Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 9 novembre 2016
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2016-2018, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti l'art. 34 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35, 36 e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che «... si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.»;
Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che la presiede e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale sulle modalita' di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;
Viste le disposizioni sulla rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «... alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano ... una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.» e che «Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;
Visto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale sulle modalita' di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;
Vista la nota del 24 marzo 2016, prot. 3791, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentativita' sindacale al 31 dicembre 2015 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ha comunicato che, al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, evidenziando che «la sola O.S. USB PI VV.F., per l'area del personale non direttivo e non dirigente, non ha sottoscritto la Scheda riepilogativa lamentando il mancato conteggio di un certo numero di deleghe che, a suo dire, pur presentate entro il 31 dicembre 2014 alle ragionerie territoriali dello Stato competenti, non sono state attivate al 31 gennaio 2015, attraverso la prevista ritenuta in busta paga. La sigla citata non ha inteso produrre, seppure invitata, la necessaria documentazione per consentire l'attivazione dell'istruttoria con il Ministero dell'economia e le finanze, preferendo riportare sulla scheda le motivazioni della mancata sottoscrizione»;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in data 3 agosto 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2016 - 2018, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la ripartizione dei distacchi avvenga tra le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale, incluse nel menzionato decreto ministeriale del 3 agosto 2016;
Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aventi titolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonche' le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
retribuiti autorizzabili, per il triennio 2016 - 2018, nell'ambito
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.

Il contingente complessivo di sedici distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, e' ripartito, per il triennio 2016-2018, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015:
1) FNS CISL - cinque distacchi sindacali;
2) UIL PA VV.F. - tre distacchi sindacali;
3) FP CGIL VV.F. - tre distacchi sindacali;
4) CO.NA.PO. - due distacchi sindacali;
5) CONFSAL VV.F. - due distacchi sindacali;
6) USB PI VV.F. - uno distacchi sindacali.


 
Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.


 
Art. 3.
Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale
retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 9 novembre 2016

Il Ministro: Madia


 
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