Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 luglio 2016, n. 165
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanita' del 23 aprile 2013, del 9 luglio 2013 e del 15 luglio 2014 per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, rispettivamente, dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2014 n. 1957/2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con nota prot. n. 0001997 del 22 marzo 2016, e la nota prot. n. 0004412 del 20 aprile 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri, di presa d'atto della predetta comunicazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure.


NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 pubblicato in S.O. n. 53, nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, cosi' recita:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
- 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e
va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le
voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
"regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari";
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo
sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Parametri generali

1. In caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, i compensi da corrispondere alle categorie di cui all'articolo 1 sono determinati secondo i parametri specifici indicati dall'articolo 3, in relazione alle prestazioni e con riferimento al relativo valore medio liquidabile individuati nelle tabelle di cui all'allegato 1.
2. Per le prestazioni non espressamente individuate nelle tabelle di cui all'allegato 1 il compenso e' determinato in via analogica, sulla base dei parametri specifici indicati nell'articolo 3 e con le maggiorazioni previste nell'articolo 4.
3. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono considerati tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche' il totale omnicomprensivo di tali voci.
4. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.
5. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico, ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione e' eseguita da piu' soci.
6. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
7. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
8. I valori indicati, ai fini della liquidazione, di cui all'allegato 1, espressi in termini numerici o percentuali, non sono vincolanti per la liquidazione stessa.
9. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' delle stesse.


Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi, nel comma 7, all'art. 9
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si veda
nelle note alle premesse.

 
Art. 3

Parametri specifici

1. I compensi delle prestazioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica sono determinati sulla base dei seguenti parametri:
a) costo del lavoro, che si compone di:
1) costo del personale tecnico (costo fisso), comprensivo di oneri a carico del datore di lavoro, eventualmente impiegato per l'esecuzione della prestazione. La formula tiene conto che il massimo «tasso di occupazione» effettivamente raggiungibile per l'operatore e' stimabile nell'80 per cento del tempo teoricamente disponibile: costo medio orario (tempo impiegato per singola prestazione/0,8);
2) costo medio del professionista (costo variabile). Rappresenta la remunerazione «di base» attesa dal professionista per il tempo dedicato alla prestazione;
b) costo della tecnologia sanitaria, comprensivo dell'ammortamento delle attrezzature e della manutenzione, come di seguito indicato:
1) ammortamento dell'attrezzatura (costo fisso) che puo' essere valutato come segue:
1.1) bassa tecnologia (basso costo): valore forfettario per prestazione;
1.2) alta tecnologia (alto costo): il valore dell'ammortamento deve essere valutato analiticamente in base a: costo di acquisto; vita utile dell'attrezzatura (anni); numero di prestazioni attese per anno;
1.3) ammortamento per prestazione: costo di acquisto/numero anni di vita utile/numero prestazioni anno;
2) manutenzione dell'attrezzatura: 8-10 per cento annuo del valore di acquisto dell'attrezzatura, da suddividere per il numero atteso di prestazioni;
c) consumi, per i quali si distinguono i seguenti due casi:
1) costo variabile, nel caso in cui ad ogni prestazione corrisponda un consumo predeterminato di materiali. In tal caso il costo per prestazione viene determinato sulla base delle quantita' unitarie di ogni materiale moltiplicate per i relativi prezzi di mercato;
2) costo semi-variabile: e' il caso che si presenta per l'utilizzo di «kit» diagnostici. Il costo unitario viene determinato suddividendo il costo del kit per il numero atteso di esami per ogni kit;
d) costi generali, che includono: segreteria affitto/ammortamento dell'acquisto dei locali, utenze, materiali non sanitari di consumo, assicurazioni, e altro. Tali costi possono essere valorizzati forfettariamente nella misura del 20 per cento dei costi precedentemente calcolati;
e) margine atteso, inteso quale componente del compenso che remunera:
1) il rischio imprenditoriale, che e' proporzionale all'entita' dei costi fissi di cui il professionista deve dotarsi e puo' essere stimato in ragione del 4 per cento del valore dei costi fissi sopra calcolati (incluso il valore dell'investimento in attrezzature);
2) la complessita' del caso trattato calcolata sulla base del seguente criterio:
2.1) bassa complessita': moltiplicatore = 0 (nessun margine aggiuntivo rispetto ai precedenti);
2.2) media complessita': moltiplicatore = l;
2.3) alta complessita': moltiplicatore = 2.


 
Art. 4

Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quella massima altrimenti liquidabile ai sensi del presente regolamento.


 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.


 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 luglio 2016

Il Ministro: Lorenzin Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3341


 
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