Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2016 (vai al sommario)
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 17 ottobre 2016
Modifiche allo Statuto.


IL RETTORE

Visto lo statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli emanato con decreto rettorale n. 171 del 24 febbraio 2012;
Vista la delibera n. 2 del 28 gennaio 2015 con la quale, su proposta del rettore, il senato accademico ha nominato la commissione per la revisione dello statuto con il compito di aggiornare l'attuale statuto al fine di adeguarlo alle sopravvenute normative, nonche' di garantire l'osservanza dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa ed accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo in conformita' ai criteri direttivi fissati all'art. 2 della legge n. 240/2010;
Visti i decreti rettorali n. 134 del 17 febbraio 2015 e n. 991 del 6 novembre 2015 con i quali e' stata, rispettivamente, nominata la predetta commissione e sostituito il coordinatore della stessa;
Vista la delibera n. 38 del 27 aprile 2016 con la quale il senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 37 del 26 aprile 2016, ha approvato la proposta di revisione dello statuto elaborata dalla predetta commissione;
Vista la rettorale prot. n. 68532 del 23 giugno 2016 con la quale e' stato trasmesso al MIUR il testo integrale dello statuto modificato, per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 168/89;
Vista la nota prot. n. 10189 del 5 agosto 2016 - acquisita al protocollo di Ateneo in data 8 agosto 2016 - con la quale il MIUR ha comunicato di non aver osservazioni da formulare sul testo statutario modificato;
Rilevato che, per l'estensione e la rilevanza dell'intervento modificativo sul previgente statuto, che ha interessato la maggior parte dell'articolato ivi compreso il cambio di denominazione dell'Ateneo, e' opportuno disporre la pubblicazione della versione integrale dello statuto per garantire maggiore trasparenza e comprensione del testo,

Decreta:

Art. 1

Sono emanate le modifiche dello statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli, approvate dal senato accademico con delibera n. 38 del 27 aprile 2016 con parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 37 del 26 aprile 2016.


 
Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi
della Campania «Luigi Vanvitelli»

Art. 1.

Finalita' istituzionali

1. L'Universita' degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Ateneo, e' una comunita' scientifica e didattica, sede primaria di libera ricerca e libera formazione, luogo di elaborazione, confronto e trasmissione di saperi. Ha personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede legale nella citta' di Caserta ed e' articolata nei poli territoriali di Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Aversa e Capua.
2. L'Ateneo opera secondo i principi di autonomia universitaria costituzionalmente garantiti, nel quadro dell'ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale.
3. L'Ateneo promuove il progresso della cultura e della ricerca scientifica e la legalita' per contribuire allo sviluppo civile, sociale ed economico del Paese e, in particolare, del proprio territorio. A tal fine opera anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, con gli organismi del terzo settore e con il sistema produttivo.
4. L'Ateneo informa la propria azione al rispetto dei diritti fondamentali e di tutela della dignita' della persona, senza discriminazione alcuna e nell'interazione con le diverse culture.
5. Lo stemma ufficiale dell'Ateneo e' custodito dal rettore.


 
Art. 2

Il testo integrale dello statuto modificato e' allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale.


 

Art. 2.

Missione dell'Ateneo

1. L'Ateneo ha vocazione generalista ed esprime pluralita' di saperi.
2. L'Ateneo persegue l'eccellenza e il merito, promuove la ricerca di qualita', l'alta formazione, anche professionalizzante e interdisciplinare, stimola il continuo miglioramento didattico e scientifico al servizio della crescita umana, culturale e scientifica degli studenti.
3. L'Ateneo favorisce l'attuazione del diritto allo studio, anche in collaborazione con enti pubblici e privati a carattere nazionale e internazionale.
4. L'Ateneo garantisce le pari opportunita' nella ricerca, nello studio e nel lavoro. Ispira l'organizzazione alla valorizzazione di tutte le componenti la sua comunita'.
5. L'Ateneo promuove la ricerca di base, quella applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema economico-sociale e contribuisce a soddisfare le esigenze di sviluppo culturale della societa' mediante la diffusione delle proprie competenze scientifiche e professionali.
6. L'Ateneo adotta un sistema che favorisce la valutazione esterna e attua la valutazione interna delle attivita' al fine di garantire il loro costante miglioramento. I risultati della valutazione sono considerati anche ai fini della distribuzione premiale delle risorse alle strutture e al personale. Il sistema di valutazione d'Ateneo include il Nucleo di valutazione e il Presidio di qualita' quali attori a livello centrale per la verifica e valutazione delle attivita' e per la promozione di processi di garanzia della qualita' della didattica e della ricerca. L'organizzazione e il funzionamento del sistema di valutazione d'Ateneo sono regolati da apposita disciplina.


 
Art. 3

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.
Napoli, 17 ottobre 2016

Il rettore: Paolisso


 

Art. 3.

Codice etico

1. Il codice etico dell'Ateneo esprime le regole fondamentali di convivenza della comunita' accademica e individua le sanzioni per la violazione delle sue disposizioni.
2. Le modifiche del codice etico, proposte dal rettore, sono approvate dal senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione.


 

Art. 4.

Internazionalizzazione e mobilita'

1. L'Ateneo si riconosce appartenente allo spazio europeo dell'istruzione superiore del quale fa propri principi e strumenti e individua nella internazionalizzazione un obiettivo strategico prioritario.
2. L'Ateneo informa le attivita' alla dimensione internazionale della ricerca e della didattica. Coopera con organismi nazionali e internazionali ed attua forme di collaborazione per la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di alta formazione. Promuove la mobilita' e lo scambio di studenti, docenti, ricercatori e personale dirigenziale e tecnico-amministrativo.
3. La mobilita' internazionale di docenti e di studenti e' realizzata anche attraverso la revisione e la flessibilita' dei curricula formativi, il conseguimento di titoli congiunti o multipli, l'integrazione di periodi di studio all'estero e l'impiego di lingue straniere. L'Ateneo promuove l'uso di strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle attivita' formative.
4. L'Ateneo favorisce l'accesso alle attivita' di ricerca e di formazione da parte di istituzioni e studiosi stranieri, anche in attuazione di convenzioni con Atenei di altri Paesi.


 

Art. 5.

Principi organizzativi e di funzionamento

1. L'organizzazione e le attivita' dell'Ateneo sono ispirate ai principi di trasparenza, informazione, pubblicita', partecipazione, decentramento, efficienza, efficacia, responsabilita' e programmazione, previa individuazione delle risorse finanziarie. L'attivita' dell'Ateneo si ispira alla distinzione delle funzioni di governo, di indirizzo, di gestione, di valutazione e di controllo.


 

Art. 6.

Attivita' istituzionali

1. La ricerca e la didattica sono le attivita' istituzionali primarie dell'Ateneo. L'area medica comprende anche l'attivita' assistenziale.
2. L'Ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:
a) laurea;
b) laurea magistrale e specialistica;
c) diploma di specializzazione;
d) dottorato di ricerca;
e) master di primo livello;
f) master di secondo livello.
3. L'Ateneo favorisce la formazione continua del personale docente, di quello dirigenziale e di quello tecnico-amministrativo. Rilascia attestati relativi ad attivita' di formazione diverse da quelle di cui al precedente comma.
4. Le procedure per il rilascio dei titoli di studio e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati, in via esclusiva, dal regolamento didattico di Ateneo, in conformita' alla normativa vigente.
5. L'Ateneo assicura attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, predispone servizi di tutorato per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attivita' di orientamento post-universitario per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
6. L'Ateneo promuove borse di studio per cittadini italiani e stranieri per le posizioni previste, borse di studio, premi di operosita' scientifica, sussidi per il tirocinio formativo e di avviamento al lavoro destinati a studenti meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.


 

Art. 7.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'Ateneo sono costituite dai trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici o privati, da finanziamenti dell'Unione europea e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da:
a) tasse e contributi degli studenti;
b) contributi volontari e atti di liberalita';
c) proventi di attivita' e rendite, anche patrimoniali.
3. Le tasse ed i contributi sono determinati secondo le disposizioni legislative, in considerazione del costo dei servizi didattici offerti, delle condizioni economiche e del profitto dello studente.


 

Art. 8.

Organi di governo e strutture

1. L'Ateneo e' articolato in organi e strutture.
2. Sono organi dell'Ateneo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il nucleo di valutazione;
f) il direttore generale.
3. Gli organi di governo dell'Ateneo sono il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione che esercitano anche la funzione di indirizzo, secondo le rispettive competenze.
4. La funzione di organizzazione amministrativa e di gestione e' affidata al direttore generale, coadiuvato dai dirigenti.
5. La funzione di controllo della gestione finanziaria, amministrativo-contabile e patrimoniale e' esercitata dal collegio dei revisori dei conti.
6. Le funzioni di verifica e valutazione delle attivita' didattiche, di ricerca e amministrative sono esercitate dal nucleo di valutazione.
7. Sono strutture dell'Ateneo:
a) i dipartimenti;
b) le scuole;
c) i centri di ricerca;
d) i centri di servizio;
e) le scuole di dottorato;
f) le scuole di specializzazione.


 
Art. 9

Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dello stesso, secondo criteri di qualita', nel rispetto dei principi di autonomia, efficacia, efficienza, trasparenza, promozione del merito e pari opportunita'.
2. Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, adottando i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento non rientranti nella competenza di specifiche strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali di governo.
3. Spetta in particolare al rettore:
a) garantire la liberta' della didattica e della ricerca;
b) presiedere e convocare il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinarne le attivita' e sovrintendere alla esecuzione delle rispettive delibere;
c) sottoporre al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenendo conto delle proposte e dei pareri espressi dal senato accademico;
d) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
e) individuare e assegnare, d'intesa con il direttore generale, gli spazi e le risorse per gli interventi edilizi, secondo i programmi approvati dal consiglio di amministrazione e i relativi pareri del senato accademico;
f) vigilare sulle strutture di Ateneo;
g) adottare i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli organi previsti dal presente Statuto;
h) esercitare il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli studenti, e dove il fatto possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione di censura, procedere all'adozione della stessa, sentito il parere del collegio di disciplina;
i) nominare in servizio il personale docente dell'Ateneo e provvedere all'assegnazione e alla gestione dello stesso secondo i criteri dettati dal senato accademico, fatte salve le competenze dei dipartimenti e delle scuole;
j) presiedere il comitato di selezione per la designazione, da parte del senato accademico, dei membri del consiglio di amministrazione;
k) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, la nomina del direttore generale e del coordinatore del nucleo di valutazione; proporre al senato accademico la designazione del presidente del collegio dei revisori dei conti;
l) nominare tra i docenti di prima fascia un pro-rettore vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento;
m) esercitare la facolta' di nomina di pro-rettori funzionali con compiti in settori strategici, e delegati per specifici atti o attivita', nel rispetto delle competenze istituzionali previste;
n) proporre al senato accademico la nomina del garante di Ateneo;
o) adottare con proprio decreto, in caso di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico. Il provvedimento e' sottoposto a ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
p) emanare lo statuto e i regolamenti e proporne le modifiche.
4. Il rettore utilizza i risultati del lavoro del nucleo di valutazione e propone le misure idonee per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti delle attivita' dell'Ateneo e per l'attuazione delle misure di legge in tema di valutazione e misurazione della performance e della trasparenza.
5. Il rettore ha ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi dalla legge e dal presente statuto.


 

Art. 10.

Elezioni del rettore

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che dichiarano di optare per tale regime se eletti, in servizio presso universita' italiane, secondo le modalita' previste dal regolamento elettorale di Ateneo. Dura in carica sei anni e non e' rieleggibile.
2. L'elettorato attivo e' fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e spetta:
a) a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
b) ai rappresentanti dei ricercatori e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo negli organi collegiali di governo dell'Ateneo;
c) ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non richiamati nella precedente lettera b), i cui voti sono complessivamente valutati nella misura del 50 per cento dell'elettorato attivo dei professori. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.
d) al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lettera b), con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'Ateneo, i cui voti sono complessivamente valutati nella misura del 12 per cento dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento elettorale tutela la rappresentativita' di ciascuna articolazione del personale impegnato nei poli territoriali e nell'amministrazione centrale.
e) ai componenti del consiglio degli studenti di Ateneo.
3. Le elezioni del rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal decano. Le candidature, sottoscritte da almeno cinquanta componenti del corpo elettorale, a prescindere dalla valutazione del peso elettorale di ciascun proponente, sono presentate, a pena d'inammissibilita', tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore alla data prevista per le elezioni del rettore.
Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nell'esercizio dell'attivita' di governo dell'Universita'.


 
Art. 11.

Senato accademico: composizione

1. Il senato accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) sedici professori di ruolo, di cui dieci direttori di dipartimento e almeno tre professori di seconda fascia, tutti eletti in modo da rappresentare differenti aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;
c) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e/o ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di differenti poli territoriali, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti;
d) tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
e) quattro rappresentanti degli studenti.
2. Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il pro-rettore vicario e il direttore generale.
3. Le modalita' per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere b, c), d), e) sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.
4. Possono partecipare alle sedute del senato accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali, i presidenti delle scuole, i delegati del rettore e soggetti, anche esterni all'Ateneo, su argomenti specifici all'ordine del giorno.
5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorre o ne fa richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
6. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici. Sono tutte rieleggibili una sola volta.


 

Art. 12.

Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo politico-programmatico e contribuisce a elaborare le strategie dell'Ateneo per la programmazione, il coordinamento, il controllo e lo sviluppo delle attivita' in materia di didattica e di ricerca.
2. In particolare il senato accademico:
a) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, lo statuto, il codice etico e il regolamento didattico di Ateneo e, previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo e il regolamento del garante di Ateneo;
b) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, il regolamento elettorale di Ateneo e quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole;
c) formula proposte ed esprime parere in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
d) formula proposte ed esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle stesse, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;
e) formula proposte ed esprime parere sull'istituzione e la soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi e altre strutture didattiche e di ricerca anche interuniversitarie;
f) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Ateneo;
g) esprime parere sulle convenzioni di Ateneo e sui regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione;
h) esprime parere sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
i) esprime parere sul conferimento dell'incarico di direttore generale;
j) esprime parere sulla nomina dei componenti del nucleo di valutazione;
k) designa, su proposta del rettore, il Presidente del collegio dei revisori dei conti e il garante di Ateneo;
l) esprime parere al consiglio di amministrazione sulla programmazione e sulla destinazione dei ruoli del personale docente e sulle relative chiamate, sulla base delle proposte deliberate dai consigli di dipartimento tenuto conto della sostenibilita' didattica dell'offerta formativa;
m) esprime parere al consiglio di amministrazione sulla destinazione delle risorse in ordine all'organico del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
n) esprime parere al consiglio di amministrazione sui programmi edilizi e sull'assegnazione degli spazi da destinare alle attivita' didattico-scientifiche e relative parti comuni;
o) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i dipartimenti, le scuole e le altre strutture dell'Ateneo e ne dirime gli eventuali conflitti;
p) designa, sulla proposta di candidature formulata dal comitato di selezione costituito ai sensi del successivo art. 13, comma 4, i membri del consiglio di amministrazione, ad eccezione del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;
q) esprime parere sulle proposte di federazione e di fusione previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
r) delibera sulle proposte di afferenza dei dipartimenti alle scuole di Ateneo
s) esprime parere su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore.
3. Al senato accademico spettano le altre competenze ad esso demandate dalla legge, dal presente statuto e dalle norme regolamentari di Ateneo.
4. Il senato accademico, per gravi motivi, puo' proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo. La procedura si svolge secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo.


 
Art. 13.

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;
b) tre membri esterni;
c) tre professori di ruolo, di differenti poli territoriali dell'Ateneo, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti;
d) un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
e) una unita' di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
f) due rappresentanti degli studenti.
2. Partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il pro-rettore vicario e il direttore generale. Il presidente del collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3. Tutte le componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore e degli studenti, sono individuate tra personalita' in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di elevata esperienza professionale, con riguardi alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti di qualificazione sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.
4. I tre membri esterni del consiglio di amministrazione sono designati dal senato accademico, su una proposta di nove candidature formulate da un comitato di selezione. Il comitato, nominato dal senato accademico, e' composto dal rettore, che lo presiede, da quattro membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ed esterni al senato, da tre docenti di diversi poli territoriali dell'Ateneo, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti, e da una unita' di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. I tre membri esterni non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
5. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 1 sono designati dal senato accademico, su una proposta di candidature distinta per ciascuna categoria e pari al quadruplo dei membri da designare, formulata dal comitato di selezione di cui al precedente comma 4 e preposto alla valutazione delle istanze rispondenti all'avviso di selezione riservato al personale dell'Ateneo.
6. Il rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione sono eletti secondo modalita' stabilite dal regolamento elettorale.
7. La procedura per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
8. I componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 1 durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
9. Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali, i delegati del rettore e soggetti, anche esterni all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno.
10. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorre o ne fa motivata richiesta almeno un terzo dei componenti.


 

Art. 14.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' organo di governo, di indirizzo strategico, di programmazione e di vigilanza sull'attivita' amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e, nell'esercizio di tali funzioni, esercita le attivita' consultive previste nel presente statuto.
2. In particolare il consiglio di amministrazione:
a) esprime parere vincolante sullo statuto, sul codice etico e sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti in materia di didattica e ricerca, sul regolamento elettorale di Ateneo e sui regolamenti di competenza dei dipartimenti e delle scuole e parere sul regolamento generale di Ateneo e su quello del garante di Ateneo;
b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale;
c) approva la programmazione annuale e triennale del personale, incluse le proposte di destinazione dei ruoli di personale docente, tenuto conto delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico;
d) vigila, secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sulla sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e delibera sulla copertura finanziaria degli atti di spesa rientranti nelle sue competenze;
e) delibera, previo parere del senato accademico, sulla istituzione e sulla soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi e altre strutture didattiche e di ricerca nei limiti delle sue competenze;
f) approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale del rettore, previo parere del senato accademico;
g) approva il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo dell'Ateneo, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, e ne garantisce la trasmissione ai ministeri competenti;
h) delibera sull'assestamento e sulle variazioni del bilancio di previsione;
i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
j) delibera in materia di tasse e contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio, previo parere del senato accademico e del consiglio degli studenti;
k) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, e assegna allo stesso, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'attivita' verificandone il conseguimento;
l) delibera sulle proposte di chiamata dei docenti che i dipartimenti formulano, sentite le scuole ove costituite, previo parere del senato accademico e verifica della sostenibilita' nel tempo della relativa spesa;
m) delibera sui programmi edilizi dell'Ateneo e sull'assegnazione degli spazi da destinare alle attivita' didattico-scientifiche con relative parti comuni, previo parere del senato accademico. Gli assegnatari degli spazi ne sono responsabili esclusivi in ordine alla destinazione e all'uso;
n) delibera sulle convenzioni stipulate da qualsiasi struttura di Ateneo, previo parere del senato accademico;
o) delibera, secondo modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo, sulla costituzione o partecipazione a fondazioni e ad altri enti di diritto pubblico e privato;
p) esercita le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010;
q) designa i componenti del nucleo di valutazione, previo parere del senato accademico;
r) delibera su indennita' e compensi per cariche e membri di organi collegiali.
3. Al consiglio di amministrazione spettano le altre competenze a esso demandate dalla legge, dal presente statuto e dalle norme regolamentari di Ateneo.


 
Art. 15

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' preposto all'attivita' di controllo della gestione finanziaria, amministrativo-contabile e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti esterni all'Ateneo, di cui:
a) uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico, su proposta del rettore, tra magistrati amministrativi e contabili o avvocati dello Stato;
b) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Nel collegio almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori legali.
4. I componenti del collegio, individuati tra persone di comprovata competenza, sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
5. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.


 
Art. 16.

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' l'organo preposto alle funzioni di verifica e valutazione di specifiche attivita' dell'Ateneo, in particolare:
a) alle funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) alle funzioni di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti dell'Ateneo;
c) alle funzioni di verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) alle funzioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, da svolgere in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - e relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.
2. Il nucleo di valutazione e' composto da sette membri, proposti dal rettore, di cui quattro esterni e due docenti di ruolo dell'Ateneo, tutti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, nonche' uno studente eletto secondo modalita' definite dal regolamento elettorale.
3. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e riferisce al rettore del suo operato. Il coordinatore dell'organo, individuato tra i due docenti di ruolo dell'Ateneo, e' proposto dal rettore e nominato con la medesima procedura.
4. L'organo dura in carica tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti e' biennale e quest'ultimo puo' essere rieletto una sola volta.
5. Le modalita' di funzionamento dell'organo sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.


 
Art. 17.

Il direttore generale

1. Il direttore generale e' responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto compatibili, svolge i compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'incarico di direttore generale, di durata triennale, rinnovabile, e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Al termine del triennio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla sua scadenza, il rettore formula la proposta di conferimento dell'incarico.
3. L'incarico e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
4. Il trattamento economico del direttore generale si conforma ai criteri e parametri fissati dalla normativa di riferimento.
5. Gli obiettivi dell'azione amministrativa sono assegnati al direttore generale, per ciascun esercizio, dal consiglio di amministrazione che ne verifica il conseguimento.
6. Nell'attivita' gestionale il direttore generale e' coadiuvato dai dirigenti, ai quali puo' attribuire incarichi e responsabilita' di specifici progetti e attivita'. I dirigenti rispondono al direttore generale dei relativi risultati.
7. Il direttore generale in particolare:
a) collabora con il rettore nell'attuazione delle delibere degli organi di governo curandone l'esecuzione;
b) predispone il bilancio di previsione, sia annuale che triennale, e il conto consuntivo, collaborando con il rettore ai fini della presentazione delle relative proposte;
c) collabora con il rettore alla predisposizione della proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo;
d) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in base alla normativa vigente in tema di sanzioni disciplinari e responsabilita' dei pubblici dipendenti e cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
e) adotta gli atti di organizzazione generale delle strutture e del relativo personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
f) adotta gli atti relativi alla gestione finanziaria relativamente alle esigenze dell'organizzazione e del funzionamento della struttura tecnico-amministrativa, fatta eccezione per gli atti demandati ad altri organi o strutture a norma dello Statuto;
g) indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei funzionari anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo; ne fissa gli obiettivi annuali e ne valuta l'attivita';
h) realizza programmi e attivita' al fine di incentivare il conseguimento di obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria;
i) presenta annualmente agli organi collegiali e al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta per le materie di competenza.
j) dispone l'assegnazione degli spazi non destinati ad attivita' didattica e di ricerca con le relative parti comuni.
8. Il direttore generale propone la nomina di un vice-direttore, con funzioni vicarie, individuandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo. Il vice-direttore generale e' nominato con decreto del rettore e cessa dall'incarico alla scadenza del contratto del direttore generale.
9. Il direttore generale puo' essere sospeso o revocato dall'incarico, nelle ipotesi previste dalla legge o dal contratto di conferimento dell'incarico, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico.


 

Art. 18.

I dirigenti

1. I dirigenti attuano, per quanto di competenza e secondo le direttive del direttore generale, i programmi e i progetti approvati dagli organi di governo dell'Ateneo.
2. Per l'esercizio delle funzioni, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti amministrativi, compresi quelli relativi alla gestione finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa per le attivita' di competenza, secondo i limiti ad essi assegnati dal direttore generale. Sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa e gestionale svolta anche dagli uffici cui sono preposti e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al direttore generale. Provvedono alla valutazione del personale agli stessi assegnato, nel rispetto del principio del merito.
3. Il direttore generale, con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessita' e urgenza o di inerzia avoca a se' specifici atti di competenza dei dirigenti. Nel caso di inerzia, previa diffida scritta ad agire entro un termine.
4. In caso di vacanza della titolarita' di una ripartizione, il direttore generale provvede ad affidare il relativo incarico cosi' come disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.


 
Art. 19.

Organizzazione amministrativa e tecnica dell'Ateneo

1. A livello tecnico-amministrativo, l'Ateneo e' organizzato in strutture centrali e periferiche in considerazione degli indirizzi e dei programmi definiti dai competenti organi di governo dell'Ateneo.
2. L'organizzazione amministrativa e tecnica a livello centrale si articola in ripartizioni, uffici e centri, che possono essere strutturati in sezioni.
3. La responsabilita' delle ripartizioni, comprendenti piu' uffici, e' assegnata a personale dirigente ovvero, in mancanza, a personale appartenente alla categoria delle elevate professionalita', nel rispetto della normativa vigente.
4. La responsabilita' degli uffici, dei centri e delle sezioni e' assegnata a dipendenti in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo il grado di responsabilita' connesso alla categoria di appartenenza.
5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'Ateneo e' consentito in via eccezionale e urgente, nel rispetto delle norme vigenti.


 

Art. 20.

Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo svolge compiti propri delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle strutture decentrate di Ateneo e dell'azienda ospedaliera universitaria alle quali e' assegnato, sulla base delle disposizioni e delle scelte organizzative operate dal direttore generale e dai dirigenti, nonche' di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.


 
Art. 21.

Articolazione dell'Ateneo

L'Ateneo per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si articola in dipartimenti e scuole.


 
Art. 22.

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture organizzative finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' di didattica e formative e delle attivita' ad esse correlate e accessorie rivolte all'esterno.
2. I dipartimenti sono istituiti o soppressi con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico. L'istituzione di un dipartimento si fonda su un progetto scientifico e didattico. Il decreto di istituzione o modifica individua, per ciascun dipartimento, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari allo stesso attribuiti, i corsi di studio affidati alla sua responsabilita', i componenti, le risorse umane e materiali assegnati, l'eventuale scuola di afferenza.
3. I dipartimenti sono costituiti da professori e ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente e dal personale tecnico-amministrativo ad essi assegnato. Il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento puo' essere inferiore ai requisiti minimi prescritti per un periodo non superiore a dodici mesi. Alla scadenza del termine, laddove i requisiti minimi previsti dalla legge n. 240/2010 non sono riconseguiti, il dipartimento cessa le proprie funzioni e i suoi organi decadono automaticamente. Il decreto di soppressione emesso dal rettore, di cui al precedente comma, ha natura meramente ricognitiva. Le successive modalita' operative sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
4. I dipartimenti sono centri autonomi di gestione, nel rispetto del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo. Ad esso sono assegnate le risorse umane e materiali necessarie al funzionamento.
5. I dipartimenti possono essere articolati in sezioni con finalita' specifiche relative alla ricerca.
6. Il dipartimento, in particolare, espleta le seguenti funzioni:
a) promuove, coordina e gestisce le attivita' di ricerca dei diversi settori scientifico-disciplinari presenti al suo interno, supportando l'accesso dei docenti ai finanziamenti, incluse le risorse trasferite dall'Ateneo;
b) propone agli organi competenti, laddove non afferisce ad una scuola, l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio programmando, coordinando e gestendo le relative attivita' didattiche, la formazione continua e le altre attivita' formative, anche rivolte all'esterno;
c) formula i piani di sviluppo della didattica, previo parere dell'eventuale Scuola di afferenza, e della ricerca, nell'ambito dei quali sottopone al senato accademico le richieste di ruoli di personale docente;
d) acquisisce dall'Ateneo le necessarie risorse umane, materiali e finanziarie per lo svolgimento delle proprie attivita' e provvede all'acquisizione di risorse esterne;
e) delibera sulle borse di studio, sugli assegni di ricerca e sull'utilizzo delle risorse assegnate dall'Ateneo o da altri enti;
f) predispone le relazioni previste dalla legge sull'attivita' didattica e sull'attivita' di ricerca dei professori e dei ricercatori, anche ai fini della valutazione da parte dell'Ateneo;
g) cura le schede individuali sull'attivita' scientifica dei professori e dei ricercatori ai fini della progressione economica e della partecipazione alle commissioni relative alle procedure concorsuali;
h) organizza la valutazione interna delle attivita' di didattica e di ricerca;
i) svolge attivita' di ricerca e consulenza in base a specifici contratti e/o convenzioni;
j) in coerenza con i piani di sviluppo approvati, formula la proposta di chiamata dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori, per i settori scientifico-disciplinari ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La proposta e' approvata con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico;
k) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.
7. Le attivita' dei dipartimenti e le modalita' di funzionamento delle sezioni, sono disciplinate dal regolamento quadro di Ateneo.


 

Art. 23.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta;
d) la commissione paritetica docenti-studenti.
2. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione del dipartimento, opera in coerenza con la programmazione strategica di Ateneo, nei limiti delle risorse assegnate disponibili. I compiti, le attivita' e le modalita' di funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento quadro.
3. Il consiglio e' composto da:
a) tutti i professori e ricercatori afferenti al dipartimento;
b) una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero previsto dalla legislazione vigente;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel numero previsto dal regolamento elettorale di Ateneo.
4. Le modalita' di partecipazione e di selezione delle rappresentanze sono stabilite dal regolamento elettorale.
5. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio, senza diritto di voto e su specifici punti all'ordine del giorno, i professori a contratto titolari di insegnamenti nei corsi di studio afferenti al dipartimento e soggetti, anche esterni all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno.
6. Il segretario amministrativo del dipartimento partecipa al consiglio, senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.
7. Le rappresentanze durano in carica tre anni, salvo quella degli studenti limitata a due. I rappresentanti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
8. La programmazione dei ruoli, le delibere sui bandi di concorso, le chiamate e le prese di servizio del personale di prima e seconda fascia e le altre deliberazioni relative ai professori e ai ricercatori sono adottate dal consiglio di dipartimento nella composizione ristretta, limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
9. Il consiglio, formato ai sensi del precedente comma 3, elegge, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarano di optare per tale regime in caso di nomina, il direttore del dipartimento. Nel caso di indisponibilita' o mancanza di professori di ruolo di prima fascia o in caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia. Il regolamento elettorale definisce le modalita' di elezione del direttore.
10. Il direttore di dipartimento designa, tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento, un vice-direttore che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza. Il direttore e il vice-direttore sono nominati con decreto del rettore.
11. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta.
12. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento nell'assolvimento dei compiti istituzionali, ne promuove le attivita' ed e' responsabile del suo funzionamento. Presiede e convoca il consiglio e la giunta, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, cura i rapporti con gli organi accademici e con l'amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
13. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle funzioni e puo' esercitare funzioni deliberative su delega del consiglio di dipartimento, in conformita' alle norme del regolamento quadro. E' composta da un numero massimo di undici membri, rappresentativi di tutte le componenti del consiglio di dipartimento. Le modalita' di costituzione e di elezione dei componenti sono stabilite dal regolamento quadro.
14. I membri della giunta durano in carica tre anni, salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
15. Il direttore ha facolta' di invitare alle riunioni della giunta soggetti, anche esterni all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno.
16. Il dipartimento istituisce una commissione paritetica docenti-studenti per l'attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, e dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il placement. La commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Le modalita' della composizione della commissione e del relativo funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.


 
Art. 24.

Scuole di Ateneo

1. L'Ateneo puo' istituire e attivare, su proposta di due o piu' dipartimenti, caratterizzati da affinita' o complementarieta' disciplinare, strutture di raccordo, in numero non superiore a dodici, denominate scuole, per rispondere a esigenze di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche dei corsi di studio dei dipartimenti che ad esse afferiscono. L'istituzione delle scuole e' approvata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico. La proposta dei dipartimenti di afferenza alla scuola e' deliberata dal senato accademico con le modalita' previste dai regolamenti di Ateneo.
2. La scuola in particolare:
a) propone agli organi competenti, d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono, il piano annuale dell'offerta formativa e l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;
b) gestisce i servizi comuni per lo svolgimento delle attivita' didattiche dei corsi di studio, con modalita' stabilite dai competenti organi di Ateneo e risorse all'uopo destinate dagli stessi d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono;
c) coordina, d'intesa con i consigli dei dipartimenti e di corso di studio, l'attribuzione degli incarichi didattici ai docenti;
d) esprime parere sulla programmazione dei professori e dei ricercatori approvata dai dipartimenti che la costituiscono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa richiesta.
3. Il funzionamento della scuola e' disciplinato da apposito regolamento.
4. La scuola coordina le attivita' assistenziali, ove espletate, secondo le modalita' e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale e l'azienda ospedaliera universitaria (A.O.U.), garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca.
5. Sono organi della scuola:
a) il presidente;
b) il consiglio;
c) la commissione paritetica docenti-studenti.
6. Il presidente della scuola e' eletto dai componenti del consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni e puo' essere rieletto una sola volta. Il presidente puo' designare tra i componenti del consiglio, un vice-presidente che lo coadiuva nelle funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
7. Il consiglio della scuola e' organo deliberante composto dai direttori dei dipartimenti costituenti la scuola, da una rappresentanza elettiva degli studenti nel numero minimo previsto dalla legislazione vigente, e da docenti, in numero non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti, eletti tra i componenti delle giunte dei dipartimenti ovvero tra i coordinatori dei corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali. Nella costituzione del consiglio deve essere garantita la rappresentativita', proporzionale al rispettivo numero dei componenti, di tutti i dipartimenti costituenti la scuola. Il consiglio della scuola di area medica, ove costituita, e' composto ai sensi dell'art. 31 del presente statuto. I componenti del consiglio diversi dai direttori di dipartimento durano in carica tre anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti, il cui mandato e' biennale. I componenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. La composizione specifica del consiglio e le sue modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento di funzionamento della scuola.
Al consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, fino a tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nominati secondo le previsioni del regolamento di funzionamento della scuola.
8. Le modalita' di istituzione e attivazione della scuola sono definite dal regolamento quadro. Le modalita' di elezione dei componenti del consiglio sono definite dal regolamento elettorale di Ateneo.
9. Le scuole istituiscono la commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 23, comma 16 del presente statuto.


 

Art. 25.

Scuole di dottorato

1. L'Ateneo puo' istituire, anche in collaborazione con altre universita', scuole di dottorato. La scuola di dottorato e' istituita con decreto del rettore, previo parere del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione.
2. Le scuole di dottorato di Ateneo hanno autonomia didattica e organizzativa.
3. Sono organi della scuola di dottorato di Ateneo:
a) il direttore;
b) il comitato scientifico.
4. Le scuole di dottorato e le competenze dei relativi organi sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.


 

Art. 26.

Scuole di specializzazione

1. L'Ateneo istituisce, anche in collaborazione con altre universita', scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge.
2. Salvo diversa disciplina legislativa, alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni del presente statuto.
3. L'istituzione delle scuole di specializzazione ha luogo, su proposta dei consigli di dipartimento o delle scuole, con decreto del rettore, previo parere del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione.
4. Le scuole di specializzazione hanno autonomia didattica e organizzativa; la gestione e l'autonomia sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
5. Sono organi della scuola di specializzazione:
a) il direttore;
b) il consiglio.
6. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento e dell'organizzazione della scuola. E' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. I criteri e le modalita' di elezione del direttore della Scuola di specializzazione sono definiti dal regolamento elettorale.
7. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti dal regolamento elettorale. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio della scuola i docenti a contratto, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale.


 
Art. 27.

Corsi di dottorato

1. L'Ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), allo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire, a livello nazionale e internazionale, le competenze necessarie all'esercizio di attivita' professionali di elevata qualificazione.
2. La proposta di istituzione di un corso di dottorato, presentata da uno o piu' consigli di dipartimento, e' approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere vincolante del senato accademico.
3. I corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti in consorzio o in convenzione tra l'Ateneo ed universita', enti di ricerca pubblici e privati, italiani o stranieri di alta qualificazione. In questo ultimo caso, la sede amministrativa del dottorato e' l'Ateneo cui spetta il rilascio del titolo accademico.
4. Sono organi del corso di dottorato, il coordinatore e il collegio dei docenti composto da docenti in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, che eleggono il coordinatore e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Il coordinatore ha la responsabilita' scientifica e organizzativa del corso di dottorato.
5. I corsi di dottorato di ricerca possono afferire a scuole di dottorato.


 

Art. 28.

Master e corsi di perfezionamento

1. I master di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione sono istituiti, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati e/o delle scuole, con decreto del rettore, previo parere del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione. La relativa attivita' e' svolta con autonomia didattica e organizzativa. L'Ateneo rilascia titoli di master universitario di primo e di secondo livello, o attestati di frequenza, secondo le vigenti norme di legge.
2. I master possono essere organizzati d'intesa con altri soggetti pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica o professionale.
3. Sono organi del master il direttore e il comitato scientifico. Quest'ultimo elegge il direttore ed e' composto da docenti dell'Ateneo e da esperti esterni indicati dal consiglio di dipartimento o della scuola che ha attivato il master.
4. Sono organi del corso di perfezionamento, il direttore e il consiglio. Il consiglio e' composto da tutti i docenti del corso, che eleggono il direttore e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Il direttore ha la responsabilita' scientifica e organizzativa del corso.
5. I master e i corsi di perfezionamento sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.


 
Art. 29.

Centri di ricerca

1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno e a forte carattere interdisciplinare, di durata pluriennale e che coinvolgono obbligatoriamente le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, previo parere del senato accademico, delibera la costituzione di centri di ricerca, anche inter-universitari, senza oneri aggiuntivi.


 

Art. 30.

Centri di Servizio

1. L'Ateneo istituisce, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, centri di servizio per la produzione, erogazione e gestione di beni o servizi a supporto delle attivita' istituzionali. I centri di servizio possono essere costituiti quali centri autonomi di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo e il sistema museale di Ateneo sono centri autonomi di spesa, disciplinati da apposito regolamento.
3. La tipologia, l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei centri di servizio per le attivita' tecnico-amministrativo-gestionali di Ateneo, per la didattica e per la ricerca e i relativi organi sono disciplinati da regolamenti. La gestione e l'autonomia contabile sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.


 
Art. 31.

Rapporti tra Ateneo e servizio sanitario

1. L'Ateneo, nel rispetto dei fini istituzionali di alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettivita', instaurando rapporti di collaborazione con il servizio sanitario nazionale (SSN), i servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
2. I rapporti di collaborazione di cui al precedente comma si realizzano mediante l'azienda ospedaliera universitaria, di seguito A.O.U., di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. In particolare, la collaborazione tra Ateneo e servizio sanitario regionale (SSR) si attua tramite la scuola di area medica ed altre strutture didattiche o dipartimenti mediante accordi che assicurano la piu' ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio e che garantiscono l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di didattica e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanita', nel rispetto dello stato giuridico e dei diritti del personale medesimo e del personale tecnico-amministrativo che collabora, presso le strutture dell'A.O.U., al conseguimento degli obiettivi assistenziali e di ricerca.
3. La scuola e i suoi organi, operano secondo le disposizioni del presente statuto. La scuola coordina i corsi di studio dell'area sanitaria con la missione dell'Ateneo e delle aziende sanitarie ad essa correlate e partecipa alle attivita' assistenziali.
4. Il presidente della scuola e' eletto in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 24 del presente statuto.
5. L'organo deliberante della scuola, denominato consiglio di scuola e' composto da:
a) il presidente
b) i direttori dei dipartimenti costituenti la struttura;
c) una rappresentanza elettiva degli studenti dei corsi afferenti ai dipartimenti coinvolti, nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
d) i presidenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; il presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentarie; cinque rappresentanti tra i presidenti degli altri corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla scuola, scelti con modalita' determinate dal regolamento elettorale;
e) un coordinatore dei dottorati attivi nei dipartimenti costituenti, scelto con modalita' definite dal regolamento elettorale;
f) tre rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione, di cui uno di area medica, uno di area chirurgica e uno dell'area dei servizi, scelti con modalita' definite dal regolamento elettorale;
g) cinque rappresentanti di direttori universitari dei dipartimenti assistenziali ad attivita' integrata (DAI) dell'A.O.U. di riferimento, scelti con modalita' definite dal regolamento elettorale;
h) sei rappresentanti tra i docenti afferenti alle giunte dei dipartimenti della scuola scelti con modalita' determinate dal regolamento elettorale, di cui un professore di prima fascia, due professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Il direttore generale dell'A.O.U. o un suo delegato puo' partecipare, su invito del presidente e per specifiche tematiche, ai lavori del consiglio di scuola, senza diritto di voto.
7. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il servizio sanitario, il consiglio della scuola delibera, previo parere dei dipartimenti afferenti e sentite le organizzazioni sindacali, sull'organizzazione e sulla coerenza delle attivita' assistenziali a supporto dell'attivita' didattica. Oltre alle funzioni previste dal presente statuto, esprime parere al rettore, per quanto di sua competenza, in ordine all'organizzazione e all'attribuzione delle responsabilita' nell'attivita' assistenziale.
8. Il consiglio della scuola esprime parere sulle deliberazioni degli organi di Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il servizio sanitario. Il presidente della scuola e' membro di diritto dell'organo di indirizzo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e in tale veste cura i rapporti con l'A.O.U., secondo quanto previsto dalla normativa e da accordi specifici. Al presidente della scuola possono essere conferite deleghe da parte del rettore in ordine a funzioni in ambito sanitario.
9. I rapporti tra Ateneo e A.O.U., e quelli tra scuola e A.O.U., possono essere ulteriormente disciplinati da appositi atti.


 
Art. 32.

Consiglio dei direttori di dipartimento

1. E' istituito il consiglio dei direttori di dipartimento composto dai direttori dei dipartimenti dell'Ateneo, con funzioni propositive e consultive. La sua composizione e le modalita' di funzionamento sono disciplinate dal regolamento quadro dei dipartimenti.


 

Art. 33.

Consiglio di corso di studio

1. Per ogni corso di laurea o laurea magistrale e' istituito un consiglio di corso di studio o di piu' corsi di studio, anche di classi diverse.
2. Il consiglio di corso di studio e' istituito su proposta dei dipartimenti interessati o della scuola.
3. Le modalita' di istituzione e di funzionamento, i compiti del consiglio di corso di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo. Sono di competenza del consiglio di corso di studio la programmazione e l'organizzazione della didattica, l'approvazione dei piani di studio. La programmazione didattica e' effettuata d'intesa con i dipartimenti interessati.
4. Il consiglio di corso di studio e' costituito dai docenti di ruolo che insegnano e afferiscono al corso, da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge. Le modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta, sono definite dal regolamento elettorale.
5. All'atto della proposta di istituzione di un corso di studio tra due o piu' dipartimenti, i rispettivi consigli deliberano in merito alla sede amministrativa.
6. I docenti di ruolo possono afferire ad un unico consiglio di corso di studio. Nel caso di titolarita' di insegnamenti in piu' corsi di studio, anche afferenti a distinti dipartimenti, possono partecipare con diritto di voto alle attivita' di tutti i consigli di corso in cui insegnano, concorrendo in quel caso alla formazione del numero legale.
7. I professori a contratto possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio di corso di studio senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto.
8. Il consiglio di corso di studio e' coordinato da un presidente, eletto tra i professori di ruolo che afferiscono al consiglio, secondo le modalita' definite dal regolamento elettorale. Il presidente convoca il consiglio con le modalita' previste dal regolamento didattico di Ateneo, vigila sulle attivita' del corso di studio ed e' responsabile delle procedure che riguardano l'offerta formativa. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile una sola volta.


 

Art. 34.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' organismo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo. Ha funzioni propositive e consultive.
In particolare:
a) esprime parere in materia di tasse e contributi;
b) esprime parere su problematiche proposte dal rettore o da altri organi di Ateneo;
c) formula proposte su temi di interesse degli studenti;
d) esprime parere in ordine alla designazione del garante di Ateneo proposta dal rettore.
I pareri sono resi entro il termine perentorio di 30 giorni dall'acquisizione della relativa proposta.
2. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello nazionale, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di Ateneo, da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione, da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da due rappresentanti degli studenti eletti in seno al comitato per lo sport universitario. Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono definite nel regolamento elettorale.
3. I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.
4. Il consiglio degli studenti e' costituito con decreto del rettore, si puo' articolare anche in commissioni elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento.
5. Ai componenti del consiglio degli studenti e' garantita la possibilita' di accesso ai dati necessari all'espletamento del mandato.
6. Con apposito regolamento, emanato con decreto del rettore, sono fissati i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del consiglio.


 

Art. 35.

Garante di Ateneo

1. Il garante di Ateneo e' il difensore dei principi di imparzialita', trasparenza e correttezza delle attivita' che si realizzano all'interno dell'Universita'.
2. Il garante, con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e funzionale, esercita funzioni di verifica, controllo, segnalazione e proposta agli organi di governo, in ordine a questioni concernenti liberta', diritti e doveri sanciti dal presente statuto e da altre disposizioni dell'ordinamento universitario.
3. Il garante e' scelto tra persone di idonea qualificazione e riconosciuta probita'. E' designato dal senato accademico, su proposta del rettore, previo parere del consiglio degli studenti e nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. L'azione del garante si attiva d'ufficio o su iniziativa scritta, non anonima, di qualsiasi membro della comunita' appartenente ad una delle componenti di Ateneo.
5. Il garante assicura la riservatezza, l'anonimato e il segreto d'ufficio sulle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni. Il garante ha accesso ai dati necessari all'espletamento del mandato.
6. Il garante si avvale di un apposito ufficio munito di supporto amministrativo di adeguato livello professionale.
7. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'ufficio del garante sono disciplinate con apposito regolamento.


 

Art. 36.

Collegio di disciplina dei docenti

1. Il collegio di disciplina dei docenti, su iniziativa del rettore, istruisce i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, che danno luogo a una sanzione superiore alla censura, ed esprime il parere vincolante previsto dalla normativa vigente. Esprime parere non vincolante nei procedimenti che danno luogo alla sanzione non superiore alla censura. Opera secondo i principi del giudizio tra pari e del principio del contraddittorio.
2. Il collegio e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da professori e ricercatori, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda e' composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza e' composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi.
3. I componenti del collegio sono nominati dal rettore, previa designazione del senato accademico, durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili una sola volta.
4. I membri supplenti subentrano nelle ipotesi di impedimento, nonche' di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del collegio, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull'istanza di ricusazione di un membro del collegio si pronuncia il collegio stesso. Sull'istanza di ricusazione di due o piu' membri si pronuncia il senato accademico.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento del parere del collegio, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ai sensi di legge o dispone l'archiviazione del procedimento.
7. Le modalita' di funzionamento del collegio sono definite dal regolamento generale di Ateneo.


 

Art. 37.

Collegio di disciplina degli studenti

1. Il collegio di disciplina degli studenti e' composto da un professore ordinario, da un professore associato, da un ricercatore e da due studenti.
2. La componente studentesca e' designata dal consiglio degli studenti e dura in carica due anni accademici. I professori e i ricercatori sono nominati dal rettore, previa designazione del senato accademico e durano in carica tre anni accademici. Entrambe le componenti sono rinnovabili una sola volta.
3. Si applicano le disposizioni del presente statuto concernenti il collegio di disciplina dei docenti, in quanto compatibili.


 

Art. 38.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

1. Il comitato unico di garanzia per la valorizzazione del benessere dei dipendenti e degli studenti, per le pari opportunita' e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG, assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni, anche in materia di mobbing.
2. Il CUG promuove la parita' effettiva fra i generi. A tal fine individua le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e propone le iniziative necessarie a rimuoverle. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica. Il CUG assicura l'adozione di politiche di conciliazione e assume, nell'ambito delle sue competenze, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.
3. Il CUG e' formato da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, da tre componenti appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo designati dal direttore generale, da tre componenti appartenenti ai ruoli del personale docente designati dal senato accademico. Per l'estensione alla componente studentesca delle attivita' di pertinenza del CUG che non riguardano il personale, il comitato e' integrato da 2 componenti designati dal consiglio degli studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di studio e dei dottorandi/specializzandi. Il collegio e' composto da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie di sua competenza e in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi.
4. La modifica del numero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo determina la variazione paritaria del numero dei componenti di cui al precedente comma.
5. Il presidente del CUG e' nominato dal rettore, su proposta dello stesso comitato.
6. I componenti del CUG sono nominati con decreto del rettore e durano in carica tre anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi che durano in carica due anni accademici. I componenti possono essere rinnovati una sola volta.
7. I compiti specifici e le modalita' di funzionamento del CUG sono definiti, nel rispetto della normativa vigente, da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.


 

Art. 39.

Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario, di seguito denominato CUS, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.
2. Il comitato e' composto dal rettore, o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da due membri designati dal Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.); da due studenti designati dal consiglio degli studenti; dal direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni di segretario. I membri del Comitato sono nominati con decreto rettorale e durano in carica tre anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni.
3. Il comitato realizza le sue attivita' mediante convenzioni stipulate con enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.


 
Art. 40.
Accordi con enti e societa'. Fondazioni, consorzi o altre forme
associative

1. L'Ateneo, al fine esclusivo di migliorare il perseguimento delle finalita' proprie delle attivita' istituzionali e, in ogni caso, ne' in sostituzione, ne' in conflitto con le stesse o con i propri interessi, puo' promuovere e partecipare a enti, societa', fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione. Condizioni e modalita' di partecipazione sono disciplinate da apposito regolamento.
2. La deliberazione di partecipazione e di costituzione dei soggetti di cui al comma precedente, adottata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico, e' motivata anche in ordine ai benefici attesi.


 

Art. 41.

Accordi con universita'

1. Il rettore puo' stipulare accordi, nell'interesse dell'Ateneo o di piu' strutture didattico-scientifiche, con altre universita' al fine di implementare e razionalizzare l'offerta formativa, l'attivita' scientifica, i servizi tecnico-amministrativi e quelli a supporto della didattica e della ricerca.
2. Gli accordi sono sottoscritti dal rettore, qualora di interesse generale dell'Ateneo o di interesse di piu' strutture didattico-scientifiche.
3. Gli accordi, previa comunicazione scritta al rettore e decorso il termine di trenta giorni dalla stessa, sono sottoscritti dal responsabile della struttura di Ateneo, qualora di interesse esclusivo della stessa e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.


 

Art. 42.

Partecipazione ad altri soggetti

La partecipazione dell'Ateneo ad altri soggetti ha luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) attestazione del livello universitario dell'eventuale attivita' formativa svolta;
b) disponibilita' delle necessarie risorse finanziarie e organizzative;
c) destinazione di eventuali utili a finalita' istituzionali dell'Ateneo;
d) espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Ateneo in occasione di aumenti di capitale;
e) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di societa' consorziate;
f) diritto di recesso nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica e' modificato;
g) facolta' di delega, a docenti di ruolo, della rappresentanza dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici costituiti;
h) previsione di un elenco aggiornato, sul sito web dell'Ateneo, di tutti i soggetti ai quali esso partecipa e dei rappresentanti designati.


 

Art. 43.

Federazioni, fusioni

1. L'Ateneo puo' federarsi o fondersi, secondo la normativa vigente, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o a determinate strutture, con altre universita' nonche' con enti pubblici o privati, di ricerca o di alta formazione. La proposta di federazione o fusione, motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 240/2010, anche su iniziativa del senato accademico, e' formulata dal rettore ed e' approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Della proposta di fusione o federazione, con le relative motivazioni, e' data informazione preventiva a tutti i componenti la comunita' accademica.


 
Art. 44.

Incompatibilita'

1. Le cause di incompatibilita' previste dal vigente ordinamento, dal presente statuto e da altre fonti normative sono di stretta interpretazione.
2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione e' fatto divieto:
a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato;
b) di essere componente di altri organi dell'Ateneo salvo che del consiglio di dipartimento, del consiglio della scuola, del consiglio di corso di studio e dei consigli e comitati scientifici relativi ad altre attivita' istituzionali;
c) di ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione;
d) di rivestire alcun incarico di natura politica, per la durata del mandato;
e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Consiglio universitario nazionale e l'ANVUR;
f) di ricoprire, presso altre universita' italiane statali, non statali o telematiche, la carica di rettore o far parte del relativo consiglio di amministrazione, senato accademico, nucleo di valutazione o collegio dei revisori dei conti.
3. Le incompatibilita' previste dal precedente comma 2 si estendono anche al pro-rettore vicario.
4. Il presidente e i componenti del nucleo di valutazione non possono far parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
5. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con la carica di presidente e direttore di corsi di studio e di scuole di dottorato, di Ateneo e di specializzazione, salvo che la condizione di cumulo delle cariche risulta inevitabile per indisponibilita' di altre candidature.
6. Ciascun rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e degli studenti puo' far parte soltanto di uno tra i seguenti organi: senato accademico, consiglio di amministrazione e nucleo di valutazione.


 

Art. 45.

Attivita' esterne dei docenti. Attivita' didattiche e di ricerca

1. I docenti a tempo pieno possono svolgere:
a) attivita' libere anche se retribuite;
b) attivita' subordinate ad autorizzazione del rettore.
2. I docenti a tempo pieno, previa comunicazione al rettore, possono liberamente svolgere: attivita' di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di collaborazione scientifica e di consulenza, di comunicazione e di divulgazione scientifica e culturale, attivita' pubblicistiche ed editoriali. Le attivita' sono espletate sotto la responsabilita' personale del docente.
3. Previo parere favorevole del direttore del dipartimento di afferenza e su autorizzazione del rettore, i docenti a tempo pieno possono assumere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.
4. I docenti a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purche' non determinanti situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo.
5. Le attivita' didattiche e di ricerca dei docenti dell'Ateneo, in regime di tempo pieno e definito, aventi carattere non occasionale, presso universita' o centri di ricerca esterni all'Ateneo, sono subordinate all'autorizzazione del rettore, previo parere favorevole del direttore di dipartimento di afferenza. Le stesse attivita' realizzate all'interno dell'Ateneo, in dipartimenti o scuole diversi da quelli di afferenza, sono libere, previa comunicazione al direttore del proprio dipartimento che ne valuta la compatibilita' con le esigenze di servizio.
6. E' fatto divieto ai docenti esercitare attivita' proprie del commercio e dell'industria, fatta salva la costituzione e la gestione di societa' con caratteristiche di spin-off o di start up universitari.
7. Le ulteriori modalita' per l'esercizio di attivita' esterne dei docenti e l'attivita' conto terzi svolta dai Dipartimenti sono disciplinate da apposito regolamento.


 

Art. 46.

Anno accademico

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Per particolari motivi di interesse superiore degli studi, le date di decorrenza possono essere derogate previa delibera del senato accademico e parere del consiglio di amministrazione.


 

Art. 47.

Decorrenza dei mandati

1. Il mandato degli organi di Ateneo decorre dalla comunicazione dell'atto di nomina, salvo diverse disposizioni.
2. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di un componente eletto in uno degli organi collegiali si procede a nuove elezioni, salvo che il mandato originario non scade nei successivi sei mesi. Nel caso in cui l'interruzione anticipata riguarda un rappresentante degli studenti, si procede con lo scorrimento della lista elettorale di appartenenza del rappresentante cessato e, in mancanza di nominativi, a nuove elezioni. Nell'ipotesi di interruzione anticipata del mandato di un componente designato in un organo collegiale, si procede mediante nuova designazione. In tutti i casi il componente subentrato dura in carica fino alla scadenza del mandato originario, salvo i componenti del consiglio di amministrazione, per i quali il membro subentrante svolge l'intero mandato ordinario.


 

Art. 48.
Principi di funzionamento degli organi collegiali. Decadenza di
senatori e consiglieri di amministrazione

1. Le adunanze degli organi collegiali dell'Ateneo sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. Per il senato accademico ed il consiglio di amministrazione gli assenti, giustificati o meno, non contribuiscono al raggiungimento del quorum strutturale. Per gli altri organi collegiali gli assenti giustificati contribuiscono al raggiungimento del quorum strutturale, ad eccezione dei collegi perfetti.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge o dal presente statuto.
3. La votazione in seno agli organi collegiali si svolge in modo palese, salvo i casi di votazione segreta previsti dalla legge o dal presente statuto.
4. E' fatto divieto di partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti riguardanti la propria sfera personale.
5. Qualora un organo collegiale delibera con numero pari di componenti, il voto del presidente prevale in caso di parita'.
6. I componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione, e i componenti elettivi degli altri organi che si assentano senza giustificazione per tre volte consecutive o che nell'arco di un anno accademico registrano piu' del 50 per cento di assenze, decadono automaticamente dalla carica.


 

Art. 49.

Copertura delle spese legali

1. Qualora nei confronti di dipendenti o di componenti di organi dell'amministrazione dell'Ateneo e' esercitata un'azione civile, penale, amministrativa o di responsabilita' contabile per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni o all'assolvimento di obblighi istituzionali, le spese legali restano a carico dell'Ateneo laddove la decisione giudiziaria definitiva esclude la sussistenza di responsabilita' per dolo o colpa grave.


 
Art. 50.

Modifiche dello Statuto

1. L'iniziativa per la modifica dello statuto e' assunta dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione o da almeno la meta' dei dipartimenti dell'Ateneo.
2. La modifica e' approvata dal senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione.
3. Gli organi di cui al comma precedente deliberano con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.


 

Art. 51.

Approvazione dei regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo relativi alla ricerca e alla didattica e il regolamento elettorale sono deliberati dal senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione nell'ambito delle sue competenze. Il regolamento generale di Ateneo e quello del garante di Ateneo sono approvati dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' deliberato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
3. Il regolamento quadro dei dipartimenti e il regolamento quadro delle scuole sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
4. Ogni altro regolamento e' approvato dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione in ragione delle rispettive competenze, ovvero di specifiche disposizioni normative.
5. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi.
6. L'iniziativa per l'elaborazione e la modifica dei regolamenti compete al rettore o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo cui spetta la proposta, il parere o l'approvazione degli stessi.
7. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull'albo di Ateneo, ad eccezione dei casi di necessita' e urgenza.


 

Art. 52.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente statuto si intende:
a) per «professori», i professori ordinari e straordinari, gli associati confermati e non confermati;
b) per «ricercatori», i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;
c) per «docenti», i professori ordinari, straordinari, associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;
d) per «personale dirigenziale», il personale dirigente dell'area contrattuale del settore universita';
e) per «personale tecnico-amministrativo», il personale appartenente alle categorie e aree del comparto universita', inclusi i collaboratori e gli esperti linguistici;
f) per «studenti», gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo;
g) per «corso di studio», i corsi di laurea e di laurea magistrale, i corsi delle scuole di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i master universitari di primo e di secondo livello;
h) per «strutture di Ateneo», le strutture di ricerca, didattiche e di servizio.


 
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