Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 31 agosto 2016
Determinazione dei compensi per le commissioni di esame di cui al comma 114, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico», ed in particolare l'art. 2-quater, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1, comma 114, che ha previsto l'indizione, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per le istituzioni scolastiche ed educative statali;
Visti i decreti del direttore generale del personale scolastico del 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107, nonche' i provvedimenti in essi richiamati, di indizione del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente, rispettivamente, per le scuole dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado e per i posti di sostegno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, recante disposizioni in materia di compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
Visto l'art. 6 del succitato decreto interministeriale del 12 marzo 2012 che dispone per i componenti dei comitati di vigilanza un compenso di € 20,92 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche;
Considerato che per la individuazione dei criteri per la determinazione degli importi della misura dei compensi, occorre tener conto sia della professionalita' che dell'impegno richiesti per l'esame dei candidati;
Ritenuto di dover incrementare, ai sensi del richiamato art. 2-quater, decreto-legge n. 42 del 2016, i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1
Compenso base

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per effetto dell'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, viene corrisposto un compenso base lordo dipendente differenziato come segue:
1) € 502,00 - presidente;
2) € 418,48 - componente.
2. Il compenso lordo dipendente per i segretari delle commissioni di cui all'art. 3, comma 2, e' pari a € 371,84.


 
Art. 2
Compenso integrativo

1. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi viene corrisposto un compenso integrativo lordo dipendente pari ad € 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.


 
Art. 3
Limiti del compenso

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere € 4.103,40.
2. I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonche' ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.


 
Art. 4
Compenso in caso di sottocommissioni

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 1, ridotto del 50 per cento.
2. I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 3.


 
Art. 5
Dimissioni e decadenza dell'incarico

1. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.


 
Art. 6
Disposizioni finanziarie

1. All'onere complessivo del presente provvedimento determinato in euro 6.449.478,21 lordo stato si provvede a valere sulle disponibilita' dell'anno finanziario 2016 del capitolo n. 2139/6 «Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo, a.t.a. della scuola, per la mobilita' e la valorizzazione professionale del personale a.t.a., ivi compresi i compensi, il rimborso spese di trasporto ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza e le spese per le attivita' di formazione e valutazione incluse nelle procedure sunnominate. Compensi ad estranei all'amministrazione dello Stato per speciali prestazioni nelle predette commissioni di concorso» iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2016

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3876


 
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