Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 giugno 2016
Modifiche al decreto 17 febbraio 2015, recante agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 641, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono, in numero almeno pari a 5, in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune la realizzazione di attivita' innovative finalizzate alla promozione della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale, anche attraverso investimenti in ricerca e sviluppo di software e hardware, nonche' all'ideazione di modelli di vendita non convenzionali;
Visto il comma 57 del predetto art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 642, della legge n. 208 del 2015, che dispone che le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado di valorizzare anche il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, universita', istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi, ovvero nella fruizione dei relativi risultati, nonche' di accertare la capacita' delle suddette proposte progettuali, la cui durata deve essere almeno biennale, di promuovere:
a) la creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) la creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
c) la creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) la messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) la creazione di nuove realta' artigianali o reti manifatturiere centrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 643, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono apportate le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 641 e 642 della medesima legge alle previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 3 definisce e disciplina l'istituto del contratto di rete;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalita' delle imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale, ai sensi del comma 59 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, sono stati definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 56 e 57 della suddetta legge, per come modificati dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015);
Considerato che, a seguito del ricevimento delle istanze di accesso alle agevolazioni presentate a valere sul citato decreto ministeriale 17 febbraio 2015, si sono determinate economie sulle risorse stanziate da ultimo dalla legge di stabilita' 2015 per la promozione della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Legge»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) e successive modifiche e integrazioni;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
f) «Impresa/Imprese» i soggetti imprenditoriali identificati sulla base di quanto previsto all'art. 2082 del codice civile e iscritti nel registro delle imprese;
g) «Istituti di ricerca pubblici»: gli enti pubblici, non identificabili con le universita', aventi il compito di svolgere attivita' di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico;
h) «Universita'»: gli enti di diritto pubblico e privato, operanti nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca e delle attivita' culturali;
i) «Istituzioni scolastiche autonome»: le istituzioni scolastiche ed educative alle quali sono attribuite personalita' giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
l) «Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo»: associazioni d'impresa, camere di commercio e altri enti assimilabili;
m) «Rete/Reti di imprese»: soggetto imprenditoriale costituito attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o piu' Imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile;
n) «Soggetto/i proponente/i»: Imprese riunite in associazione temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle agevolazioni per realizzare un programma comune finalizzato allo sviluppo di attivita' innovative nell'ambito della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale;
o) «Beneficiario/Beneficiari»: soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero consorzio con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, ammesso alle agevolazioni;
p) «Sovvenzione parzialmente rimborsabile»: finanziamento a tasso zero da restituire in quota parte;
q) «Imprese artigiane»: imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane e annotate nella relativa sezione speciale del registro delle imprese;
r) «Microimprese»: le imprese cosi' classificate in base ai criteri indicati nell'allegato 1 del regolamento GBER.


 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del regolamento de minimis, i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di aggregazioni di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attivita' innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile, come individuate dall'art. 1, commi 56 e 57, della legge.
2. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.


 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a cinque, in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero in rete di imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, nonche' con la normativa inerente agli obblighi contributivi;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'associazione temporanea di imprese (ATI), il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero la rete di imprese devono essere costituiti da imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50 percento dei partecipanti e devono aver stipulato, anche tramite scrittura privata, un accordo di collaborazione che:
a) individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere di rappresentanza, anche per effetto di un mandato collettivo con rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero;
b) configuri una collaborazione effettiva e coerente rispetto all'articolazione e ai contenuti del programma proposto, nonche' rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso;
c) preveda, in caso di agevolabilita' della proposta progettuale e a fronte del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, la sottoscrizione di un contratto di rete con soggettivita' giuridica secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero la costituzione di un consorzio con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, qualora lo stesso contratto di rete con soggettivita' giuridica o consorzio con attivita' esterna non sia stato gia' sottoscritto ovvero costituito.
3. La mancanza di uno o piu' requisiti di cui al comma 1 in capo anche a uno solo dei soggetti riuniti in ATI, RTI o Rete di imprese comporta la non ammissibilita' della domanda di agevolazioni.
4. Ciascun Soggetto proponente puo' presentare un'unica domanda di agevolazione.


 
Art. 4

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 57, della legge, i programmi finalizzati alla creazione o allo sviluppo di:
a) centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalita' commerciali non convenzionali, nonche' alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese;
b) incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realta' imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale;
c) centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonche' allo svolgimento di attivita' di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.
2. I programmi devono inoltre:
a) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 800.000,00, nonche' una consistenza del fondo patrimoniale comune ovvero consortile almeno pari al 30 percento dell'importo di spesa del programma proposto;
b) essere avviati dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione del provvedimento di concessione di cui all'art. 7, comma 11. Per data di avvio dell'iniziativa si intende la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare beni correlati alla realizzazione del medesimo programma o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
c) prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile all'agevolazione;
d) prevedere forme di collaborazione con istituti di ricerca pubblici, universita', istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;
e) essere localizzati sul territorio nazionale.


 
Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le seguenti spese di investimento e gestione:
a) beni strumentali nuovi di fabbrica;
b) componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;
c) personale dipendente del beneficiario nonche' personale dipendente delle imprese costituenti lo stesso, purche' formalmente distaccato ed a condizione che svolga la propria attivita' presso le strutture del beneficiario, entro il limite massimo del 50 percento dell'importo complessivo del programma;
d) consulenze tecnico-specialistiche, servizi equivalenti e lavorazioni eseguite da terzi, entro il limite massimo del 30 percento dell'importo complessivo del programma;
e) materiali di consumo strettamente funzionali alla realizzazione di attivita' di ricerca, sviluppo e prototipazione;
f) spese per la realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni.
2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero mediante ricevuta bancaria elettronica (RI.BA.) e attraverso un conto corrente bancario intestato al beneficiario;
b) non essere sostenuti attraverso il sistema della locazione finanziaria;
c) non essere riferiti a immobilizzazioni materiali e immateriali usate;
d) non essere riferiti ad operazioni di acquisto di beni e servizi tra il beneficiario e le imprese costituenti lo stesso, ovvero i soci delle medesime imprese.
3. Il termine iniziale di ammissibilita' delle spese di cui al comma 1 e' la data di presentazione della domanda per le reti di imprese aventi soggettivita' giuridica secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4-quater del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero consorzio con attivita' esterna, gia' costituiti a tale data; per le altre tipologie di soggetto proponente le spese sono ammissibili alle agevolazioni a partire dalla data, successiva alla presentazione della domanda, di sottoscrizione del contratto di rete avente soggettivita' giuridica, ovvero di costituzione del consorzio con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile.


 
Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3, commi 2 e 6, del regolamento de minimis, in forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 70 percento.
2. La sovvenzione parzialmente rimborsabile e' restituita dal beneficiario in misura pari al 50 percento delle spese ammissibili.
3. La parte della sovvenzione non rimborsabile, pari al 20 percento delle spese ammissibili, e' concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione.
4. La parte della sovvenzione da restituire e' rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno 3 mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote.
5. Il beneficiario deve garantire, per la quota non coperta dall'agevolazione prevista dal comma 1, l'apporto di un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.
6. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse e' rideterminato dal Ministero a conclusione del programma, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e ritenute ammissibili.
7. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.


 
Art. 7

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. I termini, iniziale e finale, e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con successivo decreto a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese.
2. L'attivita' istruttoria e' svolta dal Ministero ed e' articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della correttezza e completezza della documentazione e delle condizioni di ammissibilita' previste all'art. 3 e all'art. 4, comma 2;
b) definizione di una graduatoria recante l'ordine di ammissione all'attivita' di valutazione;
c) valutazione dell'istanza sulla base dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b);
d) verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni a seguito della comunicazione di agevolabilita' di cui al comma 8.
3. Conclusasi positivamente l'attivita' di cui al comma 2, lettera a), il Ministero, con apposito provvedimento a firma del direttore per gli incentivi alle imprese, procede alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2, lettera b), definita sulla base del punteggio conseguito da ciascun programma sul criterio «articolazione e solidita' patrimoniale del soggetto proponente», composto dai seguenti indicatori:
a) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile, in rapporto all'importo del programma presentato;
b) grado di omogeneita' patrimoniale dell'aggregazione, valutato in base all'apporto al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante.
4. I programmi non presenti nella graduatoria di cui al comma 3 sono da considerarsi decaduti.
5. Il Ministero, avvalendosi di una commissione composta da soggetti individuati con apposito provvedimento a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede allo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2, lettera c), sulla base dei seguenti criteri:
a) qualita' della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti indicatori:
1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma;
2) completezza, analiticita', cantierabilita' e validita' progettuale del programma presentato, anche con riferimento alla coerenza con le finalita' specifiche dell'intervento di cui all'art. 4, comma 1;
b) rispondenza al programma delle collaborazioni attivate, valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) numero e qualita' delle collaborazioni attivate con istituti di ricerca pubblici e universita';
2) numero e qualita' delle collaborazioni attivate con istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo.
6. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui ai commi 3 e 5 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1.
7. E' attribuito un punteggio aggiuntivo, oggetto di quantificazione nel provvedimento di cui al comma 1, ai programmi presentati da soggetti proponenti costituiti, in misura almeno pari al 50 percento, da imprese che hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Fermo restando che debbono in ogni caso essere soddisfatti i valori minimi previsti per i singoli criteri di valutazione, il suddetto punteggio aggiuntivo concorre al raggiungimento della soglia minima complessiva.
8. Conclusasi positivamente l'attivita' di cui al comma 2, lettera c), il Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, trasmette ai soggetti proponenti la comunicazione di agevolabilita', nella quale sono riportati i punteggi assegnati ai criteri di valutazione di cui al comma 5 e le spese ammissibili alle agevolazioni.
9. Il soggetto proponente trasmette nel termine di novanta giorni a partire dalla ricezione della comunicazione di agevolabilita', pena la decadenza della domanda di agevolazione, la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1.
10. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 2, lettera d), il Ministero, oltre a verificare la correttezza e completezza della documentazione trasmessa a seguito della comunicazione di agevolabilita', verifica che le eventuali variazioni del programma proposto:
a) non siano in contrasto con i requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto;
b) non determinino una riduzione del punteggio assegnato al criterio di valutazione di cui al comma 3;
c) non determinino il mancato superamento delle soglie minime di ammissibilita' fissate per i criteri di valutazione di cui al comma 5.
11. In caso di esito positivo dell'attivita' di cui al comma 2, lettera d), il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni con apposito provvedimento a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese.
12. In caso di esito negativo dell'attivita' di cui al comma 2, lettera d), il Ministero procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 3.
13. Il beneficiario provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 11, entro i termini indicati nel medesimo, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
14. Per le domande considerate non ammissibili alle agevolazioni, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.


 
Art. 8

Erogazione delle agevolazioni

1. L'agevolazione e' erogata dal Ministero in favore dei beneficiari a fronte dell'acquisizione della documentazione e dei titoli di spesa inerenti alla realizzazione dell'iniziativa agevolata, per stati di avanzamento di importo almeno pari al 25 percento della spesa ammessa per ciascun programma, eccezion fatta per la quota a saldo, e sulla base delle modalita' stabilite con il decreto di cui all'art. 7, comma 1.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:
a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata;
b) accertare la vigenza e la regolarita' contributiva del beneficiario;
c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e il programma ammesso, nonche' l'ammissibilita' delle singole voci di spesa;
d) determinare l'importo della quota di agevolazione da riconoscere in relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne l'erogazione.


 
Art. 9

Ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari

1. I beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dalle restanti disposizioni del presente decreto, sono tenuti a:
a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al completamento del programma;
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonche' da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato d'avanzamento delle iniziative finanziate e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
d) non cessare l'attivita' ammessa alle agevolazioni nei 5 anni successivi al completamento del programma;
e) non distogliere dall'uso previsto i beni e le attrezzature oggetto di agevolazione nei 5 anni successivi al completamento del programma;
f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero.


 
Art. 10

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle proposte presentate e sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per l'ammissione, la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi agevolati.


 
Art. 11

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero accertamento di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto proponente ovvero al beneficiario e non sanabili;
b) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 7;
c) mancata realizzazione dell'iniziativa nei termini indicati all'art. 4, comma 2, lettere b) e c);
d) mancato completamento del programma per una percentuale superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni;
e) inadempimento degli obblighi previsti all'art. 9;
f) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, della quota parte di sovvenzione da rimborsare;
g) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di cui all'art. 7, comma 1, dal provvedimento di concessione di cui all'art. 7, comma 11 e dalla normativa di riferimento.


 
Art. 12

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono individuate all'art. 1, comma 56, della legge, come eventualmente integrate da ulteriori stanziamenti.
2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6, le risorse di cui al comma 1 sono disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del «Fondo per la crescita sostenibile».
3. In sede di prima attuazione sono utilizzate le economie registrate a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015 di cui alle premesse.


 
Art. 13

Norma transitoria

1. Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015 continuano ad applicarsi ai programmi presentati in esito al bando di cui al decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 maggio 2015, oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2015, n. 115.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2016

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1999


 
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