Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2016 (vai al sommario)
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Semplificazioni in materia di controlli

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione».
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».
3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonche' delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonche' per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operativita' della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/ 2000.
8. Il detentore di animali di specie bovina e' responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.
9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.
10. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonche' l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».
11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».
12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attivita' di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attivita' di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attivita' ed e' versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 14
gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualita' e la trasparenza
della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Obbligo di costituzione e aggiornamento del
fascicolo aziendale). - 1. Al fine di garantire la piena
rintracciabilita' delle produzioni nazionali destinate al
commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio,
per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e
lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale,
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata
ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono
essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese
riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di
carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, di olive o oli di produttori che non rispettano
l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della
sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei
mesi.
3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o
aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al
comma 1 che producono olio destinato esclusivamente
all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio
per campagna di commercializzazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192,
supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni). - 1. Ai fini dell'applicazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi
di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non
superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai
sensi dell'art. 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli
adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n.
261, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7. - 1. Il termine di quattro anni previsto dal
primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due
anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste
nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato
stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli
stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto
nella previdenza agricola proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli
stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario,
mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o
congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.».
- Il testo del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234.
- Il testo del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
(Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni
paludosi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio
1904, n. 176.
- Il testo del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
febbraio 2008, n. L 39.
- Il testo del regolamento (UE) n. 251/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
concernente la definizione, la designazione, la
presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli
aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91
del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437
(Regolamento recante modalita' per la identificazione e la
registrazione dei bovini), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel
caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui
sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del
presente regolamento;
b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali
che sono tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e
se in una stessa azienda sono presenti piu' allevamenti,
tutti gli allevamenti formano un'unita' avente la medesima
qualifica sanitaria;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica
responsabile di animali, anche temporaneamente, nonche'
durante il trasporto o nel mercato;
d) animale: un animale della specie bovina, comprese le
specie Bison bison e Bubalus bubalus;
e) animale da macello: un animale della specie bovina,
comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato
ad essere condotto ad un macello o ad un centro di
raccolta, dal quale potra' essere avviato solamente alla
macellazione;
f) autorita' competente: il Ministero della sanita'.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del
regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base
di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97
del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 11 agosto 2000, n. L 204:
«Art. 5. - L'autorita' competente degli Stati membri
istituisce una banca dati informatizzata a norma degli
articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE.
Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra
le loro rispettive banche dati informatizzate a decorrere
dalla data in cui la Commissione riconosca la piena
operativita' del sistema di scambio di dati. A tutela degli
interessi del detentore, lo scambio avviene in maniera tale
da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque
tipo di abuso.
Nell'ottica di garantire lo scambio elettronico delle
informazioni tra Stati membri, la Commissione adotta atti
delegati conformemente all'art. 22-ter per stabilire le
norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le
banche dati informatizzate degli Stati membri.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le
condizioni e le modalita' tecniche di tale scambio e
riconosce la piena operativita' del sistema di scambio di
dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'art. 23, paragrafo 2.
Art. 6. - 1. Qualora uno Stato membro non proceda allo
scambio elettronico di dati con altri Stati membri
nell'ambito del sistema di scambio elettronico di cui
all'art. 5:
a) per ciascun animale destinato a scambi intra-Unione
l'autorita' competente di tale Stato membro rilascia un
passaporto in base alle informazioni contenute nella banca
dati informatizzata istituita in tale Stato membro;
b) ciascun animale per cui e' rilasciato un passaporto
e' accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta e'
trasferito da uno Stato membro ad un altro;
c) quando l'animale arriva all'azienda di destinazione
il passaporto che lo accompagna e' consegnato all'autorita'
competente dello Stato membro in cui e' situata l'azienda
di destinazione.
2. Al fine di consentire la tracciabilita' dei
movimenti degli animali fino all'azienda di origine situata
in uno Stato membro, alla Commissione e' conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'art.
22-ter per stabilire le norme concernenti le informazioni
contenute nella banca dati informatizzata da includere nei
passaporti per gli animali, comprese le misure transitorie
che occorrono per la loro introduzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza
aziendale in agricoltura). - 1. E' istituito il sistema di
consulenza aziendale in agricoltura in conformita' al
titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le
disposizioni quadro definite a livello nazionale dal
presente articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti
di cui all'art. 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento
(UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla
competitivita' dell'azienda agricola, zootecnica e
forestale, nonche' l'innovazione tecnologica ed
informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento
di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,
inclusi il benessere e la biodiversita' animale nonche' i
profili sanitari delle pratiche zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve
essere chiaramente separato dallo svolgimento
dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi
e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici
all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma
1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una
adeguata formazione di base e di aggiornamento, in
relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri che
garantiscono il rispetto del principio di separatezza di
cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione
delle attivita' di formazione e aggiornamento di cui al
comma 4, le modalita' di accesso al sistema di consulenza
aziendale che tengano conto delle caratteristiche
specifiche di tutti i comparti produttivi del settore
agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del
registro unico nazionale degli organismi di consulenza e
del sistema di certificazione di qualita' nazionale
sull'efficacia ed efficienza dell'attivita' di consulenza
svolta, presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo
quanto disposto dall'art. 15, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti
definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza
aziendale.
6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza
aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga
all'art. 59, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
7. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla
suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro
assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine
meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi
relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 28
dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Modifica all'allegato 2 al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di
fertilizzanti). - 1. All'allegato 2, punto 2, numero 5,
terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni, dopo le parole:
«proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le
seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile
certificata secondo la norma UNI EN 13432: 2002, compresi i
prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e
assimilati, previo idoneo processo di sanificazione,
qualora necessario.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica
previo esperimento della procedura di comunicazione di cui
all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, paragrafo 1, della
direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini
del SEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 17 settembre 2015, n. L 241:
«Art. 5. - 1. Fatto salvo l'art. 7, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale o
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal
progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla
Commissione il testo delle disposizioni legislative e
regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente
in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia
necessaria per valutare la portata del progetto di regola
tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le
modalita' stabilite al primo e secondo comma del presente
paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola
tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di
applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione
inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu' rigorosi
le specificazioni o i requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
principi previsti nella parte corrispondente della sezione
II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento e del Consiglio.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all'art. 2 della
presente direttiva e, se del caso, del comitato competente
del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art.
1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii),
della presente direttiva, le osservazioni o i pareri
circostanziati della Commissione o degli Stati membri
possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano
eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole
relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o
alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi, e
non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.».

 
Annesso
(Articolo 39, comma 1, lettera c))
«Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI


===================================================================== | N. | Infrazione grave | Punti | +======+===================================================+========+ | |Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti| | | |norme europee e nazionali in materia di | | | |registrazione e dichiarazione dei dati relativi | | | |alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da | | | |trasmettere attraverso il sistema di controllo dei | | | |pescherecci via satellite. | | | |Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti| | | |norme europee e nazionali in materia di | | | |registrazione e dichiarazione dei dati relativi | | | |alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti | | | |a stock oggetto di piani pluriennali o pescate | | | |fuori dalle acque mediterranee. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del | | | |presente decreto, in combinato disposto con | | | |l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.| | | |1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con | | | |l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con | | | |l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del | | | |regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del | | | 1 |29 settembre 2008). | 3 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle | | | |pertinenti disposizioni europee e nazionali o non | | | |espressamente permessi. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera h), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, | | | |paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del | | | |Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,| | | |paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, | | | |paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. | | | 2 |1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 4 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Falsificazione, occultamento od omissione di | | | |marcatura, identita' o contrassegni di | | | |individuazione dell'unita' da pesca. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, | | | |paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del | | | |Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,| | | |paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, | | | |paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) | | | 3 |n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).| 5 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Occultamento, manomissione o eliminazione di | | | |elementi di prova relativi a un'indagine posta in | | | |essere dagli ispettori della pesca, dagli organi | | | |deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli | | | |osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, | | | |nel rispetto della normativa europea e nazionale. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, | | | |paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del | | | |Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,| | | |paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, | | | |paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. | | | 4 |1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 5 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di | | | |specie ittiche di taglia inferiore alla taglia | | | |minima di riferimento per la conservazione, in | | | |violazione della normativa in vigore. | | | |Trasporto, commercializzazione e somministrazione | | | |di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore | | | |alla taglia minima di riferimento per la | | | |conservazione, in violazione della normativa in | | | |vigore. | | | |Trasporto, commercializzazione e somministrazione | | | |per consumo umano diretto di esemplari di specie | | | |ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di | | | |riferimento per la conservazione, soggette | | | |all'obbligo di sbarco. | | | |(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), e | | | |comma 4, del presente decreto, in combinato | | | |disposto con l'articolo 56, paragrafo 1, e con | | | |l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.| | | |1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come| | | |modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) | | | |2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, | | | |del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1,| | | |lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, | | | |lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del | | | 5 |Consiglio, del 29 settembre 2008). | 5 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Esercizio della pesca in acque sottoposte alla | | | |competenza di un'organizzazione regionale per la | | | |pesca, in violazione delle misure di conservazione | | | |o gestione e senza avere la bandiera di uno degli | | | |Stati membri di detta organizzazione. | | | |(Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, | | | |paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 | | | |del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo| | | |42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, | | | |paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. | | | 6 |1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 5 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Pesca con unita' iscritte nei registri di cui | | | |all'articolo 146 del codice della navigazione, | | | |senza essere in possesso di una licenza di pesca in| | | |corso di validita' o di un'autorizzazione in corso | | | |di validita'. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo | | | |90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. | | | |1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con | | | |l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con | | | |l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del | | | |regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del | | | 7 |29 settembre 2008). | 7 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa | | | |europea e nazionale. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo | | | |90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. | | | |1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con | | | |l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con | | | |l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del | | | |regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del | | | 8 |29 settembre 2008). | 6 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Pesca diretta di uno stock ittico per il quale e' | | | |previsto un contingente di cattura, senza disporre | | | |di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' | | | |andato esaurito. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo | | | |90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. | | | |1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con | | | |l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con | | | |l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del | | | |regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del | | | 9 |29 settembre 2008). | 6 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca | | | |e' sospesa ai fini del ripopolamento per la | | | |ricostituzione degli stessi. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, | | | |paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 | | | |del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo| | | |42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, | | | |paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. | | | 10 |1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 7 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e | | | |commercializzazione delle specie di cui sia vietata| | | |la cattura in qualunque stadio di crescita, in | | | |violazione della normativa in vigore. | | | |(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, | | | |paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del | | | |Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,| | | |paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, | | | |paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE)| | | | n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre | | | 11 |2008). | 7 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Intralcio all'attivita' posta in essere dagli | | | |ispettori della pesca, dagli organi deputati alla | | | |vigilanza ed al controllo e dagli osservatori | | | |nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto | | | |delle pertinenti disposizioni europee e nazionali. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, | | | |paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del | | | |Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42,| | | |paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, | | | |paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. | | | 12 |1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 7 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Operazioni di trasbordo o partecipazione a | | | |operazioni di pesca congiunte con pescherecci | | | |sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del | | | |regolamento (CE) n. 1005/ 2008, in particolare con | | | |quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi | | | |INN o nell'elenco delle navi INN di | | | |un'organizzazione regionale per la pesca, o | | | |prestazione di assistenza o rifornimento a tali | | | |navi. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo | | | |90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. | | | |1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con | | | |l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con | | | |l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del | | | |regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del | | | 13 |29 settembre 2008). | 7 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalita' e| | | |quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi | | | |del diritto vigente. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente | | | |decreto, in combinato disposto con l'articolo | | | |90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. | | | |1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con | | | |l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con | | | |l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del | | | |regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del | | | 14 |29 settembre 2008). | 7 | +------+---------------------------------------------------+--------+ | |Violazione degli obblighi previsti dalle normative | | | |europea e nazionale vigenti in materia di obbligo | | | |di sbarco*. | | | |(Articolo 10, comma 1, lettera aa), del | | | |presente decreto, in combinato disposto con | | | |l'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), e con | | | |l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.| | | |1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come| | | |modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) | | | |2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, | | | 15 |del 20 maggio 2015. | 3 | | | | | | |* Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai | | | |sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) | | | |2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, | | | |del 20 maggio 2015. | | +------+---------------------------------------------------+--------+ ».




 
Art. 2
Parita' tra i sessi nei consorzi di tutela

1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».
3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.


Note all'art. 2:
- La legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
1995-1997), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
1998, n. 104, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la
parita' di accesso agli organi di amministrazione e di
controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate
da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359,
commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in
mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2,
della legge 12 luglio 2011, n. 120) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2013, n. 23.
- Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61
(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della
legge 7 luglio 2009, n. 88), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 aprile 2010, n. 96.

 
Art. 3
Disposizioni in materia di servitu'

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonche' il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalita' delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.


 
Art. 4
Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerita' dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attivita' agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione piu' avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi). - (Omissis).
6. Ove non siano espressamente previsti specifici
diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente,
per le istanze relative all'esercizio dell'attivita'
agricola presentate alla pubblica amministrazione per il
tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni, la pubblica amministrazione,
nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il
provvedimento finale entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza gia' istruita dal Centro di assistenza
agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende
accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che
esercitano l'attivita' agricola certificazione della data
di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione
competente. Sono fatti salvi i termini piu' brevi previsti
per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto dal
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 18 dicembre 2002.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 2010, n. 229, supplemento ordinario.

 
Art. 5
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della
normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere
forestali

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di agricoltura;
f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di agricoltura;
g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualita' dei prodotti, sulle produzioni a qualita' regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonche' al fine di coordinare l'attivita' dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorita' individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonche' del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini
dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le
materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui
all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
salute, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai
contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni
internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero
della difesa, che si avvale delle strutture
tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza
militare, al cui personale, nello svolgimento della
specifica attivita', sono conferite le relative
attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della legge
30 aprile 1962, n. 283.».
- Si riporta il testo dell'art. 41 del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare
la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 30 aprile 2004, n. L 165:
«Art. 41 (Piani di controllo nazionali pluriennali). -
Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'art. 17,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme
sulla salute e sul benessere degli animali e dell'art. 45
del presente regolamento, ciascuno Stato membro elabora un
unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato- legge finanziaria 2007), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento
ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale,
a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

 
Art. 6
Delega al Governo in materia di societa'
di affiancamento per le terre agricole

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attivita' d'impresa agricola nonche' lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attivita' d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali gia' previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;
c) definire le modalita' di conclusione dell'attivita' di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:
1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);
d) definire le modalita' di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;
l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.
2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo e' comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.


Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 5.

 
Art. 7

Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura
biologiche

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.
2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivita' di produzione e i registri aziendali, nonche' la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.


Note all'art. 7:
- Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n.
2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed
agro-alimentare con metodo biologico), modificato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1995, n. 129.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 5.

 
Art. 8
Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in
materia di controversie riguardanti i masi chiusi

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' sostituito dal seguente:
«2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacita' produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprieta' di un maso chiuso o di parte di esso e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni».


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1999), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Controversie in materia di masi chiusi). - 1.
In tutte le controversie in materia di masi chiusi
concernenti la determinazione dell'assuntore del maso
chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si
osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV
del libro secondo del codice di procedura civile. Il
tentativo di conciliazione previsto dall'art. 410 del
codice di procedura civile e' esperito dinanzi alla
Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di
Bolzano.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda
relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural
durante secondo le condizioni di vita locali e la capacita'
produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria,
all'integrazione della quota riservata ai legittimari o
alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso
cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di
proprieta' di un maso chiuso o di parte di esso e' tenuto
ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 11 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n.
150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia
autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato
provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della
domanda si applica l'art. 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modificazioni.
3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti
relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e
tavolari relativi alle controversie in materia di masi
chiusi, nonche' quelli relativi all'assunzione del maso
chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono
esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra
imposta e tassa e dal contributo unificato.
3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i
periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i
termini di accertamento e di riscossione ai sensi della
normativa vigente.».
- Il testo del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220.
- Il testo del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53.

 
Art. 9
Disposizioni in materia di indennita'
espropriative giacenti

1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennita' espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennita' e dei dati personali degli aventi titolo, nonche' a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione e' consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute.
2. Per indennita' espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilita', ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione e' ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennita'.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 10
Contributo al CONOE

1. Considerata la necessita' di assicurare la regolare prosecuzione dell'attivita' di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operativita' del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attivita' imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilita' degli stessi a divenire esausti:
a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacita' superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacita' superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacita' superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale e' dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed e' versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo e' data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attivita' del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacita' eguale o inferiore a cinque litri;
b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacita' eguale o inferiore a un litro;
c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacita' eguale o inferiore a 500 grammi;
d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonche' i prodotti alimentari con questi conservati;
e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonche' i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
4. La congruita' del contributo e dei costi di riscossione e' verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entita' del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 233 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario, n. 96:
«Art. 233 (Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti). - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la
gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti,
tutti gli operatori della filiera costituiscono un
Consorzio. I sistemi di gestione adottati devono
conformarsi ai principi di cui all'art. 237.
2. Il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto
dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio
statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed
in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza
nelle attivita' di settore. Nel consiglio di
amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei
riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei
produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal
consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio e'
tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le
modifiche allo statuto sono apportate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi svolgono per tutto il territorio
nazionale i seguenti compiti:
a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al
comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il
recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi
vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia
possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e
di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e
tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e
animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate
in relazione alle finalita' della parte quarta del presente
decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte
le imprese partecipanti.
5. Partecipano ai consorzi:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli
e grassi vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi
vegetali e animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto
e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato
contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera
d).
6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono
determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva
di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
complessivamente sviluppata da tutti i consorziati
appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote
compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi
provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo
statuto.
8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di
adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli
obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e
riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto,
il consorzio puo', nei limiti e nei modi determinati dallo
statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private
contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma
1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del
comma 2, organizzare autonomamente la gestione degli oli e
grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio
nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono
richiedere all'Autorita' di cui all'art. 207, previa
trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento
del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori
devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il
sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e
che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita'
svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli
operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e
gli utenti finali siano informati sulle modalita' del
sistema adottato. L'Autorita', dopo aver acquisito i
necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da
emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorita' e'
tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi
relativa a tutte le istruttorie esperite.
10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio
della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie
dei consorzi sono costituite:
a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e
degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per
uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti
nelle finalita' consortili di cui al comma 1, determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, al fine di garantire
l'equilibrio di gestione dei consorzi.
11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui
al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
al Ministro delle attivita' produttive i bilanci preventivo
e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione;
inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti
presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica
sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai
loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello
Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della
propria attivita' professionale, detiene oli e grassi
vegetali e animali esausti e' obbligato a conferirli ai
consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al
comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali
esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunita'
europea.
13. Chiunque, in ragione della propria attivita'
professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi,
detenga oli e grassi animali e vegetali esausti e'
obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore
conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e
nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e
rifiuti di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque
una delle attivita' proprie delle categorie medesime
successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui
al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro
sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio
della propria attivita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».

 
Art. 11
Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti
previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione e' efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilita' delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalita' per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.
2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.
3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000».


Note all'art. 11:
- Per l'art. 2135 del codice civile si veda nelle note
all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 261 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 261 (Imballaggi). - 1. I produttori e gli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di
cui all'art. 221, comma 2, o non adottano, in alternativa,
sistemi gestionali ai sensi del medesimo art. 221, comma 3,
lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 5.000.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale,
con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.».

 
Art. 12
Esercizio dell'attivita' di manutenzione del verde

1. L'attivita' di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre
2005, n. 248, supplemento ordinario:
«Art. 20 (Iscrizione al Registro ufficiale dei
produttori). - 1. Devono iscriversi al Registro ufficiale
dei produttori (RUP) operante presso il Servizio
fitosanitario nazionale:
a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che
producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato
V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V,
parte B;
b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i
centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai
sensi dell'art. 19, che commercializzano all'ingrosso
tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o
frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e
relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti
vegetali;
c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto
l'uso del passaporto delle piante da normative
comunitarie.».

 
Art. 13
Costituzione di cauzioni verso lo Stato
o altri enti pubblici

1. All'articolo 1, lettera b), della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico».


Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 giugno
1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze
fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed
altri enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 giugno 1982, n. 161, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la
costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro
ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei
seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'art.
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di
assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica
in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi.».
- Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.

 
Art. 14
Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agroalimentari

1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi».


Note all'art. 14:
- Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi
di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali), modificato dalla presente legge,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2015, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio
2015, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2015, n. 152.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 11
novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265:
«Art. 4 (Legittimazione ad agire delle associazioni). -
1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno
cinque camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio»,
ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
le loro articolazioni territoriali e di categoria sono
legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di
interessi relativi alla generalita' dei soggetti
appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di
interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, regionale e
provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti
amministrativi lesivi degli interessi diffusi.».

 
Art. 15
Delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino
dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della
disciplina della riproduzione animale

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento e gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonche' al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle competenze e riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalita' di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita', l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, societa' o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalita' esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e societa' disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche' alla tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata;
d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche' del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarieta' operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformita' dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformita' delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresi' favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonche' tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503;
e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarieta' ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della societa' AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprieta' delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, societa' o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta societa' mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitivita' del settore;
g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione delle attivita' svolte da ciascun ente, societa' o agenzia.
3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalita' di finanziamento e di gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo e' tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilita' degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonche' le modalita' di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;
b) prevedere le modalita' di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere d) ed e), consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle societa' di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
c) prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera b), una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;
d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonche' le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b);
e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera d), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.
4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessita' di salvaguardare la biodiversita', la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualita';
b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
c) riconoscimento del principio della unicita' e multifunzionalita' del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalita' di accesso da parte di terzi;
d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici e' necessario strumento della conservazione della biodiversita' animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;
f) previsione della possibilita' di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attivita' gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;
g) accessibilita' dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalita' e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.
9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.
10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Note all'art. 15:
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
agosto 2015, n. 187.
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della
riproduzione animale), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24.
- Si riportano i commi da 381 a 383 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario:
«381. Al fine di razionalizzare il settore della
ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare
e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di
razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione
del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche
tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai
sensi dell'art. 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di
economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che
assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando
la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.
Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad
esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
bilancio di chiusura dell'INEA e' deliberato dall'organo in
carica alla data di incorporazione e trasmesso per
l'approvazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono
corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per
gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei
predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il
rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni del presente comma e' nominato un commissario
straordinario con le modalita' di cui al comma 382. Il
commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data
della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la
razionalizzazione delle attivita' di ricerca e
sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e
gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa
ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione
e alla razionalizzazione delle strutture e delle attivita'
degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la
ricerca e la sperimentazione, a livello almeno
interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca
e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali
con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con
riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad
almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle spese
correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai
livelli attuali. Il commissario provvede altresi'
all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di
inottemperanza dell'organo in carica alla data
dell'incorporazione entro il termine di cui al presente
comma e ferme restando le responsabilita' gestorie del
predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del
commissario, approva, con decreto di natura non
regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo
triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale e il
piano degli interventi necessari ad assicurare il
contenimento della spesa e la riduzione del numero delle
sedi nonche' l'equilibrio finanziario del Consiglio. Lo
statuto del Consiglio e' adottato con regolamento del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che
sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che si pronunciano entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale
il regolamento puo' comunque essere adottato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
382. Il commissario di cui al comma 381 e' nominato con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e dura in carica un anno,
prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il
medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario,
che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e
l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'art. 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente
comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali puo' nominare anche due sub-commissari, da
individuare fra esperti in materia di organizzazione della
sperimentazione e della ricerca applicata al settore
agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario
nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo
compenso, che non puo' comunque eccedere l'80 per cento di
quello del commissario. Al trattamento economico del
commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui
capitoli di bilancio del Consiglio.
383. Nelle more dell'attuazione del riordino del
Consiglio, il contributo ordinario annuo a carico dello
Stato in favore del CRA, di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
454, e' ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015.».
- Si riportano i commi da 659 a 664 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario:
«659. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia
degli interventi pubblici per il finanziamento degli
investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei
capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonche'
al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la
societa' Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la
Societa' gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l.
sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura
di ente pubblico economico, e l'Ufficio del registro delle
imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di
ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Le
incorporazioni di cui al presente comma e le altre
operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonche'
da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle
garanzie, l'Istituto puo' costituire patrimoni separati ai
sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V,
capo V, sezione XI, del codice civile.
660. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi delle societa' di cui al comma 659, ivi inclusi i
compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni
vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio
presso le medesime societa' e da esse dipendente alla data
del 15 ottobre 2015 e' trasferito, a domanda, alle
dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso.
L'inquadramento del personale dipendente a tempo
indeterminato di ISA Spa e' disposto con provvedimento del
commissario di cui al comma 661, assicurando che la spesa
massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda
quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo
l'allineamento ai livelli retributivi del contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino
all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo,
al predetto personale e' corrisposto il trattamento
economico fondamentale in godimento alla data del 15
ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura
delle societa' di cui al comma 659 e' deliberato dagli
organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso
per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi delle societa' di cui
al comma 659 sono corrisposti compensi, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di
incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto
periodo, ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo,
nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
661. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 659 e 660 e' nominato un commissario straordinario
con le modalita' di cui al comma 662. Il commissario, entro
centoventi giorni dalla data della sua nomina, predispone
un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e
lo sviluppo delle attivita' finalizzate al finanziamento
degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei
capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla
gestione del rischio, delle politiche per
l'internazionalizzazione, la promozione, la competitivita'
e l'innovazione tecnologica, anche finalizzata alla
tracciabilita' dei prodotti, delle filiere agricole e
agroalimentari e delle start-up e delle reti di imprese,
nonche' delle attivita' di monitoraggio dei prezzi dei
prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e
dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e
agroalimentare e delle filiere; predispone altresi' lo
statuto dell'ISMEA e gli interventi di incremento
dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla
riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per
cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui
al quinto periodo del comma 660, degli organi in carica
alla data dell'incorporazione, il commissario provvede
altresi' all'adozione del bilancio di chiusura delle
societa' di cui al comma 659 entro il termine di cui al
secondo periodo del presente comma e ferme restando le
responsabilita' gestorie dei predetti organi. Il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o
piu' decreti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario,
approva il piano degli interventi necessari ad assicurare
il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto
dell'ISMEA.
662. Il commissario di cui al comma 661 e' nominato con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e dura in carica un anno,
prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il
medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario,
che si sostituisce al presidente e al consiglio di
amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i
poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo
compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' nominare anche due subcommissari, che affiancano il
commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissando il
relativo compenso, che non puo' comunque eccedere l'80 per
cento di quello del commissario. Il compenso per il
commissario e i subcommissari non puo' comunque eccedere il
50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli
organi statutari sostituiti o soppressi ai sensi delle
disposizioni di cui ai commi da 659 a 664. Al trattamento
economico del commissario e dei subcommissari si provvede a
valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA.
663. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 659 a 664, il contributo ordinario annuo a carico dello
Stato in favore di ISMEA e' soppresso e l'Istituto versa
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma
di 1 milione di euro.
664. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da
659 a 663, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per i riferimenti normativi al decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51, si veda nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 4
giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno
dell'agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1984, n. 153:
«Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze
statali in materia di indirizzo e coordinamento delle
attivita' agricole e della conseguente necessita' di
acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore
agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema
informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in
funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema
informativo in base ai criteri e secondo le direttive
fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi
durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le
relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge
28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma e'
autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1984 al 1986.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305:
«Art. 7 (Carta dell'agricoltore e del pescatore). - 1.
E' istituita la «Carta dell'agricoltore e del pescatore»,
di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento
cartaceo ed elettronico.
2. La Carta e' di uso strettamente personale, ed e'
rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a
domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda
iscritta all'anagrafe.
3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo
ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilita', la
riservatezza, la compatibilita' con i sistemi tecnici di
lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta,
l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in
materia di formazione, archiviazione e trasmissione di
documenti con strumenti informatici e telematici.
4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a
consentire il riconoscimento univoco del titolare e
l'esercizio delle funzioni abilitate.
5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione,
documentazione, controllo e certificazione degli accessi al
sistema, nonche' i servizi connessi alla gestione delle
Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo
regolamento di attuazione.».
- Si riportano i commi 281 e 282 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE.».
- Si riporta il testo dell'art. 30-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2008, n. 280, supplemento ordinario, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22,
supplemento ordinario:
«Art. 30-bis (Disposizioni fiscali in materia di
giochi). - (Omissis).
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una
quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo
erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata, in
funzione del processo di risanamento finanziario e
riassetto dei relativi settori, anche progressivamente,
alle attivita' istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con
esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della
medesima UNIRE, nonche' all'incremento del monte premi e
delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni
caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per
ciascun ente.».
- Per i riferimenti normativi al decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347:
«Art. 7 (Riconoscimento e revoca del riconoscimento
degli organismi pagatori e degli organismi di
coordinamento). - 1. Gli organismi pagatori sono servizi e
organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese di cui all'art. 4, paragrafo 1, e
all'art. 5. Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione
di tali compiti puo' essere delegata.
2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori
i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione
amministrativa e di un sistema di controllo interno che
offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimita',
regolarita' e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A
tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni
minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno,
alle attivita' di controllo, all'informazione e alla
comunicazione nonche' al monitoraggio che la Commissione
stabilisce a norma dell'art. 8, paragrafo 1, lettera a). In
funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato
membro limita il numero degli organismi pagatori
riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio
nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia,
se gli organismi pagatori sono costituiti a livello
regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire
un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di
aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo
livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro
organismi pagatori regionali. In deroga al secondo comma,
gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi
pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre
2013. Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul
funzionamento del sistema degli organismi pagatori
nell'Unione corredata, se del caso, di proposte
legislative.
3. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo
all'esercizio finanziario considerato, il soggetto
incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige:
a) i conti annuali delle spese effettuate in
conformita' dei compiti affidati agli organismi pagatori
riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per
la loro liquidazione in conformita' dell'art. 51;
b) una dichiarazione di gestione riguardante la
completezza, l'esattezza e la veridicita' dei conti e il
corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno,
secondo criteri oggettivi, nonche' la legittimita' e la
regolarita' delle relative operazioni;
c) una sintesi annuale delle relazioni finali di audit
e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della
natura e della portata degli errori e delle debolezze
individuati nei sistemi, nonche' le azioni correttive da
intraprendere o pianificate. La Commissione puo', a titolo
eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al
massimo fino al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro
interessato.
4. Qualora siano riconosciuti piu' organismi pagatori,
gli Stati membri designano un organismo pubblico di
coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato
di:
a) raccogliere le informazioni da mettere a
disposizione della Commissione e trasmettere tali
informazioni alla Commissione;
b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure
intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne
informata la Commissione sull'eventuale seguito;
c) promuovere e, ove possibile, garantire
l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.
Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni
finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma,
l'organismo di coordinamento e' soggetto a un
riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.
5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non
soddisfi o cessi di soddisfare uno o piu' criteri di
riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di
propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca
tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non
proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da
stabilirsi in funzione della gravita' del problema.
6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai
controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico
di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilita'
generale.».
- Il testo del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91 (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145.

 
Art. 16
Istituzione della Banca delle terre agricole

1. E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attivita' produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicita' alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalita' e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonche' sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
3. La Banca e' accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA puo' anche presentare uno o piu' programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'ISMEA puo' stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le universita' e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentativita' delle organizzazioni locali e' riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.


Note all'art. 16:
- Il testo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.

 
Art. 17
Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: «qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,».


Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4-ter, numero
3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
2009, n. 85, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
(Omissis).
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1);
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art.
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
(Omissis).».

 
Art. 18
Assunzione congiunta di lavoratori

1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».


Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Gruppi di impresa). - 1. I gruppi di impresa,
individuati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e del
decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare
lo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per
tutte le societa' controllate e collegate.
2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai
sensi dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono
svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, per conto delle societa' consorziate o
delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. Tali
servizi possono essere organizzati per il tramite dei
consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti
consorzi, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 4, della
legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi
di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui
all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto
delle imprese associate.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non
rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare
delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle
singole societa' datrici di lavoro.
3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle
costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso
gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso
proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di
parentela o di affinita' entro il terzo grado, possono
procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative
presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente
comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese legate
da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di
esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite le modalita' con le quali
si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido
delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge
che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le
modalita' disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».

 
Art. 19
Disposizioni per agevolare la partecipazione
ai programmi di aiuto europei

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;
b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» e' soppressa.
2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalita' disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario.
3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute e' consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalita' per l'accesso alle banche di dati ai sensi dei commi 2 e 3.
5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi.). - 1. Per i pagamenti diretti si applica
quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE) n.
1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta
le procedure per l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3,
del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati,
senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto
che esercita attivita' agricola accede direttamente, anche
per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio
fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento
dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale,
emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta
dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma
2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)
competenti per territorio acquisiscono, attraverso le
modalita' previste dall'art. 15, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del
soggetto che esercita attivita' agricola modificative del
fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo'
altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di
cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento
del fascicolo aziendale di cui all'art. 13, comma 1, nel
SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi
all'identificazione e registrazione degli animali di cui
alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del
Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio
2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici
diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente,
per le istanze relative all'esercizio dell'attivita'
agricola presentate alla pubblica amministrazione per il
tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni, la pubblica amministrazione,
nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il
provvedimento finale entro centottanta giorni dal
ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro di
assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda
si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai
soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione
della data di inoltro dell'istanza alla pubblica
amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu'
brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto
disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che
abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e
agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria
attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora
inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni
contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito
variazioni.
7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto
conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo
gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le
informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e
attuano specifiche procedure di gestione delle nuove
istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e
predispongono le circolari esplicative e applicative
correlate.
(Omissis).».
- Il testo del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

 
Art. 20

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca
e dell'acquacoltura

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 e' sostituito dal seguente:
«132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in societa', sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti nell'ambito delle relative attivita' agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in societa' il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalita' degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».
2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, e' abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.


Note all'art. 20:
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica),modificata dalla
presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario.
- Il testo della legge 19 dicembre 1983, n. 700 (Norme
per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del
settore bieticolo-saccarifero), abrogata dalla presente
legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre
1983, n. 350.
- Il testo dell'art. 23 della legge 7 agosto 1997, n.
266 (Interventi urgenti per l'economia), modificato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 1997, n. 186.

 
Art. 21
Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del
rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati

1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la copertura dei danni da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonche' per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario:
«Art. 20 (Istituti della concertazione). - 1. Nella
definizione delle politiche agroalimentari il Governo si
avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, che e' convocato con
cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30
luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti
designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di
concertazione presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali sono definite con decreto del Ministro.».

 
Art. 22
Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera
corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto
ambientale

1. In conformita' alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalita' idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita'.


 
Art. 23
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 24.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicita', i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni del medesimo articolo 24 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 25.


 
Art. 24
Definizione dei prodotti

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varieta', forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:
1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;
2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varieta' allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto e' superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;
3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione e' legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;
b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. E' ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;
d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidita' residua che ne consentano la stabilita' anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;
2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;
e) pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.


 
Art. 25
Requisiti dei prodotti

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualita' dei prodotti di cui all'articolo 24, nonche' gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.


Note all'art. 25:
- Il testo della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 luglio
1998, n. L 204.

 
Art. 26
Etichettatura e confezionamento

1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.


 
Art. 27
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
3. L'autorita' competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


 
Art. 28
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 2, della presente legge;
c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.


Note all'art. 28:
- Il testo della legge 10 marzo 1969, n. 96
(Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni
di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione
di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al
mercato interno), abrogata dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1969, n. 92.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
11 aprile 1975, n. 428 (Approvazione del regolamento di
esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente
l'istituzione di un controllo qualitativo sulle
esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro
ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti
destinati al mercato interno), abrogato dalla presente
legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1975, n. 232.

 
Art. 29
Clausola di mutuo riconoscimento

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).


 
Art. 30
Disposizioni transitorie e finali del presente capo

1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.


Note all'art. 30:
- Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si veda nelle note
all'art. 28.
- Per i riferimenti normativi alla direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
si veda nelle note all'art. 25.

 
Art. 31
Delega al Governo per il sostegno al settore del riso

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardia delle varieta' di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varieta' in costituzione;
b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui e' praticata;
c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varieta', gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) definizione in uno o piu' allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varieta' che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilita' di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;
h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualita' riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Note all'art. 31:
- Il testo della legge 18 marzo 1958, n. 325
(Disciplina del commercio interno del riso), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n. 92.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».

 
Art. 32
Tracciabilita' del prodotto e del processo produttivo
nel settore del riso

1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varieta' del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualita' dei componenti e delle materie prime nonche' sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, e' favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilita' del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale.
2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonche' l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.


 
Art. 33

Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico
del burro

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' inserito il seguente:
«Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».


Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del burro),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - La denominazione «burro» e' riservata al
prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca
ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca,
nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che
risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici
indicati ai successivi articoli 2 e 3.
La denominazione «burro di qualita'» e' riservata al
prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di
vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici
ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
i Ministri della sanita' e delle finanze.
Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero
provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere
attribuita la denominazione «burro», purche' seguita dalla
indicazione della specie animale.
Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi
di burro di cui ai precedenti commi devono essere
sottoposte a filtrazione.
Le materie prime utilizzate per la produzione del
«burro di qualita'» devono essere sottoposte anche a
pastorizzazione. Il «burro di qualita'» deve risultare
esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo
quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.
I produttori ed i confezionatori di burro devono
tenere, per ogni stabilimento, un registro di carico e
scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e la
qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro
ottenuti.
Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di
cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o
associati, di cui all'art. 2135 del codice civile aventi
una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro.
L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a
trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto
finito, per garantire la salubrita', e' consentito a
condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai
requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del
presente articolo.».

 
Art. 34
Disposizioni in materia di apicoltura
e di prodotti apistici

1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non e' previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.
2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorita' sanitaria, hanno distrutto la totalita' dei propri alveari e' consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.


 
Art. 35
Denominazione di birra artigianale

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte per conto di terzi».


Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 16 agosto
1962, n. 1354, (Disciplina igienica della produzione e del
commercio della birra) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 settembre 1962, n. 234, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. - 1. La denominazione «birra analcolica» e'
riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e
non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non
superiore a 1,2%.
2. La denominazione «birra leggera» o «birra light» e'
riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e
non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico
superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione «birra» e' riservata al prodotto
con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico
volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere
denominato «birra speciale» se il grado Plato non e'
inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il grado Plato
non e' inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di
frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari
caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata
con il nome della sostanza caratterizzante.
4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta
da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante
la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di
microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per
piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia
legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi
altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente
distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non
operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta'
immateriale altrui e la cui produzione annua non superi
200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le
quantita' di birra prodotte per conto di terzi.».

 
Art. 36
Filiera del luppolo

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalita' di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.


Note all'art. 36:
- Il testo della legge 23 dicembre 1999, n. 499
(Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.

 
Art. 37
Denominazione di fungo cardoncello
e di prodotti derivati

1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.


 
Art. 38
Modifiche all'articolo 7 della legge
28 dicembre 2015, n. 221

1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»;
b) al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».


Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 28
dicembre 2015, n. 221, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Disposizioni per il contenimento della
diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili
e modifiche alla legge n. 157 del 1992). - 1. E' vietata
l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale,
ad eccezione delle aziende agricole di cui all'art. 17,
comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone
di cui alla lettera e) del comma 8 dell'art. 10 della
medesima legge n. 157 del 1992, aziende
faunistico-venatorie e delle aziende
agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla
violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista
dall'art. 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio
1992, n. 157.
2. E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad
esclusione di quello finalizzato alle attivita' di
controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole
di cui all'art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8
dell'art. 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle
aziende faunistico-venatorie e alle aziende
agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al
comma 1 del presente articolo. Alla violazione di tale
divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma
1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992.
3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui
all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria
competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla
presenza o alla contiguita' con aree naturali protette o
con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni
agricole particolarmente vulnerabili, e' fatto divieto di
allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa).
4. All'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.
157, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste
dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in
sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello
storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo,
con riferimento alla individuazione delle condizioni di
rischio e delle circostanze di luogo, consentono
l'esercizio dell'attivita' di prelievo qualora esso sia
praticato in prossimita' di nuclei vegetazionali produttivi
sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificita'
delle coltivazioni regionali.».
5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le norme della presente legge non si applicano alle
talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie,
alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone,
comprese quelle di cui al periodo precedente, con
esclusione delle specie individuate dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione e' finalizzata
all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni;
gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati
come disposto dall'art. 19.»;
b) all'art. 2, il comma 2-bis e' abrogato;
c) all'art. 5, dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma
3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la
sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti
strettamente funzionali all'attivita', che possono
permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che,
fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti,
non comportino alterazione permanente dello stato dei
luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno
o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o
con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato
quando interrati o immersi, siano privi di opere di
fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili
alla scadenza dell'autorizzazione.
3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche
degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.»».
- Si riporta il testo degli articoli 10, comma 8, e 17
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
febbraio 1992, n. 46:
«Art. 10 (Piani faunistico-venatori). - (Omissis).
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7
comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed
alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio
in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla
ricostituzione e alla stabilizzazione della densita'
faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione
delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica
allo stato naturale, organizzati in forma di azienda
agricola singola, consortile o cooperativa, ove e' vietato
l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e' consentito il
prelievo di animali allevati appartenenti a specie
cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di
dipendenti della stessa e di persone nominativamente
indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica
naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento
appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo'
essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero
ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in
favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e
alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di
cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in
favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici,
singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al
ripristino degli habitat naturali e all'incremento della
fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili
gli appostamenti fissi.
(Omissis).»
«Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni autorizzano,
regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia
esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi e'
tenuto a dare semplice comunicazione alla competente
autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento
a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda
agricola singola, consortile o cooperativa, possono
consentire al titolare, nel rispetto delle norme della
presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in
stato di cattivita' con i mezzi di cui all'art. 13.».

 
Art. 39
Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 7 (Contravvenzioni). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalita' di cui alla lettera b);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unita' non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranita' della Repubblica italiana;
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
Art. 8 (Pene principali per le contravvenzioni). - 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 9 (Pene accessorie per le contravvenzioni). - 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui e' vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.
Art. 10 (Illeciti amministrativi). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validita' o di un'autorizzazione in corso di validita';
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da questa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attivita' di pesca, con rotte o velocita' difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attivita' di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorita' competenti;
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilita' nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, e' fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorita' marittima secondo modalita', termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
Art. 11 (Sanzioni amministrative principali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
3. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, ne' e' possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono gia' comprese nella percentuale sopra indicata.
7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
8. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
9. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
10. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.
13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
14. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). - 1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4.
3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalita', termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) l'allegato I e' sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.
2. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea, nonche' per evitare disparita' di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le parole: «vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5» sono soppresse.
3. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.


Note all'art. 39:
- Il testo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
(Misure per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2012, n.
26.
- Si riporta il testo dell'art. 146 del codice della
navigazione:
«Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli
uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione
marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
che non siano sede di direzione marittima e dagli altri
uffici sono accentrate presso le direzioni marittime
sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di
Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei
pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti
marittimi.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei
registri tenuti dagli uffici di compartimento e di
circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione
interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e
dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».
- Il testo del regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime
comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001
e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n.
1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 29 ottobre 2008, n. L 286.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del regolamento (CE)
n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo
alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il
regolamento (CE) n. 1626/94, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 30 dicembre 2006, n. L 409:
«Art. 16 (Ripopolamento diretto e trapianto). - 1. In
deroga all'art. 15, paragrafo 1, gli organismi marini sotto
taglia possono essere catturati, conservati a bordo,
trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti,
esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento
diretto o trapianto, con il permesso e sotto l'egida dello
Stato membro in cui si svolgono tali attivita'.
2. Gli Stati membri provvedono affinche' la cattura di
organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo 1
avvenga secondo modalita' compatibili con eventuali misure
di gestione unionali applicabili alla specie in questione.
3. Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo
1 devono essere rigettati in mare o destinati
all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati,
essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi
in vendita a condizione che soddisfino i requisiti di cui
all'art. 15.
4. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il
ripopolamento diretto con specie non autoctone, salvo se
tali operazioni sono svolte in conformita' dell'art. 22,
lettera b), della direttiva 92/ 43/CEE.».
- Il testo del regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e
(CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione
2004/585/CE del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2013, n. L 354.
- Si riporta il testo dell'art. 92 del regolamento (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n.
2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.
509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22
dicembre 2009, n. L 343:
«Art. 92 (Sistema di punti per infrazioni gravi). - 1.
Gli Stati membri applicano, per le infrazioni gravi di cui
all'art. 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1005/2008 e per le violazioni dell'obbligo di sbarco di
cui all'art. 90, paragrafo 1, lettera c), del presente
regolamento, un sistema di punti in base al quale al
titolare della licenza di pesca e' assegnato un congruo
numero di punti a seguito di infrazioni alle norme della
politica comune della pesca.
2. Se una persona fisica ha commesso un'infrazione
grave o una persona giuridica e' dichiarata responsabile di
un'infrazione grave alle norme della politica comune della
pesca, al titolare della licenza di pesca e' assegnato un
numero adeguato di punti di penalita'. I punti assegnati
sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza
di pesca per il peschereccio in questione qualora questo
sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprieta' dopo la
data dell'infrazione. Il titolare della licenza di pesca
puo' presentare ricorso in conformita' della legislazione
nazionale.
3. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a
un determinato numero, la licenza di pesca e'
automaticamente sospesa per un periodo minimo di due mesi.
Tale periodo e' fissato a quattro mesi se la licenza di
pesca e' sospesa una seconda volta, a otto mesi se la
licenza di pesca e' sospesa una terza volta e a un annose
la licenza di pesca e' sospesa una quarta volta a seguito
dell'assegnazione del suddetto numero di punti al titolare.
Se detto numero di punti e' assegnato al titolare una
quinta volta, la licenza di pesca e' revocata a titolo
definitivo.
4. Se il titolare di una licenza di pesca non commette
una nuova infrazione grave nei tre anni successivi
all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla
licenza di pesca sono annullati.
5. Le modalita' di applicazione del presente articolo
sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 119.
6. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di
punti in base al quale al comandante di una nave che abbia
gravemente violato le norme della politica comune della
pesca e' assegnato il numero adeguato di punti.».
- Il testo del regolamento (UE) n. 404/2011 della
Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 30 aprile 2011, n. L 112.
- Si riporta il testo dell'art. 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639
(Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,
n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188,
supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 89 (Dimensione minima dei molluschi bivalvi). -
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo
stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti
dimensioni:
ostrica (Ostea sp.) - cm. 6;
mitilo (Mitilus sp.) - cm. 5;
tartufo di mare (Venus verrucosa) - cm. 2,5;
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp) - cm. 6;
datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) - cm. 5».
- Si riporta il testo degli articoli 100 e 101, commi 1
e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario:
«Art. 100 (Applicabilita' delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse). - 1. Le
disposizioni del presente decreto legislativo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre
che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le
sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente
decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano
corrispondenti pene accessorie.
Art. 101 (Procedimenti definiti con sentenza
irrevocabile). - 1. Se i procedimenti penali per le
violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo
sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto
non e' previsto dalla legge come reato e adotta i
provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione
provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
2. (Omissis).
3. Restano salve la confisca nonche' le pene
accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili
alle violazioni depenalizzate come sanzioni
amministrative.».

 
Art. 40
Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresi' considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
2. Nelle acque interne e' vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresi' la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.
6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale.
7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale competente.
10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».

 
Art. 41
Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».


Note all'art. 41:
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 10.

 
Art. 42
Copertura finanziaria dei decreti legislativi

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu' decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 42:
- Si riporta il comma 2 dell'art. 17 della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone