Gazzetta n. 226 del 27 settembre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNICATO
Comunicato relativo alle ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile nn. 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 e 386 del 16 agosto 2016, nonche' alla n. 387 del 23 agosto 2016 concernenti le disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attivita' economiche e produttive.


In calce alle ordinanze citate in epigrafe, pubblicate nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 194 del 20 agosto 2016 nonche' nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 198 del 25 agosto 2016 si intendono riportati i seguenti allegati 1 e 2, gia' riprodotti integralmente sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.
Restano invariati il valore, l'efficacia ed i termini di scadenza riportati nelle ordinanze suddette.
 
Allegato 1
Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi
ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio
abitativo ed ai beni mobili. 1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo
finalizzato alla concessione dei contributi (attuazione delle fasi
disciplinate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) della
delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016).
1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: delibera), sono definite le seguenti disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalita' per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi gia' segnalati con le apposite schede B «Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato» utilizzate a seguito degli eventi calamitosi in questione.
1.2. Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo al punto 6.1., provvedono alla relativa istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del successivo paragrafo 3.
1.3. A seguito del completamento dell'istruttoria, i Comuni interessati trasmettono immediatamente alla Regione l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato.
1.4. La Regione entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi di cui al precedente punto 1.3., a fronte del tetto massimo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della delibera nella misura del 50% del fabbisogno finanziario complessivo risultante da tutte le schede B a suo tempo presentate ai Comuni dai soggetti interessati per gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale citati dalla delibera, provvede a quantificare il contributo massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti, a seconda dei casi che ricorrono, all'art. 1, comma 5, lettere e), f) e g), della richiamata delibera e, nel rispetto dei massimali economici ivi previsti, come piu' dettagliatamente disciplinato al paragrafo 3 del presente documento.
1.5. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.4, la Regione trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte da tutti i Comuni interessati, sulla base di un modello unitario definito dal Dipartimento della protezione civile con successiva comunicazione.
1.6. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati indicati nella tabella riepilogativa di cui al precedente punto 1.5, predispone l'ulteriore delibera da sottoporre al Consiglio dei ministri, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati.
1.7. In base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sara' successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato al Comune. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente gia' sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda. 2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative
finalita'.
2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
b) alla delocalizzazione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unita' abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un Comune confinante, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
b.1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
b.2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso;
d) al ripristino delle abitazioni danneggiate;
e) al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
f) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o allagate ad esclusione di quelli ubicati nelle abitazioni ricadenti nella precedente lettera c), con le modalita' e limitazioni previste al successivo punto 3.8. 3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la
relativa determinazione.
3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in scheda B) e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresi' la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sara' rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto minor valore.
3.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5 per le abitazioni distrutte o sgomberate, per quelle danneggiate i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:
3.2.1. strutture portanti;
3.2.2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
3.2.4. serramenti interni ed esterni.
Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.
3.3. Per i danni:
a) all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore indicato al precedente punto 3.1, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
b) all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo e' concesso fino al 50% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.
3.4. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) e' ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili di cui al precedente punto 3.3, fermi restando i massimali ivi indicati.
3.5. Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione previsti nel punto 2.1. e' concesso un contributo da determinarsi applicando sul minor valore indicato al precedente punto 3.1 una percentuale:
3.5.1. fino all'80% per l'unita' destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
3.5.2. fino al 50% per l'unita' destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
3.5.3. per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro.
3.5.4. Qualora nella scheda B non sia stato indicato alcun importo per le ragioni di cui al paragrafo 12, le percentuali di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2, fermi restando i massimali ivi indicati, si applicano, in caso di ricostruzione o costruzione in altro sito, sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo e, in caso di acquisto di altra abitazione, sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto. In quest'ultimo caso il contributo e' determinato in via provvisoria con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo di acquisto. Il valore del contributo determinato in via definitiva non puo', comunque, superare quello provvisorio.
3.6. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) la demolizione delle stesse e' precondizione per l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero dei casi in cui l'abitazione sia parte di una unita' strutturale o di un aggregato strutturale. Per la definizione di unita' e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni - NCT 2008.
3.7. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) per le quali risulta attuata anche la demolizione dell'immobile esistente, sull'area di sedime e' posto il vincolo temporaneo di inedificabilita'. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.c), in caso di successiva revoca dell'ordinanza di sgombero, a seguito dell'eliminazione dei citati fattori di rischio o della risoluzione degli impedimenti all'accesso, il contributo concesso deve essere restituito con modalita' che saranno stabilite con successivo provvedimento.
3.8. Limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o allagata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e' concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o allagato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo e' riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala. 4. Definizione di abitazione principale.
4.1. Agli effetti del presente documento si intende:
a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice civile;
b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.);
b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica ne' del proprietario ne' di un terzo. 5. Esclusioni.
5.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:
a) agli immobili, di proprieta' di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attivita' economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprieta' di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; rientrano nell'ambito applicativo del presente procedimento, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorche' questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unita' abitative, da unita' immobiliari destinate all'esercizio di un'attivita' economica e produttiva;
b) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita' strutturali rispetto all'unita' strutturale in cui e' ubicata l'abitazione.
c) ad aree e fondi esterni al fabbricato;
d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
g) ai beni mobili registrati. 6. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della domanda di
contributo.
6.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare entro 40 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle presente ordinanza al Comune in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, apposita domanda, utilizzando il modulo DC/P in Allegato A e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato A1.
6.2. Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo e' presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in comproprieta', i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modulo in Allegato A3; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 7.
6.3. Qualora, per l'abitazione, la scheda B sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo puo' presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo.
6.4. Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'unita' immobiliare, distrutta o allagata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda e' presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprieta'.
6.5. Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda e' presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando il modulo in Allegato A4; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 8. La domanda presentata dall'amministratore condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata entro i successivi 30 giorni dalla relativa presentazione con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.
6.6. Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle parti comuni di un edificio residenziale deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10, da redigersi utilizzando il modulo in Allegato A2. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.
6.7. Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo in Allegato A.5, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.
6.8. Nei casi di cui al paragrafo 12, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata con apposito quadro economico di progetto se si ricostruisce o si costruisce in altro sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla perizia asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o definitivo deve essere allegata la promessa di acquisto.
6.9. La domanda puo' essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.
6.10. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identita' del richiedente il contributo in corso di validita'. Nel caso di inoltro tramite PEC e' possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identita' in corso di validita' del richiedente il contributo
6.11. La domanda di contributo trasmessa fuori termine e' irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale e' stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
6.12. Il Comune provvede, con le modalita' ritenute piu' opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilita' della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 7. Abitazioni in comproprieta' e delega a un comproprietario.
7.1. Per le abitazioni in comproprieta', alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo in Allegato A.3.
7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega, e verra' erogato:
a) direttamente al comproprietario che ha presentato la domanda, se i lavori siano stati eseguiti e la spesa sia stata da lui sostenuta alla data di presentazione della domanda;
b) all'impresa, quale corrispettivo dei lavori da eseguirsi dopo la presentazione della domanda di contributo. 8. Parti comuni di un edificio residenziale, delega a un condomino e
verbale dell'assemblea condominiale.
8.1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega degli altri condomini da conferirsi utilizzando il modulo in Allegato A.4.
8.2. In assenza della delega di cui al punto 8.1., il contributo e' riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.
8.3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata dall'amministratore condominiale deve essere integrata, entro 30 giorni dalla presentazione, con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori. 9. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.
9.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra' sommato il contributo previsto dalla delibera e determinato ai sensi dei precedenti punti 3.3 o 3.5 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo, secondo i criteri di cui al presente documento.
9.2. Il richiedente il contributo dovra' produrre al Comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale e' stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalita' previste dal punto 6.11.
9.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente punto 9.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovra' essere prodotta al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
9.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.
9.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 9.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6. dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. 10. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni alle
abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale.
10.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando il modulo in Allegato A.2, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilita', deve:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e l'evento calamitoso;
b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitosi, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su piu' piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano e' collocata, nonche' precisare se i danni riguardano sia l'unita' principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unita' strutturale rispetto all'unita' strutturale in cui e' ubicata l'abitazione, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unita' abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;
d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantita' effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
e) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi gia' eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile. 11. Relazione tecnica del Comune per le abitazioni da delocalizzare.
11.1. Per le abitazioni distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica nella quale devono essere provate le ragioni che impongono la delocalizzazione per la quale e' presentata la domanda di contributo. 12. Ulteriore documentazione da presentare in caso di ricostruzione
in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto
di nuova abitazione.
12.1. Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare, qualora nella scheda B non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute alla impossibilita' di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo, alla domanda di contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato:
a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine;
b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto. 13. Trasferimento della proprieta' dell'abitazione principale del
proprietario o del terzo mediante atto.
13.1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprieta' dell'abitazione decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 13.2.a), 13.2.b) e 13.2.c).
13.2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:
a) della proprieta' al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unita' immobiliare la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
b) della nuda proprieta' dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a se' l'usufrutto;
c) della proprieta' a favore della persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile alla data dell'evento calamitoso nell'unita' abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario. 14. Successione nel contributo.
14.1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo e' riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario. 15. Controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese
dai richiedenti.
15.1. I Comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione alla Regione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.3.
15.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al paragrafo precedente possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, il Comune puo' stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina e' allegata alla trasmissione alla Regione dell'elenco delle domande accolte previsto al punto 1.3 e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso alla Regione entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterra' all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente paragrafo. 16. Termini per l'esecuzione degli interventi.
16.1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Consiglio dei ministri, con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati prevista dal punto 1.6., decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:
a) 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati;
b) 30 mesi per gli interventi di demolizione, ricostruzione o delocalizzazione dell'abitazione distrutta o sgomberata.
16.2. I termini di cui al precedente punto 16.1. possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere alla Regione.
16.3. La Regione e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al punto 16.2. 17. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato
- rinvio.
17.1. Con successiva comunicazione a seguito della sottoscrizione della convenzione con gli istituti di credito prevista dall'art. 1, comma 423 della legge n. 208/2015, il Dipartimento della protezione civile provvede a disciplinare:
17.1.1. le modalita' con le quali, a valle della successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, ai beneficiari viene comunicato l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso;
17.1.2. le modalita' con le quali i beneficiari potranno attivare il predetto finanziamento agevolato presso gli istituti di credito convenzionati;
17.1.3. le modalita' per procedere, in esito ai controlli successivi, all'eventuale rideterminazione del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato;
17.1.4. le modalita' per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza dal contributo e, di conseguenza, a estinguere il corrispondente finanziamento agevolato;
17.1.5. le modalita' con le quali i beneficiari dovranno validare la documentazione probatoria da presentare all'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento per gli interventi e le spese ancora da effettuare;
17.1.6. le modalita' con le quali i beneficiari potranno fruire del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato per gli interventi e le spese gia' effettuati di cui al punto 10.1.e).

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi
ai soggetti privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e
produttive.
1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo
finalizzato alla concessione dei contributi (attuazione delle fasi
disciplinate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) della
delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016).

1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, (di seguito semplicemente: delibera) sono definite le seguenti prime disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalita' per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei titolari delle attivita' economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi gia' segnalati con le apposite schede C «Ricognizione dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive» utilizzate a seguito degli eventi calamitosi in questione.
1.2. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, la Regione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza alla quale questo documento e' allegato, provvede all'individuazione della propria struttura organizzativa, ovvero di altro soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) della delibera (di seguito semplicemente: Organismo Istruttore), al quale competera' provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attivita' economiche e produttive di cui al punto 1.1. Dell'avvenuta individuazione dell'Organismo Istruttore e' data tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
1.3. La Regione, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, definisce, entro i successivi 30 giorni, le modalita' tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformita' alla normativa dell'Unione Europea richiamata nella delibera, e ne da' immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile, che verificatane la conformita' alle disposizioni contenute nella delibera, provvede alla relativa presa d'atto.
1.4. La Regione, ricevuta la presa d'atto dipartimentale di cui al punto 1.3., provvede, con apposita deliberazione della Giunta Regionale, all'approvazione delle modalita' tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la relativa massima divulgazione, nelle modalita' ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno 40 giorni dalla data della deliberazione di approvazione della modulistica da parte della Regione per presentare la domanda di contributo con le modalita' che saranno a tal fine stabilite.
1.5. La Regione, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 60 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4. L'istruttoria e' finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalla delibera e specificati nel presente documento.
1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.5, la Regione trasmette al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base di un modello unitario definito dal Dipartimento della protezione civile con successiva comunicazione.
1.7. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati indicati nella tabella riepilogativa di cui al precedente punto 1.6., predispone, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della delibera e, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 427 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, all'avvio del procedimento per l'adozione dell'ulteriore delibera da sottoporre al Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati.
1.8. In base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sara' successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato all'Organismo Istruttore. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente gia' sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda. 2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative
finalita'.
2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:
a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attivita';
b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso. 3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la
relativa determinazione.
3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in scheda C) e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresi' la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati.
3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attivita', i contributi previsti ai sensi del punto 2.1.a) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:
3.2.1. strutture portanti;
3.2.2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
3.2.4. serramenti interni ed esterni.
Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.
3.3. Per i danni:
a) finalizzati al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attivita', il contributo e' concesso fino all'50% del minor valore indicato al precedente punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4;
b) finalizzati al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4;
c) finalizzati all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4.
3.4. Il contributo massimo e' concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.
3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1.a) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa e' ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati. 4. Esclusioni.
4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:
a) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita' strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attivita' economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attivita' stessa;
b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attivita' economica;
c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1.a), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione. 5. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della domanda di
contributo.
5.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al punto 1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sara' approvata dalla Regione con le modalita' stabilite dal punto 1.3..
5.2. Per i danni ci cui al paragrafo 2, la domanda di contributo e' presentata dal legale rappresentante della attivita'.
5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attivita' economica, la scheda C sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo puo' presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.
5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8, da redigersi utilizzando la modulistica che sara' approvata dalla Regione, integrando e specificando, con le modalita' stabilite dal punto 1.3, gli elementi minimi indicati nel richiamato paragrafo 8. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.
5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.
5.6. La domanda dovra' essere presentata con le modalita' che saranno stabilite dalla Regione, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine di cui al punto 1.4..
5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine e' irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'Organismo Istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale e' stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
5.8. L'Organismo Istruttore provvede, con le modalita' ritenute piu' opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilita' della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Immobili in comproprieta' e delega a un comproprietario.
6.1. Per gli immobili in comproprieta', alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalita' che saranno approvate dalla Regione.
6.2. In assenza della delega di cui al punto 6.1, il contributo e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. 7. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.
7.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalita', a detto indennizzo andra' sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento.
7.2. Il richiedente il contributo dovra' produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale e' stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalita' che saranno approvate dalla Regione.
7.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 7.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovra' essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
7.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.
7.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 7.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6. dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. 8. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni
subiti dall'attivita' economica.
8.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo che sara' approvato dalla Regione, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilita', deve:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attivita' di cui al punto 2.1.a):
b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantita' effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
b.3.) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi gia' eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dalla Regione finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.
8.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarita' dell'attivita'. 9. Trasferimento della proprieta' dell'attivita' economica.
9.1. Il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprieta' dell'attivita' economica decade dal contributo. 10. Controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese
dai richiedenti.
10.1. L'Organismo Istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.6..
10.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 10.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, l'Organismo Istruttore puo' stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina e' allegata alla trasmissione dell'elenco delle domande accolte previsto al punto 1.6. e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterra' all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente paragrafo. 11. Termini per l'esecuzione degli interventi.
11.1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Consiglio dei ministri, con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati prevista dal punto 1.7., decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:
a) 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati;
b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c).
11.2. I termini di cui al precedente punto 11.1. possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento dell'Organismo Istruttore, da trasmettere alla Regione ove esso non sia interno alla medesima.
11.3. La Regione e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al punto 11.2. 12. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato
- rinvio.
12.1. Con successiva comunicazione a seguito della sottoscrizione della convenzione con gli istituti di credito prevista dall'art. 1, comma 423 della legge n. 208/2015, il Dipartimento della protezione civile provvede a disciplinare, d'intesa con la Regione:
12.1.1. le modalita' con le quali, a valle della successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, ai beneficiari viene comunicato l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso;
12.1.2. le modalita' con le quali i beneficiari potranno attivare il predetto finanziamento agevolato presso gli istituti di credito convenzionati;
12.1.3. le modalita' per procedere, in esito ai controlli successivi, all'eventuale rideterminazione del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato;
12.1.4. le modalita' per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza dal contributo e, di conseguenza, a estinguere il corrispondente finanziamento agevolato;
12.1.5. le modalita' con le quali i beneficiari dovranno validare la documentazione probatoria da presentare all'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento per gli interventi e le spese ancora da effettuare;
12.1.6. le modalita' con le quali i beneficiari potranno fruire del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato per gli interventi e le spese gia' effettuati di cui al punto 5.5.
 
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