Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2016, n. 186
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;
b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.


 

Parte di provvedimento in formato grafico

ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguitodenominati "gli Stati membri", e
L'Unione europea in seguito denominata "l'Unione",
da una parte, e
La Repubblica dell'Iraq, in seguito denominata "l'Iraq",
dall'altra,
in seguito denominati congiuntamente "le Parti",
Considerati i legami esistenti tra l'Unione, gli Stati membri e l'Iraq e i valori comuni che essi condividono,
Riconoscendo che l'Unione, gli Stati membri e la l'Iraq intendono rafforzare tali legami e instaurare relazioni commerciali e di cooperazione sostenute dal dialogo politico,
Considerando l'importanza che le Parti attribuiscono agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, al rispetto dei diritti umani, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso del partenariato,
Ribadendo il loro attaccamento ai principi democratici, ai diritti umani e alle liberta' fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali in materia di diritti umani,
Riconoscendo quanto sia centrale che lo sviluppo economico vada di pari passo con una crescita sociale e sostenibile,
Riconoscendo l'importanza di una piu' intensa cooperazione tra le Parti e il loro comune intento di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni in settori di reciproco interesse, nel rispetto della sovranita', dell'uguaglianza, della non discriminazione, dello Stato di diritto, del buon Governo, dell'ambiente e del reciproco vantaggio,
Riconoscendo la necessita' di sostenere l'Iraq nello sforzo teso a proseguire il riordino politico, il risanamento e le riforme economiche, nonche' a migliorare le condizioni di vita delle fasce sociali povere e svantaggiate,
Riconoscendo la necessita' di potenziare il ruolo delle donne nella vita politica, civile, sociale, economica e culturale e di lottare contro la discriminazione,
Desiderose di creare le condizioni propizie ad uno sviluppo sostanziale e alla diversificazione degli scambi tra l'Unione e la l'Iraq e di intensificare la cooperazione in materia economica, commerciale, di investimenti, scientifica, tecnologica e culturale,
Nell'intento di promuovere gli scambi e gli investimenti e favorire lo sviluppo di relazioni economiche armoniose tra le Parti, nel rispetto del principio dell'economia di mercato,
Tenendo conto della necessita' di creare le condizioni atte a migliorare l'attivita' imprenditoriale e gli investimenti,
Consapevoli della necessita' di migliorare le condizioni che incidono sull'attivita' imprenditoriale e gli investimenti, sullo stabilimento delle imprese, sulla manodopera, sulla prestazione di servizi e sui movimenti di capitali,
Tenendo presente il diritto delle Parti di regolamentare la fornitura di servizi all'interno dei rispettivi territori e di garantire il raggiungimento di legittimi obiettivi di indirizzo pubblico,
Tenendo conto dell'impegno sottoscritto a condurre gli scambi in conformita' dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso il 15 aprile 1994 (in appresso "l'accordo OMC"), e in tal senso nell'interesse reciproco a che l'Iraq aderisca all'OMC,
Riconoscendo le specifiche necessita' dei paesi in via di sviluppo identificate dall'OMC,
Riconoscendo che il terrorismo, la criminalita' organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di droga costituiscono una seria minaccia per la stabilita' e la sicurezza internazionale e per il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione tra le Parti,
Constatando quanto sia importante promuove e potenziare la cooperazione regionale,
Confermando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea non notifichi all'Iraq che l'uno o l'altro di tali Stati e' vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Istituzione del partenariato

1. E' istituito un partenariato tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Iraq, dall'altra.
2. Il partenariato persegue i seguenti obiettivi:
a) fornire un contesto adeguato al dialogo politico tra le Parti che consenta un adeguato sviluppo delle relazioni politiche;
b) incentivare gli scambi, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti promuovendo in tal modo uno sviluppo economico sostenibile;
c) gettare le basi per una cooperazione giuridica, economica, sociale, finanziaria e culturale.



 

ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, DALL'ALTRA

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione",
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri",
da una parte, e
LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, in appresso denominata "le Filippine",
dall'altra,
in appresso denominati congiuntamente "le Parti",
Considerando i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;
Considerando che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;
Considerando che per le Parti il presente accordo e' un elemento di relazioni piu' ampie tra di esse, costituite, tra l'altro, da accordi di cui entrambe sono firmatarie;
Ribadendo l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani di cui sono firmatarie;
Ribadendo l'importanza da esse attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon Governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni;
Ribadendo il loro desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilita', giustizia e sicurezza a livello internazionale onde promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;
Considerando che le Parti definiscono il terrorismo come una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, tenendo debitamente conto della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, e in particolare delle risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Esprimendo il loro deciso impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente;
Considerando che le Parti ribadiscono che le misure concrete di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda;
Riconoscendo la necessita' di intensificare e ampliare la cooperazione nella lotta contro l'abuso e il traffico di droghe illecite in considerazione delle gravi minacce che rappresentano per la pace, la sicurezza, la stabilita' e lo sviluppo economico a livello internazionale;
Riconoscendo che i crimini piu' gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanita' non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti onde garantire la pace e la giustizia a livello internazionale;
Considerando che le Parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunita' internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
Riconoscendo che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace, la sicurezza e lo sviluppo internazionale,
Riconoscendo l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione;
Riconoscendo l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;
Riconoscendo l'importanza del dialogo e della cooperazione tra l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea;
Esprimendo il loro pieno impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione concreta per combattere il cambiamento climatico;
Sottolineando l'importanza di una maggiore cooperazione nel campo della giustizia e della sicurezza;
Riconoscendo il proprio impegno a condurre un dialogo e una cooperazione globali a favore della migrazione e dello sviluppo, cosi' come a promuovere e ad applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente;
Osservando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
Riconoscendo l'importanza attribuita dalle Parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
Confermando il loro desiderio di intensificare, in pieno accordo con le attivita' avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le Parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci,
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon Governo.
5. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo si svolgera' in conformita' delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari nazionali.



 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 116 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 57 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).


 

Art. 2
Fondamenti

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interna e estera di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.



 

Art. 2
Finalita' della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in conformita' del presente accordo, puntando in particolare a:
a) istituire una cooperazione politica, sociale ed economica in tutti i consessi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti;
b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalita' transnazionale;
c) istituire una cooperazione in materia di diritti umani e un dialogo sulla lotta contro i crimini piu' gravi di rilevanza internazionale;
d) istituire una cooperazione per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro nonche' per promuovere i processi di pace e la prevenzione dei conflitti;
e) istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di reciproco interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento, eliminando gli eventuali ostacoli al commercio e agli investimenti in modo coerente con i principi dell'OMC e con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;
f) istituire una cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, che comprenda la cooperazione giuridica, le droghe illecite, il riciclaggio del denaro, la lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione, la protezione dei dati, i rifugiati e gli sfollati interni;
g) istituire una cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo;
h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare: occupazione e affari sociali; cooperazione allo sviluppo; politica economica; servizi finanziari; buon Governo nel settore fiscale; politica industriale e PMI; tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); audiovisivi, media e multimedia; scienza e tecnologia; trasporti; turismo; istruzione, cultura, dialogo interculturale e interconfessionale; energia; ambiente e risorse naturali, compreso il cambiamento climatico; agricoltura, pesca e sviluppo rurale; sviluppo regionale; sanita'; statistiche; gestione del rischio di catastrofi; pubblica amministrazione;
i) incentivare la partecipazione di entrambe le Parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra Parte;
j) potenziare il ruolo e il profilo delle Filippine e dell'Unione europea;
k) promuovere la comprensione fra i popoli cosi' come un dialogo e un'interazione efficaci con la societa' civile organizzata.



 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 38, comma 2, lettera e), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 105.883 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Art. 3
Dialogo politico

1. Tra le Parti e' istituito un dialogo politico regolare inteso a consolidarne le relazioni, a contribuire allo sviluppo di un partenariato e a favorire la solidarieta' e la comprensione reciproca.
2. Sono oggetto del dialogo politico temi di interesse comune, nello specifico la pace, la politica estera e di sicurezza, il dialogo e la riconciliazione nazionali, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il buon Governo, la stabilita' e l'integrazione regionali.
3. Il dialogo politico ha luogo su base annua a livello di ministri e alti funzionari.



 

Art. 3
Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali

Le Parti continueranno a scambiare opinioni e a collaborare in consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le loro agenzie e organismi pertinenti, quali la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), l'OMC, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).



 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Art. 4
Lotta al terrorismo

Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, le Parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo, nel rispetto delle convenzioni internazionali, del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale in materia di rifugiati, delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle rispettive legislazioni e normative, in particolare:
a) nell'ambito della piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, della strategia antiterrorismo delle Nazioni Unite, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;
b) tramite lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e relative reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) tramite lo scambio di opinioni circa i mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di conoscenze in materia di prevenzione del terrorismo.
Le Parti rinnovano il proprio impegno a raggiungere quanto prima un accordo sulla Convenzione generale delle Nazioni Unite sul terrorismo internazionale.
Nell'esprimere grande apprensione per l'istigazione a commettere atti terroristici, le Parti sottolineano il loro impegno ad adottare tutti i provvedimenti necessari e adeguati, conformemente al diritto nazionale e internazionale, per ridurre la minaccia che detta istigazione costituisce.



 

Art. 4
Cooperazione regionale e bilaterale

Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione UE-Filippine, le Parti possono anche collaborare, di comune accordo, mediante attivita' svolte a livello regionale o combinando i due quadri, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza delle altre attivita'.



 
Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 

Art. 5
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. La presente disposizione e' concordemente ritenuta dalle Parti un elemento essenziale del presente accordo.
Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori:
a) predisponendo quanto necessario, a seconda dei casi, alla firma, alla ratifica o all'adesione e alla piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
b) adottando un efficace dispositivo di controlli nazionali delle esportazioni, esteso non solo all'esportazione ma anche al transito delle merci aventi attinenza alle ADM, che verifichi l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso relativamente alla produzione di ADM e contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto su stabilito.



 

Art. 5
Processo di pace e prevenzione dei conflitti

Le Parti convengono di continuare a collaborare per promuovere la prevenzione dei conflitti e una cultura della pace, anche attraverso programmi di sensibilizzazione e di educazione alla pace.



 

Art. 6
Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le Parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in fatto di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.
3. Le Parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illegale di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.



 

Art. 6
Cooperazione nel settore dei diritti umani

1. Le Parti convengono di collaborare per la promozione e l'effettiva tutela di tutti i diritti umani, anche attraverso gli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito.
2. La cooperazione in questo campo consistera' in attivita' concordate tra le Parti, come ad esempio:
a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
b) la sensibilizzazione e l'educazione ai diritti umani;
c) il potenziamento delle istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani;
d) nella misura del possibile, un contributo alla promozione di istituzioni regionali connesse ai diritti umani;
e) l'instaurazione di un dialogo costruttivo sui diritti umani fra le Parti e
f) la collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani.



 

Art. 7
Corte penale internazionale

1. Le Parti ribadiscono la necessita' di non lasciare impuniti i reati piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, e di perseguire detti reati con provvedimenti adottati in ambito nazionale o internazionale.
2. Le Parti riconoscono che, pur non essendo ancora firmatario dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, l'Iraq sta vagliando la possibilita' di aderirvi in futuro. A tal fine, l'Iraq si impegna ad adottare le misure miranti all'adesione, alla ratifica e all'attuazione dello Statuto di Roma e dei relativi strumenti.
3. Le Parti ribadiscono la propria determinazione a cooperare su questo punto, anche tramite lo scambio di esperienze sull'adozione degli adeguamenti giuridici richiesti dal diritto internazionale applicabile.



 

Art. 7
Crimini gravi di rilevanza internazionale

1. Le Parti riconoscono che i crimini piu' gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanita' non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti mediante misure adottate a livello nazionale o internazionale, a seconda dei casi, anche tramite la Corte penale internazionale, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti.
2. Le Parti convengono di mantenere un dialogo costruttivo sull'adesione universale allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale in conformita' delle proprie leggi, compresa la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacita'.



 

Art. 8
Portata e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci tra le Parti.



 

Art. 8
Lotta contro la proliferazione delle armi

di distruzione di massa e dei relativi vettori
1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad opera e a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le Parti convengono che la presente disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le Parti convengono inoltre di:
a) adottare le misure necessarie per la firma e, nel pieno rispetto delle loro procedure di ratifica, adoperarsi per la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e l'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dagli altri strumenti internazionali pertinenti, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
b) creare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
Le Parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa ai materiali, alle attrezzature e alle tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata.
4. Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Le Parti possono anche cercare di instaurare un dialogo a livello regionale.



 

Art. 9
Dazi doganali

Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio o onere imposto all'importazione di una merce o ad essa connesso, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere aggiuntivo, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna imposti ai sensi dell'art. 11;
b) di dazi imposti ai sensi del titolo II, sezione I, capo II, del presente accordo;
c) di dazi applicati ai sensi degli articoli VI, XVI e XIX dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso "GATT 1994"), dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, in appresso "DSU");
d) di diritti o altri oneri imposti in applicazione dell'ordinamento nazionale di una delle Parti, in conformita' dell'articolo VIII del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive.



 

Art. 9
Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le Parti riconoscono che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.
2. Le Parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare per scambiare opinioni e informazioni, favorire una comprensione comune delle questioni e dei problemi attinenti al commercio illegale di SALW e migliorare la propria capacita' di prevenire, combattere e sradicare tale commercio.



 

Art. 10
Trattamento della nazione piu' favorita

1. Le Parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo I.1 del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive.
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio conformemente al GATT 1994 oppure derivanti dall'istituzione di una tale unione doganale o zona di libero scambio;
b) ai vantaggi concessi a paesi specifici conformemente al GATT 1994 e ad altre intese internazionali a favore di paesi in via di sviluppo.



 

Art. 10
Cooperazione nella lotta al terrorismo

1. Le Parti ribadiscono l'importanza di prevenire e contrastare il terrorismo in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e rispettando lo Stato di diritto, il diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il diritto in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale e le convenzioni internazionali di cui sono firmatarie, la strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, contenuta nella risoluzione 60/28 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, e la dichiarazione congiunta UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003.
2. Al tal fine, le Parti convengono di collaborare:
a) promuovendo l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, come le risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904, nonche' delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;
b) promuovendo la collaborazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite;
c) scambiando informazioni e rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra le autorita' di contrasto avvalendosi degli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7);
d) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
e) scambiando pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiando esperienze in materia di prevenzione del terrorismo e di deradicalizzazione;
f) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU;
g) condividendo le migliori prassi relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo;
h) promuovendo l'attuazione e una piu' intensa cooperazione nella lotta al terrorismo in ambito ASEAN e UE-ASEAN.



 

Art. 11
Trattamento nazionale

Ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale in conformita' dell'articoloIII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articoloIII del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.



 

Art. 11
Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione

Le Parti convengono di collaborare per incentivare lo sviluppo di capacita' nel settore della pubblica amministrazione. La cooperazione nel settore puo' comprendere scambi di opinioni sulle migliori prassi in materia di metodi di gestione, prestazione di servizi, potenziamento della capacita' istituzionale e trasparenza.



 

Art. 12
Politica tariffaria

1. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione si applica la tariffa NPF dell'Unione. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione non si applicano dazi doganali che eccedano quelli applicati alle importazioni provenienti dai membri dell'OMC conformemente all'articolo I del GATT 1994.
2. Al momento dell'importazione in Iraq, i prodotti originari dell'Unione non sono gravati da dazi doganali che eccedano l'imposta del 8% per la ricostruzione, cui sono attualmente soggette le importazioni.
3. Le Parti convengono che, fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, il livello dei dazi doganali sulle importazioni potra' essere modificato previa consultazione reciproca.
4. Se, successivamente alla firma del presente accordo, l'Iraq applica riduzioni tariffarie erga omnes alle importazioni, in particolare riduzioni derivanti dai negoziati tariffari in ambito OMC, i dazi ridotti che ne risultano si applicano alle importazioni originarie dell'Unione e sostituiscono il dazio di base o l'imposta per la ricostruzione a decorrere dalla data di applicazione delle riduzioni.



 

Art. 12
Principi generali

1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e potenziare il ruolo del sistema commerciale multilaterale nella promozione della crescita e dello sviluppo.
2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari, e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.
3. Riconoscendo che il commercio da' un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali ha contributo allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo beneficiari, le Parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza in totale conformita' con l'OMC.
4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e l'ambiente, compresa la gestione dei rifiuti.
5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse per risolvere i problemi commerciali, nonche' per affrontare altre questioni connesse agli scambi nei settori di cui agli articoli da 13 a 19.



 

Art. 13
Applicazione delle pertinenti disposizioni del GATT 1994

I seguenti articoli del GATT 1994, che si applicano mutatis mutandis tra le Parti, sono incorporati e costituiscono parte del presente accordo:
a) l'articolo V, con le relative note e disposizioni aggiuntive;
b) l'articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 4 lettera b), 4 lettera d) e 5, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e l'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;
c) l'articolo VII, con le relative note e disposizioni aggiuntive;
d) articolo IX;
e) articolo X.



 

Art. 13
Questioni sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie (MSF) e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori.
2. Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), come la legislazione, le norme, i regolamenti e le procedure di certificazione, ispezione e vigilanza, comprese le procedure di approvazione degli stabilimenti e l'applicazione dei principi di zonizzazione.
3. Le Parti convengono di instaurare una cooperazione per sviluppare le capacita' in relazione alle questioni connesse alle MSF e, se necessario, al benessere degli animali.
4. Su richiesta di una di esse, le Parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni MSF onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti alle MSF nell'ambito del presente articolo.
5. Le Parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.



 

Art. 14
Sistema armonizzato di designazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le Parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna Parte, in conformita' con il sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito "SA").



 

Art. 14
Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le Parti convengono che la cooperazione in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazioni della conformita' e' un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del commercio.
2. Le Parti promuovono l'uso di norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformita' e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). A tal fine, le Parti convengono di avviare tempestivamente, su richiesta di una di esse, un dialogo sulle questioni TBT e di istituire punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
3. La cooperazione in materia di TBT puo' svolgersi, tra l'altro, mediante il dialogo, progetti comuni, assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacita'.



 

Art. 15
Ammissione temporanea di merci

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui entrambe le Parti hanno aderito, ciascuna Parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea. La procedura di ammissione temporanea si applica tenendo conto delle condizioni alle quali le Parti hanno sottoscritto gli obblighi derivanti dalle suddette convenzioni.



 

Art. 15
Dogane e facilitazione degli scambi commerciali

1. Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali, compresa la facilitazione degli scambi. Le Parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione "sicurezza" del commercio internazionale, garantire un'applicazione effettiva ed efficiente dei diritti di proprieta' intellettuale a livello doganale e conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarita'.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti si dicono interessate a valutare la possibilita' di concludere protocolli sulla cooperazione doganale e sull'assistenza reciproca nel quadro istituzionale stabilito dal presente accordo.
3. Le Parti continuano a mobilitare l'assistenza tecnica per sostenere la cooperazione nel settore doganale e l'agevolazione degli scambi a norma del presente accordo, secondo quanto convenuto.



 

Art. 16
Divieto di restrizioni quantitative

Con l'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e l'Iraq aboliscono e si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore negli scambi tra di loro restrizioni alle importazioni o alle esportazioni o altre misure unilaterali atte a produrre effetti equivalenti, conformemente all'articolo XI del GATT1994 e alle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articolo XI del GATT1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.



 

Art. 16
Investimenti

Le Parti incentivano i flussi di investimenti promuovendo reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che favorisca norme stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformita' delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali.



 

Art. 17
Dazi all'esportazione

Nessuna delle Parti mantiene in vigore o introduce dazi, tasse o altri diritti e oneri doganali sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in connessione a queste, ovvero tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.



 

Art. 17
Politica di concorrenza

1. Le Parti promuovono l'istituzione e il mantenimento di norme di concorrenza e di autorita' preposte alla loro applicazione. Le Parti promuoveranno l'applicazione di tali norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde rafforzare la certezza giuridica nei loro territori.
2. A tal fine, le Parti intraprenderanno attivita' volte a sviluppare le capacita' relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilita' di finanziamenti per queste attivita' a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.



 

Art. 18
Antidumping

1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino dazi antidumping o misure compensative conformemente all'articolo VI del GATT 1994, alle relative note e disposizioni aggiuntive, all'accordo sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio del 1994 e all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
2. Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.



 

Art. 18
Servizi

1. Le Parti convengono di avviare un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, compreso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei paesi terzi.
2. Riconoscendo la competitivita' dei rispettivi settori dei servizi, le Parti avviano discussioni su come sfruttare le opportunita' per gli scambi di servizi offerte dai rispettivi mercati.



 

Art. 19
Misure di salvaguardia

1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino provvedimenti in conformita' dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.



 

Art. 19
Diritti di proprieta' intellettuale

1. Le Parti ribadiscono la grande importanza da esse attribuita alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e si impegnano ad adottare misure atte a garantire un'adeguata ed efficace tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, in conformita' delle migliori prassi e delle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare.
2. Le Parti si prestano reciprocamente assistenza per individuare e attuare programmi connessi ai diritti di proprieta' che contribuiscano alla promozione dell'innovazione tecnologica, al trasferimento volontario di tecnologia e alla formazione delle risorse umane e collaborano per l'attuazione dell'agenda Sviluppo nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).
3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di indicazioni geografiche, compresa la tutela delle stesse, e di protezione delle varieta' vegetali, tenendo in considerazione fra l'altro, e ove opportuno, il ruolo dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV).
4. Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze sulle prassi in materia di proprieta' intellettuale, sulla prevenzione delle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare la lotta contro la contraffazione e la pirateria, segnatamente tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, nonche' sulla creazione e sul potenziamento di organizzazioni per il controllo e la tutela di tali diritti.



 

Art. 20
Eccezioni generali

Le disposizioni di cui all'articolo XX del GATT 1994, alle relative note e disposizioni aggiuntive e all'articolo XXI del GATT 1994, che sono incorporate e costituiscono parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.



 

Art. 20
Cooperazione giuridica

1. Le Parti riconoscono la particolare importanza dello Stato di diritto e del potenziamento di tutte le istituzioni pertinenti.
2. La cooperazione fra le Parti puo' includere anche scambi di informazioni sulle migliori prassi in materia di sistemi giuridici e di legislazione.



 

Art. 21

Norme industriali, valutazione della conformita' e regolamentazioni
tecniche

1. Collegamento con l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC
Le disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito "l'accordo TBT"), che e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.
2. Portata e ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di regolamentazioni tecniche, norme tecniche e procedure di valutazione della conformita', come definite dall'accordo TBT.
3. Obiettivi
La cooperazione tra le Parti nei settori di pertinenza delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita' persegue i seguenti obiettivi:
a) evitare o ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi, al fine di facilitare il commercio tra le Parti;
b) migliorare la sicurezza, la qualita' e la competitivita' dei prodotti affinche' possano piu' facilmente accedere ai mercati di entrambe le Parti;
c) incentivare un ricorso piu' esteso alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' internazionali, ivi comprese le misure settoriali, e alle migliori pratiche internazionali che ne consentono l'elaborazione;
d) garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche siano trasparenti e non frappongano inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT;
e) sviluppare in Iraq le infrastrutture necessarie alla regolamentazione tecnica, alla standardizzazione, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia e alla vigilanza dei mercati;
f) sviluppare i nessi funzionali tra standardizzazione, valutazione della conformita' e istituzioni di regolamentazione dell'Iraq e dell'Unione;
g) promuovere l'effettiva partecipazione delle istituzioni irachene agli organi internazionali di standardizzazione e al comitato TBT.
4. Regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita'
a) Le Parti assicurano che l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita' non siano intese, o non abbiano come effetto, la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT.
b) Le Parti si impegnano, ove possibile, ad armonizzare le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita'.
5. Trasparenza e notifica
a) Le Parti sono vincolate dall'obbligo di condividere le informazioni riguardanti le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformita', contemplato dall'accordo TBT.
b) Le Parti convengono di scambiarsi, tramite punti di contatto, le informazioni attinenti a questioni potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali, anche per quanto riguarda l'allerta rapida, i pareri scientifici e gli eventi.
c) Le Parti possono cooperare all'istituzione e alla manutenzione di punti di contatto e di banche dati comuni.



 

Art. 21
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite

1. Le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorita' competenti, compresa la principale agenzia antidroga, le autorita' competenti in materia di sanita', giustizia, istruzione, gioventu', prestazioni sociali, dogane e affari interni e le autorita' di altri settori pertinenti e altre parti interessate, onde ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga, sui loro familiari e sulla societa' in senso lato e rendere piu' efficace il controllo dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998 e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati in occasione del segmento ad alto livello della 52ª sessione della Commissione stupefacenti nel marzo 2009.
3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:
a) elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali;
b) creazione di enti e centri di informazione nazionali;
c) sostegno alle azioni della societa' civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di droga e gli effetti nocivi del suo consumo;
d) formazione del personale;
e) potenziamento dell'attivita' di contrasto e dello scambio di informazioni in conformita' del diritto interno;
f) ricerca nel campo della droga;
g) analisi delle droghe e prevenzione della produzione di droghe pericolose/stupefacenti e della diversione dei precursori controllati, in particolare di sostanze essenziali per la produzione di droghe illecite;
h) altri settori eventualmente concordati dalle Parti.



 

Art. 22
Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti cooperano in materia di misure sanitarie e fitosanitarie nell'intento di facilitare gli scambi e di tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante. Le disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "l'accordo SPS"), che e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.
2. Su richiesta, le Parti individuano e affrontano eventuali problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili.



 

Art. 22
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio

del denaro e il finanziamento del terrorismo
1. Le Parti convengono sulla necessita' di impegnarsi e di collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attivita' criminali come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le Parti convengono di promuovere un'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per l'elaborazione e l'attuazione delle normative e l'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consentira' in particolare scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
3. Le Parti promuovono la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, ad esempio mediante progetti di sviluppo delle capacita'.



 

Art. 23
Ambito di applicazione

1. La presente sezione stabilisce le disposizioni necessarie alla progressiva liberalizzazione tra le Parti degli scambi di servizi e dello stabilimento.
2. La presente sezione si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento in tutte le attivita' economiche, eccezion fatta per:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi e culturali;
d) i servizi educativo-didattici;
e) i servizi sanitari e sociali;
f) il cabotaggio marittimo nazionale;
g) di trasporto aereo e i servizi ausiliari al trasporto aereo diversi:
i) dai servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) dalla vendita e dalla commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) dai sistemi informatici di prenotazione;
iv) dai servizi di assistenza a terra;
v) dai servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio;
vi) dai servizi di gestione degli aeroporti;
h) i servizi di trasporto spaziale.
3. Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.
5. Conformemente alle disposizioni della presente sezione, le Parti si riservano il diritto di regolamentare e adottare nuove disposizioni regolamentari volte al conseguimento di legittimi obiettivi politici.



 

Art. 23
Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione

1. Le Parti convengono di collaborare nella lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione, come definite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La cooperazione in questo campo mira a promuovere e ad attuare le convenzioni suddette e gli altri strumenti applicabili sottoscritti dalle Parti.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione comprende misure e progetti volti a sviluppare le capacita'.
3. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione fra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sconfiggere e smantellare le minacce comuni costituite dalla criminalita' transnazionale nell'ambito del diritto nazionale. La cooperazione fra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto puo' consistere in assistenza reciproca per le indagini, nella condivisione di tecniche investigative, in corsi di istruzione e formazione comuni per il personale di contrasto e in qualsiasi altro tipo di attivita' comuni e di assistenza, compresi gli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7) o un sistema analogo per lo scambio delle informazioni, come concordato eventualmente dalle Parti.



 

Art. 24
Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "persona fisica dell'Unione": qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione ai sensi del diritto dell'UE; "persona fisica della Repubblica dell'Iraq": qualsiasi cittadino della Repubblica dell'Iraq ai sensi del diritto nazionale;
b) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente al diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' privata o pubblica, ivi comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
c) "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica della Repubblica dell'Iraq": qualsiasi persona giuridica costituita conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione o della Repubblica dell'Iraq, rispettivamente, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica dell'Iraq. La persona giuridica che abbia unicamente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Iraq non e' considerata una persona giuridica dell'Unione o della Repubblica dell'Iraq a meno che le sue attivita' non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o dell'Iraq;
d) in deroga alla lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione con sede al di fuori dell'Unione o dell'Iraq e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione o dell'Iraq, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro dell'Unione o in Iraq in conformita' alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione o dell'Iraq;
e) "attivita' economica": qualsiasi attivita' diversa da quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
f) "consociata": qualsiasi persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica;
g) "filiale" di una persona giuridica: qualsiasi centro di attivita' economica sprovvisto di personalita' giuridica, che abbia apparenza di stabilita', quale l'estensione di una casa madre e che disponga di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che all'occorrenza vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali con il centro di attivita' economica che ne costituisce l'estensione;
h) "fornitori di servizi" di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda fornire o fornisca un servizio;
i) "scambi di servizi": la fornitura di un servizio secondo le seguenti modalita':
i) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte;
ii) nel territorio di una Parte agli utenti dell'altra Parte;
iii) ad opera di un fornitore di una Parte che si stabilisce nel territorio dell'altra Parte;
iv) ad opera di un fornitore di una Parte tramite la presenza di persone fisiche nel territorio dell'altra Parte;
j) "misura": qualsiasi provvedimento adottato dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
k) "misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti": le misure deliberate da:
i) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali;
ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali;
l) "servizi": qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
m) "stabilimento": qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale implicante:
i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure
ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza
nel territorio di una Parte finalizzati allo svolgimento di un'attivita' economica;
n) "investitore" di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento;
o) "servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": qualsiasi servizio che non viene prestato ne' su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' fornitori di servizi.



 

Art. 24
Protezione dei dati personali

1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle piu' rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali adottati con risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990.
2. Il rafforzamento della protezione dei dati mediante una piu' intensa cooperazione sulla protezione dei dati personali puo' comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperienze tra cui:
a) condivisione e scambio di informazioni, studi, ricerche, politiche, procedure e migliori prassi sulla protezione dei dati;
b) svolgimento di e/o partecipazione a formazioni e programmi di istruzione comuni, dialoghi e conferenze volti a sensibilizzare maggiormente le Parti alla protezione dei dati;
c) scambio di professionisti e di esperti incaricati di riflettere sulle politiche di protezione dei dati.



 

Art. 25

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione estende ai servizi o ai fornitori di servizi dell'Iraq il trattamento derivante dal calendario degli impegni specifici dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di trattamento nazionale e accesso al mercato in forza dell'accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso "GATS").
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e fermo restando il paragrafo 3, l'Iraq accorda ai servizi, ai fornitori di servizi e agli investitori dell'Unione, nei settori dei servizi e non, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili dell'Iraq o, se migliore, ad altri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili di paesi terzi.
3. L'Iraq puo' modificare il trattamento riservato ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione assoggettandolo a condizioni e requisiti che risultino in un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili, a condizione che:
a) il trattamento accordato ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione rimanga non meno favorevole di quello accordato dall'Iraq a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili di paesi terzi;
b) l'Iraq notifichi la propria intenzione alla Commissione dell'Unione europea (di seguito: la "Commissione") quattro mesi prima della data in cui prevede di attuare le modifiche in questione. Su richiesta della Commissione, l'Iraq precisa in modo dettagliato i motivi per cui intende imporre le condizioni e i requisiti notificati. In assenza di ulteriori comunicazioni all'Iraq entro otto settimane, si riterra' che le condizioni e i requisiti suddetti siano stati accettati dall'Unione;
c) su richiesta di una delle Parti, le condizioni e i requisiti proposti siano sottoposti all'esame e all'approvazione del comitato di cooperazione.
4. Fatti salvi i benefici derivanti dal trattamento accordato a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori dell'Unione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, una volta che avra' aderito all'OMC, l'Iraq estendera' ai servizi o ai fornitori di servizi dell'Unione il trattamento derivante dall'elenco dei propri impegni specifici in forza del GATS.



 

Art. 25
Rifugiati e sfollati interni

Le Parti si sforzano di proseguire la cooperazione, ove opportuno, su questioni attinenti al benessere dei rifugiati e degli sfollati interni, tenendo conto del lavoro gia' svolto e dell'assistenza gia' fornita, cercando anche soluzioni durature.



 

Art. 26

1. Il trattamento della nazione piu' favorita accordato a norma della presente sezione non si applica alle agevolazioni fiscali che le Parti concedono o concederanno in forza di accordi tesi a evitare la doppia imposizione e di altre intese fiscali.
2. Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure volte a prevenire l'elusione di imposte derivanti dalle disposizioni fiscali di accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come un divieto per gli Stati membri o per l'Iraq di operare distinzioni, in applicazione delle pertinenti disposizioni della rispettiva normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non sia identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.



 

Art. 26
Cooperazione in materia di migrazione e sviluppo

1. Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le Parti instaurano un meccanismo di dialogo e consultazione globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le questioni inerenti alla migrazione saranno inserite nelle strategie nazionali/nel quadro nazionale di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti.
2. La cooperazione tra le Parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca e di concerto tra le Parti e si svolge conformemente al diritto nazionale e dell'Unione vigente. La cooperazione vertera' in particolare sui seguenti aspetti:
a) i fattori espulsivi e attrattivi della migrazione;
b) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in materia di protezione e diritti dei migranti, onde conformarsi alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili che garantiscono il rispetto dei diritti dei migranti;
c) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali per quanto riguarda la protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata il 28 luglio 1951, del relativo protocollo firmato il 31 gennaio 1967 e degli altri strumenti internazionali pertinenti e garantire il rispetto del principio di non respingimento;
d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la garanzia di un trattamento equo, le possibilita' di integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente nel loro territorio, l'istruzione e la formazione e le misure contro il razzismo, la discriminazione e la xenofobia;
e) la definizione di un'efficace politica di prevenzione per gestire la presenza sul loro territorio di cittadini dell'altra Parte che non soddisfino o non soddisfino piu' le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Parte interessata, il traffico e la tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti di persone e di protezione delle vittime di tali attivita';
f) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone definite al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, compresa la promozione del ritorno volontario e duraturo nei paesi di origine, e la loro ammissione/riammissione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Il rimpatrio di tali persone avviene nel debito rispetto del diritto delle Parti di concedere permessi di soggiorno o autorizzazioni a soggiornare per motivi caritatevoli o umanitari e del principio di non respingimento;
g) le questioni di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio e la gestione delle frontiere;
h) le questioni attinenti a migrazione e sviluppo, tra cui lo sviluppo delle risorse umane, la protezione sociale, l'ottimizzazione dei benefici della migrazione, la parita' uomo-donna e lo sviluppo, l'assunzione in base a principi etici e la migrazione circolare, e l'integrazione dei migranti.
3. Nell'ambito della cooperazione in questo campo, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre che:
a) le Filippine riammettono tutti i loro cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo presenti sul territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nello Stato membro;
b) ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo presenti sul territorio delle Filippine su richiesta di queste ultime, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nelle Filippine;
c) gli Stati membri e le Filippine forniscono ai propri cittadini i documenti d'identita' necessari a tal fine. Tutte le richieste di ammissione o di riammissione sono trasmesse dallo Stato richiedente all'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta.
Se la persona interessata non possiede opportuni documenti di identita' o altre prove della sua cittadinanza, le Filippine o lo Stato membro chiedono immediatamente alla rappresentanza diplomatica o consolare competente di accertarne la cittadinanza, se necessario mediante un colloquio; una volta accertato che si tratta di un cittadino delle Filippine o dello Stato membro, le autorita' delle Filippine o dello Stato membro rilasciano gli opportuni documenti.
4. Le Parti convengono di concludere appena possibile un accordo sull'ammissione-riammissione dei loro cittadini che contenga una disposizione sulla riammissione dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.



 

Art. 27
Altri accordi

Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti sottoscritti da uno Stato membro dell'Unione e dall'Iraq.



 

Art. 27
Lavoro marittimo, istruzione e formazione

1. Le Parti convengono di collaborare nel settore del lavoro marittimo onde promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi, la sicurezza personale e la protezione dei marittimi, le politiche e i programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
2. Le Parti convengono inoltre di collaborare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione dei marittimi onde garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni marittime e prevenire i danni ambientali, anche migliorando le competenze degli equipaggi per adattarle alle mutate esigenze dell'industria marittima e del progresso tecnologico.
3. Le Parti rispettano e osservano i principi e le disposizioni contenuti nella convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare, specie per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte in merito alle condizioni di lavoro, la composizione dell'equipaggio e le questioni sociali sulle navi battenti la loro bandiera; la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW), come modificata, per quanto riguarda i requisiti di formazione e competenza dei marittimi; i principi e le disposizioni contenuti negli strumenti internazionali pertinenti di cui sono firmatarie.
4. La cooperazione in questo campo si basa sulla consultazione reciproca e sul dialogo tra le Parti, con particolare attenzione, tra l'altro, ai seguenti aspetti:
a) istruzione e formazione marittima;
b) condivisione delle informazioni e sostegno ad attivita' connesse con il settore marittimo;
c) metodi d'insegnamento applicati e migliori prassi di formazione;
d) programmi volti a contrastare la pirateria e gli atti di terrorismo in mare;
e) il diritto dei marittimi a un posto di lavoro conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo delle navi, a una copertura sanitaria, a cure mediche, a misure di carattere sociale e ad altre forme di protezione sociale.



 

Art. 28
Trasparenza

Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, informazioni specifiche su qualsiasi misura di applicazione generale adottata o accordo internazionale concluso avente attinenza al presente accordo. Ciascuna Parte provvede inoltre a istituire uno o piu' centri di informazione in grado di dare risposte specifiche alle richieste dei fornitori di servizi dell'altra Parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati all'allegato 3, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.



 

Art. 28
Occupazione e affari sociali

1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, con riferimento all'art. 26, paragrafo 2, lettera b), la salute e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle competenze, la parita' uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale del 2005) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.
3. Riaffermando il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente, menzionate in particolare nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e nelle convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie, le Parti convengono di collaborare su programmi e progetti specifici di assistenza tecnica, secondo modalita' stabilite di comune accordo. Analogamente, le Parti convengono di avviare un dialogo, una cooperazione e iniziative su temi di comune interesse in consessi bilaterali o multilaterali, come le Nazioni Unite, l'OIM, l'OIL, l'ASEM e le relazioni UE-ASEAN.



 

Art. 29
Eccezioni

1. Le disposizioni della presente sezione sono soggette alle deroghe di cui al presente articolo. Fermo restante l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:
a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
b) necessarie a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante;
c) necessarie a garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni della presente sezione, ivi compresi quelli intesi:
i) a prevenire pratiche ingannevoli e fraudolente o ad affrontare gli effetti di inadempienze nell'ambito di contratti di servizio;
ii) a tutelare la vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali e la riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) a tutelare la sicurezza;
d) incompatibili con gli obiettivi di cui all'art. 25, purche' il diverso trattamento sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi dell'altra Parte;
e) incompatibili con gli obiettivi di cui all'art. 25, purche' il diverso trattamento sia finalizzato a prevenire l'elusione o l'evasione di imposte derivanti dalle disposizioni fiscali di accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o dalla legislazione tributaria nazionale.
2. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai regimi previdenziali delle Parti ne' alle attivita' svolte sul territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti ne' alle misure in materia di cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.
4. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che le Parti applichino misure intese a regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrita' delle frontiere e a garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte in forza dell'art. 25.
5. Nessuna disposizione della presente sezione si applica alle attivita' svolte da una banca centrale, da un'autorita' monetaria centrale o da altro ente pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
6. Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come un divieto per le Parti, e per i relativi enti pubblici, di svolgere o fornire in esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per proprio conto o per conto dei relativi enti pubblici, con la loro garanzia o utilizzando risorse finanziarie proprie.
7. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che le Parti applichino qualsiasi misura necessaria a impedire che, mediante le disposizioni del presente accordo, vengano elusi i provvedimenti da esse adottati in materia di accesso ai rispettivi mercati da parte di paesi terzi.



 

Art. 29
Cooperazione allo sviluppo

1. Lo scopo principale della cooperazione allo sviluppo e' favorire lo sviluppo sostenibile onde contribuire alla riduzione della poverta' e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le Parti istituiscono un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo in linea con le proprie priorita' e con i settori di reciproco interesse.
2. Il dialogo nell'ambito della cooperazione allo sviluppo mira, tra l'altro, a:
a) promuovere lo sviluppo umano e sociale;
b) promuovere una crescita economica inclusiva e sostenuta;
c) promuovere la sostenibilita' ambientale e la sana gestione delle risorse naturali, compresa la promozione delle migliori prassi;
d) attenuare l'impatto del cambiamento climatico e far fronte alle sue conseguenze;
e) sviluppare le capacita' per favorire una maggiore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;
f) promuovere la riforma del settore pubblico, specie per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche, al fine di migliorare la prestazione dei servizi sociali;
g) avviare processi conformi ai principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali onde migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.



 

Art. 30
Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata nel senso:
a) di imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione e' ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza, oppure
b) di impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i) nell'ambito di attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
iii) relativamente alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altre merci e materiali;
iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
v) in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure
c) da impedire a una delle Parti di adottare qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.



 

Art. 30
Dialogo sulla politica economica

1. Le Parti convengono di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche e la condivisione di esperienze nel coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.
2. Le Parti cercano di approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' su questioni economiche stabilite di comune accordo, come la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.



 

Art. 31

Progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi e dello
stabilimento

Appena le circostanze lo consentano, compresa la situazione derivante dall'adesione dell'Iraq all'OMC, il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni affinche' le Parti estendano progressivamente gli scambi di servizi e lo stabilimento tra loro, garantendo piena coerenza con le disposizioni del GATS, segnatamente quelle di cui all'articolo V. Ove accettate, le suddette raccomandazioni potranno essere poste in essere mediante accordi tra le Parti.



 

Art. 31
Societa' civile

Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della societa' civile organizzata al buon Governo democratico e convengono di promuovere un dialogo e un'interazione effettivi con la societa' civile, in conformita' delle loro leggi nazionali vigenti.



 

Art. 32
Stimolo agli investimenti

Le Parti stimolano la diffusione di investimenti reciprocamente vantaggiosi sviluppando un clima piu' favorevole agli investimenti privati.



 

Art. 32
Gestione del rischio di catastrofi

1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione sulla gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre il rischio per le comunita' e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della societa'. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione all'azione preventiva e ad approcci proattivi per la gestione dei pericoli e dei rischi e per ridurre i rischi o la vulnerabilita' alle catastrofi naturali.
2. Le Parti collaborano affinche' la gestione del rischio di catastrofi sia integrata nei piani di sviluppo e nei processi di definizione delle politiche in materia di catastrofi naturali.
3. La cooperazione in questo campo e' incentrata sui seguenti elementi programmatici:
a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze;
b) uso delle conoscenze, innovazione, ricerca e istruzione per creare una cultura della sicurezza e della capacita' di recupero a tutti i livelli;
c) preparazione alle catastrofi;
d) definizione delle politiche, sviluppo della capacita' istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
e) risposta alle catastrofi;
f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi;
g) pianificazione della ripresa e della ricostruzione postcatastrofi;
h) adattamento al cambiamento climatico e attenuazione delle sue conseguenze.



 

Art. 33
Punti di contatto e scambio di informazioni

Al fine di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione commerciale afferente agli investimenti privati, ciascuna Parte designa un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.



 

Art. 33
Energia

1. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) creare un contesto favorevole agli investimenti, specialmente nelle infrastrutture, e condizioni di parita' per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile;
b) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, anche sviluppando forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, e sostenere l'istituzionalizzazione di opportuni quadri strategici onde instaurare condizioni di parita' per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile e la sua integrazione nei settori strategici pertinenti;
c) promuovere la convergenza delle norme energetiche, in particolare per i biocombustibili e altri combustibili alternativi, cosi' come delle relative prassi e strutture;
d) garantire un uso razionale dell'energia promuovendo l'efficienza energetica e il risparmio di energia in sede di produzione, trasporto, distribuzione e uso finale;
e) incentivare i trasferimenti di tecnologia tra le imprese delle Parti finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia. Quest'obiettivo puo' essere raggiunto mediante una cooperazione adeguata, specie per quanto riguarda le riforme del settore dell'energia, lo sviluppo delle risorse energetiche, gli impianti a valle e lo sviluppo dei biocombustibili;
f) incentivare lo sviluppo di capacita' in tutti i settori contemplati dal presente articolo e creare reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che promuova regole stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformita' delle loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. A tal fine, le Parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, in particolare mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all'art. 34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti sottolineano la necessita' di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attivita' possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3. In conformita' dei loro impegni in quanto firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, le Parti convengono di promuovere la cooperazione tecnica e i partenariati privati per progetti riguardanti l'energia sostenibile e rinnovabile, il passaggio ad altri combustibili e l'efficienza energetica mediante meccanismi flessibili basati sul mercato come il meccanismo del mercato del carbonio.



 

Art. 34
Obiettivo e ambito di applicazione

1. Le Parti si adoperano a liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra di loro, conformemente agli impegni assunti nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali.
2. La presente sezione si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le Parti.



 

Art. 34
Ambiente e risorse naturali

1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo settore promuovera' la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. In tutte le attivita' intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dell'applicazione dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e degli accordi ambientali multilaterali pertinenti di cui sono firmatarie.
2. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica a vantaggio di tutte le generazioni, tenendo conto delle loro esigenze di sviluppo.
3. Le Parti convengono di collaborare per far si' che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.
4. Le Parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo di:
a) aumentare la sensibilizzazione ecologica e la partecipazione locale alle iniziative di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, compresa la partecipazione delle comunita' culturali/popolazioni indigene e delle comunita' locali;
b) sviluppare capacita' in termini di adeguamento al cambiamento climatico, mitigazione dei suoi effetti ed efficienza energetica;
c) sviluppare capacita' per la partecipazione e l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli riguardanti la biodiversita' e la biosicurezza;
d) promuovere tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi e di strumenti basati sul mercato;
e) migliorare la gestione delle risorse naturali, compresa la governanza nel settore forestale e la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la sostenibilita' delle risorse naturali, compresa la gestione delle foreste;
f) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e delle zone protette cosi' come la designazione e la protezione delle zone di biodiversita' e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunita' locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;
g) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di altri tipi di rifiuti;
h) tutelare l'ambiente costiero e marino e garantire una gestione efficace delle risorse idriche;
i) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonche' la gestione sostenibile delle terre, compreso il ripristino delle miniere gia' sfruttate o abbandonate;
j) promuovere lo sviluppo delle capacita' di gestione delle catastrofi e dei rischi;
k) promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili nelle loro economie.
5. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi.



 

Art. 35
Conto corrente

Le Parti autorizzano l'uso di moneta liberamente convertibile, conformemente al regolamento di base del Fondo monetario internazionale, per tutti i pagamenti e i trasferimenti sul conto corrente tra di esse.



 

Art. 35
Agricoltura, pesca e sviluppo rurale

Le Parti convengono di incoraggiare il dialogo e promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello di agricoltura, pesca e sviluppo rurale. Il dialogo puo' riguardare:
a) la politica agricola e la situazione dell'agricoltura a livello internazionale;
b) le possibilita' di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti tenendo conto delle convenzioni internazionali pertinenti come l'IPPC e l'UIE, di cui sono firmatarie;
c) il benessere degli animali;
d) la politica di sviluppo nelle zone rurali;
e) la politica di qualita' per le piante, gli animali e i prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche;
f) lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, dell'agroindustria e dei biocombustibili e il trasferimento delle biotecnologie;
g) la protezione delle varieta' vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttivita' colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;
h) lo sviluppo di banche dati sull'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale;
i) il potenziamento delle risorse umane nei settori dell'agricoltura, delle questioni veterinarie e della pesca;
j) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese le tecnologie di pesca e la conservazione e la gestione delle risorse costiere e di alto mare;
k) la promozione della lotta contro le attivita' di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate e il commercio ad esse associato;
l) le misure riguardanti gli scambi di esperienze e i partenariati e lo sviluppo di joint venture e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali, comprese le misure volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti in settori come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
m) il potenziamento delle associazioni di produttori e le attivita' di promozione commerciale.



 

Art. 36
Conto capitale

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del presente accordo e la liquidazione o il rimpatrio dei suddetti capitali e di tutti gli utili che ne derivano.



 

Art. 36
Sviluppo regionale e cooperazione

1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale.
2. Le Parti incoraggiano e intensificano gli scambi di informazioni e la cooperazione in materia di politica regionale, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate, ai collegamenti fra zone urbane e zone rurali e allo sviluppo rurale.
3. La cooperazione in materia di politica regionale puo' assumere le seguenti forme:
a) metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali;
b) governanza e partenariato a piu' livelli;
c) relazioni fra zone urbane e zone rurali;
d) sviluppo rurale, comprese le iniziative volte a migliorare l'accesso ai finanziamenti e a promuovere lo sviluppo sostenibile;
e) statistiche.



 

Art. 37
Clausola di standstill

Le Parti si astengono dall'introdurre nuove restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali tra i rispettivi residenti e dal rendere piu' restrittive le disposizioni vigenti.



 

Art. 37
Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, in tutti i settori ritenuti opportuni, allo scopo di creare un clima che favorisca lo sviluppo economico e di migliorare la competitivita' delle industrie, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), puntando fra l'altro a:
a) promuovere la creazione di reti fra gli operatori economici, in particolare le PMI, per scambiare informazioni ed esperienze, individuare le opportunita' nei settori di reciproco interesse, consentire i trasferimenti di tecnologia e rilanciare il commercio e gli investimenti;
b) scambiare informazioni ed esperienze sulla creazione di condizioni generali atte a migliorare la competitivita' delle imprese, in particolare le PMI;
c) promuovere la partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e programmi speciali, secondo le loro modalita' specifiche;
d) promuovere investimenti e joint venture per incentivare i trasferimenti di tecnologia, l'innovazione, la modernizzazione, la diversificazione e le iniziative in favore della qualita';
e) fornire informazioni, stimolare l'innovazione e scambiare buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, in particolare per le piccole e micro imprese;
f) promuovere la responsabilita' sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili;
g) sviluppare progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e incentivare la cooperazione per progetti volti a sviluppare le capacita' in materia di norme, procedure di valutazione della conformita' e regolamenti tecnici, secondo modalita' stabilite di comune accordo.



 

Art. 38
Misure di salvaguardia

1. Se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra l'Unione e l'Iraq causano o rischiano di causare serie difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio dell'Unione o dell'Iraq, l'Unione e l'Iraq possono rispettivamente adottare misure di salvaguardia riguardanti i movimenti di capitali tra di loro per un periodo non superiore a sei mesi, purche' dette misure risultino strettamente necessarie.
2. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa quanto prima l'altra Parte, fornendo lo scadenzario della relativa abrogazione.



 

Art. 38
Trasporti

1. Le Parti convengono di collaborare nei settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilita' d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, gestire l'impatto ambientale dei trasporti e rendere piu' efficienti i sistemi di trasporto.
2. La cooperazione fra le Parti in questo settore e' volta a promuovere:
a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche, normative e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
b) lo scambio di opinioni sui sistemi di navigazione satellitare europeo (segnatamente Galileo), con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato;
c) il proseguimento del dialogo sui servizi di trasporto aereo per garantire senza indebiti ritardi la certezza giuridica degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore tra i singoli Stati membri e le Filippine;
d) il proseguimento del dialogo sul potenziamento delle reti infrastrutturali e delle operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidita', l'efficienza, la sostenibilita' e la sicurezza della circolazione di persone e merci e la promozione dell'applicazione del diritto della concorrenza e della regolamentazione economica del settore aereo, favorendo la convergenza normativa e l'attivita' delle imprese, e vagliare la possibilita' di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo. E' opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore del trasporto aereo;
e) il dialogo sulla politica e sui servizi di trasporto marittimo, in particolare per promuovere lo sviluppo dell'industria del trasporto marittimo, affrontando tra l'altro aspetti come:
i) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti i trasporti marittimi e i porti;
ii) la promozione dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del trattamento nazionale e delle clausole NPF per le navi gestite da cittadini o imprese dell'altra Parte e le questioni pertinenti connesse ai servizi di trasporto "porta a porta" che comprendono una tratta marittima, tenendo conto del diritto nazionale delle Parti;
iii) la gestione efficace dei porti e l'efficienza dei servizi di trasporto marittimo e
iv) la promozione della cooperazione per gli aspetti del trasporto marittimo di comune interesse e per quanto riguarda il lavoro marittimo e l'istruzione/formazione dei marittimi a norma dell'art. 27;
f) un dialogo sull'effettiva applicazione delle norme in materia di sicurezza dei trasporti e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi, compresa la lotta alla pirateria, e i trasporti aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, e delle norme, compresa la cooperazione nei consessi internazionali pertinenti, volte a garantire una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le Parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecnica per le questioni connesse alla sicurezza dei trasporti e le considerazioni ambientali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione nei settori marittimo e aereo, le operazioni di ricerca e salvataggio, gli incidenti e le relative indagini. Le Parti si concentreranno anche sulla promozione di modi di trasporto rispettosi dell'ambiente.



 

Art. 39
Disposizioni finali

1. Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli operatori economici delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore sottoscritti dalle Parti.
2. Le Parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro, cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.



 

Art. 39
Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti convengono di collaborare in materia di scienza e tecnologia tenendo conto dei rispettivi obiettivi strategici.
2. La cooperazione mira a:
a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in materia di scienza e tecnologia, specialmente per quanto riguarda l'attuazione delle politiche e dei programmi e i diritti di proprieta' intellettuale per le azioni di ricerca e sviluppo;
b) promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle Parti;
c) promuovere la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle capacita' tecnologiche e di ricerca.
3. La cooperazione consiste in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilita' e di scambi a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori prassi. Possono essere concordate altre forme di cooperazione.
4. Tali attivita' di cooperazione dovrebbero basarsi sui principi della reciprocita', del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprieta' intellettuale. Qualsiasi questione inerente ai diritti di proprieta' intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti, ecc.) sorta nell'ambito della cooperazione a norma del presente accordo puo' essere oggetto, all'occorrenza, di negoziati fra le agenzie o i gruppi interessati prima dell'inizio delle attivita' di cooperazione, tenendo conto delle leggi e normative delle Parti.
5. Le Parti incoraggiano la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, tra cui le PMI.
6. Le Parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilita' offerte dai loro programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.



 

Art. 40

1. Le Parti intendono conformarsi alle disposizioni dell'articolo XVII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive e dell'intesa dell'OMC sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su singole imprese commerciali di Stato, sul modo in cui esse operano e sulla maniera in cui le relative attivita' incidono sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata garantisce la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT1994 sulle informazioni riservate.
3. Le Parti garantiscono che tutte le imprese commerciali di Stato fornitrici di beni o servizi rispettino gli obblighi sottoscritti in forza del presente accordo.



 

Art. 40
Cooperazione relativa alle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione
1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti si sforzano di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore si incentra fra l'altro:
a) sulla partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione, la governanza elettronica, la ricerca e i servizi basati sulle TIC;
b) sull'interconnessione e l'interoperabilita' fra le reti e i servizi delle Parti e del sud-est asiatico (come le TEIN);
c) sulla standardizzazione e sulla diffusione delle TIC nuove e emergenti;
d) sulla promozione della cooperazione nel settore della ricerca sulle TIC in ambiti di comune interesse per le Parti;
e) sulla condivisione delle migliori prassi nel tentativo di colmare il divario digitale;
f) sulla definizione e sull'attuazione di strategie e meccanismi riguardanti gli aspetti di sicurezza delle TIC e la lotta contro la cibercriminalita';
g) sulla condivisione delle esperienze in materia di diffusione della televisione digitale, aspetti normativi, gestione dello spettro e ricerca;
h) sulla promozione degli sforzi e della condivisione dell'esperienza in materia di sviluppo delle risorse umane nel settore delle TIC.



 

Art. 41
Introduzione

1. Riconoscendo in che misura procedure d'appalto trasparenti, competitive e aperte contribuiscano ad uno sviluppo economico sostenibile, le Parti si propongono di garantire un'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "beni o servizi commerciali": qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico;
b) "servizi edili": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (in appresso "CPC");
c) "giorni": i giorni del calendario civile;
d) "asta elettronica": il processo iterativo implicante l'utilizzo di mezzi elettronici con cui gli offerenti possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell'offerta in connessione al criterio di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
e) "per iscritto": qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate;
f) "gara a trattativa privata": qualsiasi procedura in cui l'ente appaltante contatta uno o piu' fornitori di sua scelta;
g) "misura": qualsiasi dispositivo legislativo, regolamentare o procedurale, qualsiasi istruzione o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa emananti da un ente appaltante in relazione ad un appalto disciplinato;
h) "elenco a uso ripetuto": un elenco dei fornitori che l'ente appaltante ha stabilito rispettino le condizioni per l'iscrizione nell'elenco stesso e di cui l'ente appaltante intende avvalersi a piu' riprese;
i) "avviso di gara d'appalto": avviso con cui l'ente appaltante invita i fornitori interessati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;
j) "compensazioni": qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi;
k) "gara aperta": procedura di gara in virtu' della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
l) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;
m) "ente appaltante": qualsiasi soggetto indicato da ciascuna Parte all'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo;
n) "fornitore qualificato": qualsiasi fornitore che l'ente appaltante ritiene risponda alle condizioni per la partecipazione;
o) "gara selettiva": procedura di gara in virtu' della quale l'ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte;
p) "servizi": qualsiasi tipo di servizio, compresi quelli edili, se non altrimenti precisato;
q) "norma": documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o processi di produzione destinati ad un uso comune o ripetuto e la cui osservanza non e' obbligatoria. Una norma puo' comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura relativi a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione;
r) "fornitore": qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi;
s) "specifiche tecniche": qualsiasi requisito d'appalto che precisi:
i) le caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualita', prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la relativa produzione o fornitura, oppure
ii) i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura relativi ad un bene o a un servizio.



 

Art. 41
Audiovisivi, media e multimedia

Le Parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe in materia di audiovisivi, media e multimedia. Esse convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.



 

Art. 42
Portata e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure riguardanti un appalto disciplinato. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:
a) di beni, servizi o di entrambi:
i) come precisato da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo, e
ii) che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione e alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'art. 45, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo;
d) indetta da un ente appaltante e
e) non altrimenti esclusa dalle presenti norme.
2. Tranne se altrimenti disposto, le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti;
b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
d) ai contratti di pubblico impiego;
e) agli appalti indetti:
i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;
ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari;
iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.
3. Ciascuna Parte definisce e specifica nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo le seguenti informazioni:
a) suballegato 1: gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
b) suballegato 2: altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
c) suballegato 3: i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo;
d) suballegato 4: i servizi edili disciplinati dal presente capo;
e) suballegato 5: eventuali note generali.
4. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati da una delle Parti nei suballegati dell'appendice I dell'allegato1 del presente accordo, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'art. 43.
5. L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto e' disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, non puo' suddividerlo in appalti singoli ne' individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'ambito di applicazione del presente capo.
6. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell'ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
7. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti:
a) necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
b) necessari a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante;
c) necessari a tutelare la proprieta' intellettuale, oppure
d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da opere di beneficenza o prodotti mediante il lavoro carcerario.



 

Art. 42
Cooperazione in materia di turismo

1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilita' alla base del processo Agenda 21 locale, le Parti mirano a incentivare gli scambi di informazioni e ad instaurare le migliori prassi per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le Parti convengono di avviare un dialogo per facilitare la cooperazione, compresa l'assistenza tecnica, in materia di formazione delle risorse umane e sviluppo delle nuove tecnologie per scopi conformi ai principi del turismo sostenibile.
3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attivita' turistica allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.



 

Art. 43
Principi generali

1. Relativamente a qualsiasi misura o a qualsiasi appalto disciplinato, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra Parte e ai suoi fornitori un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali.
2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, le Parti e i relativi suoi appaltanti si astengono:
a) dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di controllo proprietario, oppure
b) dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.
3. Per quanto riguarda qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura o prassi in materia di appalti pubblici e con riguardo a specifici appalti indetti dalla pubblica amministrazione a tutti i livelli aperti ai beni, ai servizi e ai fornitori di paesi terzi, l'Iraq riserva ai beni, ai servizi e ai fornitori dell'Unione un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni, ai servizi e ai fornitori di un qualsiasi paese terzo.
Impiego di mezzi elettronici
4. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante:
a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperativi con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;
b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di presentazione e il ricevimento, e a prevenirne l'accesso indebito.
Svolgimento dell'appalto
5. L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialita' onde evitare conflitti d'interesse e pratiche corruttive e in conformita' con il presente capo.
Norme di origine
6. Ai fini degli appalti disciplinati, e' fatto divieto alle Parti di applicare ai beni e ai servizi importati o forniti dall'altra Parte norme di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa Parte.



 

Art. 43
Cooperazione nel settore dei servizi finanziari

1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le regole e le norme comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e i sistemi di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e delle misure volte a sviluppare le capacita' per il conseguimento di questi obiettivi.



 

Art. 44
Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

1. Ciascuna Parte:
a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard che, imposte per legge o regolamento, sono allegate come riferimento agli avvisi o alla documentazione di gara, le procedure e eventuali modifiche, riguardanti l'appalto disciplinato;
b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte;
c) indica all'appendice II dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui alla lettera a);
d) indica all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici su cui pubblica gli avvisi di cui all'art. 45, all'art. 47, paragrafo 4, e all'art. 55, paragrafo 2.
2. Ciascuna Parte notifica tempestivamente all'altra Parte qualsiasi modifica delle informazioni fornite all'appendice II o III dell'allegato 1 del presente accordo.



 

Art. 44
Buon Governo nel settore fiscale

1. Al fine di rafforzare e incentivare le attivita' economiche, tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon Governo nel settore della fiscalita'. A tal fine, e nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti s'impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.
2. Le Parti convengono che questi principi vengono applicati, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali esistenti o futuri tra le Filippine e gli Stati membri.



 

Art. 45
Pubblicazione degli avvisi

Avviso di gara d'appalto
1. Per ciascun appalto disciplinato, fatte salve le circostanze contemplate all'art. 52, l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto sul mezzo appositamente indicato all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo. Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo. Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso.
Avviso per estratto
2. Per ciascuno appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC garantendone la pronta consultazione. L'avviso per estratto comprende perlomeno le seguenti informazioni:
a) l'oggetto dell'appalto;
b) il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto;
c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.
Avviso di appalti programmati
3. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (in appresso "avviso di appalti programmati") che indichi l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi bandi.
4. Gli enti appaltanti elencati al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purche' vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e precisino che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.



 

Art. 45
Salute

1. Le Parti riconoscono e ribadiscono l'importanza capitale della salute. Le Parti convengono pertanto di collaborare nel settore della salute su aspetti come la riforma dei sistemi sanitari, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali volti a migliorare la salute e a favorire lo sviluppo sostenibile del settore sanitario sulla base di vantaggi reciproci.
2. La cooperazione si svolge mediante:
a) programmi nei settori elencati al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui il potenziamento dei sistemi sanitari, la prestazione di servizi sanitari, i servizi di salute riproduttiva per le donne e le comunita' povere e vulnerabili, la gestione sanitaria, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche, il finanziamento dell'assistenza sanitaria, le infrastrutture e i sistemi d'informazione sanitari e la gestione della salute;
b) attivita' congiunte in materia di epidemiologia e vigilanza, compreso lo scambio di informazioni e la collaborazione per la prevenzione tempestiva di minacce sanitarie come l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;
c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili mediante scambi di informazioni e buone pratiche, la promozione di uno stile di vita sano, agendo su fattori determinanti per la salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il fumo, e lo sviluppo di programmi di ricerca sanitaria ai sensi dell'art. 39 e di programmi di promozione della salute;
d) la promozione dell'attuazione di accordi internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale, di cui sono firmatarie;
e) altri programmi e progetti volti a potenziare i servizi sanitari e le risorse umane dei sistemi sanitari e a migliorare le condizioni sanitarie, secondo modalita' stabilite di comune accordo.



 

Art. 46
Condizioni per la partecipazione

1. L'ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacita' giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
a) ne analizza la capacita' finanziaria e commerciale e le competenze tecniche in base all'attivita' commerciale da questi svolta tanto all'interno che al di fuori del territorio della Parte cui l'ente appartiene;
b) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto di aver gia' ottenuto uno o piu' appalti da un ente della Parte interessata o di vantare un'esperienza lavorativa sul territorio della Parte interessata;
c) puo' richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.
3. L'ente appaltante esegue la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.
4. I fornitori sono esclusi dalla partecipazione se incorrono in fattispecie del tipo: fallimento, false dichiarazioni, grave inadempienza nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, sentenze per reati gravi o per reati gravi contro la pubblica amministrazione, grave mancanza professionale o evasione fiscale.



 

Art. 46
Istruzione, cultura, dialogo interculturale e interreligioso

1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione, sport e cultura e la cooperazione interconfessionale nel debito rispetto della loro diversita', onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture. A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attivita' dei loro istituti culturali.
2. Le Parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di comune interesse attinenti alla modernizzazione dei sistemi d'istruzione, incluse quelle connesse alle competenze di base e allo sviluppo di strumenti di valutazione conformi agli standard europei.
3. Le Parti si sforzano di prendere misure atte a promuovere i contatti interpersonali in materia di istruzione, sport e scambi culturali e i dialoghi interreligiosi e interculturali nonche' di attuare iniziative comuni in diversi ambiti socioculturali, compresa la cooperazione per la conservazione del patrimonio in relazione alla diversita' culturale. In tale contesto, le Parti convengono inoltre di continuare a sostenere le attivita' della Fondazione Asia-Europa e il dialogo interreligioso dell'ASEM.
4. Le Parti convengono di consultarsi e di collaborare nei consessi o nelle organizzazioni internazionali pertinenti come l'UNESCO al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere una maggiore comprensione e un maggiore rispetto della diversita' culturale. In tale contesto, le Parti convengono altresi' di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005.
5. Le Parti pongono inoltre l'accento sull'adozione di misure volte a rafforzare i contatti tra le rispettive agenzie competenti promuovendo lo scambio di informazioni e di competenze fra esperti, giovani e giovani lavoratori (studenti o diplomati) e avvalendosi di programmi come ERASMUS Mundus in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe in questi settori.



 

Art. 47
Qualificazione dei fornitori

Gare selettive
1. Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante:
a) pubblica un avviso di gara d'appalto contenente quanto meno le informazioni di cui ai punti 1, 2, 6, 7, 10 e 11 dell'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo, invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione;
b) dal decorrere dei termini dell'appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 8 e 9 dell'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e notifica loro quanto specificato alla lettera b) del paragrafo 2 dell'appendice VI dell'allegato1 del presente accordo.
2. L'ente appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore nazionale e qualsiasi fornitore dell'altra Parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara e' limitato, precisando i criteri di selezione.
3. Se la documentazione di gara non e' resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, l'ente appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.
Enti di cui al suballegato 2
4. Gli enti appaltanti di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo possono tenere un elenco a uso ripetuto, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco e, nel caso di pubblicazione elettronica, reso costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicato all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo. Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice V dell'allegato 1 del presente accordo.
5. In deroga al paragrafo 4, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validita' triennale, un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo puo' pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validita' dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validita' e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi.
6. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo puo', in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:
a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, fornisca le informazioni di cui all'appendice V dell'allegato 1 del presente accordo nonche' il maggior numero di informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto;
b) l'ente trasmetta ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti e tempestive in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo, sempre che disponibili.
7. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo puo' permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 6 di partecipare ad un determinato appalto, purche' vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.
8. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.
9. L'ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo che rifiuta la richiesta di un fornitore di partecipare o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualifica di un fornitore o depenna un fornitore da un elenco a uso ripetuto ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di questi, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.



 

Art. 47
Statistiche

Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attivita' di cooperazione statistica in corso tra l'Unione europea e l'ASEAN, lo sviluppo della capacita' statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti, tra l'altro, i conti nazionali, gli investimenti esteri diretti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.



 

Art. 48
Specifiche tecniche

1. L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformita' allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.
2. Nello stabilire, ove necessario, specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante:
a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive;
b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali o europee esistenti o, in assenza di queste, delle regolamentazioni tecniche nazionali, di norme o codici dell'edilizia nazionali riconosciuti.
3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, l'ente appaltante precisa eventualmente, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti dell'appalto.
4. L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e cio' a condizione che l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5. L'ente appaltante non puo' sollecitare o accettare, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto fornite in modo da ostacolare la concorrenza.
6. Ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, puo', conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale.



 

Art. 48
Comitato misto

1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe a livello di alti funzionari, che avra' il compito di:
a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente nelle Filippine e nell'Unione europea, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto istituisce sottocomitati specializzati in tutti i settori contemplati dal presente accordo, che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'.
4. Le Parti convengono che il comitato misto avra' anche il compito di sorvegliare il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra le Parti.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.



 

Art. 49
Documentazione di gara

1. L'ente appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa delle questioni di cui all'appendice VIII dell'allegato 1 del presente accordo, se non gia' contenuta nell'avviso di gara d'appalto.
2. Su richiesta, l'ente appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purche' tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti.
3. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o apporta modifiche all'avviso o alla documentazione di gara, e' tenuto a comunicare per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l'avviso modificato o ripubblicato o la documentazione di gara:
a) informandone, ove noti, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalita' utilizzate per trasmettere le informazioni originarie;
b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.



 

Art. 49
Clausola sui futuri sviluppi

1. Le Parti possono ampliare di concerto, su raccomandazione del comitato misto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.



 

Art. 50
Termini

Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un lasso di tempo sufficiente ad elaborare e inoltrare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessita' dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici. I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o partecipanti alla gara. I termini applicabili sono definiti all'appendice VI dell'allegato 1 del presente accordo.



 

Art. 50
Risorse disponibili per la cooperazione

1. Compatibilmente con le loro risorse e normative, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le Parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le Parti adottano misure concrete per prevenire e combattere la frode, la corruzione e tutte le altre attivita' illegali, anche mediante un'assistenza reciproca nei settori contemplati dal presente accordo, in conformita' delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le Parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle autorita' investigative competenti delle Filippine.
3. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire gli interventi nelle Filippine conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento, all'accordo quadro sottoscritto tra la BEI e le Filippine e al diritto nazionale delle Filippine.
4. Le Parti possono decidere di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. Tali attivita' di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, iniziative per lo sviluppo delle capacita' e la cooperazione tecnica, scambi di esperti, studi, creazione di quadri giuridici, regolamentari e di applicazione che promuovano trasparenza e responsabilita' e altre attivita' concordate dalle Parti.



 

Art. 51
Trattative

1. Una Parte puo' incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:
a) quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara d'appalto, oppure
b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.
2. Gli enti appaltanti:
a) assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara;
b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.



 

Art. 51
Strutture

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie ai funzionari e agli esperti, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformita' delle disposizioni legislative, normative e regolamentari interne/nazionali di entrambe.



 

Art. 52
Gara a trattativa privata

L'ente appaltante puo' bandire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli da 45 a 47, da 49 a 51 e l'art. 54 esclusivamente:
a) in uno dei seguenti casi:
i) non e' pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
iii) nessun fornitore riunisce le condizioni per la partecipazione, oppure
iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo,
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;
b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi interessati e che non vi siano alternative ragionevoli o beni e servizi sostituibili per i seguenti motivi: la prestazione richiesta e' un'opera d'arte; e' necessario garantire la protezione di brevetti, diritti di proprieta' intellettuale o altri diritti esclusivi; in assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni e servizi dal momento che la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore:
i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperativita' tra apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
ii) occasionerebbe all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
d) se risulta strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive;
e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime;
f) se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale;
g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, procedure concorsuali o fallimentari, e non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari;
h) se l'appalto e' assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi di cui al presente capo e che i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.



 

Art. 52
Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne' il presente accordo ne' qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facolta' per le Parti di avviare attivita' di cooperazione bilaterali o di concludere, ove opportuno, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione, anche tra le Filippine e i singoli Stati membri.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni gia' assunti o che saranno assunti dalle Parti nei confronti di terzi.



 

Art. 53
Asta elettronica

Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante:
a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verra' utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta piu' vantaggiosa;
c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.



 

Art. 53
Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'accordo.
2. Ciascuna delle Parti puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo puo' prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti.
4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.
5. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 del presente articolo si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo ad opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale del presente accordo consiste:
a) in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o
b) nella violazione di elementi sostanziali del presente accordo, vale a dire l'art. 1, paragrafo 1, e l'art. 8, paragrafo 2.
Prima di adottare misure nei casi particolarmente urgenti, ciascuna Parte puo' chiedere che sia indetta urgentemente una riunione tra le Parti. In questo caso viene convocata entro quindici giorni, a meno che le Parti fissino un altro termine non superiore a ventuno giorni, una riunione per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti.



 

Art. 54
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1. L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equita' e l'imparzialita' della gara e la confidenzialita' delle offerte.
2. L'ente appaltante non puo' penalizzare i fornitori le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo e' unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente medesimo.
3. L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'assegnazione dell'appalto, offre ad un fornitore la possibilita' di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilita' a tutti i fornitori partecipanti.
4. Le offerte prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.
5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, l'ente appaltante assegna l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente alla valutazione dei criteri indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta piu' vantaggiosa o quella al prezzo piu' basso, se il prezzo e' l'unico criterio.
6. L'ente appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute puo' verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.
7. L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l'appalto ne' modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente accordo.



 

Art. 54
Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra.



 

Art. 55
Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1. L'ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni in materia di assegnazione dell'appalto ai fornitori partecipanti, all'occorrenza per iscritto, se richiesto. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 56, paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega su richiesta ad un fornitore respinto i motivi per cui la sua offerta e' stata rifiutata e i vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario.
2. Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all'allegato III. Nel caso in cui la comunicazione avvenga unicamente per via elettronica, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso reca come minimo le informazioni di cui all'appendice VII dell'allegato 1 del presente accordo.



 

Art. 55
Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio delle Filippine.



 

Art. 56
Diffusione delle informazioni

1. Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformita' al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario. Quando la comunicazione di tali informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.
2. In deroga alle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza tra gli stessi.
3. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorita' o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione: ostacoli l'applicazione della legge; possa pregiudicare la concorrenza tra i fornitori; pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.



 

Art. 56
Notifiche

Le notifiche a norma dell'art. 57 sono inviate rispettivamente al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri delle Filippine, attraverso i canali diplomatici.



 

Art. 57
Procedure nazionali di ricorso

1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:
a) una violazione del presente capo, oppure
b) nei casi in cui l'ordinamento nazionale della Parte interessata non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte,
verificatesi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.
2. Se un fornitore contesta, nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la Parte interessata invita il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l'ente appaltante. L'ente appaltante procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che cio' pregiudichi la possibilita' per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
3. A ciascun fornitore e' concesso un termine sufficiente e non inferiore a dieci giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.
4. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorita' amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
5. Quando un organismo diverso da una delle autorita' di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilita' di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorita' amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso. L'organo di ricorso diverso da un tribunale e' soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino:
a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;
b) alle parti in causa (in appresso "i partecipanti") il diritto di essere ascoltate prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso;
c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento;
e) ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni;
f) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi intentati dai fornitori siano comunicate in modo tempestivo, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata.
6. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che assicurino:
a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilita' di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto;
b) nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.



 

Art. 57
Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo e' valido per un periodo di cinque anni ed e' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo.
3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le Parti. Tali modifiche entrano in vigore a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie.
4. Il presente accordo puo' essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti decisi di comune accordo o avviati sulla base del presente accordo prima della sua denuncia.



 

Art. 58
Ulteriori negoziati

1. Le Parti riesaminano ogni anno l'efficace funzionamento del presente capo e la reciproca apertura dei mercati degli appalti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano trattative per l'estensione dell'elenco o degli elenchi degli enti di cui al suballegato 1 e al suballegato 2 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente accordo.
2. Nell'ambito dei negoziati per adesione all'OMC, l'Iraq riconoscera' il proprio impegno a aderire all'accordo multilaterale sugli appalti pubblici (in appresso "GPA").



 

Art. 58
Testi facenti fede

1. Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. L'accordo e' stato negoziato in inglese. Le eventuali discrepanze linguistiche nei testi sono segnalate al comitato misto.
Parte di provvedimento in formato grafico



 

Art. 59
Regime asimmetrico e misure transitorie

In considerazione del fabbisogno finanziario e commerciale e delle esigenze connesse allo sviluppo, l'Iraq beneficia delle seguenti misure transitorie: la possibilita' di istituire un programma temporaneo di prezzi preferenziali in virtu' del quale e' applicabile una differenza tariffaria del 5% sui beni e servizi e del 10% sulle opere alle forniture e ai servizi da parte di fornitori esclusivamente iracheni.
La progressiva soppressione del programma di prezzi preferenziali entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



 

Art. 60
Natura e ambito delle obbligazioni

1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato 2 del presente accordo, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, l'Iraq adotta la normativa atta a garantire una protezione adeguata e effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale nel rispetto dei massimi standard internazionali, tra cui le disposizioni dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprieta' intellettuale contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (in appresso "accordo TRIPS"), prevedendo strumenti efficaci per garantire il rispetto di tali diritti.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Iraq aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale indicate al paragrafo 2 dell'allegato 2 del presente accordo cui hanno aderito gli Stati membri o che vengono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Iraq si conforma alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 3 dell'allegato 2 del presente accordo cui ha aderito almeno uno Stato membro o che vengono di fatto applicate da almeno uno Stato membro, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
4. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 del presente accordo e' soggetta al riesame periodico delle Parti. Nell'elaborare la normativa o se sorgono problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale tali da incidere sulle attivita' commerciali, su richiesta di una Parte vengono tempestivamente avviate consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano trattative finalizzate a disposizioni piu' dettagliate in materia di diritti di proprieta' intellettuale.
5. In materia di protezione dei diritti di proprieta' intellettuale, ciascuna Parte riserva ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini, fatte salve le eccezioni gia' contemplate negli strumenti internazionali inglobati o che potranno essere inglobati di volta in volta nell'allegato 2 del presente accordo e a decorrere dal momento della ratifica della Parte interessata.
6. Per quanto riguarda il riconoscimento e la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Iraq riserva alle imprese e ai cittadini dell'Unione un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.



 

Art. 61
Obiettivo

L'obiettivo della presente sezione e' prevenire e risolvere le controversie tra le Parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.



 

Art. 62
Ambito di applicazione

Salvo diversa disposizione esplicita, la presente sezione si applica a tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del presente accordo.



 

Art. 63
Consultazioni

1. Le Parti si adoperano a risolvere eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 62 avviando consultazioni in buona fede finalizzate a trovare a una soluzione tempestiva, equa e concordata.
2. Ciascuna Parte chiede per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato di cooperazione, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni di cui all'art. 62 che ritiene applicabili.
3. Le consultazioni vengono avviate entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta, a meno che entrambe le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o stagionali, sono avviate entro 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta e si considerano concluse entro 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta.
5. Se le consultazioni non sono avviate entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4 oppure si concludono senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'art. 64.



 

Art. 64
Avvio della procedura di arbitrato

1. Quando una controversia non trova risoluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato di cooperazione. La Parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire la base giuridica della contestazione, perche' tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'art. 62.



 

Art. 65
Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla data di inoltro della richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di cooperazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Se le Parti non raggiungono un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' chiedere al presidente del comitato di cooperazione, o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri del collegio arbitrale tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'art. 78 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Se le Parti raggiungono un accordo su uno o piu' membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti dal pertinente elenco di arbitri secondo la medesima procedura.
4. Il presidente del comitato di cooperazione o un suo delegato sceglie gli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 presentata da una delle Parti.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
6. Se, al momento di inoltro della richiesta conformemente al paragrafo 3, uno degli elenchi di cui all'art. 78 non e' stato ancora stilato, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.



 

Art. 66
Relazione intermedia del collegio arbitrale

Entro 90 giorni dalla costituzione, il collegio arbitrale sottopone alle Parti una relazione intermedia che accerta i fatti, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in essa contenute. Ciascuna Parte puo' presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione intermedia entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una motivazione adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle Parti.



 

Art. 67
Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 120 giorni dalla costituzione. Se ritiene che il termine non possa essere rispettato, il presidente del collegio arbitrale ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato di cooperazione, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro 75 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.



 

Art. 68
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.



 

Art. 69
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato di cooperazione il periodo di tempo necessario ("periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta.
3. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 35 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato previo mutuo consenso delle Parti.



 

Art. 70

Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio
arbitrale

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato di cooperazione le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo1 o sulla relativa compatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 62, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 62. Il collegio arbitrale notifica il lodo entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta.
3. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.



 

Art. 71
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Se, prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta non provvede a notificare l'adozione di misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale delibera che la misura notificata a norma dell'art. 70, paragrafo1, non e' compatibile con gli obblighi che incombono alla Parte in forza dell'art. 62, su richiesta della Parte attrice, la Parte convenuta presenta un'offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se non si perviene ad un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia del lodo a norma dell'art. 70 con cui il collegio arbitrale stabilisce la non compatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 62 di una misura adottata per dare esecuzione al lodo, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di cooperazione, gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all'art. 62 in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio indotti dalla violazione. La Parte attrice puo' applicare la sospensione 10 giorni dopo la data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o alla diminuzione indotti dalla violazione, la Parte convenuta puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato di cooperazione prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo2. Il lodo del collegio arbitrale originario sulla sospensione degli obblighi e' notificato alle Parti e al comitato di cooperazione entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.
4. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 3.
5. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'art. 62 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all'art. 72, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.



 

Art. 72

Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo dopo la
sospensione degli obblighi

1. La Parte convenuta comunica all'altra Parte e al comitato di cooperazione qualsiasi misura adottata per ottemperare al lodo del collegio arbitrale o richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici posta in essere dalla Parte ricorrente.
2. Se, entro 30 giorni dalla data di inoltro della notifica, le Parti non giungono ad un accordo sulla conformita' della misura notificata con le disposizioni di cui all'art. 62, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 62, la sospensione degli obblighi e' revocata.
3. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.



 

Art. 73
Soluzione concordata

Le Parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. La soluzione deve essere notificata al comitato di cooperazione e al collegio arbitrale. Una volta avuta notifica della soluzione concordata, il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura e' conclusa.



 

Art. 74
Regolamento di procedura

1. Le procedure per la composizione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato di cooperazione.
2. Le Parti possono decidere di modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.
3. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, conformemente al regolamento di procedura.



 

Art. 75
Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha prerogativa di acquisire il parere di esperti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinche' possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate con sede nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura.



 

Art. 76
Norme di interpretazione

I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'art. 62 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'art. 62.



 

Art. 77
Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' tuttavia pubblicato in alcun caso.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti o obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo accerta i fatti e l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato di cooperazione rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.



 

Art. 78
Elenco degli arbitri

1. Il comitato di cooperazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di 15 nominativi di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna Parte designa cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre cinque nominativi di persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte con il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato di cooperazione veglia affinche' la composizione dell'elenco sia mantenuta costante.
2. Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o Governo ne' essere collegati al Governo di nessuna delle Parti; gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta.



 

Art. 79
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. Fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, i collegi arbitrali adottano un'interpretazione pienamente in linea con le pertinenti decisioni dell'Organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio relative alla presunta violazione di una disposizione di cui all'art. 62 del presente accordo contenente o riguardante una disposizione dell'accordo OMC.
2. I paragrafi da 3 a 6 si applicano dal momento dell'adesione dell'Iraq all'OMC.
3. Il ricorso alle disposizioni sulla composizione delle controversie di cui alla presente sezione non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la composizione delle controversie.
4. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'art. 64, paragrafo 1, del presente accordo o dell'accordo OMC, essa non puo' avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non si sia conclusa. Le Parti non possono inoltre denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In un simile caso, dopo l'avvio di un procedimento di composizione delle controversie, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.
5. Ai fini del paragrafo 4:
a) i procedimenti di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' dell'art. 16 e dell'art. 17, paragrafo14, del DSU;
b) i procedimenti di composizione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 64, paragrafo1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione ai sensi dell'art. 67.
6. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato al fine di impedire a una Parte di sospendere gli obblighi a norma del titolo II del presente accordo.



 

Art. 80
Termini

1. Tutti i termini di cui alla presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni del calendario civile e decorrono dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini di cui alla presente sezione possono essere prorogati previo mutuo consenso delle Parti.



 

Art. 81
Assistenza finanziaria e tecnica

1. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, l'Iraq beneficia dell'assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione sotto forma di sovvenzioni intese ad accelerare le trasformazioni economiche e politiche in Iraq.
2. Detta assistenza si esplica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente ai pertinenti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza prestata dall'Unione sono stabiliti in un programma indicativo che rispecchia le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze e delle strategie di sviluppo dell'Iraq, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme.
3. Le Parti assicurano lo stretto coordinamento tra l'assistenza tecnica dell'Unione e quella provenienti da altre fonti. La politica di cooperazione allo sviluppo e l'azione internazionale dell'Unione si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio e ai principali obiettivi e principi in materia di sviluppo convenuti nell'ambito dell'ONU e di altre organizzazioni internazionali competenti. Nell'attuare la politica di sviluppo, l'Unione tiene pienamente conto dei principi di efficacia degli aiuti, compresi quelli enunciati dalla dichiarazione di Parigi del 2marzo2005 e dal programma d'azione di Accra.
4. Fatte salve le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria reciproca, la Parte destinataria dell'assistenza tecnica o finanziaria risponde tempestivamente alle richieste di cooperazione amministrativa provenienti dalle autorita' competenti dell'altra Parte, al fine di promuovere la lotta contro le frodi e le irregolarita' nell'ambito dell'assistenza dell'Unione.
5. Il Governo dell'Iraq nomina un punto di contatto antifrode competente a garantire una cooperazione efficace tra le istituzioni e gli organi dell'Unione, tra cui la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, soprattutto per quanto riguarda i relativi audit e attivita' di controllo intesi a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.



 

Art. 82
Cooperazione in materia di sviluppo sociale e umano

La cooperazione in questo settore afferma la dimensione sociale della globalizzazione e ribadisce il nesso tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale. La cooperazione intende inoltre sottolineare che e' importante ridurre la poverta', promuovere i diritti umani e le liberta' fondamentali per tutti, anche per le fasce vulnerabili della popolazione e per gli sfollati, e rispondere alle esigenze di base in termini di salute, istruzione e occupazione. Le attivita' di cooperazione in questi settori sono specificatamente mirate a sviluppare la capacita' e le istituzioni, nel rispetto dei principi della partecipazione, del buon Governo e di una gestione sana e trasparente.



 

Art. 83
Istruzione, formazione e giovani

1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di istruzione, formazione e politiche per i giovani nel reciproco vantaggio, tenendo conto della disponibilita' delle risorse e promuovendo l'uguaglianza di genere.
2. Le Parti incoraggiano in particolare lo scambio di informazioni, know-how, studenti, studiosi, risorse tecniche, giovani e giovani lavoratori e il potenziamento delle capacita', sfruttando i dispositivi esistenti nell'ambito dei programmi di cooperazione e avvalendosi dell'esperienza maturata da entrambe in questo ambito.
3. Le Parti concordano inoltre di intensificare la cooperazione tra istituti di istruzione superiore tramite dispositivi quale il programma Erasmus Mundus, nell'intento di favorire l'eccellenza e l'internalizzazione dei rispettivi sistemi educativi.



 

Art. 84
Occupazione e sviluppo sociale

1. Le Parti concordano di potenziare la cooperazione in materia di occupazione e affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un'occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose quali fattori essenziali per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della poverta'.
2. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere e applicare efficacemente le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute. Tutte le attivita' intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e del lavoro.
3. Tra le forme di cooperazione figurano, fra le altre cose: programmi e progetti specifici definiti di comune accordo, il dialogo, il potenziamento delle capacita', la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.
4. Le Parti convengono di coinvolgere nel processo di dialogo e di cooperazione le parti sociali e gli altri interessati.



 

Art. 85
Societa' civile

Riconoscendo il ruolo e il potenziale contributo di una societa' civile organizzata, in particolare per quanto riguarda gli ambienti accademici e i contatti tra think-tank, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo, le Parti convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la societa' civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo.



 

Art. 86
Diritti umani

1. Le Parti convengono di cooperare per promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia, e di garantire assistenza tecnica, formazione e potenziamento delle capacita', a seconda dei bisogni. Le Parti sono consapevoli che qualsiasi programma di cooperazione e di sviluppo che ometta di tutelare, promuovere e rispettare i diritti umani e' destinato ad avere effetti limitati.
2. La cooperazione in materia di diritti umani include, tra le altre cose:
a) il potenziamento delle istituzioni statali competenti in materia di diritti umani e delle organizzazioni non governative attive in questo ambito;
b) attivita' di promozione e sensibilizzazione sui diritti umani a livello nazionale e locale, in materia di diritti dei minori e delle donne in particolar modo nell'ambito della pubblica amministrazione, nel settore giudiziario e presso gli organismi preposti all'applicazione della legge;
c) lo sviluppo della legislazione dell'Iraq in applicazione del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani;
d) la cooperazione e lo scambio di informazioni nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani;
e) il sostegno agli sforzi del Governo dell'Iraq tesi a garantire ai cittadini iracheni un tenore di vita adeguato e a tutelarne, senza discriminazioni, i diritti politici, economici, sociali e culturali;
f) il sostegno al processo di riconciliazione nazionale e alla lotta contro l'impunita';
g) l'avvio di un vasto dialogo sui diritti umani.



 

Art. 87

Cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e
medie imprese

1. La cooperazione in questo ambito e' intesa a facilitare la ristrutturazione e la modernizzazione del comparto industriale iracheno, favorendone la competitivita' e la crescita, e a creare condizioni favorevoli ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i settori industriali dell'Iraq e dell'Unione.
A. Aspetti generali
2. La cooperazione:
a) promuove una strategia industriale globale in Iraq che tenga conto della realta' in cui versano attualmente le industrie pubbliche e private;
b) sprona l'Iraq a ristrutturare e modernizzare il comparto industriale nel rispetto dell'ambiente e garantendo lo sviluppo e la crescita economica sostenibili;
c) promuove lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata in campo industriale per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;
d) promuove un clima favorevole a stimolare la crescita e la diversificazione della produzione industriale in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
e) consente lo scambio di informazioni al servizio della cooperazione comune nei comparti industriali
f) promuove l'utilizzo di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita' internazionali e dell'Unione al fine di agevolare l'integrazione dell'Iraq nell'economia mondiale; istituisce scambi regolari tra gli organismi di standardizzazione e di normalizzazione di entrambe le Parti;
g) collabora al fine di creare un clima favorevole all'attivita' industriale;
h) promuove e incoraggia lo sviluppo di servizi informativi di supporto quali elementi chiave del potenziale di crescita dell'attivita' imprenditoriale e dello sviluppo economico;
i) sviluppa contatti tra gli operatori industriali delle Parti (imprese, professionisti, organizzazioni settoriali e altre organizzazioni commerciali, organizzazioni dei lavoratori, ecc.);
j) incoraggia i progetti industriali comuni e la creazione di joint venture e di reti informative.
B. Piccole e medie imprese
3. Tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti atti a migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI).
4. Le Parti:
a) si impegnano a sviluppare e potenziare il tessuto di piccole e medie imprese e a promuovere la cooperazione tra PMI;
b) garantiscono l'assistenza necessaria alle micro-imprese e alle piccole e medie imprese in materia di finanziamento, formazione professionale, tecnologia, marketing e innovazione, provvedendo a soddisfare altri requisiti necessari alla creazione di PMI, quali i vivai di imprese, e altri ambiti di sviluppo;
c) sostengono le attivita' delle PMI attraverso adeguate organizzazioni di rete;
d) agevolano la cooperazione imprenditoriale sostenendo le rilevanti attivita' di cooperazione dei settori privati di entrambe le Parti tramite collegamenti adeguati tra gli operatori del settore privato iracheni e dell'Unione al fine di migliorare il flusso di informazioni.



 

Art. 88
Cooperazione in materia di investimenti

1. Le Parti cooperano al fine di creare un clima favorevole agli investimenti, sia nazionali che esteri, e di tutelare adeguatamente gli investimenti, i trasferimenti di capitali e lo scambio di informazioni sulle opportunita' di investimento.
2. Le Parti convengono di sostenere la promozione e la tutela degli investimenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di reciprocita'.
3. Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari e sulle prassi amministrative in materia di investimenti.
4. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tra le rispettive istituzioni finanziarie al fine di facilitare le opportunita' di investimento.
5. Per favorire gli scambi e gli investimenti, l'Unione si dichiara pronta ad assistere, su richiesta, l'Iraq nello sforzo di avvicinare il quadro normativo e regolamentare a quello dell'Unione negli ambiti di pertinenza del presente accordo.



 

Art. 89
Norme industriali e valutazione della conformita'

La Parti possono cooperare nei seguenti ambiti di rilevanza delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita'.
1. Promuovere, nei territori delle Parti, un impiego piu' esteso delle norme internazionali nell'ambito delle regolamentazioni tecniche e della valutazione della conformita', anche in merito a specifiche misure settoriali, e potenziare la cooperazione tra le Parti per quanto riguarda le attivita' delle competenti istituzioni e organizzazioni internazionali.
2. Assistere in Iraq le iniziative di sviluppo della capacita' di standardizzazione, valutazione della conformita', accreditamento, metrologia e vigilanza dei mercati.
3. Promuovere e incoraggiare la cooperazione bilaterale tra le organizzazioni irachene e dell'Unione con competenza in materia di standardizzazione, valutazione della conformita', accreditamento, metrologia e vigilanza dei mercati.
4. Sviluppare una visione comune in materia di buone pratiche regolamentari, anche per quanto riguarda:
a) la trasparenza nell'elaborazione, nell'adozione e nell'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita';
b) la necessita' e la proporzionalita' delle misure regolamentari e delle relative procedure di valutazione della conformita', compreso l'uso della dichiarazione di conformita' dei fornitori;
c) il ricorso alle norme internazionali per l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire gli obiettivi legittimi fissati;
d) l'applicazione delle regolamentazioni tecniche e le attivita' di vigilanza del mercato.
5. Potenziare la cooperazione in materia regolamentare e in campo tecnico e scientifico mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati, al fine di migliorare la qualita' e il livello delle regolamentazioni tecniche e di sfruttare in modo efficiente le risorse esistenti.
6. Sviluppare la compatibilita' e la convergenza delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita'.



 

Art. 90
Cooperazione in materia di sviluppo agricolo, forestale e rurale

L'obiettivo e' promuovere la cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale per favorire la diversificazione, sane pratiche ambientali, uno sviluppo economico e sociale sostenibile e garantire la sicurezza alimentare. A tale scopo, le Parti prendono in considerazione:
a) il potenziamento della capacita' e delle attivita' di formazione nell'ambito delle pubbliche istituzioni;
b) misure intese a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, a sviluppare la capacita' delle associazioni di produttori e a sostenere le attivita' di promozione degli scambi;
c) misure ambientali, zoosanitarie e fitosanitarie e altri aspetti ivi connessi, tenendo conto della rispettiva legislazione vigente e nel rispetto delle norme OMC e delle disposizioni di altri accordi ambientali multilaterali;
d) misure intese allo sviluppo economico e sociale sostenibile delle aree rurali, tra cui sane pratiche ambientali, la silvicoltura, la ricerca, il trasferimento di conoscenze, l'accesso alle terre, l'irrigazione e la gestione delle acque, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;
e) misure miranti a preservare il sapere agricolo tradizionale che definisce la specifica identita' delle popolazioni rurali, compresa la cooperazione sulle indicazioni geografiche, lo scambio di esperienze a livello locale e lo sviluppo di reti di cooperazione;
f) la modernizzazione del settore agricolo estesa alle pratiche agricole e alla diversificazione della produzione agricola.



 

Art. 91
Energia

1. Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore energetico, nel rispetto dei principi di liberta', competitivita' e apertura dei mercati dell'energia e al fine di:
a) potenziare la sicurezza energetica garantendo al tempo stesso la sostenibilita' ambientale e stimolando la crescita economica;
b) elaborare un quadro istituzionale, legislativo e regolamentare del settore energetico che assicuri l'efficiente funzionamento del mercato dell'energia e promuova gli investimenti;
c) sviluppare e promuovere partenariati tra imprese dell'Unione e imprese irachene nel campo dell'esplorazione, della produzione, della trasformazione, del trasporto, della distribuzione e dei servizi nel settore energetico;
d) intessere un dialogo regolare e effettivo in materia energetica tra le Parti e in ambito regionale, anche attraverso il progetto del mercato del gas UE-Mashrek arabo e altre pertinenti iniziative regionali.
2. A tal fine, le Parti concordano di promuovere contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:
a) sostenere l'elaborazione in Iraq di un'adeguata politica energetica e del relativo quadro regolamentare e infrastrutturale, nel rispetto dei principi della sostenibilita' ambientale, della sana gestione delle risorse e della liberta', competitivita' e apertura del mercato;
b) cooperare per migliorare la capacita' amministrativa e giuridica e definire condizioni giuridiche quadro stabili e trasparenti atte a stimolare l'attivita' economica e gli investimenti energetici internazionali in Iraq;
c) favorire la cooperazione tecnica finalizzata all'esplorazione e allo sviluppo di giacimenti petroliferi e di riserve di gas naturale in Iraq, allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture nel settore petrolifero e del gas, comprese le reti di trasporto e transito verso la regione del Mashrek, all'adozione di altre rilevanti iniziative regionali e al mercato dell'Unione;
d) rendere piu' affidabile il sistema di approvvigionamento elettrico in Iraq;
e) intensificare la cooperazione al fine di migliorare la sicurezza energetica e combattere i cambiamenti climatici, promuovendo fonti di energia rinnovabili, l'efficienza energetica e la riduzione del gas flaring;
f) facilitare lo scambio di conoscenze, il trasferimento di tecnologia, la diffusione di buone pratiche e la formazione professionale;
g) promuovere la partecipazione dell'Iraq al processo di integrazione regionale dei mercati energetici.



 

Art. 92
Trasporti

1. Relativamente allo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile e efficiente, le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore dei trasporti al fine di:
a) sviluppare ulteriormente i trasporti e le interconnessioni garantendo al tempo stesso la sostenibilita' energetica e stimolando la crescita economica;
b) elaborare un quadro istituzionale, legislativo e regolamentare in tutti i comparti del settore dei trasporti che assicuri l'efficiente funzionamento del mercato e promuova gli investimenti;
c) sviluppare e promuovere partenariati tra imprese dell'Unione e imprese irachene in materia di esplorazione, potenziamento della capacita', sviluppo infrastrutturale, sicurezza dei trasporti e servizi nel settore dei trasporti;
d) intessere un dialogo regolare e effettivo in materia di trasporti tra le Parti e in ambito regionale, anche attraverso la cooperazione euromediterranea nel settore dei trasporti e altre pertinenti iniziative regionali.
2. A tal fine, le Parti concordano di promuovere contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:
a) sostenere l'elaborazione di un'adeguata politica dei trasporti, finalizzata a sviluppare le diverse modalita', e del relativo quadro regolamentare e favorire il ripristino e lo sviluppo delle infrastrutture del settore in Iraq, sottolineando l'importanza della sostenibilita'; garantire l'intermodalita' e l'integrazione tra tutte le modalita' di trasporto; esaminare la possibilita' di avvicinare ulteriormente il quadro legislativo e regolamentare alle norme internazionali e dell'Unione, in particolare in materia di sicurezza;
b) cooperare per migliorare e/o ripristinare la capacita' amministrativa e giuridica al fine di elaborare piani specifici nei settori prioritari e definire condizioni giuridiche quadro stabili e trasparenti atte a stimolare l'attivita' economica e gli investimenti internazionali nel settore dei trasporti in Iraq, ispirati alle pratiche e alle politiche dell'Unione; istituire le necessarie autorita' di regolamentazione indipendenti;
c) favorire la cooperazione tecnica finalizzata all'esplorazione e allo sviluppo di tutti i comparti del settore dei trasporti in Iraq, allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture dei trasporti, comprese le interconnessioni con le reti di trasporto verso la regione del Mashrek, all'adozione di altre rilevanti iniziative regionali e al mercato dell'Unione;
d) rendere piu' affidabile i flussi di trasporto verso e attraverso l'Iraq;
e) facilitare lo scambio di conoscenze, il trasferimento di tecnologia, la diffusione di buone pratiche e la formazione professionale quali elementi essenziali della cooperazione cui dare priorita';
f) promuovere la partecipazione dell'Iraq al processo di interconnessione con i sistemi di trasporto regionali;
g) attuare una politica nazionale in materia di aviazione che contempli anche lo sviluppo degli aeroporti, la gestione del traffico aereo e l'ulteriore potenziamento della capacita' amministrativa (ivi compresa l'istituzione di un'autorita' dell'aviazione civile autonoma che funga da reale ente regolatore); negoziare un accordo "orizzontale" sul trasporto aereo che ridia certezza giuridica agli accordi bilaterali sui servizi aerei; esplorare la possibilita' di negoziare un accordo globale UE-Iraq in materia di aviazione.



 

Art. 93
Ambiente

1. Le Parti concordano sulla necessita' di intensificare e potenziare gli sforzi mirati alla tutela ambientale, per quanto riguarda ad esempio il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la salvaguardia della biodiversita' quali fattori di base dello sviluppo delle generazioni presenti e future.
2. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito debba promuovere la tutela dell'ambiente e perseguire lo sviluppo sostenibile. Tutte le attivita' intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni comuni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3. La cooperazione in questo campo e' intesa, tra le altre cose:
a) a scambiare informazioni e competenze in materia ambientale (questioni urbane, tutela del patrimonio naturale, gestione delle acque e dei rifiuti, gestione delle catastrofi, ecc.);
b) ad incoraggiare e promuovere la cooperazione regionale in materia di tutela dell'ambiente, stimolando peraltro gli investimenti a favore di progetti e programmi per l'ambiente;
c) a promuovere la sensibilizzazione ambientale e stimolare il coinvolgimento delle comunita' locali per la tutela ambientale e gli sforzi intesi allo sviluppo sostenibile;
d) a sostenere il potenziamento della capacita' in materia ambientale, ad esempio per quanto riguarda il processo di attenuazione dei cambiamenti climatici e relativo adeguamento;
e) a cooperare al fine di negoziare e attuare accordi ambientali multilaterali;
f) ad incoraggiare lo scambio di assistenza tecnica finalizzata alla programmazione ambientale e all'inserimento delle tematiche ambientali in altri settori di intervento;
g) a sostenere la ricerca e l'analisi ambientali.



 

Art. 94
Telecomunicazioni

Le Parti cooperano al fine di:
a) promuovere e intensificare lo scambio di informazioni sulle normative applicabili e su eventuali riforme legislative future nel settore delle telecomunicazioni onde garantire una maggiore comprensione dei rispettivi quadri regolamentari in materia;
b) scambiarsi informazioni sugli sviluppi in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazione e relative norme.



 

Art. 95
Scienza e tecnologia

1. Le Parti promuovono, nel reciproco vantaggio, la cooperazione nel campo della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (RST), tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi di ricerca e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:
a) lo scambio di collaborazioni scientifiche e tecniche; programmi;
b) l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;
c) attivita' comuni di RST;
d) attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti di entrambe le Parti impegnati in attivita' RST.
3. La suddetta cooperazione si svolge nell'ambito di intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di diritti di proprieta' intellettuale.



 

Art. 96
Cooperazione doganale e tributaria

1. Le Parti istituiscono una cooperazione doganale, soprattutto in materia di formazione, semplificazione delle formalita' doganali, documentazione, procedure, prevenzione, indagine e repressione delle violazioni delle normative doganali, finalizzata a garantire la conformita' con tutte le disposizioni di cui e' prevista l'adozione in relazione agli scambi e l'avvicinamento del sistema doganale iracheno a quello dell'Unione.
2. Ferme restando le rispettive competenze e al fine di potenziare e sviluppare le attivita' economiche pur tenendo presente la necessita' di elaborare un quadro regolamentare adeguato, le Parti riconoscono e si impegnano ad applicare i principi del buon Governo in ambito tributario, segnatamente la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale. A tal fine, nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia tributaria e a elaborare misure volte a un'effettiva attuazione dei suddetti principi.



 

Art. 97
Cooperazione nel settore statistico

Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione in ambito statistico. Esse si orientano in tal senso a istituire e potenziare il sistema statistico nazionale, a svilupparne la capacita', garantendo anche l'elaborazione di metodologie statistiche e la produzione e diffusione di dati statistici sugli scambi di beni e servizi e, piu' in generale, in qualsiasi altro ambito di sostegno alle priorita' sociali e economiche nazionali definite dal presente accordo che si prestano al trattamento statistico.



 

Art. 98
Stabilita' macroeconomica e finanze pubbliche

1. Le Parti convengono sull'importanza che l'Iraq raggiunga la stabilita' macroeconomica mediante una sana politica monetaria volta a conseguire e mantenere la stabilita' dei prezzi, nonche' tramite una politica di bilancio intesa a conseguire la sostenibilita' del debito.
2. Le Parti convengono sull'importanza di garantire efficacia, trasparenza e responsabilita' della spesa pubblica in l'Iraq tanto a livello nazionale che locale.
3. Le Parti concordano di cooperare, tra le altre cose, per migliorare il sistema iracheno di gestione delle finanze pubbliche onde garantire la competitivita' della programmazione di bilancio e un conto unico del tesoro.



 

Art. 99
Sviluppo del settore privato

Le Parti concordano di cooperare al fine di sviluppare in Iraq un'economia di mercato migliorando il clima per gli investimenti, diversificando l'attivita' economica, garantendo il progresso grazie ad un programma di privatizzazione e migliorando le condizioni onde poter accelerare la creazione di posti di lavoro nel settore privato.



 

Art. 100
Turismo

1. Le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione onde garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni ad esso connesse.
2. Le Parti convengono pertanto di sviluppare la cooperazione turistica e in particolare di scambiarsi informazioni, esperienze e migliori pratiche per quanto riguarda l'organizzazione del quadro istituzionale per il settore turistico e il clima generale in cui operano le imprese del settore.



 

Art. 101
Servizi finanziari

Le Parti cooperano al fine di avvicinare le rispettive norme e standard, e in particolare:
a) di potenziare il settore finanziario iracheno;
b) di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari iracheni;
c) di scambiarsi informazioni sulle rispettive normative vigenti o in preparazione;
d) di sviluppare sistemi di audit compatibili.



 

Art. 102
Stato di diritto

1. Nella cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le Parti mostrano un costante impegno e accordano particolare importanza al principio dello Stato di diritto, anche per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.
2. Le Parti si impegnano a cooperare per mettere ulteriormente a punto il funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia, anche potenziandone la capacita'.



 

Art. 103
Cooperazione giudiziaria

1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare per quanto concerne la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
2. Le Parti convengono di facilitare e incoraggiare il ricorso a mezzi alternativi per la composizione delle controversie civili e commerciali ove lo consentano gli strumenti internazionali applicabili.
3. Per quanto riguarda l'ambito penale, le Parti si adoperano per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione. Detta cooperazione comprende l'eventuale adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, compreso lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all'art. 7 del presente accordo, e la relativa applicazione.



 

Art. 104
Protezione dei dati personali

1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle massime norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale ONU del 14 dicembre 1990).
2. Nella cooperazione per la protezione dei dati personali puo' rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e di conoscenze.



 

Art. 105
Cooperazione in materia di migrazione e asilo

1. Le Parti ribadiscono l'importanza ascritta alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di consolidare la cooperazione in tal senso, le Parti istituiscono un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti.
2. La cooperazione si basa sulla valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le Parti, e trova attuazione conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:
a) le cause di fondo dell'emigrazione;
b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non respingimento", riconoscendo al contempo che l'Iraq non e' ancora uno Stato contraente della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati e del protocollo del 1967, ma sta valutando la possibilita' di aderirvi in futuro;
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento, le politiche di integrazione sociale degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ivi comprese misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;
e) il rimpatrio, nel rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente nel territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
f) in materia di visti, le questioni individuate di interesse reciproco, nel quadro dell'acquis di Schengen attualmente in vigore;
g) l'ambito dei controlli e della gestione delle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, all'occorrenza, la fornitura di attrezzature, tenendo presente il loro eventuale duplice uso.
3. Nel quadro della cooperazione intesa a prevenire e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri migranti in posizione irregolare. A tal fine:
a) l'Iraq riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita';
b) ciascuno Stato membro dell'Unione riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio dell'Iraq, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita'.
4. Gli Stati membri dell'Unione e l'Iraq forniscono ai rispettivi cittadini documenti adeguati che ne comprovino l'identita' allo scopo di consentire il viaggio a tal fine. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento d'identita' o non dispone di altre prove a tal fine, su richiesta dell'Iraq o dello Stato membro interessato, l'autorita' diplomatica o consolare competente dello Stato membro interessato o dell'Iraq dispone quanto necessario per interrogare senza indugio la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.
5. In questo contesto, le Parti decidono di concludere, su richiesta di una di loro come previsto all'art. 122 e senza indugio, un accordo inteso a prevenire e controllare la migrazione illegale e a disciplinare le procedure e gli obblighi specifici in materia di riammissione. Se le Parti lo ritengono necessario, il suddetto accordo copre anche la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.
6. La cooperazione in questo ambito si svolge nel pieno rispetto dei diritti, degli obblighi e delle responsabilita' delle Parti derivanti dal diritto internazionale e dal diritto internazionale umanitario.



 

Art. 106
Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione

Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria, e contro la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite, mediante il totale adempimento dei reciproci obblighi internazionali incombenti loro in tale settore, tra cui una cooperazione efficace per il recupero dei beni o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, e relativi protocolli aggiuntivi, e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.



 

Art. 107

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo

1. Le Parti convengono sulla necessita' di agire e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi di attivita' illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per finanziare il terrorismo.
2. Le Parti convengono di cooperare nel settore dell'assistenza tecnica e amministrativa mirata ad elaborare e attuare le normative e all'efficiente funzionamento dei dispositivi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attivita' criminali.
3. La cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (in appresso "GAFI"), dall'Unione e dai pertinenti organismi internazionali attivi nel settore.



 

Art. 108
Lotta alle droghe illecite

1. Nel rispetto delle proprie leggi e normative, le Parti mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e la loro incidenza sui consumatori di droga e sulla societa' nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la deviazione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano un'impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di questo obiettivo, tramite la regolamentazione del mercato legale e un'azione e un coordinamento efficaci fra le autorita' competenti, anche nei settori della sanita', dell'istruzione, dell'applicazione della legge e della giustizia.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi, basando le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.



 

Art. 109
Cooperazione culturale

1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore della cultura, al fine di diffondere una maggiore comprensione reciproca e incentivare i rapporti culturali fra di esse.
2. Le Parti sostengono lo scambio di informazioni e conoscenze e altre iniziative che contribuiscano a potenziare la capacita', in particolare per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale.
3. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di lotta contro il traffico illecito di beni culturali, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardanti l'Iraq. Esse promuovono la ratifica e l'effettiva attuazione dei pertinenti accordi internazionali, tra cui la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da prendere per impedire l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti illeciti di beni culturali.
4. Le Parti incoraggiano il dialogo interculturale tra persone, istituzioni e organizzazioni culturali che rappresentano la societa' civile nell'Unione e in Iraq.
5. Le Parti coordinano i rispettivi sforzi nei consessi internazionali, tra cui l'UNESCO, e/o nell'ambito di altri organismi internazionali, al fine di promuovere la diversita' culturale, in particolare per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.



 

Art. 110
Cooperazione regionale

1. Le Parti concordano che la cooperazione deve contribuire a facilitare e sostenere la stabilita' e l'integrazione regionale dell'Iraq. A tal fine, esse concordano di promuovere attivita' intese a intensificare le relazioni con l'Iraq, con i paesi confinanti e con altri partner regionali.
2. Le Parti convengono che la cooperazione puo' comprendere iniziative nell'ambito di accordi di cooperazione con altri paesi della regione, purche' compatibili con il presente accordo e con gli interessi delle Parti.
3. Fatti salvi eventuali altri ambiti, le Parti convengono di prestare particolare attenzione:
a) alla promozione del commercio interregionale;
b) al sostegno alle istituzioni regionali e a progetti e iniziative comuni varati da organizzazioni regionali competenti.



 

Art. 111
Consiglio di cooperazione

1. E' istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con il mutuo consenso delle Parti.
2. Il consiglio di cooperazione e' composto da rappresentanti delle Parti.
3. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Ciascuna Parte puo' sottoporre al consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
5. Il consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non ostano e lasciano impregiudicate eventuali disposizioni specifiche in materia di composizione delle controversie di cui al titolo II del presente accordo.



 

Art. 112
Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali

1. E' istituito un comitato di cooperazione composto da rappresentanti delle Parti e preposto a coadiuvare il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.



 

Art. 113
Comitato parlamentare di cooperazione

1. E' istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento iracheno e del Parlamento europeo.
2. Il comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento iracheno.
3. Il comitato parlamentare di cooperazione e' informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.
4. Il comitato parlamentare di cooperazione puo' rivolgere raccomandazioni al consiglio di cooperazione.



 

Art. 114
Agevolazioni

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, conformemente ai regolamenti e alle norme interne di ciascuna di esse, le Parti convengono di concedere agli esperti e ai funzionari debitamente autorizzati le agevolazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti nell'ambito della cooperazione.



 

Art. 115
Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio dell'Iraq.



 

Art. 116
Entrata in vigore e rinnovo

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario riceve l'ultima delle notificazioni delle Parti relative all'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo e' concluso per un periodo di dieci anni. Esso e' prorogato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna della Parti lo denunci sei mesi prima della scadenza. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati in base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.



 

Art. 117
Applicazione provvisoria

1. Fatto salvo l'art. 116, l'Unione e l'Iraq convengono di applicare gli articoli 1 e 2, e i titoliI, II, III e V del presente accordo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Unione e l'Iraq si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Le notifiche sono inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.
2. Quando, a norma del paragrafo 1, le Parti applicano una disposizione del presente accordo in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, si considera che tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in questa disposizione indichino la data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicarla a norma del paragrafo 1.



 

Art. 118
Non discriminazione

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dall'Iraq nei confronti dell'Unione non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o societa';
b) il regime applicato dall'Unione nei confronti dell'Iraq non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini iracheni o tra le imprese o le societa' irachene.



 

Art. 119
Clausola evolutiva

1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna Parte puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione. Il consiglio di cooperazione e' competente a decidere eventuali estensioni del campo della cooperazione del presente accordo.



 

Art. 120
Altri accordi

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati membri di avviare con l'Iraq attivita' di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, con l'Iraq nuovi accordi di cooperazione.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.



 

Art. 121
Mancata esecuzione dell'accordo

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
2. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce entro 30 giorni al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie ad un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione e, se richiesto dall'altra Parte, sono oggetto di consultazioni in seno al consiglio di cooperazione.
3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
a) denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
b) inosservanza, ad opera dell'altra Parte, degli elementi essenziali dell'accordo di cui agli articoli 2 e 5.
L'altra Parte puo' chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per entrambe.
4. In deroga al paragrafo 2, se una delle Parti ritiene che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo di cui al titolo II del presente accordo, essa puo' avere esclusivo ricorso e attenersi alle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo II, sezione VI, del presente accordo.



 

Art. 122
Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da una parte, e l'Iraq, dall'altra.



 

Art. 123
Testi facenti fede

Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contrasto, si fa riferimento alla lingua nella quale e' stato negoziato il presente accordo, vale a dire l'inglese.



 

Art. 124
Allegati, appendici, protocolli e note

Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo formano parte integrante dello stesso.



 

Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico




 

Allegato 2
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Convenzioni in materia di proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale di cui all'articolo 60

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 60, le Parti confermano l'importanza ascritta agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979).
2. L'articolo 60, paragrafo 2, fa riferimento alle seguenti convenzioni multilaterali cui l'Iraq si impegna ad aderire garantendo l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi da esse derivanti:
2.1 Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS, 1994);
2.2 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979);
2.3 Protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);
2.4 Atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (1999);
2.5 Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 2001)
2.6 Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980).
3. L'articolo 60, paragrafo 3, fa riferimento alle seguenti convenzioni multilaterali che l'Iraq si impegna a rispettare:
3.1 Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961);
3.2 Trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996);
3.3 Trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996);
3.4 Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006);
3.5 Trattato sul diritto dei marchi (1994);
3.6 Trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
3.7 Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991).



 

Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico




 

Allegato 4
NOTE E DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

All'art. 23
Paragrafo 2
Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento di cui all'art. 25, comprese le procedure di composizione delle controversie investitore-Stato.
All'art. 24
1. Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o dirigerne in ogni caso giuridicamente l'operato.
2. I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
All'art. 25
Paragrafo 1
La presente disposizione non contempla il trattamento derivante dagli impegni dell'Unione in materia di fornitura di servizi ad opera di fornitori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti. Ne e' parimenti escluso il trattamento derivante dagli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall'Unione o dai suoi Stati membri a norma dell'articolo VII del GATS.
Paragrafo 2
L'Iraq puo' conformarsi all'obbligo di cui al presente paragrafo concedendo ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori o un trattamento formalmente diverso. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi dell'Iraq rispetto ad analoghi servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori dell'Unione.
Paragrafo 3
Per garantire maggiore certezza, occorre effettuare la notifica al direttore generale della DG Commercio o al suo successore.
All'art. 29
Paragrafo 4
Il semplice obbligo del visto non puo' essere considerato un fattore che annulla o compromette detti vantaggi.
All'art. 60
Paragrafo 1
Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale inglobano il diritto d'autore (compresi i diritti su programmi informatici e banche dati, i diritti sui generis sulle banche dati non originali e i diritti connessi), i diritti su brevetti, marchi commerciali, denominazioni commerciali, ove protetti da diritti di proprieta' esclusivi dal pertinente ordinamento nazionale, disegni e topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza, le varieta' vegetali, la tutela delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma1967).
Al suballegato 1 dell'appendice I dell'ALLEGATO 1
1. Per "enti appaltanti degli Stati membri" si intende anche qualsiasi organo subordinato o qualsiasi ente appaltante di uno Stato membro purche' non provvisto di una personalita' giuridica distinta.
2. Per quanto riguarda gli appalti indetti da enti dell'Unione o da organi dell'amministrazione centrale competenti in materia di difesa e sicurezza, sono coperti unicamente i materiali non sensibili e non bellici elencati all'ALLEGATO 1 alla voce "Impegni dell'Unione".

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ART. 96
(COOPERAZIONE DOGANALE E TRIBUTARIA)

L'Unione dichiara che gli Stati membri s'impegnano in forza dell'art. 96 (cooperazione doganale e tributaria) soltanto se hanno sottoscritto tali principi di buon governo in materia fiscale a livello dell'Unione.
Parte di provvedimento in formato grafico



 
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