Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2016
Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unita' di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attivita' di pesca di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;
Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 34;
Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilita' delle domande;
Visto il programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione C (2015) n. 8452 della Commissione del 25 novembre 2015;
Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del programma FEAMP 2014/2020 e' pari a euro 978.107.682,20;
Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati alla priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del regolamento UE n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00;
Considerato l'accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020, che approva il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, regioni), e rispettivamente per priorita' e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse complessivamente attribuita alle amministrazioni regionali ed alla Provincia autonoma di Trento, per il quale si e' avuta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016;
Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e' individuata in qualita' di Autorita' di gestione del PO FEAMP 2014/2020;
Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.34: Arresto definitivo dell'attivita' di pesca - art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014;
Vista la relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacita' e le possibilita' di pesca (in ottemperanza all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1380/2013) trasmessa alla Commissione europea;
Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo al Piano di azione che presenta gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di flotta per cui e' dimostrata una mancanza di equilibrio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un arresto definitivo dell'attivita' di pesca per le unita' da pesca ricadenti nei segmenti in squilibrio e nelle GSA cosi' come indicati nella citata relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015;
Considerato che nel citato Programma operativo FEAMP 2014/2020, al capitolo 4.6, e' riportata la tabella di calcolo dei massimali relativi al premio per l'arresto definitivo delle attivita' di pesca;
Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di norme applicative della suddetta normativa in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle unita' e definire i criteri e le modalita' per la concessione dei relativi premi entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle GSA ed ai segmenti della flotta in sovraccapacita' cosi' come individuati nella relazione, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca;

Decreta:

Art. 1
Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo delle attivita' di pesca per la flotta da pesca mediterranea tramite demolizione, con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, come individuata nel Piano di azione - allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento UE n. 1380/2013 citati in premessa.
2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di unita' da pesca italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima con uno dei sistemi di seguito precisati:
strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle divergenti);
circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 17 e 18;
PGP - polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti, lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella GSA17 nel segmento 12<=LFT<18.
3. Per l'attuazione della misura di cui al presente decreto si applicano le norme previste dal regolamento (UE) n. 508 del Consiglio del 15 maggio 2014, nonche' le indicazioni del programma operativo.
4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto si intende prioritariamente raggiungere il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione come individuati nel piano di azione allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 citati in premessa assegnando le risorse di cui alla priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», art. 34 del regolamento (UE) n. 508/14, complessivamente fino ad euro 62.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili da concedere con le modalita' previste al successivo comma 4 dell'art. 4.
5. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il raggiungimento di quanto indicato nella relazione sono definiti dalle seguenti tabelle (tab. 1 e tab. 2) che individuano i valori minimi di stazza da ritirare per GSA (cosi' come elencate all'allegato G) e sistema di pesca con il presente provvedimento: tabella A1 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8%
sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema
a strascico/rapido risultati in overfishing, per GSA. Nella sola
GSA17, nel segmento 12<=LFT<18 si considera anche il sistema PGP:

Parte di provvedimento in formato grafico
tabella A2 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8%
sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema
circuizione e/o volante, risultati in overfishing:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato A

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Allegato B

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Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato D

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Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Requisiti di ammissibilita'

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto ministeriale devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:
il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del regolamento (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
il beneficiario non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del regolamento (UE) 966/2012;
l'unita' da pesca ha un'eta' pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) 2930/1986 del Consiglio e successive modifiche. L'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio;
l'unita' da pesca e' iscritta nel Registro comunitario nonche' in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui al all'art. 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non e' effettivamente equilibrato rispetto alle possibilita' di pesca di cui dispone tale segmento (tabella A1 e tabella A2);
l'unita' da pesca deve aver effettuato attivita' di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda;
l'unita' da pesca deve essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca almeno con uno degli attrezzi da pesca previsti dal piano di azione cosi' come indicati all'art. 1 comma 2 del presente decreto.


 
Art. 3
Modalita' di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca secondo il modello allegato A del presente decreto, deve essere presentata all'Ufficio marittimo di iscrizione della nave, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia della domanda recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito Ministero) via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - PEMAC IV ovvero, purche' l'istante sia identificato ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), con posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate a mezzo fax o consegnate direttamente al Ministero.
2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono e fax, indirizzo mail e generalita' complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi dell'unita' da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca, numero UE, valore dei GT, valore dei Kw e anno di entrata in servizio;
c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;
d) dichiarazione: «il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti».
3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.


 
Art. 4
Modalita' di istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG e/o delle matricole aggiornato.
2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di commercio industria e artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio e' erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa prefettizia antimafia.
In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento della domanda, indicando la motivazione del rigetto e le modalita' per impugnare il provvedimento.
3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 5, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale graduatoria e' articolata in sub graduatorie con riferimento a GSA e sistemi di pesca.
4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 2017, seguendo l'ordine delle sub-graduatorie, provvedendo in caso di posizioni pari merito delle ultime posizioni a determinare la preferenza attraverso la procedura del sorteggio, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi minimi di riduzione della capacita' di pesca individuati nelle tabella A1 e tabella A2 e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo le graduatorie secondo le priorita': sistema strascico/rapido e punteggio assegnato ai sensi del successivo articolo.
5. Terminate le graduatorie inerenti lo strascico/rapido, le eventuali risorse residue sono assegnate procedendo, secondo le stesse modalita', con le graduatorie inerenti il sistema circuizione/volante ed infine con quelle inerenti il sistema PGP.
Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in quindici giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.
La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.
L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.
La riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e' atto irrevocabile e il titolo e' annullato qualora il beneficiario non provveda alla demolizione dell'unita' entro i termini previsti dal successivo comma 6.
Qualora si intenda rinunciare al contributo il titolo abilitativo sara' riconsegnato se il beneficiario presentera', al Ministero, formale rinuncia al contributo, perentoriamente, entro 2 mesi dalla data di riconsegna della licenza presso l'Ufficio marittimo, trascorso tale termine il titolo verra' annullato.
6. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio.
L'Autorita' marittima puo' concedere una sola proroga di trenta giorni.
L'Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.
Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.


 
Art. 5
Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:
a) eta' dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986;
b) maggior numero di kW dell'imbarcazione;
c) maggior numero di GT dell'imbarcazione;
d) maggior numero di giorni di pesca in mare effettuati dall'unita' nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda secondo la tabella di cui all'allegato F del presente decreto.


 
Art. 6
Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato, in conformita' a quanto previsto dal programma operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto, diminuito dell'1,5% per ogni anno in piu' rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per le unita' da pesca di eta' pari o superiori a 30 anni.
2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.
3. La perdita dell'unita' da pesca, avvenuta per cause accidentali comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, e' considerata demolizione.
L'importo del premio spettante, calcolato con le modalita' di cui al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia assicuratrice.


 
Art. 7
Modalita' di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato ad avvenuta demolizione della nave comprovata dall'acquisizione, da parte del Ministero, della certificazione di avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.


 
Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti pubblici

1. L'entita' del premio, determinato con le modalita' di cui all'art. 6 e' diminuito:
a) dell'intero importo riscosso per la misura di cui all'art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca ai sensi di quanto previsto all'art. 25, comma 5 dello stesso regolamento (UE) n. 508/2014;
b) dell'intero importo riscosso per le misure finanziate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) con vincoli temporalmente vigenti sul natante alla data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.


 
Art. 9
Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.
2. L'Autorita' marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio marittimo di destinazione.


 
Art. 10
Obblighi del beneficiario

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 34, comma 5 del regolamento (UE) n. 508/2014 il beneficiario del premio di arresto definitivo non puo' registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tale sostegno.


 
Art. 11
Ulteriori adempimenti dell'Autorita' marittima

1. L'Autorita' marittima di iscrizione dell'unita' da pesca provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi la data dell'arresto definitivo, al fine di eventuali futuri controlli da parte delle Autorita' del PO FEAMP, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.
2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel momento in cui l'Autorita' marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.
Roma, 29 settembre 2016

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2647


 
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