Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 ottobre 2016
Iscrizione di una varieta' da conservazione di fagiolo rampicante al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 febbraio 2011, recante «attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'»;
Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per cio' che concerne le modalita' per l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' di specie ortive da conservazione e delle varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista la nota della Regione Lombardia, del 22 marzo 2016, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varieta' da conservazione di fagiolo rampicante Borlotto di Gambolo';
Vista la nota della Regione Lombardia, del 17 giugno 2016, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardanti il responsabile della conservazione in purezza della sopraccitata varieta' e la superficie destinata alla produzione delle relative sementi e alla coltivazione;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2015, la varieta' da conservazione sotto riportata:
===================================================================== | | | |Responsabile della | | | | | conservazione in | | Codice | Specie | Denominazione | purezza | +==========+================+===================+===================+ | | | | Associazione | | | | | produttori del | | |  Fagiolo |   Borlotto di |fagiolo Borlotto di| |  3807 | rampicante | Gambolo' | Gambolo' | +----------+----------------+-------------------+-------------------+



 
Art. 2

La zona di origine della varieta' da conservazione di fagiolo rampicante indicata all'art. 1 coincide con i territori dei Gambolo', Garlasco, Borgo San Siro, Tromello, Mortara, Parona Lomellina, Gravellona Lomellina, Cilavegna, Vigevano e Cossolnovo (PV).
La zona di moltiplicazione delle sementi della varieta' da conservazione di fagiolo rampicante indicata all'art. 1 e' situata nel Comune di Gambolo' (PV). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente e' di circa 500 metri quadrati.


 
Art. 3

La zona di coltivazione della varieta' da conservazione di fagiolo rampicante indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varieta'.
La superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di circa 5.000 metri quadrati. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi e' pari a 80 chilogrammi per anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2016

Il direttore generale:
Gatto


 
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