Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 11 luglio 2016
Integrazione della determina 5 febbraio 2016, n. 200/2016, recante: «Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali a base del principio attivo imatinib.». (Determina n. 904/2016).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;
Vista la determinazione AIFA n. 200 del 5 febbraio 2016: «Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali a base del principio attivo imatinib», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 49 del 29 febbraio 2016;
Considerato che e' emerso dagli atti d'ufficio che oltre ai dosaggi da 100 mg e 400 mg sono autorizzati all'immissione in commercio anche medicinali contenenti imatinib nel dosaggio da 50 mg nelle confezioni da 30 compresse e da 50 compresse;
Considerato che occorre provvedere all'integrazione della determinazione Agenzia italiana del farmaco n. 200 del 5 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2016;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13-15 giugno 2016;
Visto l'art. 80 comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;
Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1
Integrazione della determinazione Agenzia italiana del farmaco n. 200
del 5 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2016

La determinazione Agenzia italiana del farmaco n. 200 del 5 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2016, concernente la «Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali a base del principio attivo imatinib» e' integrata per le confezioni da 30 compresse e 50 compresse da 50 mg stabilendo per esse il seguente regime di fornitura: RNRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Sono definiti i seguenti specialisti prescrittori: ematologo, oncologo, internista e i pediatri in caso di indicazioni pediatriche.


 
Art. 2

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.


 
Art. 3

Smaltimento scorte

I lotti gia' prodotti delle confezioni da 30 compresse e 50 compresse da 50 mg a base del principio attivo imatinib possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.


 
Art. 4

Disposizioni finali

La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2016

Il direttore generale: Pani


 
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