Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 14 novembre 2016, n. 220
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attivita' di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identita' nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
3. La presente legge disciplina altresi', in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonche' di rapporti di lavoro nel settore.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
Si riportano i testi degli articoli 9, 21 e 33 della
Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:
"Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione."
"Art. 21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria (24) nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni."
"Art. 33.L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.".
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualita', aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realta' cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;
d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e' posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attivita' reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;
e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne' unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
h) «opera audiovisiva di nazionalita' italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalita' italiana di cui all'articolo 5;
i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;
l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
m) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attivita'. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;
n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
o) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a tassazione in Italia;
p) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
q) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;
r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
t) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
u) «cineteca»: un soggetto con personalita' giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attivita' di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
v) «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalita' di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.
2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.


Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere
l), p), r) u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2005,
n. 208, S.O.:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
(Omissis).
l) "emittente", un fornitore di servizi di media
audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle
lettere aa) e bb);
p) "produttori indipendenti", gli operatori di
comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni
audiovisive e che non sono controllati da o collegati a
emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre
anni non destinino almeno il 90 per cento della propria
produzione ad una sola emittente, anche analogica;
r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato a preventiva e
individuale autorizzazione da parte del fornitore del
servizio di accesso condizionato;
u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito
locale;
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003,
n. 87, S.O.:
"Art. 16. (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione di informazioni - hosting)
1. Nella prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non e' responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che
l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita'
dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorita' competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o
il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma
1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.".

 
Art. 3
Principi

1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:
a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalita' acquisite, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;
f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
g) promuove e favorisce la piu' ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresi' conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilita', secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;
h) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.


 
Art. 4
Funzioni e compiti delle regioni

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attivita' cinematografiche e audiovisive.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.
3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attivita' delle Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, possono promuovere attivita' dirette a rafforzare l'attrattivita' territoriale per lo sviluppo di iniziative e attivita' nel campo del cinema e dell'audiovisivo.
5. Agli organismi di cui al comma 3 puo' inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.
7. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


 
Art. 5
Nazionalita' italiana delle opere

1. La nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive e' attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:
a) nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;
b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;
c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
d) riprese effettuate principalmente in Italia;
e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
f) post-produzione svolta principalmente in Italia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalita' italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresi' stabilite la soglia minima di punteggio, nonche' le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalita' italiana dell'opera, tenendo conto delle specificita' tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.


Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297, S.O.:
"Art. 2. Definizioni
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e
in armonia con i principi generali stabiliti dagli
organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la
lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti
il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.".

 
Art. 6
Nazionalita' italiana delle opere
in coproduzione internazionale

1. Puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocita'.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprieta' delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprieta'.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonche' i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.


 
Art. 7
Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico
e audiovisivo. Cineteca nazionale

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalita' di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», puo' avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalita' commerciali.
4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse.
5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresi' le modalita' di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attivita' destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresi' le modalita' e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.


Note all'art. 7:
Si riportano i testi degli articoli 10, secondo comma,
e 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio), pubblicata nella Gazz. Uff. 16
luglio 1941, n. 166:.
"Art. 10.
(Omissis).
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo
la prova per iscritto di diverso accordo.
(Omissis)."
"Art. 46.
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica,
spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento
cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non puo' eseguire
o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati
nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di
percepire direttamente da coloro che proiettano
pubblicamente l'opera un compenso separato per la
proiezione. Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo
fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il
direttore artistico, qualora non vengano retribuiti
mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto
contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da
stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un
ulteriore compenso, le cui forme e la cui entita' saranno
stabilite con accordi da concludersi tra le categorie
interessate."
Art. 46-bis. (Articolo inserito dall' art. 3, comma 1,
D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e, successivamente, cosi'
sostituito dall' art. 6, comma 1, D.L.gs 26 maggio 1997, n.
154).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in
caso di cessione del diritto di diffusione al produttore,
spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate
un equo compenso a carico degli organismi di emissione per
ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e
nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere
stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta, altresi', un equo compenso agli autori delle
elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2
e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da
concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, e'
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n.
440.".

 
Art. 8
Valorizzazione delle sale cinematografiche

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, puo' avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilita' della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine e' definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalita' e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalita' di cui al presente articolo.


Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, lettera
d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio), pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
Art. 10.
(Omissis).
le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che
rivestono un interesse, particolarmente importante a causa
del loro riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica,
dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali
testimonianze dell'identita' e della storia delle
istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ( Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto
1997, n. 202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".

 
Art. 9
Tutela delle minoranze linguistiche

1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.


Note all'art. 9:
Per il testo dell'articolo 2 della citata legge 15
dicembre 1999, n. 482, si veda nella nota all'art. 5.

 
Art. 10
Funzioni statali

1. Il Ministero:
a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonche' l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali cosi' come la diversita' delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonche', in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;
g) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della societa' Istituto Luce-Cinecitta' srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attivita' di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;
h) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacita' critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attivita' di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche', a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13 destinate alle finalita' di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
i) svolge attivita' di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresi' le attivita' finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;
l) svolge le attivita' connesse al riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonche' le ulteriori attivita' amministrative previste dalla normativa vigente in materia;
m) svolge attivita' di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;
n) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalita' acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.


Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155,
S.O.:
"Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3,
commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, lettere
c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162,
S.O.:
"Art. 1.
(Omissis).
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte
orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita',
nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento
dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per
il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
come prioritari tra i seguenti:
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media
di produzione e diffusione delle immagini;
(Omissis).".

 
Art. 11
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

1. E' istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore».
2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo.
3. In particolare, il Consiglio superiore:
a) svolge attivita' di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' attivita' di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonche' all'attivita' di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonche' in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attivita' e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' sull'evoluzione delle professioni e delle attivita' del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonche' sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;
g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12;
h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attivita' nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' sulle relative analisi d'impatto;
i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) otto personalita' del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacita' anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;
b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilita' dei componenti e le modalita' di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.
8. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore e' soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.


Note all'art. 11:
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 89 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto
2006, n. 248), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
luglio 2007, n. 158, S.O.

 
Art. 12
Obiettivi e tipologie di intervento

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalita' della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalita' disciplinati nella sezione II del presente capo;
b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalita' disciplinati nella sezione III del presente capo;
c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalita' disciplinati nella sezione IV del presente capo;
d) erogazione di contributi alle attivita' e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' ed adeguatezza, prevedono:
a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche' alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di uno o piu' degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.
5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonche', per ciascuna tipologia di intervento e in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.


 
Art. 13
Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema
e nell'audiovisivo

1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita': distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita' speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non puo' essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.


Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29,
S.O.:
"Art. 12. Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche.
1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la
produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie
tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale (43);
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono
nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo
confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a
rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma
2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.".

 
Art. 14
Requisiti di ammissione e casi di esclusione
delle opere cinematografiche e audiovisive

1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, e' subordinata al riconoscimento della nazionalita' italiana.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:
a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
b) pubblicita' televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
d) programmi di informazione e attualita';
e) giochi, spettacoli di varieta', quiz, talk show;
f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
h) programmi televisivi.


Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere
ee), ff), ii) e mm), del citato decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
(Omissis).
ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio
televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso,
ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o
privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita'
commerciale, industriale, artigiana o di una libera
professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili,
i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita'
televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle
emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che
digitali;
ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o
servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
(Omissis).
mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita'
consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente
televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale,
nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la
fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi
presentati o esibiti;
(Omissis).".

 
Art. 15
Credito d'imposta per le imprese di produzione

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:
a) per le opere cinematografiche e' prevista l'aliquota del 30 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento puo' essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarita' dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalita' previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.


 
Art. 16
Credito d'imposta per le imprese di distribuzione

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede che:
a) l'aliquota del 30 per cento e' prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da societa' di distribuzione indipendente;
b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota e' elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalita' tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 21.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' altresi' riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purche' appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalita' del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.
4. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.


Note all'art. 16:
Per il testo dell'articolo 2 della citata legge 15
dicembre 1999, n. 482, si veda la nota all'art. 5.

 
Art. 17
Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per
le industrie tecniche e di post-produzione

1. Alle imprese di esercizio cinematografico e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.


 
Art. 18
Credito d'imposta per il potenziamento
dell'offerta cinematografica

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalita' adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.


 
Art. 19
Credito d'imposta per l'attrazione in Italia
di investimenti cinematografici e audiovisivi

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.


 
Art. 20
Credito d'imposta per le imprese non appartenenti
al settore cinematografico e audiovisivo

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima e' elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalita', le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio puo' essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Note all'art. 20:
Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione
del testo del Codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.
Si riporta il testo dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.:
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
26 marzo 1998, n. 71, S.O.:
"Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) 'Organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM
UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE
diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'articolo 39; (39)
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le
banche italiane, le banche comunitarie con succursale in
Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri,
inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati
in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute
di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei
valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori
non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure
adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1
e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari;
w-septies) "depositari centrali di titoli": i soggetti
indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del
regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento
del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari
centrali di titoli.".

 
Art. 21
Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta

1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita', anche in corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.


Note all'art. 21:
Si riportano i testi degli articoli 96 e 109, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 96. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati,
diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del
comma 1, lettera b), dell'articolo 110 sono deducibili in
ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli
interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e'
deducibile nel limite del 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del
risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli
interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza,
puo' essere portata ad incremento del risultato operativo
lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo
del risultato operativo lordo si tiene altresi' conto, in
ogni caso, dei dividendi incassati relativi a
partecipazioni detenute in societa' non residenti che
risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
n. 1), del codice civile.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza
gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione
degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto,
ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da
quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di
assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi
bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano, inoltre, alle societa'
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e alle societa' costituite per la realizzazione e
l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240, e successive modificazioni. (
5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di
assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi
assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento
del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale
di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo
degli interessi passivi maturati in capo a soggetti
partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti
partecipanti sono integralmente deducibili sino a
concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi
passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo
precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al
consolidato. La societa' o ente controllante opera la
deduzione integrale degli interessi passivi di cui al
periodo precedente in sede di dichiarazione di cui
all'articolo 122, apportando la relativa variazione in
diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi
netti dei soggetti partecipanti. (
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90,
comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente
testo unico e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti
dei soci delle societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche
alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
(Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174, S.O.:
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
"53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.".
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012)", pubblicata nella Gazzetta
ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O.:
"Art. 24. Disposizioni per lo sviluppo del settore dei
beni e delle attivita' culturali
1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo
degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come
rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri
relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le
attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per essere destinate al rifinanziamento del
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e'
disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi
da 338 a 343 sono abrogati.".

 
Art. 22
Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprieta' dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 27, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.


Note all'art. 22:
Il testo del Titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16
ottobre 1973, n. 268, S.O.
Per il testo dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O, si veda la nota all'art. 20.
Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 7, 8 e 9
del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 convertito con
modificazioni dalla L. 1° marzo 1994, n. 153 e successive
modificazioni (Interventi urgenti in favore del cinema),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12,
S.O.
"7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la
volumetria necessaria per la realizzazione di sale
cinematografiche non concorre alla determinazione della
volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati
gli oneri di concessione.
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo,
anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche
se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce
opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non e'
soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il
ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in
locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce
mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al
pagamento degli oneri di concessione anche se comporta
aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a
sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve
risultare da atto d'obbligo trascritto e non puo' essere
mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti
anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci
anni.".

 
Art. 23

Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la
distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana.
2. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa e' determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24.


 
Art. 24
Modalita' di erogazione del sostegno automatico
alle imprese cinematografiche e audiovisive

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalita' previste dall'articolo 23.
2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalita' e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25:
a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione, nonche' di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonche' la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;
b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonche' di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonche' la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25;
c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalita' distributive, avuto riguardo alle oggettive difficolta' nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.
3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 25 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalita' previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.


Note all'art. 24:
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29,
S.O.:
"Art.10. Incentivi alla produzione.
1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui
all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto,
riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5, e' concesso, su istanza dell'interessato
diretta al Direttore generale competente, a seguito delle
verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo
calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al
lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle
sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto
mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione
di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per
l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per
opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi
inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto
ministeriale di cui al comma 3.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato
prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per
la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo
12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel
patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento,
da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di
film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo
le modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al
comma 4.
3. La misura percentuale del contributo di cui al comma
1 e' articolata con criterio progressivo in base a
scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito
con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli
incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo
criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto
ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo
ammissibile a contributo, determinato in base al costo di
produzione del film, attestato da societa' di
certificazione e revisione legalmente riconosciute.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto
massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema
del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di
cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei
medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale
reinvestimento nella produzione del contributo di cui al
comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio
circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo
decreto sono, altresi', definite la periodicita' di
rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione
dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la
percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare
alla Societa' italiana degli autori ed editori, di seguito
denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
come corrispettivo del servizio di rilevazione.
5. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un
ulteriore contributo in favore del regista e degli autori
del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o
dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura
degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il
contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il
decreto ministeriale di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi
di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale
di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta
l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni
successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata
all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.".

 
Art. 25
Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto gia' previsto nei precedenti articoli, sono definiti:
a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);
c) il termine massimo entro cui l'importo puo' essere utilizzato;
d) i casi di decadenza ovvero di revoca.


 
Art. 26
Contributi selettivi

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualita' artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonche' alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di piu' aziende, siano esse piu' piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o piu' aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualita' artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalita' di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennita' comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4.
3. Il Ministero concede altresi' contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalita', le modalita', i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalita' applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalita' e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalita' per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.


 
Art. 27
Contributi alle attivita' e alle iniziative
di promozione cinematografica e audiovisiva

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attivita' di internazionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attivita' svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attivita' di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunita' ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attivita' di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attivita' finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonche' l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresi':
a) alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' srl per la realizzazione del programma di attivita' e il funzionamento della societa' e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
b) alle finalita' di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
c) alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale;
d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalita' indicate nel presente articolo.


Note all'art. 27:
Per il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. c) e f)
della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda la nota
all'art. 10.
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155,
S.O.
"Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali una proposta di
programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle
attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.".
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-quater
del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
(Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"
in persona giuridica privata denominata "Societa' di
cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998, n.
34, S.O.:
"1-quater. Per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali della Societa' di cultura nel campo del
cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema,
e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione
triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo
destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore
al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la
Commissione consultiva per il cinema, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente
efficacia triennale, salvo revoca o modificazione".
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, lett. b)
e comma 1-bis del decreto legislativo 18 novembre 1997, n.
426 (Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale
di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di
cinema"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre
1997, n. 289, S.O.:
"Art. 9. Disponibilita' finanziarie e gestione.
1. La «Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia» provvede ai suoi compiti con:
(Omissis).
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle
finalita' istituzionali della fondazione, stanziati con
determinazione triennale, negli stati di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui
al comma 1, lettera b), la «Fondazione Centro sperimentale
di cinematografia» presenta ogni tre anni, entro il 31
ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento,
un programma delle attivita', con relazione finanziaria ed
evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento
delle singole finalita' istituzionali. Il contributo, di
misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo
unico per lo spettacolo destinato al cinema, e' assegnato,
sentita la commissione consultiva per il cinema, con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".

 
Art. 28

Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali

1. Al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e' costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorita' per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.
3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorita' nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilita' economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresi' particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attivita' culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.


Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 9 e seguenti
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia),
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110, S.O.:
"Art. 5. Costruzioni private
(Omissis).
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del
patrimonio edilizio esistente nonche' di promuovere e
agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con
presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi
disorganici o incompiuti nonche' di edifici a destinazione
non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da
rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita' di
favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto specifiche leggi per
incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione
e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva
rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in
area o aree diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione
d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per
l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi
esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono
riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in
aree ad inedificabilita' assoluta, con esclusione degli
edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino
all'entrata in vigore della normativa regionale, agli
interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso.
Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano
anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto
previsto nei commi precedenti, decorso il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in
vigore della normativa regionale, si applicano, altresi',
le seguenti disposizioni:
a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli
strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche
per il mutamento delle destinazioni d'uso, purche' si
tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
b) i piani attuativi, come denominati dalla
legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico
generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma
11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto
ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle
specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali
leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura
premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), e' realizzata
in misura non superiore complessivamente al venti per cento
del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale,
o al dieci per cento della superficie coperta per gli
edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le
superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente,
sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali
esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di
presentazione della documentazione relativa al titolo
abilitativo previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011.".

 
Art. 29
Piano straordinario per la digitalizzazione
del patrimonio cinematografico e audiovisivo

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale e' costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
2. Il contributo e' concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresi' conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonche' della qualita' tecnica e della professionalita' complessiva del progetto di digitalizzazione.
3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalita' per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensita' dei contributi stessi, nonche' le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.


 
Art. 30

Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale e' dotata di contabilita' separata ed e' destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
2. La sezione e' alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.
3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalita' di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.


Note all'art. 30:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, lett.
a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
(Omissis).".

 
Art. 31
Misure dirette a favorire una migliore distribuzione
delle opere cinematografiche

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.
2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.
3. L'Autorita' di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalita' previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle citta' capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.
4. L'Autorita' di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.


Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
ottobre 1990, n. 240, S.O.:
"Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni
1. Le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5
devono essere preventivamente comunicate all'Autorita'
qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale
realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e'
prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi
di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un
ammontare equivalente all'aumento dell'indice del
deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato
e' considerato pari al valore di un decimo del totale
dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti
d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al
valore dei premi incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una
operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di
concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi
dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento
della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque
avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'art. 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di
concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga
necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione
alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel
merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo
ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita'
contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata
all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve
notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa.
7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la
scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso
in cui le informazioni fornite dalle imprese con la
comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o
non veritiere.
8. L'Autorita', entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui
al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese
interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito.
Tale termine puo' essere prorogato nel corso
dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta
giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e
dati a loro richiesti che siano nella loro
disponibilita'.".

 
Art. 32
Istituzione del Registro pubblico
delle opere cinematografiche e audiovisive

1. Presso il Ministero e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».
2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicita' notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.
3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:
a) la pubblicita' e l'opponibilita' a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;
b) la pubblicita' sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonche' sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicita' sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. L'iscrizione di un'opera nel Registro e' richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.
5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva puo' essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformita' a quanto previsto dal presente articolo.
6. La pubblicita' delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), e' assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalita' di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalita' e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;
c) al quinto comma, l'ultimo periodo e' soppresso.


Note all'art. 32:
Si riporta il testo dell'articolo 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella
Gazzetta ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, S.O.:
"Art. 103. E' istituito presso la Presidenza del
consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle
opere protette ai sensi di questa legge.
La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le
opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i beni e attivita' culturali, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi,
sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente comma, sono determinate le
caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione
delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro
nonche' la tipologia ed i requisiti formali degli atti
soggetti a trascrizione.
In detti registri sono registrate le opere soggette
all'obbligo del deposito con la indicazione del nome
dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione
e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e'
affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro
viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del
programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di
esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati nel registro sono
reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle
opere che sono loro attribuite. Per le opere
cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione
si applica alle annotazioni del registro indicato nel
secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata
nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere
tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.".

 
Art. 33
Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in
materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e
audiovisivo

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di liberta' e di responsabilita', tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettivita' della tutela dei minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, e della uniformita' di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;
b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalita' di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalita' indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;
c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento puo' intervenire;
d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;
e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei videogiochi posti in vendita.


Note all'art. 33:
La legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei film e
dei lavori teatrali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 1962, n. 109, S.O.

 
Art. 34
Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee
e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre procedure piu' trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilita' rispetto a tali obblighi;
b) adeguarsi ai principi di proporzionalita', adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;
c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano piu' funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralita' di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;
d) prevedere in particolare la riformulazione delle modalita' di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;
e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonche' delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;
f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.


 
Art. 35
Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti
di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalita' di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
b) rafforzare le opportunita' d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalita' di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Note all'art. 35:
La legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro
e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290, S.O.

 
Art. 36
Procedura di adozione dei decreti legislativi

1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo e' corredato di una relazione tecnica che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.


 
Art. 37
Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.
2. Le modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 38
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attivita' di produzione e di promozione cinematografica;
b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;
c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.


Note all'art. 38:
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104:
"Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo.
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni,
associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori
delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza,
teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche'
per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed
iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere
in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il
Fondo unico per lo spettacolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29,
S.O.:
"Art. 12. Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche.
1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la
produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie
tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 72della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono
nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo
confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a
rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma
2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280, S.O.:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
(Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge citata 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.".

 
Art. 39
Abrogazioni

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.


Note all'art. 39:
Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60
(Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in
attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche'
modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello
spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), modificato
dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 1999, n. 59.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche,
a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),
abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, S.O.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), modificata dalla presente legge,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.
Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, convertito
con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013, n. 186, S.O.

 
Art. 40
Norme transitorie

1. I crediti d'imposta di cui al capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.


Note all'art. 40:
Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, abrogato dalla
presente legge, si veda la nota all'art. 39.
Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, modificato dalla presente legge, si
veda la nota all'art. 39.
Per i riferimenti all'art. 8 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, abrogato dalla presente legge, si veda la nota
all'art. 39.

 
Art. 41
Entrata in vigore

1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone