Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2016
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui e' tenuta la societa' concessionaria nonche' i corrispettivi dovuti alla societa' stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l'altro, che «la societa' concessionaria» effettui, sulla base di una «convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato», «trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ... in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI , nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, ed in particolare l'art. 17, comma 2, recante «Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto l'art. 49-ter del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», che esclude dalla disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e Rai World S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, stipulata in data 31 dicembre 2012 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico in data 4 novembre 2013 e, in particolare, l'art. 11, comma 2 che prevede la possibilita' di rinnovare la predetta convenzione alle medesime condizioni e modalita' fino al 6 maggio 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del predetto testo unico pro-tempore;
Considerato che, come comunicato con note del 31 luglio 2014 n. prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della RAI denominato «area commerciale» e' stato conferito, con efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di seguito «Rai Com»), societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa RAI, e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti i contratti, attivi e passivi, debiti e crediti, precedentemente di pertinenza dell'area commerciale;
Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo;
Considerato che, con scambio di note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 18 dicembre 2015 prot. n. DIE 0016947 e di Rai Com del 23 dicembre 2015, prot. n. Rai Com AD 11668, si e' proceduto, sulla base dell'art. 14, comma 2, della convenzione per l'estero sopra citata, all'estensione di detta convenzione, alle stesse condizioni e modalita', fino al 6 maggio 2016, fissando il corrispettivo, pari alla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza dell'estensione, in € 4.871.232,87;
Visto l'art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell'affidamento alla RAI della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data del 31 ottobre 2016;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del 7 maggio 2016, fino alla sopra citata data del 31 ottobre 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell'affidamento a RAI, attuale concessionaria, per il tramite della societa' controllata e mandataria Rai Com della convenzione sopra citata;
Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto, e' stato stipulato, in data 6 maggio 2016, un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, per la trasmissione, fino al 31 ottobre 2016, dei programmi televisivi sopra indicati alle stesse condizioni e modalita', ricalibrate sulla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza della presente convenzione, per un importo di € 5.656.986,00, comprensivo di IVA di legge, per la trasmissione e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana nella Regione Friuli Venezia Giulia, oltre un importo pari a € 97.534,00, comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano, nonche' di € 1.072.877,00, comprensivo di IVA di legge, di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta;
Considerato che la RAI, in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della citata convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 con il quale l'on. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1209, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Luca Lotti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 6 maggio 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Ai sensi del punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2016

p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Lotti
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3241


 
Allegato

CONVENZIONE
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua
francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana
e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia

TRA
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di
seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona
del cons. Roberto G. Marino, nella sua qualita' di capo del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF
e/o Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese
12865250158), di seguito indicata anche come «Rai Com», nella
persona dell'avv. Luigi De Siervo, nella sua qualita' di
amministratore delegato; di seguito denominate anche «parti». CIG: 6684773131
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della Rai- Radiotelevisione italiana Spa (di seguito RAI) quale societa' concessionaria dello Stato, tra l'altro, per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive a favore delle minoranze linguistiche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso apposite convenzioni aggiuntive;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI , nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011;
Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo cui «La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche cosi' come previsto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la RAI si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione RAI si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto l'art. 49-ter del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», che esclude i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima dall'applicazione della disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI, per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 31 dicembre 2012 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 4 ottobre 2013 e, in particolare, l'art. 14, comma 2 che prevede la possibilita' di rinnovare la predetta convenzione alle medesime condizioni e modalita' fino al 6 maggio 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del predetto testo unico;
Considerato che, come comunicato con note del 31 luglio 2014 n prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della RAI denominato «Area Commerciale» e' stato conferito, con efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di seguito Rai Com), societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa RAI, e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti i contratti, attivi e passivi, debiti e crediti, precedentemente di pertinenza dell'area commerciale;
Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo;
Considerato che, con scambio di note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 18 dicembre 2015 prot. n. DIE 0016947 e di Rai Com del 23 dicembre 2015, prot. n. Rai Com AD 11668, si e' proceduto, sulla base dell'art. 14, comma 2, della convenzione sopra citata, all'estensione di detta convenzione, alle stesse condizioni e modalita', fino al 6 maggio 2016, fissando il corrispettivo, pari alla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza dell'estensione, in € 4.871.232,87;
Visto l'art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che estende la durata dell'affidamento alla RAI della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data del 31 ottobre 2016;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del 7 maggio 2016 fino alla sopra citata data del 31 ottobre 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell'affidamento a RAI, attuale concessionaria , per il tramite della societa' controllata e mandataria Rai Com della convenzione sopra citata;
Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto, occorre procedere alla stipula di un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, fino al 31 ottobre 2016, per la trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sopra indicati alle stesse condizioni e modalita', ricalibrate sulla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza della presente convenzione;
Considerato che la RAI, in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»;
Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Stipulano quanto segue:
Art. 1.
Valore delle premesse e oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel successivo art. 2.


 

Art. 2.
Produzione e diffusione delle trasmissioni radiotelevisive

1. Rai Com, per conto di RAI, si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in friulano, italiano ed in lingua slovena, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella misura di:
n. 2195 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;
n. 58 ore di trasmissioni radiofoniche in friulano;
n. 780 ore di trasmissioni radiofoniche in italiano;
n. 102 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena.
2. Rai Com si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella misura di:
n. 60 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;
n. 40 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.
3. Le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici, e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.


 

Art. 3.
Modalita' di esecuzione

1. Il palinsesto delle trasmissioni per la Regione Valle d'Aosta previsto per il periodo 7 maggio - 30 giugno 2016 e' incluso nel palinsesto semestrale per il primo semestre 2016 pervenuto da Rai Com il 25 novembre 2015.
2. Il palinsesto delle trasmissioni per il Friuli Venezia Giulia previsto per il periodo 7 maggio - 30 giugno 2016 e' incluso nel palinsesto trimestrale per il secondo trimestre 2016 pervenuto da Rai Com il 29 febbraio 2016.
3. Rai Com predispone gli schemi di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, italiana e friulana, nonche' delle trasmissioni in lingua francese che verranno realizzate nel successivo periodo 1° luglio - 31 ottobre 2016 con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione.
4. Gli schemi di massima delle programmazioni devono essere consegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese precedente il periodo di riferimento per le trasmissioni in lingua francese e, per quanto concerne le trasmissioni per il Friuli Venezia Giulia, entro il primo giorno del mese precedente il periodo di riferimento, essere sottoposti alla Commissione di cui al successivo art. 4 della presente convenzione per la verifica della rispondenza alle finalita' previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di massima, comunica a Rai Com le eventuali osservazioni.
6. Al termine del periodo di vigenza della presente convenzione, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese successivo, Rai Com inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonche' dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.
7. In caso di proroga della presente convenzione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di firma della proroga, gli schemi di palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale di cui all'art. 2, recanti l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonche' la suddivisione per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale, corredati da un prospetto relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione e la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica a Rai Com le eventuali osservazioni.
8. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Sul palinsesto relativo alle trasmissioni in lingua francese, la committente chiede il parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta.


 

Art. 4.
Commissioni consultive

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria puo' avvalersi, ai fini degli ulteriori adempimenti di competenza relativi all'attuazione della presente convenzione, delle seguenti Commissioni:
per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Commissione di cui all'art. 6 dell'«Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' per azioni R.A.I.- Radiotelevisione Italiana Spa per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla RAI dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione», approvato e reso esecutivo con legge 14 aprile 1956, n. 308, alla quale potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della Rai, degli organismi e delle istituzioni interessate;
per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, di un'apposita Commissione, composta da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per gli affari regionali, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.


 

Art. 5.
Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 2 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 9, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive, nonche' nella distribuzione settimanale dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti.


 

Art. 6.
Impianti

1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati.


 

Art. 7.
Corrispettivo

1. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 1, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde a Rai Com, per il periodo relativo alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 5.656.986,00 (cinquemilioniseicentocinquantaseimilanovecentottantasei/00), comprensivo di IVA di legge, oltre un importo pari a euro 97.534,00 (novantasettemilacinquecentotrentaquattro/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano.
2. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 2, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde a Rai Com, per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 1.072.877,00 (unmilionesettantaduemilaottocentosettantasette/00) comprensivo di IVA di legge.
3. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La fattura non potra' essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformita' delle trasmissioni effettuate e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonche' di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento. Le fatture non potranno essere emesse da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui alla normativa vigente - i competenti Ispettorati territoriali del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria le dichiarazioni attestanti l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione al periodo di vigenza della convenzione medesima.


 

Art. 8.
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le parti prendono atto che e' stato costituito ed e' mantenuto un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso un primario Istituto di credito di euro 684.000,00 (seicentottantaquattromila/00), in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del depositante.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle amministrazioni dello stato richiedenti.


 

Art. 9.
Detrazioni e penalita'

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuta a cause di forza maggiore e/o caso fortuito,, la fattura deve contenere, in detrazione dai corrispettivi previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. l della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:
euro 581,32 (cinquecentottantuno/32) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;
euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana;
euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua friulana;
euro 16.526,62 (sedicimilacinquecentoventisei/62) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;
euro 3.476,27 (tremilaquattrocentosettantasei/27) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;
euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.
2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresi' applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 955,44 (novecentocinquantacinque/94) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua slovena, italiana e friulana;
b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua francese;
c) euro 206,58 (duecentosei/58) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua slovena, da applicare al numero di ore non trasmesse;
d) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua friulana, da applicare al numero di ore non trasmesse;
e) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua italiana da applicare al numero di ore non trasmesse;
f) euro 5.422,80 (cinquemilaquattrocentoventidue/80) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua slovena da applicare al numero di ore non trasmesse;
g) euro 1.032,91 (milletrentadue/91) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse;
h) euro 5.164,57(cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse.
3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
4. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera Rai Com da eventuale responsabilita' verso i terzi.
5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente art. 7.
6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa notifica, puo' disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.


 

Art. 10.
Tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.
2. A tal fine Rai Com utilizza uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.
3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.


 

Art. 11.
Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sara' competente il Foro di Roma.


 

Art. 12.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al testo unico della radiotelevisione, nonche' alla normativa sulla contabilita' generale dello Stato.


 

Art. 13.
Spese

1. Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione sono a carico di Rai Com.


 

Art. 14.
Durata

1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci dal 7 maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016.
2. In caso di ulteriore proroga oltre il 31 ottobre 2016 della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo affidata alla RAI, le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla presente convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC, fino alla scadenza di detta proroga.
3. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.
4. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, e' immediatamente esecutiva per la Rai e per le sue societa' partecipate, mentre diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del periodo di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI.


 

Art. 15.
Accordi applicativi

1. Le Parti convengono che costituira' oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.


 

Art. 16.
Esecutivita'

1. La presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, mentre impegna Rai Com per la durata di cui al precedente art. 14, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

p. la Presidenza
del Consiglio dei ministri
Dipartimento per l'informazione
e l'editoria
Marino p. Rai Com S.p.a. De Siervo


 
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