Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 giugno 2016
Riprogrammazione delle risorse destinate ai bandi in favore di progetti di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile e modifiche alla disciplina degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il predetto Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013 che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto 8 marzo 2013 che consente l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Horizon 2020», nel seguito «bando Horizon 2020»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto 20 giugno 2013 che rende disponibili, per la concessione delle agevolazioni previste dal «bando Horizon 2020», l'importo di € 300.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, altresi', l'art. 12, comma 3 del medesimo decreto 20 giugno 2013 che stabilisce che, la prima erogazione delle agevolazioni puo' essere disposta a titolo di anticipazione e che, al fine di garantire tale anticipazione, il Ministero puo' procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2014, n. 179, che fissa le modalita' per l'attuazione del «bando Horizon 2020» e che, tra l'altro, all'art. 2, comma 1, prevede un accantonamento pari al 2 per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto all'art. 12, comma 3, del predetto decreto 20 giugno 2013, pari, quindi, a € 6.000.000,00;
Considerato che, pertanto, risultano effettivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal «bando Horizon 2020» di cui al predetto decreto 20 giugno 2013 risorse pari a € 294.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
Viste le risultanze istruttorie del Soggetto gestore relative al piu' volte citato «bando Horizon 2020» in base alle quali il fabbisogno finanziario delle istruttorie concluse con esito positivo risulta pari a circa € 229.000.000,00;
Considerato che, pertanto, per il «bando Horizon 2020», tenuto conto del 2 per cento delle risorse disponibili da destinare allo strumento di garanzia istituito con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 6 agosto 2015, sono necessarie risorse complessive pari a circa € 234.000.000,00 e che, pertanto, rispetto alla dotazione originaria, risultano economie pari a circa € 66.000.000,00;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2014, n. 283, nel seguito «bando Industria sostenibile»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del suddetto decreto 15 ottobre 2014, che rende disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal «bando Industria sostenibile» l'importo di € 250.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2014, n. 282, nel seguito «bando Agenda digitale»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del suddetto decreto 15 ottobre 2014 che rende disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal «bando Agenda digitale» l'importo di € 150.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
Visti, altresi', gli articoli 13, comma 2, di entrambi i citati decreti 15 ottobre 2014 che prevedono che una quota del finanziamento agevolato puo' essere erogata a titolo di anticipazione e che, al fine di garantire tale anticipazione, il Ministero puo' istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, degli stessi decreti;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 settembre 2015, n. 225, che, ai sensi degli articoli 13, comma 2, dei suddetti decreti 15 ottobre 2014, istituisce lo strumento di garanzia per l'erogazione dell'anticipazione del finanziamento agevolato in favore di progetti di ricerca e sviluppo a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e costituisce il relativo fondo, da alimentare con il 2 per cento delle risorse disponibili;
Considerato che, pertanto, risultano effettivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dai predetti decreti 15 ottobre 2014 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, risorse pari a € 245.000.000,00, per il «bando Industria sostenibile», e pari a € 147.000.000,00, per il «bando Agenda digitale»;
Viste le risultanze istruttorie del Soggetto gestore relative al piu' volte citato «bando Industria sostenibile» in base alle quali il fabbisogno finanziario stimato delle domande per le quali il Soggetto gestore stesso ha comunicato alle imprese interessate l'avvio dell'istruttoria risulta pari a circa € 292.000.000,00;
Considerato che, pertanto, per il «bando Industria sostenibile», tenuto conto del 2 per cento delle risorse disponibili da destinare allo strumento di garanzia istituito con il citato decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, sono necessarie risorse complessive pari a circa € 298.000.000,00 e che, pertanto, rispetto alla dotazione originaria, risulta un fabbisogno aggiuntivo di circa € 48.000.000,00;
Viste le risultanze istruttorie del Soggetto gestore relative al piu' volte citato «bando Agenda digitale» in base alle quali il fabbisogno finanziario delle domande per le quali il Soggetto gestore stesso ha comunicato alle imprese interessate l'avvio dell'istruttoria risulta pari a circa € 172.000.000,00;
Considerato, pertanto, che per il «bando Agenda digitale», tenuto conto del 2 per cento delle risorse disponibili da destinare allo strumento di garanzia istituito con il piu' volte citato decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, sono necessarie risorse complessive pari a circa € 176.000.000,00 e che, pertanto, rispetto alla dotazione originaria, risulta un fabbisogno aggiuntivo di circa € 26.000.000,00;
Ritenuto opportuno, considerato l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il «bando Industria sostenibile» e per il «bando Agenda digitale», al fine di completare la relativa attivita' istruttoria, reperire ulteriori risorse sopra quantificate in € 48.000.000,00 per il «bando Industria sostenibile» e € 26.000.000,00 per il «bando Agenda digitale», per un totale di € 74.000.000,00;
Ritenuto che, delle suddette risorse aggiuntive necessarie, € 66.000.000,00 possono derivare dalle sopra richiamate economie del «bando Horizon 2020» e € 8.000.000,00 da ulteriori destinazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, con il quale sono state determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, recante «Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2015, n. 222;
Ritenuto opportuno introdurre, nell'anzidetto decreto ministeriale 24 luglio 2015, alcune modifiche finalizzate a:
a) meglio definire la disposizione concernente i criteri di ammissibilita' dei progetti e, in particolare, quello che riguarda la quota minima a carico di ciascuno dei soggetti che propongono un progetto congiunto;
b) introdurre una norma transitoria che consenta ai soggetti che hanno presentato domanda per l'accesso alle agevolazioni del «bando Industria sostenibile», non agevolata a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il medesimo bando, di ripresentare domanda sull'analogo bando relativo all'industria sostenibile adottato ai sensi dello stesso decreto ministeriale 24 luglio 2015, nel rispetto delle relative condizioni e facendo salva, ai fini della data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, la data della domanda originaria, nonche', per i progetti congiunti, la quota minima dei costi complessivi ammissibili alle agevolazioni che deve essere sostenuta da ciascuno dei co-proponenti prevista dal predetto «bando Industria sostenibile»;
c) semplificare le procedure di valutazione delle domande di agevolazioni, eliminando la fase delle istanze preliminari e della valutazione delle stesse da parte di specifici Comitati;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni in favore delle domande pervenute e valutate positivamente, le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, dei DD.MM. 15 ottobre 2014 richiamati in premessa sono incrementate di:
a) € 48.000.000,00 per il «bando Industria sostenibile», la cui dotazione finanziaria complessiva e' conseguentemente rideterminata in € 298.000.000,00;
b) € 26.000.000,00 per il «bando Agenda digitale», la cui dotazione finanziaria complessiva e' conseguentemente rideterminata in € 176.000.000,00.
2. Al fabbisogno di cui al comma 1 si provvede, per € 66.000.000,00, con le economie derivanti dal «bando Horizon 2020» disciplinato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, la cui dotazione finanziaria complessiva e' conseguentemente rideterminata in € 234.000.000,00, e per € 8.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. I predetti € 8.000.000,00 sono, pertanto, attribuiti alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.


 
Art. 2

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, recante «Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Progetti ammissibili). - 1. I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00 e rispettare gli ulteriori criteri rispettivamente stabiliti per l'intervento Agenda digitale e per l'intervento Industria sostenibile dall'art. 4 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.
2. In caso di presentazione del progetto congiuntamente da parte di piu' soggetti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e fermi restando i limiti di spesa ammissibile per l'intero progetto di cui al comma 1, ciascun partecipante deve concorrere con una quota della predetta spesa non inferiore a euro 3.000.000,00.
3. I progetti per i quali e' stata presentata domanda di agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"», non agevolati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il relativo bando, possono essere oggetto di domanda ripresentata a valere sull'analogo intervento previsto dal presente decreto, nel rispetto delle relative condizioni, entro e non oltre tre mesi dal correlato termine iniziale di presentazione delle domande. In tal caso, sono considerate valide, ai fini dell'avvio del progetto, la data della domanda originaria e, per i progetti congiunti, la quota minima dei costi complessivi ammissibili a carico di ciascun co-proponente, di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni»;
b) all'art. 7, comma 2, le parole «pari a massimo il 70 per cento» sono sostituite dalle parole: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento»;
c) all'art. 8, comma 1, le parole «di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014»;
d) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «alla domanda presentata dal soggetto proponente», sono eliminate le parole «in esito alla valutazione di massima circa l'ammissibilita' del progetto di cui all'art. 8 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2016

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1927


 
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