Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 settembre 2016
Modifica al decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

d'intesa con
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E CON
LA REGIONE SARDEGNA

Visto l'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e d'intesa con la Regione Sardegna, del Parco geominerario della Sardegna e ha altresi' stabilito che quest'ultimo sarebbe stato gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla Regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati;
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 di istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 e le specifiche competenze e attribuzioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, ed in particolare l'art. 3 dedicato al riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, che prevede la modifica dell'assetto del consiglio direttivo del Consorzio del Parco;
Visto il ricorso presentato dalla Regione autonoma della Sardegna avverso la previsione dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 73/2013, concernente il riordino degli organi del Consorzio di gestione del Parco;
Vista la sentenza breve emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sede di Roma Sezione Prima n. 9674/2013, del 13 novembre 2013, di accoglimento del ricorso presentato dalla Regione autonoma della Sardegna;
Visto per l'effetto della richiamata sentenza, l'annullamento dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73;
Considerata l'intervenuta disponibilita' della Regione autonoma Sardegna ad avviare un confronto rivolto a condividere la riforma del decreto istitutivo ivi compresa l'individuazione della nuova composizione degli organi del Consorzio;
Considerata la Conferenza di servizi, svoltasi in data 14 dicembre 2015, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e la Regione autonoma Sardegna, finalizzata a condividere le modifiche e le integrazioni del decreto istitutivo e dello Statuto, conclusasi con una richiesta di approfondimento da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Rilevato che, a seguito della richiamata richiesta si e' svolto un successivo incontro il 18 febbraio 2016, tra il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'esito del quale si e' pervenuti alla condivisione degli schemi di decreto istitutivo e di Statuto del Consorzio del Parco, come da verbale sottoscritto;
Considerata la Conferenza di servizi, svoltasi in data 22 marzo 2016, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Sardegna, all'esito della quale si e' concordato di procedere alla modifica dei testi del decreto istitutivo e dello Statuto per la successiva sottoscrizione degli atti;
Vista la nota n. 6789 del 4 aprile 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale e' stato trasmesso il verbale della Conferenza di servizi del 22 marzo 2016, corredata di schema di decreto istitutivo e di schema di Statuto alle amministrazioni interessate ed alla Regione autonoma della Sardegna per l'acquisizione della delibera di giunta regionale di approvazione del nuovo schema di decreto interministeriale di istituzione del Parco;
Vista la nota n. 6586 del 21 aprile 2016 con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha chiesto di modificare il comma 5, dell'art. 1 dello schema di decreto istitutivo allegato alla citata nota ministeriale del 4 aprile 2016, sostituendo le parole «in scala 1:25.000» con le parole «in scala 1:10.000»;
Vista la nota prot. n. 9538/Gab del 2 maggio 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale e' stata richiesta alla Regione autonoma della Sardegna l'intesa prevista al comma 10, dell'art. 114, della legge n. 388 del 2000;
Vista l'intesa della Regione autonoma Sardegna;

Decreta:

Art. 1

Modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 1:
al comma 1: le parole: «riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi», sono sostituite dalle seguenti: «parco geominerario della rete globale dei geoparchi riconosciuta dall'UNESCO,»;
al comma 2: le parole: «in scala 1:500.000» sono sostituite dalle seguenti: «redatta sulla Carta tecnica regionale della Regione autonoma della Sardegna in scala 1:25.000,», le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,», le parole: «il Ministero delle attivita' produttive ed» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico,»;
al comma 3: le parole: «Arburese-Guspinese.» sono sostituite dalle seguenti: «Arburese-Guspinese, delimitate nella cartografia di cui al comma 2.»;
al comma 4:
le parole «potra' essere modificata,» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere modificata,»
dopo la parola « modificata,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, dai Ministri concertanti, anche», le parole « attuativo del consorzio» sono soppresse;
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5. All'interno del perimetro di cui al precedente comma 2 sono identificate, sulla base del riconoscimento delle loro specificita', nel rispetto delle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, le seguenti aree, da indicarsi nella cartografia redatta sulla C.T.R. della R.A.S. in scala 1:10.000, da individuarsi entro 12 mesi dall'emanazione del presente decreto:
a) aree minerarie di rilevanza non geomineraria che presentano un rischio suolo, sottosuolo e idrogeologico;
b) aree di contesto del Parco con monumentalita' paesaggistica, geomorfologica e cromatica: comprendono solo le aree legate all'attivita' mineraria che possono assumere uno stato di monumentalita' paesaggistica, geomorfologica e cromatica, quali i fanghi rossi;
c) aree minerarie a forte valenza di archeologia industriale: comprendono le aree e le cave gia' presenti all'interno del Piano regionale delle attivita' estrattive e qualunque altra area non censita ma ritenuta valida ai fini della salvaguardia quali ex laverie, macchinari, pozzi e altri elementi di archeologia industriale mineraria;
d) aree minerarie a prevalenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da discariche: comprendono le aree con caratteristiche di valenza geomorfologica quali dune, altopiani, vuoti minerari; in particolare, comprendono le aree derivanti da attivita' mineraria che rappresentano ormai elementi distintivi della morfologia dei luoghi e delle cose, quali ad esempio grossi scavi di coltivazione che da decenni fungono da testimoni dell'attivita' mineraria e che hanno modificato permanentemente lo stato originario dei luoghi.
6. Il consiglio direttivo del Parco, sentito il Comitato tecnico scientifico, provvede alla identificazione, sulla base di specifica individuazione e valutazione scientifica, degli areali, dei manufatti e degli elementi significativi dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico e culturale e ambientale meritevoli di concrete azioni di conservazione, e provvede alla definizione della relativa disciplina d'uso, che e' parte integrante delle previsioni del Regolamento del Parco di cui all'art. 14, fatte salve le competenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.».


 
Art. 2

Modificazioni all'art. 2 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 2:
al comma 1:
le parole: «Le finalita' che con l'istituzione del» sono sostituite dalla seguente: «Il»;
le parole «si intendono perseguire» sono soppresse;
le parole «enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali»;
le parole «sono quelle» sono sostituite dalle seguenti: «persegue la finalita'»;
dopo le parole «e minerarie, e» inserire la seguente parola: «di»,
le parole «nell'ottica dello» sono sostituite dalle seguenti: «in un'ottica di»;
al comma 2:
le parole «dovranno essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
alla lettera a) la parola «conservare» e' sostituita dalla seguente «salvaguardare»;
alla lettera b) la parola «conservare» e' sostituita dalle seguenti «salvaguardare, nel rispetto delle disposizioni definite in materia dal decreto legislativo n. 42/2004,», dopo le parole «industriale e quello» inserire le seguenti parole: «archivistico e»;
la lettera c) la parola «conservare» e' sostituita dalla seguente «salvaguardare, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti e le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale,», le parole «compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti» sono soppresse;
alla lettera d) le parole «e conservare» sono sostituite dalle seguenti: «e salvaguardare le zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004»;
alla lettera e) la parola «tutelare» e' sostituita dalle seguenti: «salvaguardare e valorizzare»;
alla lettera f) dopo le parole «dei materiali innovativi, dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, del patrimonio culturale e del paesaggio», le parole «eccellenza di» sono sostituite dalle seguenti: «eccellenza a»;
alla lettera g) dopo le parole «con le istituzioni» sono inserite le seguenti: «nazionali e internazionali», le parole «opere infrastrutturali;» sono sostituite dalle seguenti: «opere infrastrutturali, da realizzarsi prioritariamente attraverso il restauro delle strutture esistenti riducendo di conseguenza il consumo di ulteriore territorio;»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i) svolgere, in riferimento alla geologia dell'intera Sardegna, attivita' di carattere esclusivamente scientifico e culturale anche a scopo divulgativo.».
Il comma 3 e' soppresso.
Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«3. In ogni caso, sono fatte salve, nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le competenze autorizzatorie specificamente attribuite agli enti locali e ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. ».


 
Art. 3

Modificazioni all'art. 3 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 3:
alla rubrica dell'art. 3 le parole « di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso del Parco»;
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Oggetto della disciplina d'uso del Parco sono il territorio di cui all'art. 1, comma 2, le aree di cui allo stesso art. 1, comma 5, e gli areali, i manufatti e gli elementi significativi in esse presenti di cui al successivo comma 6. Sono fatte salve, sempre e comunque, le previsioni, le prescrizioni e le competenze stabilite dal decreto legislativo n. 42/2004.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, nelle aree di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) c) e d), e con riguardo agli areali, ai manufatti e agli elementi significativi di cui all'art. 1 comma 6, sono vietati:
a) i mutamenti riferiti all'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalita' istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto, fatte salve le ulteriori previsioni e prescrizioni del P.P.R.;
b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse all'attivita' mineraria storica;
c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, a meno che non siano previste per la realizzazione delle attivita' indicate all'art. 2, comma 2. »;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel territorio del Parco sono comunque vietate le attivita' incompatibili con le finalita' istituzionali del Parco medesimo, che comportino il deturpamento dei manufatti e dei beni appartenenti al patrimonio di archeologia industriale, ivi compresi i beni immobili e mobili, puntuali e di rete, gli elementi sotterranei e le infrastrutture che li compongono.»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4. Con particolare riferimento alle aree, ai manufatti e agli elementi di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatte salve le competenze di cui al precedente art. 2, comma 4, e ferme restando le previsioni, prescrizioni e competenze stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, al fine di perseguire le finalita' dettate dal medesimo art. 2, dall'entrata in vigore del presente decreto sono vietati:
a) tutti gli interventi di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie che non siano coerenti con i preesistenti caratteri di conformazione territoriale;
b) gli interventi edilizi riguardanti le architetture storiche, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, previa autorizzazione del Parco e ferme restando le disposizioni stabilite nel decreto legislativo n. 42/2004;
c) le demolizioni che non riguardino le superfetazioni, nonche' le demolizioni dei manufatti e degli elementi significativi riconosciuti ai sensi dell'art. 1, comma 6;
d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie non autorizzate;
e) il campeggio e il commercio ambulante al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate.
5. Le attivita' e gli interventi autorizzati dopo l'entrata in vigore del decreto istitutivo del 2001 devono essere conformi a quanto in esso previsto. Restano salve le attivita' e gli interventi che risultino gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del detto decreto istitutivo del 2001 realizzati entro i termini di validita' dei relativi titoli abilitativi. Allo scadere dei titoli abilitativi, le attivita' ancora in essere devono essere nuovamente autorizzate secondo le previsioni e prescrizioni del presente decreto. Restano ferme le previsioni, prescrizioni e competenze stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
6. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art. 14, il direttore del Consorzio, sentito il Comitato tecnico-scientifico, rilascia nulla osta/autorizzazione di competenza del Parco per gli interventi e le attivita' compatibili con le finalita' dettate dall'art. 2, nel rispetto della disciplina d'uso prevista dal presente articolo.».


 
Art. 4

Modificazioni all'art. 4 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 4:
al comma 1: dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare», le parole: «il Ministero delle attivita' produttive ed» sono sostituite dalle seguenti:
«il Ministero dello sviluppo economico,», le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», le parole: «dalle province» sono sostituite dalle seguenti: «dalle province o enti subentranti», dopo le parole: «di Sassari» sono inserite le seguenti: «e da associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 nonche' portatrici di interessi diffusi aventi scopo e finalita' sociali e statutarie attinenti a quelle del Parco», dopo la parola: «Possono» sono inserite le seguenti: «richiedere di», la parola: «previa» e' sostituita dalla seguente: «; la», la parola «al» e' sostituita dalle seguenti: «e' valutata dal», le parole: «che dovra' deliberare l'accoglimento» sono soppresse;
al comma 2: le parole «quest'ultimo comunque» sono soppresse, le parole: «del presente decreto.» sono soppresse;
al comma 3: le parole «del presente decreto» sono soppresse;
al comma 5: la parola «comunque» e' soppressa.


 
Art. 5

Modificazioni all'art. 5 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 5, al comma 2: dopo le parole: «direttore» sono inserite le seguenti: «del Consorzio».


 
Art. 6

Modificazioni all'art. 6 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 6:
al comma 1: le parole «capacita' professionale» sono sostituite dalle seguenti: «capacita' professionali nelle materie di interesse del Parco», dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare», le parole: «il Ministero delle attivita' produttive ed» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico,», le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con separato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' indicata l'indennita' spettante al presidente del Consorzio.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il presidente del Consorzio del Parco dura in carica cinque anni e puo' essere rinominato per un solo ulteriore mandato.»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il presidente del Consorzio del Parco ne ha la legale rappresentanza, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura, promuove le azioni e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. I provvedimenti urgenti ed indifferibili sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. La carica di presidente del Consorzio del Parco e' incompatibile con qualsiasi carica politico-elettiva.».


 
Art. 7

Modificazioni all'art. 7 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente del Consorzio del Parco, che lo presiede, e da dieci componenti, di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 4, comma 1, tre in rappresentanza e su proposta dei comuni facenti parte della Comunita' del Parco riuniti in assemblea dei sindaci, di cui uno invitato permanente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell'amministrazione e tre in rappresentanza e su proposta della Regione autonoma della Sardegna, di cui uno invitato permanente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell'amministrazione, ed uno dei quali puo' essere espressione delle associazioni che fanno parte del Consorzio.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il consiglio si intende regolarmente costituito con la nomina di cinque componenti su nove. Nel caso di mancata designazione dei rappresentanti, il Ministro dell'ambiente, trascorsi 45 giorni dalla nomina del consiglio direttivo, puo' esercitare il potere sostitutivo e provvedere alla nomina di quelli mancanti.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I componenti del consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di interesse del Parco ovvero tra amministratori degli enti locali interessati e nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri consorziati e d'intesa con il presidente della Regione autonoma della Sardegna.»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il consiglio direttivo, secondo quanto meglio specificato nello statuto, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare; delibera sugli atti rientranti tra tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, predispone e adotta i regolamenti del Parco.»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6. La partecipazione al consiglio direttivo e' a titolo gratuito e non da' diritto ad assegnazione di compensi, comunque denominati, e a gettoni di presenza. I rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni devono essere documentate e sono a carico del Consorzio.».


 
Art. 8

Modificazioni all'art. 8 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 8:
al comma 1: dopo le parole «aderisce al» sono inserite le seguenti: «Consorzio del»;
al comma 2: dopo le parole «e le province» sono inserite le seguenti: «o enti subentranti».


 
Art. 9

Modificazioni all'art. 9 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 9:
alla rubrica dell'art. 9 dopo le parole «Direttore del» sono inserite le seguenti: «Consorzio»;
al comma 1: dopo le parole «Il direttore» sono inserite le seguenti: «del Consorzio», dopo le parole «attribuzioni al» sono inserite le seguenti: «presidente e al»;
al comma 2: dopo le parole «Il direttore» sono inserite le seguenti: «dura in carica cinque anni ed».


 
Art. 10

Modificazioni all'art. 10 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 10:
al comma 1: dopo le parole «distaccate d'area» sono inserite le seguenti: «del Parco», dopo le parole «del direttore» sono inserite le seguenti: «del Consorzio»;
al comma 2: la parola «direttamente» e' soppressa.


 
Art. 11

Modificazioni all'art. 11 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 11:
al comma 1: le parole «revisori dei conti, nominato» sono sostituite dalle seguenti: «revisori dei conti e' nominato», le parole «del presidente della giunta regionale della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente della Regione Sardegna», le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed»;
alla lettera b) le parole «del presidente della giunta regionale della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente della Regione Sardegna»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.».


 
Art. 12

Modificazioni all'art. 12 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Comitato tecnico-scientifico del Parco). - 1. Il Comitato tecnico scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive; dura in carica cinque anni, e' composto dal segretario regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per la Sardegna e da quattro membri scelti tra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:
un esperto in materie geologico-minerarie e ambientali;
un esperto in materie storico-archeologiche e museali;
un esperto in materie economico sociali e di marketing territoriale;
un esperto in materie di pianificazione territoriale.
I componenti sono nominati con decreto del presidente della Regione autonoma Sardegna previa acquisizione, in riferimento ai primi due esperti, delle indicazioni delle Universita' di Cagliari e Sassari;
2. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sulle proposte attinenti i programmi annuali e pluriennali di ricerca; sui programmi annuali e pluriennali di investimenti; sulla pianificazione strategica; sul piano economico-sociale di gestione; sul piano territoriale; sul Regolamento del Parco. Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente del Parco o dal direttore.
3. Il Comitato tecnico-scientifico e' convocato dal presidente del Consorzio del Parco che ne coordina i lavori senza espressione di voto.».


 
Art. 13

Modificazioni all'art. 13 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 13,
il comma 2 e' soppresso;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«2. Le spese del Consorzio del Parco sono gestite in conformita' al regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza approvato secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 15.».


 
Art. 14

Modificazioni all'art. 14 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Regolamento del Parco). - 1. Il Regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite nel territorio del Parco, in particolare per quanto riguarda gli areali, i manufatti e gli elementi significativi individuati nelle sub-aree ai sensi dell'art. 1, comma 6, e prevede apposite norme di coordinamento con gli altri atti di pianificazione regionale.
2. Il Regolamento del Parco e' redatto nel rispetto delle seguenti direttive:
a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale;
b) prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l'organizzazione territoriale;
c) consentire per le architetture storiche interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
d) consentire la demolizione solo per le parti incongrue;
e) disciplinare i cambi di destinazione d'uso ritenuti compatibili con la consistenza storico culturale dei beni stessi;
f) consentire nuove recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se congruenti con il contesto;
g) nelle aree minerarie a prevalenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da discariche dovute alle attivita' minerarie dismesse, nelle aree di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di messa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conservazione dell'identita' storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione turistico-ambientale sono ammessi solo se compatibili con i caratteri specifici del territorio;
h) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, al fine di mantenere l'impianto morfologico e il rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale, prevedere interventi di recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d'uso dei singoli edifici;
i) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, prevedere demolizioni di corpi di fabbrica la cui genesi sia marginale rispetto all'impianto principale;
l) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, prevedere la demolizione e ricostruzione, anche non strettamente filologica, di fabbricati le cui condizioni statiche ne impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia compatibile con le nuove destinazioni d'uso;
m) recuperare gli approdi portuali minerari dismessi.
3. Il Regolamento del Parco e' adottato con delibera del consiglio direttivo del Consorzio a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, d'intesa con la regione Sardegna, lo approva.
4. Il Regolamento del Parco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e le sue previsioni sono recepite negli strumenti urbanistici comunali, in particolare per quanto riguarda gli areali, i manufatti e gli elementi significativi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.».


 
Art. 15

Modificazioni all'art. 15 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 15:
al comma 1: dopo le parole «amministrazione e contabilita'» sono inserite le seguenti: «e finanza», le parole «Le modifiche allo statuto e al regolamento di amministrazione e contabilita' del consorzio potranno avvenire ad opera del consiglio direttivo del consorzio medesimo secondo le procedure e modalita' indicate nel precedente art. 14.» sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2. I regolamenti, di seguito elencati, sono elaborati dal consiglio direttivo del Consorzio del Parco che li trasmette agli enti consorziati ed alle amministrazioni competenti per materia. I regolamenti sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere delle amministrazioni competenti per materia:
a) il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le procedure di funzionamento degli organi e i criteri per la definizione dei compensi; l'articolazione delle strutture e i relativi compiti;
b) il regolamento del personale, nell'ambito della normativa e del contratto di lavoro vigenti per gli enti pubblici di ricerca disciplina le procedure di assunzione del personale;
c) il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza disciplina l'attivita' amministrativo contabile, l'attivita' contrattuale, la partecipazione a societa' e consorzi;
d) il regolamento per la concessione di contributi e benefici individua i requisiti per la loro ammissibilita', nonche' le procedure per la loro erogazione.
3. Le modifiche allo statuto sono adottate con delibera del consiglio direttivo del consorzio a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare che, d'intesa con la Regione Sardegna, le approva.
4. Le modifiche ai regolamenti del Consorzio avvengono ad opera del consiglio direttivo del Consorzio secondo le procedure e modalita' indicate nel precedente comma 2.».


 
Art. 16

Modificazioni all'art. 16 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

L'art. 16 e' soppresso.


 
Art. 17

Modificazioni all'art. 17 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001

All'art. 17:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Tutte le attivita' previste per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto sono sottoposte al preventivo parere del direttore, che sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 12, rilascia il nulla osta/autorizzazione.».;
al comma 2: le parole «i termini in cui il consiglio direttivo e' tenuto a rendere il parere di cui al precedente comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «i presupposti, i termini e le modalita' per la richiesta e per l'espressione del parere nonche' per il rilascio dell'autorizzazione.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna.
Roma, 8 settembre 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Giannini

Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini



 
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