Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 giugno 2016
Nomina del commissario governativo della «Societa' cooperativa edilizia Antares», in Barletta.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Visto in particolare il secondo comma dell'art. 2545-sexiesdecies codice civile che prevede che al Commissario governativo possano essere conferiti per determinati atti anche i poteri spettanti all'assemblea;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto direttoriale n. 20/SGC/2015 con il quale la «Cooperativa edilizia Antares s.r.l.» e' stata posta in gestione commissariale ed il dott. Giuseppe Tammaccaro ne e' stato nominato Commissario governativo per un periodo di 12 mesi, con il compito di sanare le irregolarita' gestionali emerse in sede ispettiva ed in particolare una evidente disparita' di trattamento tra soci, in violazione del disposto di cui all'art. 2516 c.c., con conseguente insorgenza di contenzioso che aveva condotto al blocco dei lavori edificatori:
Vista la relazione del 9 giugno 2016 del commissario governativo;
Preso atto che nella citata relazione il Commissario evidenzia che la compagine sociale della cooperativa risulta rappresentata da soci assegnatari di unita' immobiliari e da soci non assegnatari («riservisti») e che l'esistenza di tali soci riservisti risultava imposta dalla normativa comunale che regolava il bando di gara pubblico indetto dal comune per l'assegnazione di aree edificabili in edilizia agevolata:
Preso atto, altresi', che il Commissario rappresenta che i soci non assegnatari non concorrono al raggiungimento dello scopo sociale, dal momento che potranno partecipare allo scambio mutualistico solo qualora il numero dei soci assegnatari dovesse scendere al di sotto delle unita' immobiliari assegnabili (10 unita abitative con relative pertinenze e locali commerciali al piano terreno) e che tali soci, pero', concorrono in maniera determinante nella formazione della volonta' sociale;
Considerato che la gestione della cooperativa e' stata caratterizzata dalla sostanziale equiparazione, ai fini della formazione della volonta' assembleare, delle figure dei soci assegnatari con quelle dei soci non assegnatari e che questi ultimi, pur non ponendo in essere con la cooperativa alcuna forma di scambio mutualistico, sono stati ammessi a pieno titolo a partecipare a tutte le delibere assembleari, determinando in tal modo, uno spostamento delle maggioranze;
Tenuto conto che con delibera del 4 novembre 2015 l'assemblea, facendo ricorso al disposto dell'art. 2479, I° comma del c.c., ha deliberato la proposizione di un ricorso per Cassazione avverso la decisione del 21 ottobre 2014 della Corte di Appello di Bari che aveva rigettato il ricorso avverso il procedimento arbitrale promosso dai soci colpiti da un provvedimento di esclusione ad opera del Cda revocato;
Tenuto conto, altresi' che il citato lodo arbitrale aveva dichiarato nulla la deliberazione di esclusione dei soci;
Considerato che tale ricorso per Cassazione e' stato proposto dall'assemblea nonostante il commissario avesse deliberato di non procedere in tal senso, anche sulla base di un parere pro veritate richiesto ad un legale esterno, il quale aveva evidenziato la improcedibilita' di detto ricorso per assoluta mancanza dei presupposti logici e giuridici nonche' la carenza di interesse per la cooperativa;
Tenuto conto che tale pendenza di giudizio costituisce un grave ostacolo alla ripresa dell'attivita' edificatoria, che risulta subordinata ad una definizione transattiva del contenzioso pendente fra la cooperativa e i soci sopra citati che elimini definitivamente il rischio di una improbabile ma teoricamente possibile loro esclusione;
Considerato che la situazione contingente impedisce, di fatto, al commissario governativo di addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso e di procedere alla regolarizzazione dell'ente atteso che ogni sua delibera viene posta nel nulla da successive deliberazioni assembleari convocate ai sensi dell'art. 2479, I° comma del c.c.;
Tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2545-sexiesdecies codice civile che prevede che al Commissario governativo possano essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea;

Decreta:

Art. 1

Al dott. Giuseppe Tammaccaro, nato ad Andria (BA), il 5 aprile 1961 ed ivi domiciliato in Viale Don Luigi Sturzo, 61, gia' nominato commissario governativo della «Societa' cooperativa edilizia Antares» con decreto direttoriale n. 20/SGC/2015 del 23 giugno 2015 vengono attribuiti anche i poteri spettanti all'assemblea, come previsto dall'art. 2545-sexiesdecies c.c., secondo comma, con riferimento alla rinuncia al ricorso attualmente pendente presso la Corte di Cassazione.


 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 28 giugno 2016

Il direttore generale: Moleti


 
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