Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2016
Iscrizione della denominazione «Olio di Calabria» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.


IL DIRIGENTE PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 2301/2016 della Commissione dell'8 dicembre 2016, la denominazione «Olio di Calabria» riferita alla categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» e' iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 2301/2016 dell'8 dicembre 2016.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Olio di Calabria», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 20 dicembre 2016

Il dirigente: Polizzi


 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
"OLIO DI CALABRIA"

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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