Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2016, n. 206
Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnante.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;
Visto l'articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15;
Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Visto l'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il foglio d'ordini del Ministro delle comunicazioni 6 maggio 1929, n. 43;
Viste le circolari del Ministero della marina mercantile 9 settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n. 68 e 4 maggio 1984 n. 200;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
Visto, in particolare, l'articolo 14 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 recante la disciplina del servizio di salvataggio in piscina e alla relativa abilitazione di assistente ai bagnanti;
Viste le note del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto protocollo 32772 del 16 marzo 2016 e 51581 del 2 maggio 2016;
Visto il parere del Ministero dell'interno protocollo 0008488 del 10 maggio 2016;
Visto il parere del Ministero della salute protocollo 1540 del 7 marzo 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 23 giugno 2016;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 luglio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 28854 del 22 luglio 2016) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. DAGL 7794 P- del 27 luglio 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, Supplemento ordinario:
«Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 15, comma 3 quinquies, del
decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito dalla
legge 24 febbraio 2012, n.14 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. Differimento di termini
relativi all'esercizio di deleghe legislative) e successive
modificazioni:
«Art. 15 (Proroga di termini in materia di
amministrazione dell'interno).
(Omissis).
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la
sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
all'emanazione, entro e non oltre il 31 luglio 2016, del
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione
per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni
all'esercizio di attivita' di formazione e concessione
brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento
acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto legge
30 dicembre 2013, n.150 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito dalla legge 27
febbraio 2014, n.15:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti) - 1. All'articolo 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il
comma 3-quinquies e' sostituito dal seguente:
«3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la
sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione
per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni
all'esercizio di attivita' di formazione e concessione
brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento
acquatico rilasciate entro il 31 maggio 2011.»
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 7, comma 6 del decreto legge 30
dicembre 2015, n.210 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito con la legge 25
febbraio 2016, n. 21:
«Art. 7 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti).
(Omissis).
6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
(Omissis).».
Si riporta l'articolo 104 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
«Art. 104 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono
mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei
trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto
pubblico di interesse nazionale, come individuati
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche
in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di
cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad
impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e
inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti
ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico
di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarita' di
esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione
realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e
delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di
autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori
di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio
2001;
m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui
all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge
23 dicembre 1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran
turismo non comprese fra quelle previste dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a
motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche
indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro
italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA,
l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli
11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la
navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione,
programmazione e progettazione degli interventi aventi ad
oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la
manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle
opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei
bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di
rilievo nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione
da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico
delle navi e delle unita' da diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione
marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del
traffico marittimo denominato VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e
gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio
dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche'
alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del
rilascio dei titoli professionali marittimi; alla
individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di
mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste
dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni
interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere
la trasformazione delle compagnie portuali, anche in
relazione agli organici e all'assegnazione della cassa
integrazione guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e
dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e
loro rimorchi nonche' per unita' da diporto nautico;
ll) al rilascio di patenti, di certificati di
abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro
duplicati e aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e registrazione della
proprieta' dei veicoli e delle successive variazioni
nell'archivio nazionale dei veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a
motore e i loro rimorchi, anche tramite officine
autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3
dell'articolo 105, del presente decreto legislativo,
nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per
trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e
deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di
circolazione per ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e
di zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la
cui gestione e' regolata mediante protocolli d'intesa ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.
281/1997.».
Il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15
(Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32.
Il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996
(Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi)e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
aprile 1996, n. 85, Supplemento ordinario
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto del
Ministro dell'interno del 18 marzo 1996:
«Art. 14 (Piscine). - Lo spazio di attivita' sportiva
di una piscina e' costituito dalle vasche e dalle superfici
calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite
aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve essere
realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in
materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore
a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di
quella della vasca.
La densita' di affollamento di una piscina deve essere
calcolata nella misura di 2 m² di specchio d'acqua per ogni
bagnante.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da
un assistente bagnante quando il numero di persone
contemporaneamente presenti nello spazio di attivita' e'
superiore alle 20 unita' o in vasche con specchi d'acqua di
superficie superiore a 50 m². Detto servizio deve essere
disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche
con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m².
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il
numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le
superfici delle vasche ed applicando successivamente il
rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione
di 1 ogni 500 m².
Per vasche oltre 1.000 m² dovra' essere aggiunto un
assistente bagnante ogni 500 m².
Per assistente bagnante si intende una persona addetta
al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla
sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero
munita di brevetto di idoneita' per i salvataggi in mare
rilasciato da societa' autorizzata dal Ministero dei
trasporti e della navigazione.
Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di
assistenza agli stessi puo' essere svolto dall'istruttore o
allenatore in possesso di detta abilitazione della
Federazione Italiana Nuoto.».
- Si riporta l'art 17-bis, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di
beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Il termine e'
interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono
ammesse ulteriori interruzioni di termini.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle
premesse.
 

Allegato I
(articolo 4, comma 2)
Contenuto della domanda di cui all'articolo 4, comma 2
a) dati fiscali del richiedente;
b) dati anagrafici del richiedente persona fisica o ditta individuale; dati anagrafici di tutti i soci in caso di societa' di fatto semplice, in nome collettivo o una societa' in accomandita semplice, del legale rappresentante se il richiedente e' una societa' cooperativa, un'associazione, una societa' a responsabilita' limitata, una societa' per azioni o una societa' in accomandita per azioni;
c) data e luogo di nascita del richiedente;
d) residenza;
e) cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea);
f) diploma di scuola secondaria di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui e' stato conseguito;
g) cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
h) denominazione della persona giuridica o dell'ente;
i) statuto o dall'atto costitutivo, dai quali risulta la finalita' di formazione degli assistenti bagnante;
l) sede principale ed eventuali sedi locali;
m) tipologie di abilitazione per cui si intendono svolgere i corsi. Documentazione allegata alla domanda di cui all'articolo 4, comma 2
a) copia conforme dell'atto costitutivo registrato e copia conforme dello statuto ed eventuali successive modificazioni;
b) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
c) tariffario dei costi di formazione e di addestramento;
d) gli orari di svolgimento delle attivita' di formazione.


 

Allegato II
(articolo 4, comma 3)
Arredamento, attrezzatura tecnica e materiale didattico di cui
all'articolo 4, comma 3
Arredamento
a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilita' di superficie dell'aula per ogni allievo, ai sensi della normativa vigente. Attrezzatura tecnica minima e materiale didattico minimo
a) sagole galleggianti;
b) un binocolo;
c) un paio di pinne;
d) rullo con cinture o bretelle;
e) un megafono;
f) un rescue can;
g) bandiere di colore bianco e rosso e giallo;
h) salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
i) bombole di ossigeno secondo normativa vigente;
l) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
m) un pallone ambu e altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorita' sanitarie;
n) un tiralingua e apribocca;
o) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
p) ogni altra attrezzatura ricompresa nelle dotazioni di salvamento previste dalle ordinanze di sicurezza balneare e dalle ordinanze balneari vigenti sul territorio nazionale.


 

Allegato III
(articolo 9, comma 6)


Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, si intende per:
a) «soggetti autorizzati dallo Stato»: i soggetti in possesso di autorizzazione statale alla data di entrata in vigore del presente decreto e ogni altro soggetto autorizzato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) «assistente bagnante in acque interne e piscine»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine;
c) «assistente bagnante marittimo»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.


Note all'art. 2:
Il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85,
Supplemento ordinario.

 
Art. 3
Formazione professionale

1. L'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e' riservata a:
a) soggetti autorizzati dallo Stato;
b) scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e ogni altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. L'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo e' riservata ai soggetti autorizzati dallo Stato.


 
Art. 4
Requisiti e procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche possono ottenere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo.
2. La domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, e' sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante.
3. L'autorizzazione e' rilasciata al richiedente che deve possedere i seguenti requisiti:
a) eta' minima di anni ventuno;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) per i corsi di assistente bagnante in acque interne e piscine: abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine, rilasciata da almeno due anni;
d) per i corsi di assistente bagnante marittimo: abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo, rilasciata da almeno due anni;
e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
f) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
g) non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante nell'ultimo quinquennio;
h) adeguata capacita' finanziaria;
i) disponibilita' di locali in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene per la sede dell'attivita';
l) avere la disponibilita' di una unita' da diporto a remi conforme alle disposizioni vigenti;
m) adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, ai sensi dell'allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto;
n) allenatori tecnici di nuoto e nuoto per salvamento in possesso di abilitazione, in qualita' di istruttori;
o) medici di una struttura pubblica dell'area di medicina e chirurgia d'urgenza o dell'area di anestesia e rianimazione appartenente ai servizi di emergenza territoriale, nonche' di una figura professionale del Dipartimento di prevenzione e sanita' pubblica del servizio sanitario nazionale, in qualita' di istruttori.
4. Per le persone giuridiche, i requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) devono essere posseduti dal legale rappresentante. Nel caso in cui l'autorizzazione e' rilasciata in favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere posseduti dal socio amministratore.
5. Nel caso in cui vi sono piu' soci amministratori di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti da ognuno di questi.
6. La domanda per svolgere l'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e' presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano.
7. La domanda per svolgere l'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo e' presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
8. Gli Uffici riceventi verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda e' dichiarata inammissibile.
9. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente o del suo legale rappresentante e ha una validita' di anni dieci dalla data di rilascio ed e' rinnovata ad istanza di parte con il procedimento di cui al presente articolo.
10. Nel caso in cui sono accertate irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano intimano, mediante atto formale, ad eliminare le irregolarita' entro un termine non inferiore a quindici giorni.
11. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) il soggetto autorizzato non ottempera alle disposizioni date dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto o dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonostante l'atto di cui al comma 10;
b) il soggetto autorizzato utilizza per le lezioni personale non abilitato e non previsto dal presente decreto.
12. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui:
a) il soggetto autorizzato perde la capacita' finanziaria e i requisiti morali;
b) il soggetto autorizzato perde la disponibilita' dei locali o dell'unita' da diporto adibita alla esercitazione o l'attrezzatura tecnica e didattica;
c) sono stati adottati almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio;
d) il soggetto autorizzato non ottempera al provvedimento di sospensione dell'attivita' di cui al comma 11.
13. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione e' ritirata per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa o per espressa rinuncia degli aventi diritto.


 
Art. 5
Abilitazioni

1. Il Capo del compartimento marittimo competente rilascia l'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche nei laghi, previo superamento della prova pratica di voga per finalita' di salvamento di cui all'articolo 9, comma 3.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi.
4. Le abilitazioni sono conseguite al termine di un corso di formazione professionale istituito dai soggetti di cui all'articolo 3 e con il superamento dell'esame di cui all'articolo 9.


 
Art. 6
Corsi di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico.
2. L'impegno orario complessivo che deve essere riservato all'attivita' formativa del corso e' minimo di cento ore. Il corso e' suddiviso in un modulo teorico di venti ore, un modulo pratico di cinquanta ore e un tirocinio di trenta ore presso piscine, centri di formazione o stabilimenti balneari. Il tirocinio per il rilascio della abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine e' diretto da soggetti che hanno conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 2. Il tirocinio per il rilascio della abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo e' diretto da soggetti che hanno conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Il corso prevede prove intermedie di verifica dell'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, e' prevista una prova finale teorica e pratica.
4. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine prevede le seguenti materie:
a) nozioni fondamentali in materia di responsabilita' dell'assistente bagnante;
b) nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine;
c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare sulla base del programma di formazione riguardante l'uso del defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la normativa vigente;
d) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;
e) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;
f) tecniche specifiche di nuoto per finalita' di salvamento;
g) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;
h) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualita' delle acque di balneazione.
5. Il corso di formazione per assistente bagnante marittimo prevede le seguenti materie:
a) nozioni fondamentali in materia di responsabilita' dell'assistente bagnante;
b) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con riferimento all'ordinanza di sicurezza balneare del Capo del circondario marittimo;
c) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare;
d) nozioni fondamentali sulle correnti marine;
e) nozioni fondamentali sui fondali marini;
f) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare sulla base del programma di formazione riguardante l'uso del defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la normativa vigente;
g) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;
h) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;
i) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalita' di salvamento;
l) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;
m) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualita' delle acque di balneazione.
6. I corsi di formazione possono essere svolti in lingua francese e tedesca o in altra lingua parlata, secondo le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto approva i programmi dei corsi di formazione professionale presentati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvano i programmi dei corsi di formazione professionale presentati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
9. La domanda per l'approvazione dei corsi di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine e' presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano.
10. La domanda per l'approvazione dei corsi di formazione professione per assistente bagnante marittimo e' presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
11. Gli Uffici riceventi verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda e' dichiarata inammissibile.
12. Il provvedimento di approvazione dei corsi di formazione di cui al comma 9 e 10 e' rilasciato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente o del suo legale rappresentante e ha una validita' di anni cinque dalla data di rilascio della stessa.
13. L'autorizzazione e' rinnovata ad istanza di parte con il procedimento di cui al presente articolo.


 
Art. 7
Requisiti di ammissione ai corsi di formazione professionale

1. Per essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 6 occorrono i seguenti requisiti:
a) eta' compresa tra il diciottesimo e il cinquantesimo anno di eta';
b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) possesso del certificato di idoneita' psicofisica allo svolgimento dell'attivita' di salvamento in acque interne, piscine e marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 3, allegato I, tabella B, del decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, e successive modificazioni;
d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.


Note all'art. 7:
Il decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio
1982 e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo
1982, n. 63.

 
Art. 8
Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni

1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine e di assistente bagnante marittimo presso le Capitanerie di porto e' costituita, con decreto del Capo del compartimento marittimo competente, una commissione composta da quattro membri:
a) un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a tenente di vascello, con funzioni di presidente;
b) un medico di una struttura pubblica dell'area di medicina e chirurgia d'urgenza o dell'area di anestesia e rianimazione appartenente ai servizi di emergenza territoriale, docente del corso;
c) una figura professionale del Dipartimento di prevenzione e sanita' pubblica del servizio sanitario nazionale, docente del corso;
d) un allenatore tecnico di nuoto e nuoto per salvamento in possesso di abilitazione, istruttore del corso.
2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3.
3. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
4. La commissione:
a) provvede in merito all'ammissione dei candidati a sostenere l'esame di cui all'articolo 9, previa verifica per ogni candidato del possesso di apposito certificato di regolare frequenza del corso e di superamento della prova finale di cui all'articolo 6, rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 3;
b) provvede alla pubblicazione sui siti istituzionali e all'affissione delle date di esame presso le Capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi competenti almeno dieci giorni lavorativi antecedenti alla fissazione della prima prova teorica.


 
Art. 9
Esame per il rilascio delle abilitazioni

1. I soggetti interessati alle abilitazioni presentano alla commissione di esame domanda di iscrizione agli esami.
2. L'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente bagnante e' pubblico e consiste in una prova teorica orale e in una prova pratica davanti alla commissione. E' ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica. L'esame e' concluso con esito positivo, nel caso in cui il candidato ha superato entrambe le prove.
3. L'esame teorico orale accerta la conoscenza delle materie previste dall'articolo 6. La prova pratica accerta il possesso della capacita' e abilita' relative alle:
a) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalita' di salvamento;
b) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;
c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare.
4. L'esame puo' essere svolto in lingua francese e tedesca o in altra lingua parlata, secondo le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine non e' prevista la prova pratica di voga per finalita' di salvamento.
6. Per ciascuna sessione d'esame, la commissione predispone apposito verbale di cui all'allegato III, munito di numero progressivo, inserendo l'elenco dei candidati. Il verbale di esame e' aperto, sia per l'esame teorico sia per la prova pratica, dall'appello nominale dei candidati. All'appello segue l'identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti.
7. L'esito delle prove di esame e' annotato dal segretario nel verbale di esame. Il verbale di esame, redatto in triplice esemplare, e' firmato dalla commissione. I verbali sono conservati presso la Capitaneria di porto. Il verbale di esame e' inviato alla Regione competente per territorio.
8. Il Capo del compartimento marittimo competente, ricevuto il verbale di esame di cui al comma 7, rilascia ai soggetti interessati le abilitazioni previste all'articolo 5, secondo le istruzioni predisposte dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.


 
Art. 10
Mantenimento dell'idoneita' fisica

1. L'assistente bagnante ha l'obbligo di rinnovare annualmente il certificato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 3, allegato I, tabella B, del decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, e successive modificazioni.


 
Art. 11
Monitoraggio

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, cura con cadenza annuale, a decorrere dal 30 settembre 2017, il controllo e il monitoraggio del presente decreto.


 
Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. E' abrogato il foglio d'ordini del Ministro delle comunicazioni 6 maggio 1929, n. 43 e le circolari del Ministero della marina mercantile 9 settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n. 68 e 4 maggio 1984 n. 200.
3. A coloro che hanno conseguito, in base alle disposizioni previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino, il brevetto di assistente bagnanti, il brevetto di salvamento acquatico, rilasciati dai soggetti autorizzati dallo Stato, valido per le acque interne e le piscine, compete l'abilitazione di assistente bagnante in acque interne e piscine.
4. A coloro che hanno conseguito, in base alle disposizioni previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino, il brevetto di assistente bagnanti, il brevetto di salvamento acquatico, rilasciati dai soggetti autorizzati dallo Stato, valido per il mare, compete l'abilitazione di assistente bagnante marittimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro: Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3696


 
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