Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 ottobre 2016
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della Provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Ricco' del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia. (Ordinanza n. 398).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Ricco' del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con la quale e' stata estesa la dichiarazione dello stato di emergenza del 30 ottobre 2014 al territorio dei comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Ricco' del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia.»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 224 del 10 febbraio 2015;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2015 concernente la proroga, fino al 30 ottobre 2015, dello stato d'emergenza;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 14 maggio 2015 recante: «Attuazione dell'art. 1, comma 53, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Eventi atmosferici del 9 -13 ottobre 2014.»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 304 del 14 dicembre 2015 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della Provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Ricco' del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia.»;
Vista la nota dell'8 giugno 2016 del Presidente della Regione Liguria;
Considerato che la particolare morfologia del territorio ligure comporta spesso come causa di inagibilita' di un'abitazione anche situazioni esterne alla stessa determinate dal danneggiamento o dall'instabilita' di abitazioni, strutture o terreni di proprieta' di soggetti terzi rispetto ai nuclei familiari per i quali e' stata disposta l'evacuazione;
Ravvisata la necessita' di integrare la sopra citata ordinanza n. 252/2015 al fine di consentire il al Soggetto responsabile, di cui all'ordinanza n. 304/2015, di porre in essere i necessari interventi per il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte in conseguenza degli eventi calamitosi di ottobre 2014;
Vista la nota del 22 agosto 2016 del direttore generale del Dipartimento territorio della Regione Liguria con cui sono stati forniti i chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1.Per consentire alla Regione Liguria di porre in essere i necessari interventi conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014, il Soggetto responsabile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 304 del 19 agosto 2014 predispone, entro trenta giorni dall'emanazione della presente ordinanza un piano da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile a valere sui fondi previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252/2015 e non utilizzati al termine delle procedure del Piano adottato con il decreto del Commissario delegato n. 1/2015.
Tale Piano e' diretto a garantire il ripristino delle abitazioni principali e/o delle pertinenze delle stesse, realizzate in conformita' alla normativa urbanistica ed edilizia, danneggiate, distrutte e/o rese inagibili.
Per il ripristino delle abitazioni principali sono riconosciuti:
a) un contributo per il ripristino dell'abitazione e/o delle pertinenze della stessa, attraverso interventi finalizzati al rientro delle famiglie evacuate nelle abitazioni di residenza distrutte e/o inagibili, fino all'importo delle spese sostenute e rendicontate nel limite massimo di euro 200.000,00;
b) un contributo fino al 75% delle spese sostenute e rendicontate per il ripristino dell'abitazione e/o delle pertinenze della stessa, nel limite massimo di euro 100.000,00 di contributo;
c) un contributo pari al 100% della spesa sostenuta per la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unita abitativa nello stesso o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. per la delocalizzazione delle abitazioni principali ancora inagibili a seguito degli eventi in oggetto da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, anche classificate successivamente all'evento alluvionale in oggetto;
d) il contributo previsto dalla lettera a) puo' essere concesso, in alternativa al proprietario dell'abitazione evacuata, ad un soggetto terzo, proprietario di altra abitazione, struttura o terreno in condizioni instabili o precarie tali da determinare l'inagibilita' dell'abitazione e quindi l'evacuazione di cui sopra, per l'esecuzione di interventi finalizzati alla revoca del provvedimento di sgombero.
Tali interventi a carico di terzi potranno essere ammissibili previa:
1. individuazione, da parte del Comune competente, del soggetto titolare degli interventi necessari al rientro della famiglia evacuata;
2. presentazione, da parte del richiedente, di idonea perizia, emessa da un professionista abilitato, che attesti:
il nesso di causalita' tra evento e danno occorso;
che l'intervento eseguito e/o da eseguire sia strettamente finalizzato alla revoca del provvedimento di sgombero;
che il provvedimento di sgombero non sia dovuto a negligenza manutentiva del titolare o del soggetto terzo;
3. istruttoria comunale positiva in ordine agli interventi effettuati ed alle spese sostenute con particolare riferimento alla revoca del provvedimento di sgombero ed alla verifica delle condizioni attestate.


 
Art. 2

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio


 
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