Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 giugno 2016
Approvazione del piano riassicurativo agricolo 2016.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che prevede, tra l'altro, all'art. 37 un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in particolare l'art. 49 - assicurazione del raccolto;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001; approvato con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;
Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo di riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002 «Modalita' operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 maggio 2004, di estensione della copertura assicurativa agevolata ai danni causati dalle epizoozie negli allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2013 di approvazione del «Piano riassicurativo agricolo annuale»;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015 riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito Internet del Ministero;
Visto l'atto CSR n. 23 della seduta dell'11 febbraio 2016, con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'intesa della sullo schema di decreto di approvazione del Piano riassicurativo agricolo annuale;
Considerata la nota del 19 maggio 2016 con la quale, a seguito del confronto istruttorio con la Commissione europea, si e' deciso di ritirare la notifica Aiuti di Stato/Italia SA.43885 (2015/N);
Considerato che con nota del 15 giugno 2016 sono state comunicate alla Conferenza Stato-regioni le conseguenti modifiche;
Ritenuto di dover modificare conseguentemente lo schema di provvedimento di cui all'atto CSR n. 23 dell'11 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) Fondo: il Fondo di riassicurazione;
b) Piano: il Piano riassicurativo agricolo definito dal presente decreto;
c) PAAN: piano assicurativo agricolo annuale cosi' come definito all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;
d) Cedente: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo di riassicurazione;
e) Trattato: il contratto di riassicurazione, stipulato tra la Cedente e il Fondo;
f) Premi: i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura;
g) Avversita' catastrofali: avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale secondo la definizione del punto 35(34) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
h) Sinistri: gli indennizzi assicurativi che la Cedente e' tenuta a pagare agli assicurati/agricoltori eventualmente aumentati delle spese di liquidazione e diminuiti degli eventuali recuperi netti, ancorche' derivanti da trattati di riassicurazione stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono le sole spese sostenute per l'effettuazione della perizia necessaria alla verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati;
i) Rapporto sinistri/premi o loss/ratio: il rapporto, espresso in percentuale, tra l'insieme dei sinistri ed i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo;
j) Retrocessione: la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi;
k) Portafoglio: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto di assicurazione;
l) Assicurati: le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) cosi' come definite dall'allegato I del reg. 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria cosi' come definita al punto 35 (10) degli orientamenti;
m) Azienda in difficolta': aziende agricole di produzione primaria cosi' come definite dal punto 35.15 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, 2014/2020;
n) fitopatie: fitopatie conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del reg. 702/2014, all'art. 37 del reg. 1305/2013 e all'art. 49 del reg. 1308/2013.


 
Art. 2
Finalita'

1. Il Piano stabilisce le modalita' operative del Fondo, in conformita' a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002.
2. I contratti assicurativi coperti dal Fondo sono quelli previsti dal PAAN e stipulati con PMI, che hanno presentato domanda di assicurazione agevolata, operanti nel settore della produzione agricola primaria, non in difficolta' tranne laddove la difficolta' non siano state causate da calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili, epizoozie/fitopatie. Le PMI destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, non sono ammesse alla stipula dei contratti.
3. Le linee agevolate considerate dal Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono:
a) polizze che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) a carico di una o piu' colture a seguito di avversita' catastrofali e fitopatie;
b) polizze sulle perdite causate da epizoozie negli allevamenti, a copertura di:
valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico;
mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dalle disposizioni in materia;
costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti;
c) altre polizze sperimentali e innovative previste dal PAAN.


 
Art. 3
Forme di riassicurazione ammesse

1. Il Fondo di riassicurazione puo' operare utilizzando le tecniche riassicurative presenti sui mercati internazionali.
2. Il costo del servizio erogato dal Fondo di riassicurazione e' stabilito dal Fondo stesso sulla base delle tecniche di riassicurazione adottate.
3. Per tutte le linee agevolate di cui al precedente art. 2 ammesse a riassicurazione il Fondo puo' stabilire la tecnica riassicurativa piu' confacente, purche' si rispettino i seguenti criteri:
a) qualora il Fondo stabilisca di operare attraverso il meccanismo proporzionale (quota pura), la quota massima di riassicurazione che il Fondo puo' accettare su un singolo portafoglio non puo' superare l'80%. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'85% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso;
b) qualora si utilizzi la riassicurazione non proporzionale in forma di «stop loss», il limite minimo stabilito in termini di rapporto «sinistri a premi» non deve essere inferiore al 90% per ogni portafoglio ceduto.


 
Art. 4
Retrocessione

1. Il Fondo puo' ricorrere allo strumento della retrocessione per proteggere il proprio portafoglio, ovvero per aumentare la propria capacita' riassicurativa.
2. E' facolta' del Fondo scegliere la forma di retrocessione piu' idonea i cui termini e condizioni sono stabiliti in base allo strumento di retrocessione utilizzato e ai prezzi stabiliti dal mercato al momento della stipula del Trattato.
3. La scelta dei retrocessionari tiene conto, altresi', della loro stabilita' patrimoniale.


 
Art. 5
Modalita' di sottoscrizione e regolazione dei premi
e dei risarcimenti

1. Le Cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da una stima dei premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento.
2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, assicura l'intervento per singola Cedente, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'esigenza di garantire la continuita' nella sperimentazione di coperture assicurative innovative;
b) la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze agricole agevolate complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni;
c) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per ciascun portafoglio;
d) le condizioni dei contratti assicurativi stipulati nell'anno precedente;
e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento;
f) qualsiasi altra valutazione tecnica che il Fondo dovesse ritenere utile per il conseguimento delle finalita' stabilite;
g) priorita' eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilita' del Fondo e' riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato assicurativo agevolato nazionale.
4. Ogni Cedente puo' stipulare distinti trattati per portafoglio. I trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno.
5. Tutte le modalita' di accertamento, di pagamento dei premi, dei risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie devono essere definite all'interno dei singoli trattati.


 
Art. 6
Relazione annuale e riserva di stabilizzazione

1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200», l'ISMEA presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti. In particolare, la relazione deve essere articolata anche a livello territoriale regionale e deve contenere:
a) analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parita' di condizioni contrattuali;
b) analisi dei rischi assicurati;
c) analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi;
d) analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate.
2. Il Fondo ha la facolta' di stanziare una riserva di stabilizzazione nella misura massima del 20% del risultato tecnico positivo eventualmente conseguito. L'ammontare complessivo della riserva accantonata non puo' superare il 200% dei premi o dei contributi iscritti nel bilancio del Fondo.


 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Al fine di garantire l'operativita' del Fondo, qualora entro i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002 non venga approvato un nuovo piano riassicurativo, le disposizioni di cui al presente decreto restano in vigore fino all'approvazione di un nuovo piano.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 20 giugno 2016

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1936


 
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