Gazzetta n. 288 del 10 dicembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227
Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge del 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 3 e l'allegato B, numero 55;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014, ed in particolare l'articolo 20, contenente disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati e di attuazione delle misure di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE;
Vista la direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, e in particolare l'articolo 2;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Vista la decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE;
Vista la decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002 che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti;
Vista la decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio;
Vista la legge 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 15 settembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) domanda di autorizzazione all'immissione in commercio: la notifica di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE, volta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 19 della medesima direttiva, la notifica di cui al titolo III del presente decreto, e la domanda di cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 19 del medesimo regolamento;
i-ter) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio: la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 2001/18/CE e all'articolo 20 del titolo III del presente decreto, nonche' agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
i-quater) richiedente: il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o la domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
i-quinquies) principio di coesistenza: il principio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5.»;
b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente:

«Titolo III-bis

LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE
Art. 26-bis.
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti.
3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non riguardano la coltivazione a fini sperimentali cosi' come disciplinata dal titolo II del presente decreto.
4. Ai fini del presente titolo:
a) si intende per autorizzazione all'immissione in commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) l'autorita' nazionale competente e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 26-ter.
Adeguamento dell'ambito geografico

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM. Tale richiesta e' presentata nel corso della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed e' comunicata all'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20, in mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo 18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni.

Art. 26-quater.

Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio
nazionale

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalita' e di non discriminazione, e motivate in base a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti l'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute, nonche', se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate in base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.
3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera g), che non puo' essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione puo' essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.
5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:
a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1;
b) e' vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera b) nonche' l'autorita', di cui all'articolo 35-bis, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell'interno, nonche' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonche' le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali.

Art. 26-quinquies.

Reintegrazione nell'ambito geografico e revoca delle misure di
limitazione o divieto

1. Ogni regione o provincia autonoma puo' chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente escluso ai sensi dell'articolo 26-ter, o di revocare le misure di cui all'articolo 26-quater relativamente al proprio territorio. La richiesta di reintegrazione dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto sono predisposte con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette richieste all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio.
3. Se la coltivazione di un OGM e' stata autorizzata ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.
4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la revoca delle misure adottate ai sensi dell'articolo 26-quater, queste ultime sono revocate di conseguenza, con le medesime modalita' di cui allo stesso articolo 26-quater, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa della revoca la Commissione europea, gli altri Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet istituzionali.

Art. 26-sexies.
Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti

1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati membri o ad altre regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini della comunicazione di detti provvedimenti alla Commissione europea.
2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma 1, ritiene che non sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni geografiche, ne da' comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma confinante in cui la coltivazione degli OGM e' vietata. Se lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di adottare i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, e' vietato impiantare OGM nelle zone di frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM e' vietata ai sensi degli articoli 26-ter della direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM e' vietata ai sensi degli articoli 26-ter e 26-quater del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa tale divieto nonche' l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 35-bis.»;
c) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:

«Art. 35-bis.
Sanzioni relative al Titolo III-bis

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 75.000 chiunque viola:
a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:
1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
2) l'autorizzazione emessa dall'autorita' nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;
3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorita', ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'articolo 26-quater, comma 6;
c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3.
2. Al trasgressore e' applicata con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facolta' di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'Autorita' di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo e' devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.».


Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo degli articoli 1 e 3 e l'allegato B della
legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015,
n. 176, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
«Art. 3 (Principi generali). - 1. Il Parlamento
partecipa al processo decisionale dell'Unione europea.
2. Le Camere, in coordinamento con il Governo,
intervengono nella fase di formazione delle normative e
delle politiche europee, secondo quanto previsto dal
Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l'assistenza documentale e
informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso
l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee,
secondo modalita' stabilite d'intesa tra il Presidente del
Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.».

«Allegato B
(articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno ("regolamento IMI")
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1º giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- Il testo dell'art. 20 della legge 29 luglio 2015, n.
115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 agosto 2015, n. 178, cosi' recita:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di organismi
geneticamente modificati. Attuazione delle misure
transitorie di cui all'art. 26-quater della direttiva
2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO). - 1. Nelle more
dell'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/412 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che
modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la
possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la
coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio, ai fini dell'applicazione delle misure
transitorie di cui all'art. 26-quater della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
marzo 2001, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, richiede alla Commissione europea, entro il 3
ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle
notifiche o delle domande presentate o delle autorizzazioni
alla coltivazione di OGM gia' concesse anteriormente al 2
aprile 2015, rispettivamente, ai sensi della citata
direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003.
2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi
dell'art. 26-quater, paragrafo 4, della direttiva
2001/18/CE, confermi l'ambito geografico della sua notifica
o domanda iniziale, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere adottate misure che limitano o vietano in
tutto il territorio nazionale o in parte di esso la
coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in
base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati ai
sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE, e
successive modificazioni, o del regolamento (CE) n.
1829/2003, con le modalita' di cui all'art. 26-ter della
medesima direttiva 2001/18/CE.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti ai
sensi dei commi 1 e 2 e' punito con la multa da euro 25.000
a euro 50.000 (4). L'autore del delitto di cui al presente
comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a proprie cura e
spese, secondo le prescrizioni del competente organo di
vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a
realizzare misure di riparazione primaria e compensativa
nei termini e con le modalita' definiti dalla regione
competente per territorio.
4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti
con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli
articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
5. All'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "continuano ad
applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni
recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 4:
1) la lettera a) e' abrogata;
2) alla lettera b), le parole: "decreto legislativo
n. 92 del 1993, e successive modificazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224";
c) i commi 5 e 6 sono abrogati.».
- La direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la
direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita'
per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione
di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 marzo 2015, n. L
68.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
(Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 22 novembre
2004 n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2005, n. 5, recante disposizioni urgenti per
assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, cosi' recita:
«Art. 2 (Salvaguardia del principio di coesistenza). -
1. Le colture di cui all'art. 1 sono praticate senza che
l'esercizio di una di esse possa compromettere lo
svolgimento delle altre.
2. La coesistenza tra le colture di cui all'art. 1 e'
realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le
specificita' produttive e, per quanto riguarda le
caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in
modo da evitare ogni forma di commistione tra le sementi
transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.
2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1,
l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun
pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza
comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le
normali tecniche di coltivazione e allevamento. E' fatta
salva ogni disposizione concernente le aree protette.
3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve
assicurare agli agricoltori, agli operatori della filiera
ed ai consumatori la reale possibilita' di scelta tra
prodotti convenzionali, biologici e transgenici e,
pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate
all'interno di filiere di produzione separate rispetto a
quelle convenzionali e biologiche.».
- Il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e'
pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268;".
- Il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente
la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi
geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e
mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati,
nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE e'
pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare e' pubblicato nella G.U.C.E. 1
febbraio 2002, n. L 31.
- La decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24
luglio 2002, recante note orientative ad integrazione
dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE e' pubblicata
nella G.U.C.E. 30 luglio 2002, n. L 200.
- La decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre
2002 che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE,
il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione
in commercio di organismi geneticamente modificati come
tali o contenuti in prodotti e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 ottobre 2002, n. L 280.
- La decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3 ottobre
2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE,
il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio
e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 ottobre 2002, n. L 280.
- La legge 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001,
n. 85, S.O.
- La raccomandazione della Commissione europea del 13
luglio 2010, n. 2010/C200/01 recante orientamenti per
l'elaborazione di misure nazionali di coesistenza per
evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture
convenzionali e biologiche e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
luglio 2010, n. C 200.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) organismo: un'entita' biologica capace di
riprodursi o di trasferire materiale genetico;
b) organismo geneticamente modificato (OGM): un
organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale
genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto si
verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con
la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale
definizione:
1) una modificazione genetica e' ottenuta almeno
mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I
A, parte 1;
2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2,
non sono considerate tecniche che hanno per effetto una
modificazione genetica;
c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione
intenzionale nell'ambiente di un OGM per la quale non
vengono usate misure specifiche di confinamento al fine di
limitare il contatto con la popolazione e con l'ambiente e
per garantire un livello elevato di sicurezza per questi
ultimi;
d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di
terzi, dietro compenso o gratuitamente. Non costituiscono
immissione sul mercato le seguenti operazioni:
1) la messa a disposizione di microrganismi
geneticamente modificati per attivita' disciplinate dal
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati, ivi
comprese le attivita' che comportano collezioni di colture;
2) la messa a disposizione di OGM diversi dai
microrganismi di cui al punto 1) destinati ad essere
impiegati unicamente in attivita' in cui si attuano misure
rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il
contatto di questi organismi con la popolazione e con
l'ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza
per questi ultimi; tali misure si basano sugli stessi
principi di confinamento stabiliti dal decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 206;
3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi
esclusivamente per emissioni deliberate a norma del Titolo
II del presente decreto;
e) notifica: la trasmissione, in quadruplice copia,
con l'aggiunta di una copia per ogni regione e provincia
autonoma interessata per le notifiche di cui al Titolo II,
delle informazioni prescritte nel presente decreto
all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 2
effettuata con qualsiasi mezzo che lasci, comunque, traccia
scritta, ovvero la trasmissione di informazioni della
stessa natura ad una autorita' competente di un altro Stato
membro dell'Unione europea
f) notificante: il soggetto a carico del quale
incombe l'obbligo di notifica
g) prodotto: un preparato costituito da o contenente
OGM, che viene immesso sul mercato;
h) valutazione del rischio ambientale: la
valutazione, effettuata a norma dell'art. 5, comma 1, dei
rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente,
diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono
essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione
sul mercato di OGM;
i) consultazione pubblica: la possibilita' offerta a
qualunque persona fisica o giuridica, istituzione,
organizzazione o associazione di formulare osservazioni o
fornire informazioni in merito a ciascuna notifica;
i-bis) domanda di autorizzazione all'immissione in
commercio: la notifica di cui all'art. 13 della direttiva
2001/18/CE, volta ad ottenere l'autorizzazione di cui
all'art. 19 della medesima direttiva, la notifica di cui al
Titolo III del presente decreto, e la domanda di cui agli
articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, volta ad
ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 19 del
medesimo regolamento;
i-ter) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in
commercio: la procedura di cui all'art. 17 della direttiva
2001/18/CE e all'art. 20 del Titolo III del presente
decreto, nonche' agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE)
n. 1829/2003;
i-quater) richiedente: il soggetto che presenta la
domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5 e 17 del
regolamento (CE) n. 1829/2003 o la domanda per il rinnovo
dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 23 del
regolamento (CE) n. 1829/2003;
i-quinquies) principio di coesistenza: il principio
di cui all'art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2005, n. 5.».

 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 novembre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Lorenzin, Ministro della salute

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando



 
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