Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2016 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL MOLISE
DECRETO RETTORALE 20 settembre 2016
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 15 del 10 gennaio 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del 15 marzo 2016 con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2016, ha approvato modifiche allo statuto in parola;
Vista la rettorale protocollo n. 5631-I/2 del 18 marzo 2016 con la quale il predetto statuto e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto parere di legittimita' e di merito;
Vista la nota protocollo n. 6608 del 17 maggio 2016 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato le proprie osservazioni;
Vista la delibera del 12 luglio 2016 con la quale il senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso in data 8 giugno 2016, ha approvato il testo dello statuto nel quale sono stati recepiti i rilievi formulati nella ministeriale protocollo n. 6608 del 17 maggio 2016;
Vista la rettorale protocollo n. 15482-I/2 del 22 luglio 2016 con la quale il predetto statuto e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la risposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla precitata rettorale di cui alla ministeriale protocollo n. 11609 del 19 settembre 2016;
Ritenuto pertanto che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione delle modifiche allo statuto;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo statuto modificato dell'Universita' degli studi del Molise, il cui testo e' allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.


 
Allegato

STATUTO

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1.

Finalita' istituzionali e natura giuridica

1. L'Universita' degli studi del Molise, di seguito denominata «Universita'» o «Ateneo», e' un'istituzione pubblica, sede di libera ricerca scientifica, istruzione superiore e alta formazione.
2. L'Universita' e' un'istituzione laica, pluralista e libera da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.
3. L'Universita' promuove e valorizza l'impegno e la qualita' dei risultati conseguiti da professori, ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo.
4. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri.
5. L'Universita' promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.
6. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Universita' gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
7. L'Universita' ha sede legale a Campobasso ed e' articolata a livello regionale. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, che esercita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2.

Principi

1. L'Universita' opera le proprie scelte di programmazione didattica e scientifica attraverso processi di valutazione trasparenti delle attivita' dei singoli e delle strutture, secondo criteri di qualita' e di merito.
2. L'Universita' verifica l'applicazione dei processi della qualita' e del merito, nella didattica, nella ricerca e nei servizi, mediante strumenti di controllo, di rendicontazione e di valutazione secondo gli indicatori stabiliti a livello internazionale, nazionale e di ateneo.
3. L'Universita' promuove la propria dimensione internazionale nelle attivita' di didattica e di ricerca attraverso forme di cooperazione e con la mobilita' dei docenti e degli studenti, attraverso iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e di ricerca, attraverso l'attivazione di insegnamenti in lingua straniera e di corsi di italiano per studenti stranieri.
4. L'Universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principi, strumenti e metodologie.

Art. 3.

Ricerca scientifica

1. Nel perseguire l'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Universita' promuove la ricerca e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri.
2. L'Universita' garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e sostiene la libera diffusione della letteratura scientifica.
3. L'Universita' verifica la corretta gestione e la produttivita' delle risorse destinate alla ricerca.
4. L'Universita' promuove e facilita il trasferimento dell'innovazione che deriva dalle proprie attivita' di ricerca.
5. L'Universita' stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalita' concordate con enti pubblici e privati.
6. L'Universita' svolge attivita' di consulenza e di servizio per terzi, in conformita' alle norme stabilite dal Regolamento generale di ateneo.

Art. 4.

Attivita' didattiche e formative

1. Verificata la richiesta di formazione, l'Universita' puo' attivare corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione, di tirocinio e di aggiornamento, rilasciando propri titoli. L'Universita' puo' attivare servizi didattici integrativi anche in collaborazione con istituzioni o enti pubblici o privati.
2. L'Universita' promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, competenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, i docenti esercitano tutte le attivita' inerenti alla didattica in conformita' alle modalita' organizzative stabilite dalla legge e dai regolamenti di ateneo.

Art. 5.

Qualita' e valutazione

1. L'Ateneo adotta la valutazione come processo di sistema teso a misurare il valore e la qualita' delle attivita' di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli Organi accademici.
2. L'Ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresi' procedure premiali che tengano conto di tutte le attivita' richieste al personale docente e tecnico amministrativo.

Art. 6.

Diritto allo studio

1. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, sostenendo gli studenti con disabilita' e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento con appositi servizi, i capaci e i meritevoli privi di mezzi attraverso la concessione di borse di studio, anche mediante azioni congiunte con la Regione e altre istituzioni presenti sul territorio.

Art. 7.

Diritto di partecipazione

1. I professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
2. I professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti hanno nell'Universita' pari dignita' e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalita' previste dal presente statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario anche attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto e dalla normativa vigente.
3. L'Universita' promuove le relazioni con i propri laureati e partecipanti all'alta formazione per creare un'ampia comunita' che favorisca la sua crescita e la valorizzazione della sua tradizione del suo nome.

Art. 8.

Diritto all'informazione

1. L'Universita' riconosce e garantisce agli studenti e a tutti i soggetti interessati il diritto all'informazione quale condizione essenziale per assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo, e impronta la propria attivita' al principio della trasparenza e della pubblicita'.

Art. 9.

Rapporti con il territorio

1. L'Universita' si propone di contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise e dei territori in cui opera, nello spirito di appartenenza alle matrici culturali europee.
2. L'Universita' promuove la collaborazione con enti di governo territoriali e con gli altri enti ed istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalita', per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
3. L'Universita' si propone di concorrere allo sviluppo della competitivita' dei sistemi territoriali favorendo, in particolare, il trasferimento delle conoscenze, dei prodotti della ricerca e dell'innovazione.
4. L'Universita' promuove in modo autonomo o collabora con altri enti, societa' o fondazioni al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica. L'Universita' collabora con associazioni ed enti pubblici e privati al fine di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

Art. 10.

Attivita' sportive universitarie

1. L'Universita' riconosce e promuove lo sport come momento di aggregazione per gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo.
2. Il Comitato per lo sport universitario di ateneo sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita', garantendone comunque l'utilizzo per finalita' didattico-scientifiche.
3. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attivita' sono affidati, di norma, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo.

Art. 11.

Attivita' culturali e ricreative del personale

1. L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce con gestione autonoma l'attivita' di tutto il proprio personale, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 12.

Autonomia regolamentare

1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia normativa di cui all'art. 33 della Costituzione, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

Art. 13.

Codice etico

1. L'Universita' e' una comunita' solidale che promuove al suo interno, ad ogni livello ed in ogni suo ambito, un clima di rispetto e di riconoscimento del valore dell'altro nel rifiuto di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'eta', all'origine etnica, al credo religioso, all'orientamento sessuale, alla disabilita', alle condizioni di salute fisica e psichica. A tal fine si dota di un Codice etico e istituisce un Comitato unico di garanzia per promuovere e realizzare le migliori condizioni di lavoro, di studio, di insegnamento e di ricerca.

Titolo II - Organi di ateneo

Art. 14.

Organi di Governo

1. Sono organi di governo dell'Universita':
a) il rettore;
b) il Senato accademico;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il direttore generale.

Art. 15.

Rettore - Funzioni

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche. Il rettore garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Universita' e vigila sul perseguimento delle finalita' istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il rettore:
a) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modifiche;
b) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione;
c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
d) in caso di necessita' e di urgenza, quando non sia possibile procedere alla loro tempestiva convocazione, puo' adottare atti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella seduta immediatamente successiva;
e) propone annualmente il documento di programmazione strategica triennale di ateneo al Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Nucleo di valutazione;
f) stipula convenzioni e contratti connessi con le attivita' di indirizzo e di programmazione e con le attivita' di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di altri organi;
g) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredandoli con apposita relazione;
h) inaugura l'anno accademico presentando la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo;
i) propone al Consiglio di amministrazione il nominativo del direttore generale;
j) indice ogni due anni la Conferenza di ateneo per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Universita' e redige un documento di sintesi dei lavori svolti e delle proposte formulate;
k) designa, sentito il Senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, due componenti del Consiglio di amministrazione scelti tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale che non appartengano ne' siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo, nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori ed irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Per fatti che possano dar luogo all'irrogazione di sanzioni piu' gravi della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando una motivata proposta in merito;
m) avvia i procedimenti disciplinari in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;
n) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, e ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.
3. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un prorettore vicario per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.
4. Il rettore puo' nominare prorettori e delegati, questi ultimi fino a un numero massimo di nove, tra i docenti, anche a tempo definito, per la trattazione di materie specifiche.
5. La carica di prorettore o di delegato puo' essere revocata dal rettore con proprio decreto e si conclude con la cessazione dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina.
6. Il rettore puo' optare annualmente per una riduzione o esenzione del proprio impegno didattico, dandone comunicazione al Senato accademico.

Art. 16.

Rettore - Elezione

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio attivo presso le universita' italiane tra coloro che abbiano presentato candidatura ufficiale e che si impegnino ad optare per il regime di tempo pieno in caso di elezione.
2. Il rettore dura in carica sei anni e non e' rinnovabile. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni.
3. La carica di rettore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.
4. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e ai ricercatori;
b) ai componenti il Consiglio degli studenti;
c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nel Senato accademico e nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo con voto pieno e al restante personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 10% dei voti espressi.
5. Le modalita' di svolgimento delle elezioni del rettore sono disciplinate nel Regolamento elettorale di ateneo con espressione di voto in via telematica mediante procedure certificate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Art. 17.

Senato accademico - Composizione

1. Il Senato accademico e' composto da:
a) il rettore con funzioni di presidente;
b) i direttori di Dipartimento, ovvero nel caso di incompatibilita' degli stessi i vice direttori di Dipartimento, nel numero massimo di sei; qualora i direttori siano in numero superiore si procede all'elezione tra gli stessi in modo tale da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari;
c) due rappresentanti degli studenti scelti dagli studenti mediante elezioni;
d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo scelti dallo stesso personale mediante elezioni;
e) un professore ordinario eletto tra i professori appartenenti al ruolo medesimo;
f) un professore associato eletto tra professori appartenenti al ruolo medesimo;
g) un ricercatore a tempo indeterminato eletto tra i ricercatori in servizio;
h) il prorettore vicario senza diritto di voto;
i) il presidente del Presidio della qualita', senza diritto di voto.
2. Il direttore generale, o suo delegato, partecipa ai lavori del Senato accademico senza diritto di voto e con funzioni di segretario.
3. La componente elettiva del Senato accademico dura in carica tre anni per la parte docente e del personale tecnico-amministrativo e due anni per la parte studentesca; il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Le elezioni della componente elettiva del Senato accademico si svolgono secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento elettorale di ateneo.

Art. 18.

Senato accademico - Funzioni

1. Il Senato accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
2. In particolare, il Senato accademico:
a) concorre con il rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e liberta' di insegnamento e di ricerca;
b) approva, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, lo Statuto e le successive modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti ed il Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento generale di ateneo e le successive modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti ed il Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
d) formula proposte ed esprime pareri in materia di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studi, delle sedi, dei dipartimenti, dei centri e delle eventuali strutture di raccordo;
e) formula proposte ed esprime parere in relazione al documento di programmazione strategica triennale di ateneo;
f) individua, in coerenza con gli obiettivi della programmazione strategica triennale, i criteri di ripartizione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
g) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione strategica e finanziaria, la ripartizione ai dipartimenti delle risorse di personale docente;
h) esprime parere sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori formulate dai dipartimenti;
i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale, triennale e sul conto consuntivo;
j) promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita';
k) esprime parere sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti;
l) svolge funzioni di coordinamento tra i dipartimenti e le strutture di raccordo;
m) svolge attivita' di promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' di cooperazione scientifica e professionale;
n) approva i regolamenti delle attivita' didattiche e di ricerca di interesse generale, i regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle eventuali strutture di raccordo e i regolamenti didattici e di funzionamento dei corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i dipartimenti interessati, e il Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
o) approva il Codice etico;
p) decide, su proposta del rettore, sulle violazioni del Codice etico qualora non sia competente il Collegio di disciplina;
q) approva il calendario accademico di ateneo;
r) designa un componente del Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo, i ricercatori, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalita' individuate nel Regolamento elettorale di ateneo;
s) nomina i componenti del Presidio della qualita' di ateneo, su proposta del rettore;
t) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore;
u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo;
v) esprime parere sul modello da adottare per l'articolazione organizzativa dell'Ateneo e sulle proposte elaborate da altri organi;
w) concede il patrocinio dell'Ateneo in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico-culturali.
3. Il Senato accademico, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale di cui all'art. 16, comma 4, del presente statuto, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Le procedure conseguenti alla proposizione della mozione di sfiducia sono disciplinate nel Regolamento elettorale di ateneo.

Art. 19.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore con funzioni di presidente;
b) quattro componenti designati dal rettore, previo parere favorevole del Senato accademico, appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti sono designati tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Il possesso di tali requisiti e' certificato dal Nucleo di valutazione sulla base della documentazione presentata;
c) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento elettorale di ateneo;
d) un componente designato dal Senato accademico tra professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo, dell'Ateneo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalita' individuate nel Regolamento elettorale di ateneo;
e) due componenti designati dal rettore, sentito il Senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, scelti tra soggetti che non appartengano ne' siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento elettorale di ateneo, senza diritto di voto.
2. Tutti i componenti, esclusi gli studenti, devono essere in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tali componenti sono designati sulla base di candidature espresse e tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la presenza e le competenze specifiche dei diversi ruoli professionali presenti presso l'Ateneo. Le procedure sono disciplinate nel Regolamento elettorale di ateneo.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, o suo delegato, senza diritto di voto; possono partecipare anche i revisori dei conti.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato e' rinnovabile per una sola volta.

Art. 20.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione e svolge funzioni di indirizzo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo, attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal Senato accademico e vigilando sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) approva ogni atto di programmazione annuale o pluriennale di ateneo, previa proposta o parere del Senato accademico;
b) delibera l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, centri e strutture di raccordo, su proposta o parere conforme del Senato accademico;
c) approva il Regolamento di amministrazione e contabilita' a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico, e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;
d) approva, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e le loro variazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilita';
e) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro su proposta del rettore, sentito il Senato accademico;
f) determina la dotazione organica del personale e le modificazioni della stessa; limitatamente al personale docente e ricercatore la determinazione della dotazione organica e la distribuzione dello stesso e' operata sulla base dei criteri stabiliti dal Senato accademico;
g) approva la proposta di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori deliberata dal Dipartimento;
h) determina le tasse e i contributi degli studenti previo parere del Senato accademico e del Consiglio degli studenti;
i) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
l) approva i contratti e le convenzioni ove tale competenza non sia attribuita ad altri organi;
m) delibera la partecipazione a societa' ed enti, sentito il Senato accademico, secondo le modalita' e i criteri disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilita';
n) delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal Senato accademico quando non di competenza degli altri organi;
o) autorizza le spese secondo quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilita';
p) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti e i membri del Nucleo di valutazione come individuati ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 25, comma 1 dello statuto;
q) determina le indennita' di carica annuale per il rettore, i prorettori, i direttori dei dipartimenti e nei limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili quelle dei presidenti di corso di studio e quelle dei direttori di centri;
r) stabilisce il compenso per i componenti il Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione;
s) puo' disporre, su proposta del rettore, e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento, l'erogazione di compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'Ateneo al proprio personale, qualora non rientrino tra quelli cui e' tenuto a svolgere istituzionalmente;
t) ferme le indennita' ed i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in materia attribuite ad altri organi, su proposta del rettore e sentito il Senato accademico individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennita' di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
u) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore generale ed ai dirigenti;
v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 21.

Senato accademico e Consiglio di amministrazione - Funzionamento

1. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione sono costituiti con decreto del rettore.
2. Le modalita' di funzionamento degli organi di cui al primo comma sono indicate in appositi regolamenti.

Art. 22.

Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il Senato accademico. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e documentata esperienza pluriennale di tipo dirigenziale, nel settore pubblico o privato.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da un contratto di diritto privato della durata non superiore a quattro anni rinnovabile. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.
3. L'incarico di direttore generale puo' essere revocato con atto motivato del Consiglio di amministrazione per gravi irregolarita' o per gravi inadempienze, previa contestazione degli addebiti all'interessato ed ascoltate le sue difese. Il Consiglio di amministrazione e' altresi' competente a deliberare in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il direttore generale designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il direttore vicario puo' essere revocato con provvedimento motivato del direttore generale.
5. Al direttore generale sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, propri degli uffici di direzione generale previsti dalla normativa vigente.
6. In particolare, il direttore generale:
a) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico amministrativo dell'Universita' ed ha la responsabilita' della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, adottando gli atti di sua competenza, negoziali e di spesa, anche a rilevanza esterna ed esercitando compiti generali di direzione, coordinamento e controllo;
b) esercita poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti in bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Universita';
c) e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Universita';
d) dirige e coordina l'attivita' dei dirigenti, valutandone annualmente i risultati; attribuisce ai singoli dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
e) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi ed ha poteri sostitutivi nei confronti di costoro in caso di inerzia o ritardo;
f) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
g) presenta annualmente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti, nonche' un piano operativo per l'anno successivo, sulla base degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo e delle risorse a tale scopo stanziate.
7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
8. Il direttore generale formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo dell'Universita' relativamente alle materie di propria competenza.

Art. 23.

Organi consultivi, di garanzia e di controllo

a) il Collegio dei revisori dei conti;
b) il Nucleo di valutazione;
c) il Presidio della qualita';
d) il Collegio di disciplina;
e) il Comitato unico di garanzia;
f) il garante di ateneo;
g) il Consiglio degli studenti;
h) il Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

Art. 24.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Consiglio di amministrazione ed e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore sentito il Senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio.
3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal Regolamento di amministrazione e contabilita' di ateneo.
4. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta. E' vietato conferire tale incarico al personale dipendente o ex dipendente dell'Ateneo.

Art. 25.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque componenti nominati dal Consiglio di amministrazione, su designazione del Senato accademico, di cui uno studente eletto e almeno tre componenti esterni all'Ateneo. I componenti, escluso lo studente, devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, ricerca e valutazione. I curricula sono resi pubblici sul sito internet dell'Universita'.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i componenti del Nucleo di valutazione un coordinatore.
3. Il rappresentante della componente studentesca e' eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalita' previste nel Regolamento elettorale di ateneo.
4. Il Nucleo di valutazione e' costituito con decreto del rettore.
5. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta tranne la componente studentesca che viene rinnovata ogni biennio.
6. Il Nucleo di valutazione di ateneo adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, offerta formativa, didattica, dottorati di ricerca, diritto allo studio e gestione amministrativa. In particolare il Nucleo di valutazione:
a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto dei requisiti fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dall'ANVUR, dei risultati di valutazione e auto-valutazione di ateneo e degli indicatori individuati dal Presidio della qualita' e dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) valuta l'adeguatezza delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, la qualita', il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale nella funzione di Organo interno di valutazione;
d) esprime pareri e redige rapporti come prescritto dalla vigente normativa;
e) certifica il possesso dei requisiti richiesti ai candidati ai sensi dell'art. 19, lettera b) dello statuto al Consiglio di amministrazione sulla base della documentazione presentata.
7. Il Nucleo di valutazione, inoltre, svolge un'attivita' annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:
a) valutare l'efficacia complessiva della gestione dei processi di verifica della qualita' dell'Ateneo nella didattica e nella ricerca;
b) accertare se l'organizzazione e l'attivita' del Presidio della qualita' siano strutturate in modo efficace;
c) accertare se l'organizzazione complessiva dell'Ateneo ponga in essere tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e prefissati verificandone il grado di raggiungimento;
d) accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi;
e) accertare se gli organi di governo dei corsi di studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attivita' del Presidio della qualita' e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione paritetica docenti-studenti nella relazione annuale;
f) verificare che i rapporti di riesame delle attivita' di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attivita' di formazione;
g) formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualita' dell'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo;
h) esprimere parere consultivo circa il documento di programmazione strategica triennale di ateneo.

Art. 26.

Presidio della qualita' di ateneo

1. Il Presidio della qualita' di ateneo e' nominato dal Senato accademico, su proposta del rettore. I componenti sono individuati tra i docenti (almeno tre, con un massimo di cinque, di cui uno con funzione di presidente), tra il personale tecnico-amministrativo (una unita') e gli studenti dell'Ateneo (una unita'). I componenti del Presidio della qualita' di ateneo, escluso lo studente, sono scelti in base a criteri di competenza nelle materie della valutazione, dell'accreditamento e dell'assicurazione della qualita'. Il rappresentante della componente studentesca e' eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalita' stabilite dal Regolamento elettorale di ateneo.
2. Il Presidio della qualita' di ateneo e' costituito con decreto del rettore.
3. I componenti del Presidio della qualita' di ateneo durano in carica tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati. Il mandato della componente studentesca ha durata biennale.
4. Il Presidio della qualita' di ateneo:
a) organizza e verifica il corretto svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' e di accreditamento per le attivita' didattiche;
b) organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' di ricerca;
c) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento;
d) organizza e coordina i flussi informativi necessari ai dipartimenti e ai corsi di studi per l'espletamento delle procedure di accreditamento e di assicurazione della qualita';
e) organizza e coordina i flussi informativi da e per il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti;
f) coordina e verifica la rilevazione delle opinioni di docenti e studenti ai fini del corretto processo di autovalutazione.

Art. 27.

Garante di ateneo

1. Il rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nomina con proprio decreto il garante di ateneo.
2. Il garante di ateneo deve essere scelto tra persone, esterne all'Universita', che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita' e indipendenza di giudizio ed esperienza del sistema universitario.
3. Il garante di ateneo dura in carica tre anni e puo' essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico non e' retribuito e puo' essere revocato, con le stesse modalita' previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
4. Il garante di ateneo ha il compito di tutelare chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Universita'.
5. Esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti.
6. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di ateneo ritenga necessari e allo svolgimento delle proprie funzioni.
7. Il garante di ateneo propone al rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga piu' idonee alla soluzione delle questioni ad esso sottoposte.

Art. 28

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' istituito al fine di garantire l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo. In particolare, il Consiglio degli studenti:
a) promuove l'applicazione e l'osservanza della Carta dei diritti dello studente;
b) cura l'informazione degli studenti attraverso appositi spazi a cio' dedicati e autogestiti dal consiglio;
c) partecipa ai processi di assicurazione della qualita';
d) esprime pareri, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, le calendarizzazioni delle attivita' accademiche, il Regolamento didattico d'ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) formula proposte in ordine alle azioni attuative del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita';
f) formula proposte in ordine alla programmazione pluriennale d'ateneo;
g) propone e patrocina programmi per lo svolgimento di attivita' culturali e didattiche degli studenti;
h) istituisce l'albo delle associazioni studentesche riconosciute e ne detta la relativa regolamentazione;
i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Consiglio degli studenti rimane in carica due anni ed e' composto da:
a) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Universita';
b) i due rappresentanti degli studenti nel Senato accademico dell'Universita';
c) un rappresentante dei dottorandi eletto tra i dottorandi;
d) un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli specializzandi;
e) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'E.S.U.;
f) un rappresentante degli studenti nel Comitato per lo sport universitario scelto dai rappresentanti nel comitato stesso;
g) quattordici studenti eletti a suffragio universale.
3. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal Regolamento elettorale di ateneo.

Art. 29.

Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo.
2. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' composto da 7 membri, eletti secondo le modalita' stabilite dal Regolamento elettorale di ateneo.
3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni.
4. In particolare il Consiglio del personale tecnico-amministrativo puo':
a) curare l'informazione del personale tecnico-amministrativo attraverso opportuni strumenti;
b) formulare proposte in materia di organizzazione e formazione del personale tecnico-amministrativo;
c) formulare proposte sul Regolamento generale di ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
d) concorrere alla realizzazione delle attivita', nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Titolo III - Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Art. 30.

Strutture dell'Ateneo

1. Sono strutture didattiche dell'Universita':
a) i dipartimenti universitari (di seguito denominati Dipartimenti);
b) le eventuali strutture di raccordo denominate facolta';
c) i corsi di studio;
d) i corsi di specializzazione;
e) i corsi di dottorato di ricerca;
f) i corsi di master universitario.
2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta o parere conforme del Senato accademico, puo' istituire, attivare, disattivare o sopprimere corsi di studi, sedi e Dipartimenti.
3. Le modalita' di istituzione e funzionamento delle strutture didattiche sono disciplinate nel Regolamento generale di ateneo, nel Regolamento didattico di ateneo e nei rispettivi regolamenti di funzionamento.

Art. 31.

Dipartimenti

1. Il Dipartimento e' la struttura che programma, coordina e gestisce l'attivita' didattica, di ricerca e di servizio dell'Ateneo, d'intesa con i corsi di studio. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con i propri obiettivi progettuali e il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
2. Le attivita' didattiche del Dipartimento sono demandate alle strutture didattiche afferenti per la definizione e gestione dei percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione ed accreditamento iniziale e periodico.
3. Il Dipartimento cura la promozione di specifiche iniziative di formazione didattica, finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
4. Il Dipartimento puo' istituire specifici coordinamenti dei corsi di studi afferenti allo stesso. Possono essere istituiti anche coordinamenti per corsi di studi interdipartimentali. I coordinamenti sono disciplinati nel Regolamento di Dipartimento.
5. Il Dipartimento definisce i settori di ricerca nei quali opera; promuove e coordina la ricerca scientifica e le attivita', anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e gli strumenti ad essa necessari.
6. Il Dipartimento svolge ogni attivita' idonea a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego dei risultati della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa' e del territorio.
7. Il Dipartimento promuove e realizza iniziative di collaborazione con enti e soggetti esterni per attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico.
8. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli docenti afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
9. Il Dipartimento e' centro di spesa al quale viene riconosciuta, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo, autonomia di gestione finanziaria, amministrativa ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico-amministrativo, agli spazi e alle attrezzature.
10. A ciascun dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a trentacinque. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per piu' di due anni consecutivi, il Dipartimento viene sciolto dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
11. Ciascun professore di ruolo e ciascun ricercatore afferisce ad un solo dipartimento e gli stessi al momento della presa di servizio presso l'Universita', afferiscono al dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata.
12. Le procedure di mobilita' interne di professori e ricercatori tra i singoli Dipartimenti e l'assegnazione degli stessi in caso di soppressione del Dipartimento sono disciplinate nel Regolamento generale di ateneo, che individua i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneita' disciplinare di ciascun dipartimento.
13. Il Dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo puo' deliberare di articolarsi in sezioni secondo modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento. Le sezioni non hanno autonomia giuridica.
14. La costituzione, la modificazione e la disattivazione di Dipartimenti sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Le relative modalita' procedurali sono previste nel Regolamento generale di ateneo.
15. Tra i compiti dei Dipartimenti dell'area medica rientra anche lo svolgimento di attivita' assistenziale.
16. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) il Consiglio;
c) la Commissione paritetica docenti-studenti;
d) la Unita' di assicurazione della qualita'.

Art. 32.

Direttore di Dipartimento

1. Il direttore:
a) rappresenta il Dipartimento;
b) convoca e presiede il Consiglio di dipartimento e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;
d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attivita' didattiche, di ricerca, organizzative e di assicurazione della qualita' che fanno capo al Dipartimento;
e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.
2. L'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste per i professori di prima fascia.
3. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono specificate nel Regolamento elettorale di ateneo.
4. Il direttore e' nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
5. Il direttore designa fra i professori del Dipartimento un vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore e rimane in carica per la durata del mandato del direttore.
6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal vice-direttore.
7. Il direttore e' coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attivita' didattiche, da un responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.

Art. 33.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attivita' del dipartimento. Il Consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunita' e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta la discussione.
2. Il Consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studi afferenti al dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento elettorale di ateneo.
3. Il Consiglio di dipartimento:
a) approva il Regolamento di dipartimento;
b) approva il programma triennale di sviluppo delle attivita' didattiche e scientifiche e di ricerca;
c) propone anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei corsi di studi o di strutture didattiche;
d) coordina le attivita' didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento e del criterio di equa ripartizione dei carichi didattici dei docenti afferenti;
e) programma e coordina le attivita' di orientamento agli studi e tutorato;
f) organizza corsi di master universitari, di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonche' attivita' culturali e formative;
g) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
h) organizza, su parere favorevole del Senato accademico, corsi di studi d'intesa con universita' e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;
i) formula richieste in merito alla copertura di posti di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, e alla copertura di posti di professori di seconda fascia e di ricercatori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;
j) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
k) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalita' definite dall'apposito regolamento;
l) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
m) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento esclusivo di attivita' di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
4. Il funzionamento del Consiglio e' disciplinato dal Regolamento di dipartimento.
5. Il Consiglio di dipartimento puo' costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi.

Art. 34.

Commissione paritetica docenti-studenti
e unita' di gestione della qualita'

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti sono composte da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal Consiglio di dipartimento e di studenti iscritti ai diversi corsi di studi attivati dal Dipartimento, eletti secondo le modalita' stabilite dal Regolamento elettorale di ateneo.
Il numero dei componenti della commissione e' stabilito dal regolamento di ciascun dipartimento e deve garantire la adeguata rappresentanza in seno alla commissione di tutti i percorsi formativi attivi nel dipartimento. Il Consiglio nomina il presidente della commissione tra i docenti designati.
2. La funzione di membro della commissione e' incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altro organismo di gestione della qualita'.
3. La Commissione paritetica docenti-studenti rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:
a) attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attivita' suddette;
c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studi;
d) tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.
4. Nello svolgimento dei propri compiti la commissione paritetica puo' formulare pareri e proposte alle strutture interessate e redige annualmente una relazione dettagliata delle attivita' svolte.
5. Le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche sono disciplinate da un apposito Regolamento di funzionamento.
6. All'interno di ciascun dipartimento viene costituita l'Unita' di gestione della qualita'.
L'Unita' di gestione della qualita' all'interno del Dipartimento e' composta da membri scelti tra il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Dipartimento, e da un membro scelto tra il personale in formazione afferente al Dipartimento.
7. L'Unita' di gestione della qualita' coordina le attivita' relative all'assicurazione della qualita' della ricerca e dei processi formativi dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione all'interno del Dipartimento. L'Unita' agisce come referente del Dipartimento per gli organi di ateneo e di Dipartimento che si occupano di assicurazione e valutazione della qualita'.
8. Le modalita' di costituzione e di funzionamento dell'Unita' sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 35.

Attivita' di coordinamento per l'area medico-assistenziale

1. Presso il Dipartimento per l'area della salute, anche al fine di garantire una semplificazione procedurale, potra' essere istituito un Comitato per il coordinamento delle attivita' didattiche e assistenziali e per la gestione delle problematiche attribuite dalla legislazione vigente alla ex facolta' di Medicina e chirurgia.
2. Il Comitato assumera' i compiti conseguenti secondo le modalita' concertate con la Regione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. La composizione del Comitato ed il relativo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento del Dipartimento per l'area medica.

Art. 36.

Corsi di studio

1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie previste dalla vigente normativa in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi del Dipartimento.
2. Per ogni corso di studio e' costituito un Consiglio di corso di studi. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere conforme della Commissione paritetica docenti-studenti e del Senato accademico, puo' unificare piu' consigli di corso di studi secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
3. Il Consiglio di corso di studi e' costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo titolari degli insegnamenti attivati nell'offerta didattica programmata ed erogata, nonche' da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze o di contratti di insegnamento.
4. Il Consiglio di corso di studi e' l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attivita' formative del corso.
Il Consiglio di corso di studi:
a) approva il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studi e le relative modifiche, sottoponendolo al Dipartimento per la relativa ratifica di uniformita';
b) sottopone annualmente all'approvazione del dipartimento l'offerta didattica programmata;
c) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti del corso, affida gli insegnamenti e attribuisce altri compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
d) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti a contratto;
e) delibera in merito alla convalida di attivita' formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio;
f) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
g) approva il calendario didattico del corso di studi nel rispetto del calendario didattico di ateneo;
h) esprime parere in merito alle richieste di attribuzione della funzione di cultore della materia;
i) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale;
j) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attivita' del corso di studi.
5. Le modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel Regolamento elettorale di ateneo.
6. In seno a ciascun corso di studi e' attiva una Unita' di gestione della qualita'. L'Unita' e' il referente del Presidio della qualita' per il corso di studi ed assicura il regolare svolgimento delle attivita' relative all'autovalutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento del corso di studi. Le modalita' di costituzione e di funzionamento dell'Unita' sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 37.

Presidente dei Consigli dei corsi di studio

1. Ogni Consiglio di corso di studi elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un presidente.
2. Le modalita' di elezione del presidente sono stabilite nel Regolamento elettorale di ateneo.
3. L'elettorato passivo e' riservato ai professori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno.
4. Il presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalita' previste da apposito regolamento, ha la vigilanza sulle attivita' del corso di studi nonche' la responsabilita' delle procedure di assicurazione della qualita' del corso di studi.
5. Il presidente e' nominato con decreto del rettore, il suo mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato.
6. Il rettore qualora ne ravvisi l'interesse, o su richiesta della maggioranza dei presidenti dei Consigli dei corsi di studi, convoca riunioni collegiali dei presidenti stessi su problemi generali inerenti la progettazione, la gestione e l'erogazione delle attivita' didattiche per acquisire pareri e proposte.

Art. 38.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e del presente statuto.
2. Sono organi della scuola il direttore ed il Consiglio della scuola.
3. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola e viene eletto dal Consiglio della scuola tra i professori di prima o di seconda fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Rimane in carica tre anni. La carica di direttore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva. Il direttore puo' designare, tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
4. Il Consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti nel Regolamento elettorale di ateneo.
5. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel Regolamento didattico di ateneo.
6. Qualora la Scuola di specializzazione venga attivata in forma consortile e l'Universita' del Molise ne rappresenta la sede amministrativa, al Consiglio della scuola possono partecipare uno o piu' professori di ruolo della sede consorziata.
7. Qualora l'Universita' del Molise non rappresenti la sede amministrativa, il Dipartimento dell'area medica proporra' il nominativo di almeno un docente che rappresentera' l'Ateneo nel Consiglio della scuola presso l'Universita' sede amministrativa.

Art. 39.

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi culturali del Dipartimento. E' possibile la attivazione in consorzio tra piu' Dipartimenti dell'Ateneo o di altri atenei o con qualificati enti di ricerca nazionali o stranieri.
I corsi sono organizzati dal Collegio dei docenti, che ne sovraintende alle relative attivita'.

Art. 40.

Attivita' di formazione finalizzata

1. L'Universita', con delibera del Consiglio di amministrazione su parere conforme del Senato accademico, previa individuazione delle risorse da impiegare, puo' istituire:
a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;
b) corsi di aggiornamento e formazione professionale;
c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;
d) altre attivita' formative certificate.
2. Tali attivita' sono disciplinate in appositi regolamenti e sono affidate dal Senato accademico, di norma, alla vigilanza didattico-scientifica della struttura proponente. La gestione amministrativa e' attribuita ad un apposito centro di spesa.
3. Tali attivita' possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 41.

Centri di ricerca e strutture di servizio

1. L'Ateneo, anche su proposta delle strutture e degli organi interessati, puo' istituire Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di ricerca e servizio, al fine di garantire, secondo un modello di semplificazione organizzativa, il coordinamento di attivita' di formazione e ricerca tra piu' strutture dell'Ateneo o con altri atenei.
2. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel Regolamento generale di ateneo.

Art. 42.

Sistema bibliotecario e museale di ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica preposto alla conservazione, allo sviluppo, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico e documentale di tutto l'Ateneo, nonche' all'accesso delle risorse informative on-line.
2. In particolare il Sistema bibliotecario di ateneo garantisce la razionalizzazione, l'implementazione tecnologica e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso e la diffusione dell'informazione scientifica.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di ateneo nonche' le modalita' di erogazione dei servizi bibliotecari all'utenza universitaria e non, sono disciplinati da appositi regolamenti.
4. L'Ateneo promuove l'attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.
5. L'Ateneo cura la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche, nonche' degli strumenti scientifici di sua proprieta', partecipando al sistema museale territoriale. A tal fine puo' avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati.

Titolo IV - Organizzazione amministrativa

Art. 43.

Principi generali

1. L'Universita' conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicita', funzionalita', imparzialita' e trasparenza di gestione nonche' valutazione dei risultati, valorizzando la professionalita' e responsabilita' del personale tecnico-amministrativo.
2. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, incontri, corsi, conferenze e seminari.

Art. 44.

Regolamento generale di ateneo

1. Il Regolamento generale di ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita'.
2. In particolare, il Regolamento generale di ateneo determina:
a) le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli Organi collegiali;
b) le norme che definiscono le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;
c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
d) le modalita' di organizzazione delle strutture universitarie in conformita' a quanto previsto nel presente statuto;
e) le responsabilita' della progettazione e gestione dei processi correlati alle attivita' di didattica e di ricerca.
3. Il Regolamento generale di ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 45.

Regolamento didattico di ateneo

1. Il Regolamento didattico di ateneo disciplina gli ordinamenti didattici di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli di studio.
2. Stabilisce i criteri e le modalita' organizzative dell'attivita' didattica comune a piu' corsi di studio, delle attivita' di formazione, delle attivita' e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, nonche' con riferimento agli obiettivi ed ai tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attivita' formative. Prevede le modalita' di esecuzione delle procedure per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Prevede, nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso universita' straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
3. Il Regolamento didattico di ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti, e il Consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 46.

Regolamento di amministrazione e contabilita' di ateneo

1. Il Regolamento di amministrazione e contabilita' di ateneo disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'.
2. Il regolamento disciplina la possibilita' dell'Universita' di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.
3. Nel regolamento e' stabilita la facolta' di avvalersi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, anche di avvocati del libero Foro.
4. Il regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico.

Art. 47.

Regolamento elettorale di ateneo

1. Il Regolamento elettorale di ateneo disciplina le modalita' per l'elezione dei titolari degli organi nonche' quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali e, ove previste, negli organi consultivi, di garanzia e di controllo.
2. Il regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico.

Art. 48.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

1. L'Universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che ha il compito di garantire parita' e pari opportunita' e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un numero pari di rappresentanti dell'Amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di genere.
3. Il Comitato dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
4. Le modalita' di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 49.

Collegio di disciplina

1. L'Universita' istituisce il Collegio di disciplina competente con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori e di esprimere in merito parere conclusivo.
2. Il Collegio e' costituito da:
a) tre professori ordinari in regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un docente di prima fascia;
b) da un professore ordinario e due professori associati in regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un docente di seconda fascia;
c) da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore in regime di tempo pieno, per i procedimenti nei confronti di un ricercatore.
3. Le funzioni di presidente sono svolte dal professore di prima fascia e nel caso della lettera a) dal docente piu' anziano in ruolo.
4. I componenti sono designati dal Senato accademico e nominati con decreto rettorale.
5. I componenti designati del Collegio di disciplina durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati consecutivamente piu' di una volta.
6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, sulla base di modalita' e procedure definite nel Regolamento generale di ateneo.

Art. 50.

Conferenza di ateneo

1. Ogni due anni il rettore, d'intesa con il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, organizza e convoca la Conferenza di ateneo, in relazione a tematiche di interesse attuale e per la valutazione dello stato di attuazione dell'autonomia statutaria e regolamentare all'interno dell'Ateneo, l'analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione delle politiche di sviluppo dell'Ateneo, rappresentandone i risultati in seduta pubblica.

Art. 51.

Modifiche dello statuto

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore o ad almeno un terzo dei componenti il Senato accademico.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 52.

Norme transitorie e finali

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
Art. 2

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Campobasso, 20 settembre 2016

Il rettore: Palmieri


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone