Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 luglio 2016
Assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», e in particolare l'art. 1, commi da 98 a 108, relativi all'istituzione di un credito d'imposta alle imprese per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi;
Visto il comma 108 dell'art. 1 della legge sopra richiamata, che stabilisce che agli oneri derivanti dal credito d'imposta si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita' 2014-2020» e nei programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) delle regioni in cui si applica l'incentivo;
Considerato che il predetto comma 108 determina l'onere finanziario posto a carico dei programmi operativi 2014-2020 in maniera indifferenziata, senza stabilire in che misura esso gravi sul Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 e sui Programmi operativi regionali interessati;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nonche' visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 14, relativo agli aiuti a finalita' regionale agli investimenti;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 del 24 novembre 2015, che interviene nelle regioni del Mezzogiorno, distinte in «regioni meno sviluppate» e «regioni in transizione»;
Visto, in particolare, l'Asse III - Competitivita' PMI, Azione 3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, del predetto Programma operativo;
Considerato che la sopra richiamata Azione 3.1.1 ha una dotazione finanziaria pari a 163 milioni di euro, desumibile dai valori obiettivo al 2023 degli indicatori di realizzazione indicati nel Programma per la medesima Azione, sulla base del contributo medio concesso a valere su interventi analoghi posti in essere dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitivita'» 2007-2013 FESR e nel Piano di azione coesione nazionale, e che tali risorse sono attribuite per 123 milioni di euro alle regioni meno sviluppate e per 40 milioni di euro alle regioni in transizione;
Considerato che, ai fini della demarcazione tra interventi di natura nazionale e interventi di natura regionale, il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR prevede il finanziamento di iniziative aventi una maggiore dimensione finanziaria e che tale requisito puo' essere soddisfatto attraverso la definizione di una soglia dimensionale minima per l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, individuabile sulla base di quanto gia' sperimentato in interventi analoghi posti in essere dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta la condizionalita' ex-ante per l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate dai programmi operativi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;
Considerato che, con nota Ares(2016) 1730825, del 12 aprile 2016, la Commissione europea ha ritenuta soddisfatta la condizionalita' ex-ante relativa all'esistenza di una Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
Visto il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 che, ai sensi dell'art. 1, comma 103, della legge di stabilita' 2016 sopra richiamata, stabilisce le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione che le imprese che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare alla medesima Agenzia, fissandone il termine iniziale di presentazione al 30 giugno 2016;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 giugno 2015, n. 144, recante l'individuazione dei contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del citato decreto-legge n. 83 del 2012;
Ritenuto necessario disciplinare le condizioni per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR in favore delle iniziative imprenditoriali beneficiarie del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Regioni meno sviluppate»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
c) «Regioni in transizione»: Abruzzo, Molise e Sardegna;
d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
e) «PON»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, di cui e' Autorita' di gestione la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;
f) «POR»: i Programmi operativi regionali 2014-2020 FESR;
g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER.
 
Allegato

Ambiti applicativi della strategia nazionale
di specializzazione intelligente
Aerospazio e Difesa.
Riduzione dell'impatto ambientale (green engine).
Avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina.
Sistema air traffic management avanzato.
UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (Ultra-leger motorise').
Robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione.
Sistemi per l'osservazione della terra, nel campo delle missioni, degli strumenti e della elaborazione dei dati.
Lanciatori, propulsione elettrica, per un piu' efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro.
Sistemi e tecnologie per la cantieristica militare. Salute, alimentazione, qualita' della vita: Traiettorie tecnologiche
di sviluppo a priorita' nazionale.
Active & healthy ageing: tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare.
E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasivita'.
Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata.
Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico.
Sviluppo dell'agricoltura di precisione e l'agricoltura del futuro.
Sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilita' e sicurezza delle produzioni alimentari.
Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali. Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente: Traiettorie
tecnologiche di sviluppo a priorita' nazionale.
Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilita' industriale.
Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata.
Materiali innovativi ed ecocompatibili.
Tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie.
Sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari.
Sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment.
Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita. Turismo, patrimonio culturale e industria della creativita':
Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorita' nazionale.
Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattivita' del Made in Italy.
Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici.
Tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale.
Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming ed editoria digitale. Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilita'
intelligente: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorita'
nazionale.
Sistemi di mobilita' urbana intelligente per la logistica e le persone.
Sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio.
Sistemi elettronici «embedded», reti di sensori intelligenti, internet of things.
Tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilita' ambientale.
Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della web economy.
 
Art. 2
Assegnazione al credito d'imposta di cui alla legge 28 dicembre 2015,
n. 208, di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e
competitivita'» 2014-2020 FESR
1. In fase di prima applicazione al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), sono assegnate risorse per un importo pari a euro 163.000.000,00 (centosessantatremilioni/00) a valere sull'Asse III - «Competitivita' PMI» del PON, di cui euro 123.000.000,00 (centoventitremilioni/00) destinati alle Regioni meno sviluppate ed euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) destinati alle Regioni in transizione.
2. Nei limiti delle risorse non destinate ad altri strumenti nell'ambito dell'Asse III del PON e in coerenza con le eventuali decisioni assunte dalle amministrazioni regionali delle regioni in cui si applica l'incentivo in relazione a specifici atti di destinazione di risorse a valere sui rispettivi programmi operativi, su proposta del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la dotazione iniziale indicata al comma 1 puo' essere successivamente integrata o modificata, fino all'importo massimo complessivo di euro 306.000.000,00 (trecentoseimilioni/00), in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno finanziario espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione, sostenimento della spesa e relativa rendicontazione ai sensi delle norme comunitarie in vigore.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari e progetti ammissibili

1. Le risorse di cui al presente decreto sono utilizzate a favore di PMI che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti ai seguenti criteri di ammissibilita':
a) il cui ammontare lordo complessivo, in relazione alle categorie di spesa di cui al quadro B, sezione II, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016, e' maggiore o uguale a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
b) riguardanti tutte le attivita' economiche, a eccezione di quelle di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca);
c) relativi a strutture produttive ubicate nelle Regioni meno sviluppate, oppure a strutture produttive ubicate in zone ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea delle Regioni in transizione;
d) riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato, secondo quanto specificato al comma 2.
2. Sono riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente i progetti di investimento rientranti in uno dei campi da 1 a 5 di cui al quadro A, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016.
 
Art. 4

Criteri di valutazione per l'utilizzo
delle risorse comunitarie

1. I progetti di investimento delle PMI delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione che soddisfano i criteri di ammissibilita' di cui all'art. 3, sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che ne valuta la cofinanziabilita' con le risorse del PON sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza del progetto con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto. Tale criterio e' valutato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:
1) attivita' economica svolta dal soggetto proponente in relazione alla struttura produttiva in cui si realizza il progetto di investimento, desumibile dal codice di attivita' di cui al quadro B, sezione I, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;
2) progetti di investimento rientranti in uno dei campi da 1 a 5 di cui al quadro A, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;
3) caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;
b) qualita' della proposta progettuale con particolare riferimento alla conformita' agli obiettivi dell'Azione 3.1.1 del PON. Tale criterio e' valutato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:
1) caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;
2) ammontare complessivo lordo dell'investimento proposto, sulla base di quanto riportato nel quadro B, sezione II, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016, fermo restando il rispetto della soglia dimensionale minima di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto;
3) carattere innovativo del progetto di investimento: sono considerati a carattere innovativo i progetti di investimento rientranti in una delle righe da B20 a B24 di cui al quadro B, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016.
2. A seguito dell'attivita' istruttoria e di valutazione di cui al comma 1, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero adotta, per ciascuna impresa, un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON, che contiene gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal cofinanziamento comunitario.
 
Art. 5

Modalita' e termini per l'utilizzo delle risorse PON

1. Le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, presentano annualmente al Ministero la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, allegando la documentazione di spesa e l'eventuale ulteriore documentazione attestante l'effettiva coerenza del progetto di investimento con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto, secondo le modalita' definite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
2. Ai fini della conferma del diritto all'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero esamina la documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie e ne valuta la coerenza, sia rispetto a quanto dichiarato dal soggetto proponente in fase di accesso, sia rispetto agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto.
3. In caso di non rispondenza della documentazione prodotta rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso e di verifica della non sussistenza delle condizioni di coerenza con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.
4. Il termine finale per la fruizione del credito d'imposta cofinanziato con le risorse di cui al presente decreto e per la relativa compensazione con il modello F24 e' il 31 dicembre 2023.
 
Art. 6

Accertamenti sulla realizzazione dei progetti,
controlli e ispezioni

1. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto di investimento cofinanziato con le risorse di cui al presente decreto.
2. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni sui progetti di investimento di cui al comma 1, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del credito d'imposta, nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
3. I soggetti destinatari del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenuti a consentire e agevolare le attivita' di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni. Tali documenti devono essere conservati, ai sensi dell'art. 140, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun progetto agevolato con le risorse del presente decreto. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
 
Art. 7

Disimpegno delle risorse PON

1. Sulla base delle verifiche effettuate ai sensi di quanto disposto all'art. 6 del presente decreto, il diritto all'utilizzo delle risorse PON viene meno, in tutto o in parte, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) mancato rispetto delle modalita' e termini per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 5 del presente decreto;
c) non rispondenza della documentazione di spesa rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso;
d) mancata entrata in funzione degli investimenti entro il termine fissato dall'art. 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), o dismissione degli stessi prima del termine fissato dal medesimo comma, ovvero cessazione o rilocalizzazione dell'attivita' produttiva al di fuori dell'area del programma, ovvero modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, qualora tali eventi intervengano entro tre anni dal completamento dell'investimento;
e) mancata realizzazione del progetto di investimento;
f) inadempimento degli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 6 e 8 del presente decreto per consentire le verifiche e i controlli nonche' il monitoraggio e la valutazione dei risultati da parte del Ministero;
g) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di utilizzo di risorse PON.
2. Nel caso in cui venga meno il diritto all'utilizzo delle risorse PON a seguito dell'accertamento del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero provvede a disimpegnarle e ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.
 
Art. 8

Monitoraggio, valutazione e pubblicita'

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di investimento e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base delle informazioni che le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenute a trasmettere al Ministero, ai sensi del decreto interministeriale 27 maggio 2015 citato nelle premesse. I contenuti, le modalita' e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel medesimo provvedimento di assegnazione delle risorse PON di cui all'art. 4, comma 2.
2. Le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenute a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per il mantenimento del beneficio ricevuto;
c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero per i progetti agevolati nell'ambito del PON.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2372
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone