Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 settembre 2016
Estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», e successive modificazioni, ed in particolare il Capo V relativo al congedo parentale ed il Capo XI, che estende alcune tutele alle lavoratrici autonome;
Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante «Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole», che al comma 1 prevede che alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne venga corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, calcolata ai sensi dell'art. 68;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e successive modificazioni, la quale, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all'art. 4, comma 24, lettera b), attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo obbligatorio e in alternativa al congedo parentale, la possibilita' di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 ottobre 2014, con il quale sono stabiliti i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al citato art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in favore delle lavoratrici madri dipendenti di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonche' delle iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che all'art. 1, comma 282, stabilisce che al fine di sostenere la genitorialita' il beneficio di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative e che al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
Visto l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale, ai medesimi fini di cui al comma 282, estende il beneficio previsto dall'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in via sperimentale e nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici;
Vista la circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 e, in particolare, il paragrafo 5 relativo all'elenco delle strutture accreditate eroganti servizi per l'infanzia;
Considerato che l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sopra citato, prevede che i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

Decreta:

Art. 1

Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito «lavoratrici», al termine del periodo di fruizione dell'indennita' di maternita' e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facolta' di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. La richiesta puo' essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale.


 
Art. 2

Misura del beneficio e modalita' di erogazione

1. Il beneficio di cui all'art. 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di seicento euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
2. Il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di seicento euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.


 
Art. 3

Modalita' di ammissione

1. Per accedere al beneficio di cui all'art. 1, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni di cui all'art. 1 intende accedere e per quante mensilita' intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non puo' essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro il predetto limite temporale, che comporta la revoca della precedente.
2. Il beneficio e' erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7, comma 1, del presente decreto, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
3. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilita' residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate o presuntivamente presentabili per l'anno in corso, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio di cui all'art. 1 ovvero, anche in via concomitante, puo' essere rideterminata la misura del beneficio di cui all'art. 2, comma 1. In ogni caso qualora a seguito delle domande accolte sia stato raggiunto il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'INPS, la lavoratrice deve procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al beneficio.


 
Art. 4

Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 1 le madri lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facolta' ivi dedotta:
a) risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
b) usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale di cui al comma 1, lettera a), venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'art. 1, la lavoratrice decade dal beneficio dal giorno successivo al riconoscimento del diritto all'esenzione medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.


 
Art. 5

Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate

1. L'INPS provvede, ove necessario, alla pubblicazione di apposite istruzioni sul sito istituzionale all'indirizzo: www.inps.it, sia in relazione all'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia per le modalita' di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.
2. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la disponibilita' dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.


 
Art. 6

Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comporta, per ogni quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


 
Art. 7

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il beneficio di cui all'art. 1 e' riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
2. La relativa spesa gravera' sul capitolo 3530, PG 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita'».
3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3879


 
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