Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 dicembre 2016
Rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.


IL DIRIGENTE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012, con cui Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
Visto il decreto dirigenziale in data 17 dicembre 2012 «Autorizzazione all'organismo Bureau Veritas all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2013;
Considerato che l'autorizzazione di cui al citato decreto dirigenziale in data 17 dicembre 2012 ha durata di quattro anni;
Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto Bureau Veritas con nota s.p. del 16 giugno 2016;
Viste le regole tecniche e le procedure operative dell'organismo riconosciuto allegate alla nota sopra citata;
Considerato che l'organismo riconosciuto Bureau Veritas risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 29 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 18 settembre 2012, con cui e' stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 4 luglio 2012;
Visto che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale e' stata esaminata la documentazione trasmessa dal Bureau Veritas in allegato all'istanza di rinnovo sopra menzionata, l'organismo in questione e' risultato mantenere la rispondenza ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;
Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1

Finalita' dell'autorizzazione

1. L'organismo Bureau Veritas e' rinnovata l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.


 
Art. 2

Attivita' autorizzate e norme di riferimento

1. Il Bureau Veritas, nell'ambito delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali e' autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attivita', con le relative operazioni di certificazione:
a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita';
b) assegnazione della linea di massimo carico;
c) stazzatura delle navi;
d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;
f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione;
g) tutte le altre attivita' concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo.
2. Nello svolgimento delle attivita' di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale.
2.1. Per le attivita' di cui ai punti a), b), d), e) ed f):
legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni.
2.2. Per l'attivita' di cui al punto b):
legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 «Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili».
2.3. Per l'attivita' di cui al punto c):
legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa alla stazzatura delle navi»;
decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 «Regolamento per la stazzatura delle navi»;
decreto ministeriale 25 luglio 1918 «Istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti»;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico».
3. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da pesca, il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (titolo V) e successive modifiche o integrazioni;
decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231;
decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri».
4. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da diporto, il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:
decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto»;
decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 «Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche».
5. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da passeggeri adibite a navigazione nazionale, il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» e successive modifiche o integrazioni.


 
Art. 3

Condizioni generali

1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir meno per il Bureau Veritas dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa.
2. Il Bureau Veritas mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato.
3. Il Bureau Veritas fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Genova.
4. Il Bureau Veritas assicura la disponibilita' di unita' operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le direzioni marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attivita' di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nella nota citata in premessa al presente decreto.
5. Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse.


 
Art. 4

Interpretazioni

1. Il Bureau Veritas riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonche' la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e collabora alla loro definizione, ove necessario.


 
Art. 5

Informazioni

1. Al rilascio della presente autorizzazione, il Bureau Veritas invia alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:
numero IMO;
numero Bureau Veritas;
nome (nome nave);
compartimento nave;
matricola;
GT/SL;
toca si'/no;
organismo di classe precedente;
data entrata in classe;
altra societa' di classifica;
nome armatore;
servizio nave;
data costruzione.
2. Il Bureau Veritas garantisce alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1.
3. Il Bureau Veritas invia con frequenza annuale alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonche' relative procedure operative riferite alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.
4. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere le attivita' autorizzate.
5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il Bureau Veritas pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilita' per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. Il Bureau Veritas tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.
6. Analogamente, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima il Bureau Veritas nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.
7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana.


 
Art. 6

Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, siano svolte dal Bureau Veritas con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attivita'.
2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor.
3. La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterra' opportune, dando al Bureau Veritas un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1.
5. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato al Bureau Veritas che fara' conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sara' oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo.
6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.
7. Nel corso delle verifiche, il Bureau Veritas si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne puo' disporre, in relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.
9. Il Bureau Veritas e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attivita' autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.


 
Art. 7

Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sia il Bureau Veritas che l'Amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza.


 
Art. 8

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, il Bureau Veritas si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze.
2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il Bureau Veritas abbia preso accordi.
3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Bureau Veritas sono vincolate al sistema di qualita' dell'organismo stesso.


 
Art. 9

Responsabilita'

1. Il Bureau Veritas e' direttamente responsabile dell'attivita' svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.


 
Art. 10

Durata e cessazione dell'accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al Bureau Veritas delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.
2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il Bureau Veritas, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalita' previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.


 
Art. 11

Interpretazione

1. Il presente decreto e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2016

Il dirigente generale: Pujia


 
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