Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 ottobre 2016
Istituzione, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento GBER 651/2014, di un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto l'accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;
Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto il Programma operativo nazionale (nel prosieguo PON) «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR», approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015;
Visto, in particolare, l'asse IV «Efficienza energetica», azione 4.3.1 «Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle citta' e delle aree periurbane», del predetto PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR», che agisce nelle regioni meno sviluppate;
Visti i Programmi operativi regionali «POR Basilicata 2014-2020 FESR», approvati rispettivamente con decisione della Commissione europea C(2015) 5901 final del 17 agosto 2015, «POR Campania 2014-2020 FESR», con decisione della Commissione europea C(2015) 8578 final del 1° dicembre 2015, «POR Puglia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della Commissione europea C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015, «POR Sicilia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della Commissione europea C(2015) 5904 final del 17 agosto 2015;
Considerato che, nell'ambito dei suddetti POR, sono previste azioni finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti, in analogia con quella identificata nel PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR» sopra menzionata;
Considerato, altresi', che la predetta azione del PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR» e dei POR indicati prevedono la definizione di un regime di aiuto diretto a sostenere la realizzazione di infrastrutture energetiche, relativamente all'energia elettrica;
Considerato, inoltre, che la stessa realizzazione di reti intelligenti potra' essere prevista da altri programmi operativi ovvero da altri strumenti nazionali o regionali;
Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto, in particolare, l'art. 48 del predetto regolamento n. 651/2014, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche;
Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno specifico regime di aiuto, secondo i criteri fissati dal regolamento n. 651/2014;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «regolamento GBER»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria);
c) «Zone assistite»: come definite dall'art. 2, punto 27, del regolamento (UE) n. 651/2014, ossia zone designate nella carta degli aiuti a finalita' regionale relativa per l'Italia al periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
d) «infrastruttura elettrica»: una infrastruttura energetica che rientra nelle seguenti categorie, come individuate dall'art. 2, paragrafo 130, del regolamento GBER 651/2014:
i. infrastruttura per la trasmissione, definita all'art. 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
ii. infrastruttura per la distribuzione, come definita all'art. 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;
iii. qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti i) e ii), per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;
iv. reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo ed alla gestione interattivi ed intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia all'interno di una rete elettrica, in vista di uno sviluppo della rete stessa, che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori), al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualita' e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;
e) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate ed i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente decreto, i costi di ammortamento e di finanziamento, se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
f) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione (direttiva 2009/72/CE, art. 2, punto 31);
g) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo, nonche' le modalita' previste per assicurare la pubblicita' della valutazione;
h) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento GBER 651/2014;
i) «impresa in difficolta'»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di societa' a responsabilita' limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della societa') da' luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla meta' del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «societa' a responsabilita' limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa' (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati nei conti della societa', a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa'» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.


 
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Al fine di consentire l'incremento diretto della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita, il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 48 del regolamento GBER 651/2014, un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche.
2. A tal fine, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di aiuti diretti a sostenere, nell'ambito delle infrastrutture elettriche ubicate nelle zone assistite, interventi:
(i) per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids);
(ii) sulle reti di trasmissione strettamente complementari agli interventi sulle reti di distribuzione dell'energia.


 
Art. 3
Durata del regime

1. Il regime di aiuti e' applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe dello stesso autorizzate dalla Commissione europea o del regolamento GBER, su cui il presente regime si fonda.


 
Art. 4
Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a euro 321.620.225 a valere sulle risorse dell'asse IV «Efficienza energetica», azione 4.3.1 del PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR».
2. Ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto possono essere messe a disposizione da altre amministrazioni nazionali o regionali, a valere su risorse nazionali o sulle dotazioni dei rispettivi Programmi operativi regionali 2014-2020, o da altri strumenti previsti dalla Programmazione regionale unitaria.
3. Qualora durante la durata del regime la dotazione annuale media di aiuto dello stesso superi euro 150 milioni , il presente decreto sara' oggetto di un piano di valutazione, da notificare alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dal verificarsi di tale condizione.


 
Art. 5
Soggetti beneficiari

1. Possono essere destinatari degli aiuti concessi sulla base del presente decreto:
a) per la realizzazione degli interventi sulla rete di distribuzione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) i concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica nelle aree interessate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per la realizzazione degli interventi sulla rete di trasmissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di aiuti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) sufficiente capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la realizzazione degli interventi;
b) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
c) non essere un'impresa in difficolta'.


 
Art. 6
Progetti ammissibili

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, in relazione all'ambito di applicazione ed alle finalita', i progetti ammissibili agli aiuti devono prevedere la realizzazione dei seguenti interventi inerenti le infrastrutture elettriche:
a) interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento dei sistemi di distribuzione;
b) interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento dei sistemi di trasmissione.
2. Ai fini dell'ammissibilita' agli aiuti ogni singolo progetto deve:
a) essere localizzato nei territori delle zone assistite;
b) essere relativo a infrastrutture elettriche interamente soggette a una regolazione in materia tariffaria e di accesso conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria sul mercato interno dell'energia, richiamata in premessa;
c) relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), essere dotato di una propria autonomia tecnica, in grado di consentire, in modo autosufficiente rispetto agli altri interventi, un quantificabile incremento diretto della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita;
d) relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), essere strettamente complementare, ossia funzionalmente connesso agli interventi sulle reti di distribuzione.
3. L'ammontare dell'aiuto non puo' essere inferiore a euro 1.000.000 e non superiore a euro 50.000.000,00 per impresa e per singolo progetto.


 
Art. 7
Effetto d'incentivazione

1. Nell'ambito del presente regime di aiuti, sono autorizzati solo gli aiuti che presentino un effetto d'incentivazione alla realizzazione dei progetti ammissibili.
2. L'effetto d'incentivazione sara' debitamente valutato in sede di selezione dei progetti. In tale contesto, potranno essere presi in considerazione, ai fini dell'aiuto, solo i progetti per i quali l'impresa interessata abbia presentato domanda scritta, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto. Per data di avvio del progetto, si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'ordine di attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
3. Ai fini della prova dell'effetto d'incentivazione la domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) nome e dimensioni dell'impresa;
b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto;
d) elenco dei costi del progetto;
e) tipologia dell'aiuto e importo dell'aiuto necessario per il progetto.


 
Art. 8
Costi ammissibili

1. I costi ammissibili, cosi' come previsto dall'art. 48, comma 4 del regolamento GBER 651/2014, sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.
2. Ai fini dell'ammissibilita' nell'ambito di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, i costi di cui al comma 1 devono:
a) essere conformi alle norme nazionali, in merito all'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2014-2020;
b) essere giustificati, secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 2, del regolamento n. 1303/2013, sulla base di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, fatta eccezione per le categorie di spesa in relazione alle quali sono previste le forme di sostegno di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento n. 1303/2013;
c) essere pagati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e l'immediata riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti;
d) essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI.
3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentali chiare, specifiche e aggiornate.


 
Art. 9
Forma e caratteristiche degli aiuti concedibili

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi, a partire dai costi di investimento ammessi, nella forma della sovvenzione diretta, nei limiti dell'intensita' massima stabilita dall'art. 48 del regolamento GBER 651/2014.
2. L'importo dell'aiuto non puo', in ogni caso, superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora il risultato operativo non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero.
3. Ai fini del calcolo dell'intensita' di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti erogabili in piu' quote ed i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito dal tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto.


 
Art. 10
C u m u l o

1. Ai fini del rispetto della soglia di euro 50.000.000,00 di aiuto per impresa e per progetto, come prevista all'art. 6, comma 2, lettera e), del presente decreto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato attribuiti ad un'impresa per il singolo progetto sovvenzionato.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, finanziati ai sensi del presente decreto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, nei limiti della citata soglia di euro 50.000.000,00 per impresa e per progetto, se questi ultimi riguardano:
a) costi del progetto che non sono ritenuti ammissibili ai sensi del presente decreto, ma ammissibili ai sensi del regolamento GBER 651/2014;
b) gli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - coperti dal presente decreto, se l'aiuto non ha ancora raggiunto l'intensita' massima consentita.
3. Qualora il sostegno finanziario globale ricomprenda finanziamenti dell'Unione gestiti a livello dell'Unione medesima, che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri, connessi con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per il rispetto della soglia di euro 50.000.000,00, per impresa e per progetto prevista dal presente decreto, a condizione che l'importo totale dell'aiuto concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi l'ammontare pari ai costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.


 
Art. 11
Modalita' attuative

1. Gli interventi del presente decreto sono attuati tramite la pubblicazione di appositi avvisi ovvero atti e provvedimenti delle amministrazioni competenti, che individuano, in conformita' con i criteri di selezione approvati nell'ambito dei singoli strumenti di programmazione e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti.
2. Le predette misure di attuazione adottate dalle amministrazioni competenti dovranno recare gli estremi del presente decreto e fare espresso riferimento all'art. 48 del regolamento GBER 651/2014.
3. Le misure di attuazione del presente decreto non possono subordinare la concessione dell'aiuto a condizioni che comportino una violazione del diritto dell'Unione indissociabile dall'aiuto e, in particolare, all'obbligo per il beneficiario di:
(i) avere la propria sede principale nel territorio della Repubblica italiana o essere prevalentemente stabilito nello stesso. E' tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nel territorio della Repubblica italiana al momento del pagamento dell'aiuto;
(ii) utilizzare prodotti o servizi nazionali.
4. Nel caso in cui i progetti siano cofinanziati attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, le amministrazioni competenti nell'attuazione delle predette misure procedono ad acquisire l'impegno da parte dei soggetti beneficiari con particolare riferimento a:
a) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle operazioni dall'art. 71 del regolamento n. 1303/2013, impegnandosi, a partire dalla data di pagamento del saldo dell'aiuto, per i cinque anni successivi a non cedere ad altri soggetti la proprieta' dell'infrastruttura agevolata, a non cessare o rilocalizzare l'attivita' produttiva al di fuori delle aree ammesse al singolo programma operativo e, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI, per i dieci anni successivi a non delocalizzare al di fuori del territorio dell'Unione europea l'attivita' produttiva;
b) adottare un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata a garantire di tenere separati i costi relativi al programma agevolato, secondo quanto stabilito dall'art. 125, paragrafo 4, punto b) del regolamento n. 1303/2013;
c) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' previste in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui regolamento n. 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione competente per l'attuazione dell'intervento;
d) attuare, secondo quanto stabilito dall'art. 125, comma 3, lettera a), il progetto nel rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilita' della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non discriminazione.


 
Art. 12
Pubblicita'

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. Le informazioni sintetiche, di cui all'allegato II del regolamento n. 651/2014, insieme al link al testo integrale della misura di aiuto, saranno trasmesse, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, alla Commissione europea, entro venti giorni dall'entrata in vigore del regime di aiuto.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, il presente decreto sara' altresi' pubblicato sul sito Internet del Ministero unitamente alle:
(i) informazioni sintetiche di cui all'art. 11 del regolamento GBER 651/2014 o di un link che dia accesso a tale testo;
(ii) informazioni di cui all'allegato III del regolamento GBER 651/2014 su ciascun aiuto erogato sulla base del presente decreto superiore a euro 500.000.
Gli obblighi di pubblicita' saranno successivamente assolti con l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla base delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso Registro.


 
Art. 13
Controllo

1. Le amministrazioni competenti per l'attuazione dei singoli interventi, ovvero il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e le regioni conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente decreto, comprese le informazioni relative all'effetto d'incentivazione degli aiuti.
2. I registri di cui al precedente comma sono conservati per dieci anni dalla data in cui e' concesso l'ultimo aiuto a norma del presente regime.
3. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse deve essere custodita dai soggetti beneficiari, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo dell'aiuto. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui il progetto sia cofinanziato attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, l'Autorita' di gestione del singolo programma operativo puo' stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.


 
Art. 14
Relazioni annuali

Il presente regime di aiuti sara' oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea dalle Autorita' italiane ai sensi dell'art. 11, lettera b) del regolamento GBER.

Roma, 19 ottobre 2016

Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2824


 
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