Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2015
Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente al territorio del Comune di Minturno».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiali n. 104 del 7 maggio 2001 che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali;
Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
Vista la legge 31 luglio 2002, 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1 dell'art. 170, che prevede che «ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto altresi' il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»;
Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006M n. 152, che ha prorogato le Autorita' di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989;
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita' di Bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorita' di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del ministri 12 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, recante «Approvazione del Piano stralcio Assetto idrogeologico Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»";
Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006 e' stato approvato il Piano stralcio Assetto idrogeologico Rischio frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con le Misure di salvaguardia;
Considerato che per i comuni di cui all'allegato A, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2009, e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, possano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;
Considerato che per i comuni di cui all'allegato B, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;
Visto l'art. 25, comma 4, delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana il quale prescrive che «le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183 del 1989 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonche' per i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;
Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
Considerato che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione - Misure di salvaguardia prevedono la possibilita' di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilita' del territorio;
Considerato che il Comitato istituzionale nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010 ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio frana - PSAI-Rf - assumono valore di norme e non piu' di misure di salvaguardia per tutte le aree «Rpa, Apa, Rpb, Apb» dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, e' stato approvato il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia recante «Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»;
Considerato che relativamente al Comune di Minturno (LT), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorita' di bacino, il settore di territorio relativo al costone di levante del rilievo di Monte d'Argento e di Torre Scauri, interessato da localizzati e puntuali fenomeni di ribaltamento/crollo in roccia, non classificato a rischio/attenzione nell'ambito del PSAI-Rf (in scala 1:25.000), adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5 aprile 2006, viene perimetrato come area di Alta attenzione;
Considerato che in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e successivamente al parere favorevole per la riperimetrazione delle aree a rischio alla scala 1:25.000 espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 30 novembre 2010, il Comitato istituzionale nella seduta del 18 luglio 2012, con deliberazione n. 1 ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente al comune di Minturno (LT), disponendo l'avvio del procedimento di Variante al PSAI-Rf;
Visto che di tale adozione e' stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012, avviando cosi' la procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 365 del 2000 ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di variante;
Considerato che la Conferenza programmatica, nella seduta del 16 ottobre 2014, ha espresso parere favorevole alla variante al Piano stralcio relativamente al comune di Minturno (LT);
Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturano nella seduta del 22 dicembre 2014 con delibera n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2015, ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente al comune di Minturno»;
Vista la relazione DICA - n. prot. 1111 dell'Il dicembre 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la «Variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente al territorio del comune di Minturno (LT), adottata, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 22 dicembre 2014, con delibera n. 3, citata nelle premesse.
 
Art. 2

1. Relativamente al settore di territorio del comune di Minturno (LT) al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della Variante al Piano stralcio in argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'art. 25, comma 1, delle norme di attuazione assumono, per i settori di territorio oggetto della variante di cui al precedente art. 1, valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana medesimo.
 
Art. 3

1. Al fine di garantire l'incolumita' delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture e' necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:
attivita' di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
 
Art. 4

1. La documentazione prodotta per la «Variante al Piano stralcio Assetto idrogeologico - Rischio di frana» per il comune di Minturno (LT), e' parte integrante della presente delibera:
Stralcio della «Carta degli scenari di rischio», in scala 1:25.000, del PSAI-Rf approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006;
Stralcio della «Carta degli scenari di rischio», in scala 1:25.000, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a rischio a seguito degli approfondimenti condotti.
 
Art. 5

1. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, nonche' presso la sede dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2495
 
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