Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2016 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 20 luglio 2016
Determinazione dei contributi ai partiti politici per il cofinanziamento dell'attivita' politica, per l'anno 2016.


LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
Vista la deliberazione n. 188 del 20 luglio 2016, con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha determinato i contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2016;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 20 luglio 2016 indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Roma, 20 luglio 2016

La Presidente
Boldrini La Segretaria generale Pagano


 
Allegato

XVII LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188/2016
Oggetto: Determinazione dei contributi ai partiti politici per il
cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2016.
Riunione di mercoledi' 20 luglio 2016

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che dispone la riduzione - nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento rispetto all'ammontare spettante nell'esercizio 2013 - dell'importo spettante ai partiti politici a titolo di contributi pubblici per gli anni 2014, 2015 e 2016;
Vista la lettera con la quale, in data 11 luglio 2016, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha comunicato alla Presidente della Camera dei deputati il contributo attribuibile ai partiti politici a titolo di cofinanziamento per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della citata legge n. 96 del 2012;
Visti i risultati delle consultazioni elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del 24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013, della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013;
Considerato che l'ammontare della rata dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali per il 2016 e' stato determinato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 100 del 24 luglio 2014 e che ricorrono altresi' le condizioni previste dalla legge per la determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2016;

Delibera:
Art. 1.

1. I piani di ripartizione del contributo attribuito ai partiti e ai movimenti politici a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2016 sono determinati nei prospetti allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria, e' disposta l'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'art. 1 a favore dei partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi. I contributi di cui al precedente periodo saranno posti a disposizione dei beneficiari entro il 31 luglio 2016.
2. All'erogazione dei contributi si procedera' secondo le modalita' indicate dai soggetti abilitati alla riscossione, sussistendone le condizioni di legge.
3. Gli Uffici sospendono il pagamento del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti politici che, in base a quanto comunicato dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, risultino inottemperanti all'obbligo di presentazione del rendiconto dell'esercizio 2015 e dei relativi allegati previsti dall'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012. La sospensione e' revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2016, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.
4. Gli Uffici sospendono il pagamento nella misura di un terzo del contributo spettante ai partiti politici a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso sino alla comunicazione, da parte della Commissione di cui al comma 3, dei partiti politici che risultino ottemperanti all'obbligo di pubblicazione nel proprio sito internet del rendiconto dell'esercizio 2015 e dei relativi allegati prevista dall'art. 9, comma 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Una volta intervenuta la definitivita' dei piani di cui all'art. 1, sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) i contributi attribuiti ai partiti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
b) i contributi non erogati ai partiti politici ai sensi dell'art. 2 della legge n. 96 del 2012;
c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012;
d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ai sensi dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012.


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2

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Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 4

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Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 6

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Allegato 7

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Allegato 8

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Allegato 9

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Allegato 10

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