'etichettatura dei prodotti del
sangue e tessuti per il miglioramento della trasfusione di
sangue e il trapianto di tessuti, gestito da Eurocode -
Sistemi Internazionali di etichettatura.».

 
Allegato I

(articolo 6, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato II

(articolo 6, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Rintracciabilita' dei tessuti e delle cellule

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14. (Rintracciabilita'). - 1. L'Istituto dei tessuti garantisce che i tessuti e le cellule siano rintracciabili, in particolare mediante la documentazione e l'uso del codice unico europeo, dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa. I tessuti e le cellule utilizzati per i medicinali per terapie avanzate sono rintracciabili ai sensi del presente decreto almeno fino al loro trasferimento a produttori di tali medicinali.
2. L'Istituto dei tessuti e l'organizzazione responsabile delle applicazioni sull'uomo conservano per almeno 30 anni i dati di cui all'allegato X, avvalendosi di un sistema di archiviazione appropriato e leggibile.
3. Nel caso di tessuti e di cellule prelevati da un donatore deceduto da parte di equipe di prelievo operanti per due o piu' istituti dei tessuti, viene garantito, attraverso il SIT, un appropriato sistema di rintracciabilita' per tutti i tessuti e le cellule prelevati, tramite l'assegnazione della SID.».


 
Art. 3
Applicazione del Sistema di codifica europeo

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15. (Sistema di codifica europeo). - 1. Fatto salvo il comma 2 del presente articolo, si applica un codice unico europeo a tutti i tessuti e a tutte le cellule, comprese le cellule staminali emopoietiche, distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo. Negli altri casi in cui i tessuti e le cellule sono rilasciati per la circolazione, e' applicata come minimo la SID almeno nei documenti di accompagnamento.
2. Il comma 1 non si applica:
a) alla donazione di cellule riproduttive dal partner;
b) ai tessuti e alle cellule distribuiti direttamente per il trapianto immediato al ricevente, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191;
c) ai tessuti e alle cellule importati in Italia in caso di emergenza allorche' l'importazione e' autorizzata direttamente dall'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.».


 
Art. 4
Disposizioni per l'applicazione del codice unico europeo

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. (Formato del codice unico europeo). - 1. Il codice unico europeo di cui all'articolo 15, comma 1, e' conforme alle specifiche di cui al presente articolo e all'allegato XI.
2. Il codice unico europeo, in formato leggibile all'occhio umano, e' preceduto dalla sigla "SEC". E' possibile l'uso parallelo di altri sistemi di etichettatura e rintracciabilita'.
3. Il codice unico europeo deve riportare le sequenze di identificazione SID e SIP separate da un unico spazio o come due righe successive.
Art. 15-ter. (Prescrizioni relative all'applicazione del codice unico europeo). - 1. Gli istituti dei tessuti, compresi gli istituti dei tessuti importatori (ITI), quali definiti dalla direttiva 2015/566 della Commissione, osservano le seguenti prescrizioni minime e provvedono a:
a) assegnare il codice unico europeo, costituito dalla SID, generata dal SIT, e dalla SIP, assegnata mediante sistemi locali degli Istituiti dei tessuti, a tutti i tessuti e a tutte le cellule per i quali e' richiesta l'applicazione di tale codice, al piu' tardi prima della loro distribuzione a fini di applicazioni sull'uomo;
b) assegnare la SID, generata dal SIT, dopo l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule, o al momento del loro ricevimento da un'organizzazione di approvvigionamento o all'atto dell'importazione di tessuti e cellule da un Paese terzo; la SID comprende:
1) il pertinente codice dell'istituto dei tessuti italiano quale assegnato nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE,
2) il numero unico della donazione attribuito a livello nazionale dal SIT; in caso di pooling di tessuti e cellule, al prodotto finale e' assegnato un nuovo numero d'identificazione della donazione; la rintracciabilita' delle singole donazioni e' assicurata dall'istituto dei tessuti in cui e' effettuato il pooling;
c) non modificare la sequenza d'identificazione della donazione, una volta assegnata ai tessuti e alle cellule rilasciati per la circolazione, salvo che non sia necessario correggere un errore di codifica; qualsiasi rettifica va adeguatamente documentata;
d) utilizzare uno dei sistemi di codifica dei prodotti autorizzati e i relativi numeri del prodotto di tessuti e cellule inclusi nel compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE, al piu' tardi prima della loro distribuzione a fini di applicazioni sull'uomo;
e) utilizzare un numero specifico della sottopartita e una data di scadenza appropriati, al piu' tardi prima della loro distribuzione a fini di applicazioni sull'uomo; per i tessuti e le cellule per i quali non e' definita, la data di scadenza e' "00000000";
f) applicare il SEC sull'etichetta del prodotto in questione in modo indelebile e permanente e menzionare detto codice nei pertinenti documenti di accompagnamento, al piu' tardi prima della sua distribuzione ai fini di applicazioni sull'uomo; nel caso in cui le dimensioni dell'etichetta non vi permettano l'apposizione del codice unico europeo, il codice e' collegato in modo univoco ai tessuti e alle cellule recanti tale etichetta tramite i documenti di accompagnamento;
g) notificare al CNT entro e non oltre 10 giorni lavorativi i casi in cui:
1) sia necessario procedere ad un aggiornamento o una correzione delle informazioni contenute nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE,
2) sia necessario un aggiornamento del compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE,
3) l'istituto dei tessuti rilevi una significativa inottemperanza alle prescrizioni relative al codice unico europeo per quanto riguarda i tessuti e le cellule ricevuti da altri istituti dei tessuti dell'UE;
h) predisporre apposite procedure operative in caso di apposizione non corretta del codice unico europeo sull'etichetta.
2. Il CNT provvede a:
a) assegnare il numero unico a tutti gli istituti dei tessuti autorizzati e accreditati in Italia; un istituto dei tessuti dislocato in piu' sedi puo' essere considerato un unico istituto dei tessuti in quanto si avvale di un unico sistema di assegnazione di numeri unici della donazione;
b) verificare l'assegnazione del numero della donazione, utilizzando il numero unico della donazione a livello nazionale, tramite il SIT;
c) verificare e monitorare la piena applicazione del codice unico europeo in Italia;
d) procedere alla convalida dei dati sugli istituti dei tessuti contenuti nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE per l'Italia e aggiornare, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il compendio medesimo, in particolare nei seguenti casi:
1) allorche' un nuovo istituto dei tessuti sia autorizzato e accreditato;
2) allorche' le informazioni sugli istituti dei tessuti siano modificate o non siano correttamente registrate nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE;
3) allorche' siano modificati i dati, di cui all'allegato XI-bis del presente decreto, in merito all'autorizzazione e all'accreditamento di un istituto dei tessuti, tra i quali:
3.1 l'autorizzazione e l'accreditamento per un nuovo tipo di tessuti o di cellule;
3.2 l'autorizzazione e l'accreditamento per una nuova attivita' prescritta;
3.3 le informazioni circa eventuali condizioni o deroghe aggiunte a una autorizzazione;
3.4 la sospensione, in tutto o in parte, di una autorizzazione o accreditamento specifici per un determinato tipo di attivita' o di tessuti o di cellule;
3.5 la revoca, in tutto o in parte, di una autorizzazione o accreditamento di un istituto dei tessuti;
3.6 la cessazione volontaria, in tutto o in parte, dell'attivita' o delle attivita' di un istituto dei tessuti, per le quali e' stato autorizzato e accreditato;
e) informare le autorita' competenti di un altro Stato membro nel caso in cui rilevi nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE informazioni inesatte relative all'altro Stato membro o riscontri una significativa inottemperanza alle prescrizioni relative al codice unico europeo riguardo all'altro Stato membro;
f) informare la Commissione e le altre autorita' competenti nel caso in cui sia necessario a suo parere procedere ad un aggiornamento del compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE.
3. Le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare al CNT qualsiasi modifica che incida in misura sostanziale sull'autorizzazione, sull'accreditamento degli istituti dei tessuti in questione, al fine dell'aggiornamento del compendio dell'UE. La comunicazione al CNT deve avvenire entro e non oltre dieci giorni lavorativi, decorrenti dal momento in cui avviene la modifica.
4. L'attribuzione del SEC non osta all'ulteriore applicazione di altri codici, assegnati dall'Istituto dei tessuti, finalizzati alla rintracciabilita' di cellule e tessuti all'interno dell'Istituto stesso.».


 
Art. 5
Disposizioni in materia di sospensione o revoca dell'autorizzazione e
dell'accreditamento degli Istituti dei tessuti
1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal presente decreto, dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis. (Sospensione o revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento degli Istituti dei tessuti). - 1. La regione o la provincia autonoma competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sospende l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti dei tessuti nel caso in cui, anche sulla base dei controlli e delle ispezioni previsti dalla legge, sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15-ter, comma 1. Si procede alla revoca nei casi di maggiore gravita', in particolare nel caso in cui venga compromessa la tracciabilita' e, comunque, nei casi di mancato adeguamento a seguito di sospensione o di reiterata inosservanza delle prescrizioni.».


 
Art. 6
Misure tecniche in materia di etichettatura, di notifica di reazioni
ed eventi avversi gravi, di dati minimi da conservare ai fini della
tracciabilita' e di struttura del codice unico europeo
1. All'allegato VI, parte E, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«g) codice unico europeo applicabile ai tessuti e alle cellule distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo o sequenza d'identificazione della donazione applicabile ai tessuti e alle cellule rilasciati per la circolazione, non distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo»;
b) al punto 1, le parole da: «Se alcune» fino a: «restino uniti», sono sostituite dalle seguenti: «Se alcune delle informazioni di cui alle lettere d), e) e g) non possono essere incluse nell'etichetta del contenitore primario, sono tuttavia fornite su un foglio separato ad esso allegato. Tale foglio e' imballato insieme al contenitore primario in modo da garantire che restino uniti»;
c) al punto 2, dopo la lettera i), e' inserita la seguente:
«l) per i tessuti e le cellule importati, paese di approvvigionamento e paese esportatore (se differente dal paese di approvvigionamento).»;
2. Gli allegati VII, VIII, X e XI al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, e successive modificazioni, sono sostituti dagli allegati VII, VIII, X e XI di cui dall'allegato I al presente decreto.
3. Dopo l'allegato XI al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, e successive modificazioni, e' inserito l'allegato XI-bis di cui all'allegato II al presente decreto.


Note all'art. 6:
- Il testo dell'allegato VI del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 16, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato VI.
Prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di
preparazione di tessuti e cellule negli istituti di tessuti
(Articolo 9).
1. L'autorita' regionale competente autorizza ogni
procedimento di preparazione di tessuti e cellule dopo aver
valutato i criteri di selezione del donatore e le procedure
di approvvigionamento, i protocolli relativi a ciascuna
fase del procedimento, i criteri di gestione della qualita'
e i criteri quantitativi e qualitativi definitivi per i
tessuti e le cellule. Tale valutazione si basa almeno sulle
prescrizioni del presente allegato.
A. Ricevimento dei tessuti e cellule.
L'istituto dei tessuti riceve tessuti e cellule
prelevati rispondenti ai requisiti previsti dal presente
decreto.
B. Lavorazione.
Nel caso in cui le attivita' per le quali si chiede
l'autorizzazione e l'accreditamento comprendano la
lavorazione di tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti si
attiene alle procedure e ai criteri seguenti:
1. Le procedure di lavorazione critiche sono
convalidate e tali da non rendere i tessuti o le cellule
clinicamente inefficaci o nocivi per il ricevente. La
convalida si basa su studi eseguiti dall'istituto stesso o
su dati tratti da studi pubblicati, o, nel caso di
procedure di lavorazione pienamente affermate, sulla
valutazione retrospettiva dei risultati clinici relativi
all'impiego di tessuti forniti dall'istituto.
2. E' prescritta la dimostrazione che il procedimento
di convalida possa essere svolto in modo coerente ed
efficace nell'ambito dell'istituto dei tessuti ad opera del
personale ivi operante.
3. Le procedure sono documentate nelle POS, che si
attengono al metodo convalidato e ai parametri stabiliti
dal presente decreto, conformemente all'Allegato V, Parte
E, punti da 1 a 4.
4. L'istituto dei tessuti garantisce che tutti i
procedimenti si svolgano in conformita' alle POS approvate.
5. Qualora ai tessuti o cellule venga applicato un
procedimento di inattivazione microbica, esso va
specificato, documentato e convalidato.
6. Prima di ogni modifica significativa della
lavorazione, il procedimento modificato e' convalidato e
documentato.
7. Le procedure di lavorazione sono periodicamente
sottoposte a valutazione critica, per garantire la
continuita' del conseguimento dei risultati previsti.
8. Le procedure per scartare tessuti e cellule sono
tali da impedire la contaminazione di altri tessuti e
cellule, dell'ambiente di lavorazione o del personale. Tali
procedure sono eseguite nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
C. Stoccaggio e rilascio di tessuti e cellule.
Nel caso in cui le attivita' per le quali si chiede
l'autorizzazione e l'accreditamento comprendano lo
stoccaggio e il rilascio di tessuti e cellule, l'istituto
dei tessuti si attiene alle procedure ed ai criteri
seguenti:
1. Per ogni tipo di condizione di stoccaggio viene
precisato il tempo massimo. Il periodo stabilito tiene
conto, tra l'altro, dell'eventuale deterioramento delle
proprieta' richieste per tessuti e cellule.
2. Al fine di garantire che tessuti e cellule non siano
rilasciati prima che siano state rispettate tutte le
condizioni previste dal presente decreto, e' necessario
predisporre un inventario per i tessuti e/o le cellule;
deve essere predisposta una procedura operativa standard
che precisi le circostanze, le responsabilita' nonche' le
procedure inerenti al rilascio di tessuti e cellule per la
distribuzione.
3. L'istituto dei tessuti pone in atto un sistema per
l'identificazione di tessuti e cellule in ogni fase di
lavorazione, mirato a distinguere in modo inequivocabile i
prodotti rilasciati da quelli non rilasciati (in
quarantena) e da quelli scartati.
4. I dati registrati sono in grado di dimostrare che
prima del rilascio di tessuti e cellule sono state
rispettate tutte le necessarie corrispondenti specifiche,
in particolare che tutti i moduli di dichiarazione in uso,
le cartelle mediche pertinenti, le registrazioni di
lavorazione e i risultati dei controlli sono stati
verificati in base a una procedura scritta da personale a
tal fine autorizzato dal responsabile dell'istituto dei
tessuti. Qualora i risultati di esami di laboratorio siano
comunicati per via telematica, e' indispensabile ne risulti
traccia che permetta di individuare il responsabile del
loro rilascio.
5. Ove siano introdotti nuovi criteri di selezione o
controllo dei donatori o significative modifiche delle fasi
di lavorazione per rafforzare la sicurezza o la qualita',
e' eseguita una valutazione dei rischi documentata,
approvata dal responsabile dell'istituto dei tessuti,
finalizzata a stabilire il destino di tutti i tessuti e le
cellule stoccati.
D. Distribuzione e ritiro.
Nel caso in cui le attivita' per le quali si chiede
l'autorizzazione e l'accreditamento comprendano la
distribuzione dei tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti
si attiene alle procedure ed ai criteri seguenti.
1. Al fine di conservare le proprieta' richieste per
tessuti e cellule, sono definite le condizioni di trasporto
critiche, quali: temperatura e scadenze temporali.
2. Il contenitore e l'imballaggio e' realizzato in modo
da risultare affidabile e garantire la conservazione di
tessuti e cellule nelle condizioni prestabilite. Tutti i
contenitori e gli imballaggi in uso sono convalidati come
idonei allo scopo cui sono destinati.
3. Ove la distribuzione sia affidata a terzi, un
accordo documentato garantisce il mantenimento delle
prestabilite condizioni richieste.
4. Il personale dell'istituto dei tessuti, a tal fine
incaricato, valuta le eventuali esigenze di ritiro ed avvia
e coordina le azioni necessarie conseguenti.
5. L'istituto dei tessuti predispone una efficace
procedura per il ritiro, che includa la descrizione delle
responsabilita' e delle azioni da intraprendere, compresa
la notifica all'autorita' competente.
6. Le azioni da intraprendere comunque entro un periodo
predefinito comportano l'individuazione dei tessuti e
cellule interessati e una ricostruzione del loro percorso.
L'indagine ha lo scopo di: identificare ogni donatore che
possa aver contribuito a causare la reazione nel ricevente,
recuperare tessuti e cellule provenienti da detto donatore,
informare destinatari e riceventi dei tessuti e cellule,
prelevati dal medesimo, dell'eventuale rischio a cui
possono essere esposti.
7. Le richieste di tessuti e cellule sono gestite
secondo procedure prestabilite; le disposizioni seguite per
l'assegnazione di tessuti e cellule a determinati pazienti
o strutture sanitarie sono loro comunicate, se richiesto, e
documentate.
8. E' predisposto un sistema documentato per il
trattamento dei prodotti restituiti, comprendente, se del
caso, i criteri per la loro iscrizione nell'inventario.
E. Etichettatura finale per la distribuzione.
1. Sul contenitore primario di tessuti o cellule viene
indicato:
a) tipo di tessuti e cellule, numero
d'identificazione o codice dei tessuti o cellule e, se del
caso, numero del lotto o della partita;
b) identificazione dell'istituto dei tessuti;
c) data di scadenza;
d) in caso di donazione autologa, tale impiego e'
specificato mediante la dicitura: «esclusivamente per uso
autologo», identificando donatore e ricevente;
e) in caso di donazioni con destinatario, l'etichetta
indica il ricevente prescelto;
f) qualora tessuti e cellule risultino positivi a uno
specifico marcatore di malattia infettiva, l'etichetta reca
la dicitura: «RISCHIO BIOLOGICO».
g) codice unico europeo applicabile ai tessuti e alle
cellule distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo o
sequenza d'identificazione della donazione applicabile ai
tessuti e alle cellule rilasciati per la circolazione, non
distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo.
Se alcune delle informazioni di cui alle lettere d), e)
e g) non possono essere incluse nell'etichetta del
contenitore primario, sono tuttavia fornite su un foglio
separato ad esso allegato. Tale foglio e' imballato insieme
al contenitore primario in modo da garantire che restino
uniti.
2. Sull'etichetta o nella documentazione di
accompagnamento sono riportate le seguenti informazioni:
a) descrizione e, se del caso, dimensioni del
prodotto di tessuto o cellule;
b) morfologia e dati funzionali, se necessario;
c) data di distribuzione del tessuto o delle cellule;
d) analisi biologiche eseguiti sul donatore e
risultati;
e) raccomandazioni per lo stoccaggio;
f) istruzioni per l'apertura del contenitore e
dell'imballaggio e per ogni altra manipolazione o
ricostituzione necessaria;
g) data di scadenza dall'apertura o manipolazione;
h) istruzioni per la notifica delle reazioni o degli
eventi avversi gravi, di cui agli articoli 5 e 6;
i) presenza di residui potenzialmente nocivi (ad
esempio antibiotici, ossido di etilene);
l) per i tessuti e le cellule importati, paese di
approvvigionamento e paese esportatore (se differente dal
paese di approvvigionamento).
F. Etichettatura esterna del contenitore per la
spedizione.
1. Ai fini del trasporto il contenitore primario e'
collocato per la spedizione in un contenitore, la cui
etichetta reca almeno le seguenti informazioni:
a) identificazione dell'istituto dei tessuti
d'origine, compresi indirizzo e numero telefonico;
b) identificazione dell'organizzazione responsabile
dell'applicazione sull'uomo destinataria, compresi
indirizzo e numero telefonico;
c) indicazione che l'imballaggio contiene tessuti e
cellule umani con la dicitura: «TRATTARE CON CAUTELA»;
d) se ai fini del trapianto occorrono cellule
viventi, quali cellule staminali, gameti e embrioni, e'
aggiunta la dicitura: «NON IRRADIARE»;
e) condizioni di trasporto raccomandate (ad esempio
conservare al fresco, in posizione verticale);
f) istruzioni per la sicurezza e metodo di
raffreddamento, se necessario.
Gli allegati VII, VIII, X e XI del decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 16, citato nelle note alle premesse,
sono cosi' rubricati:
«Allegato VII - Notifica di reazioni avverse gravi
Allegato VIII - Notifica di eventi avversi gravi
Allegato X - Informazioni sui dati minimi relativi al
donatore/ricevente da conservare ai sensi dell'articolo 14
Allegato XI - Informazioni contenute nel sistema di
codifica europeo (art. 15)».

 
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono a svolgere le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 29 aprile 2017.
2. I tessuti e le cellule gia' stoccati alla data del 29 ottobre 2016 sono esentati dagli obblighi relativi al codice unico europeo, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal presente decreto, a condizione che i tessuti e le cellule siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e a condizione che sia garantita la piena rintracciabilita' tramite mezzi alternativi. Per i tessuti e le cellule che restano stoccati e che sono rilasciati per la circolazione soltanto dopo la scadenza di questo periodo di cinque anni e per i quali l'applicazione del codice unico europeo non e' possibile, in particolare perche' i tessuti e le cellule sono conservati in condizioni di congelamento, gli istituti dei tessuti si avvalgono delle procedure applicabili ai prodotti con piccole etichette, collegando il codice ai documenti di accompagnamento, come previsto dall'articolo 15-ter, comma 1, lettera f), del predetto decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal presente decreto.
3. L'applicazione del SEC, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal presente decreto, per i tessuti e le cellule prelevati e lavorati tra il 29 ottobre 2016 e il 29 aprile 2017, non e' obbligatoria se il rilascio avviene prima del 29 aprile 2017, diventa invece obbligatoria se il rilascio avviene dopo il 29 aprile 2017.


Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 16 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 2016

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Costa, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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