Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2016
Annullamento parziale del decreto 6 marzo 2015 nella parte relativa allo scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della «Risorgere societa' cooperativa sociale», in Rieti.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, c.c.;
Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto direttoriale 6 marzo 2015, con il quale la «Risorgere societa' cooperativa sociale» e' stata sciolta per atto dell'autorita' senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, c.c.;
Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze della mancata revisione, effettuata dalla Confcooperative, Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, conclusa in data 21 gennaio 2013 con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento, in quanto «l'ultimo bilancio depositato dall'ente risulta quello al 31 dicembre 2008»;
Vista l'istanza di riesame datata 26 maggio 2015 avanzata dal legale rappresentante dell'ente;
Preso atto che, pur non avendo presentato bilanci d'esercizio, successivamente alla conclusione della revisione, la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione e precisamente ha un contratto per l'espletamento del servizio di sfalcio erba, pulizia e sgombero rifiuti ingombranti delle aree e delle pertinenze degli edifici scolastici provinciali della durata di anni tre a decorrere dall'anno 2014 con la Provincia di Rieti;
Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento e' stato adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni dei fatti, non sussistendo - al momento dell'adozione dell'atto - il presupposto della inattivita' dell'ente;
Considerata la sussistenza dell'interesse pubblico, diverso da quello volto al mero ripristino della legalita' violata, a non penalizzare senza giustificati motivi una manifestazione imprenditoriale di rilievo sociale;
Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge relativo alla ragionevolezza del termine di adozione in quanto il presente atto di autotutela viene assunto nei confronti di un provvedimento del 6 marzo 2015;
Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento manifestato dai destinatari del citato decreto con l'istanza di riesame;
Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di annullamento del decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Risorgere societa' cooperativa sociale» e' stata sciolta per atto dell'autorita' senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, c.c.;

Decreta:

Il decreto direttoriale 6 marzo 2015 e' annullato nella parte relativa allo scioglimento per atto d'autorita' senza nomina di liquidatore della «Risorgere societa' cooperativa sociale» C.F. 00856910575, con sede in Rieti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2016

Il direttore generale: Moleti


 
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