Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141
Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con Comunicazione di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta dell'11 giugno 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo, ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;»;
c) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;»;
d) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;»;
e) al comma 2, la lettera i), e' sostituita dalla seguente: «i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura puo' essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unita' immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralita' di unita' immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;»;
f) al comma 2, la lettera l), e' soppressa;
g) al comma 2, lettera t), le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
h) al comma 2, lettera u), le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
i) al comma 2, la lettera gg), e' sostituita dalla seguente: «gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;»;
j) al comma 2, dopo la lettera qq) e' inserita la seguente: «qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle del contatore di fornitura di una pluralita' di unita' immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita' immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315.
- La direttiva 2013/12/UE del Consiglio che adatta la
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione
della Repubblica di Croazia e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
maggio 2013, n. L 141.
- Il testo dell'art. 4 della legge 6 agosto 2013, n. 96
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Art. 4. (Criterio di delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE). - 1. Al fine di favorire l'efficienza
energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico
mediante la diffusione delle tecnologie elettriche,
nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione
della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo e' tenuto a
introdurre disposizioni che attribuiscano all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o
piu' provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura
progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e
ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165.
- Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 9. (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, fatte salve le abrogazioni previste all'articolo
18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di
cui:
a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115 e successive modificazioni;
b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20 e successive modificazioni;
c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Accredia: organismo nazionale italiano di
accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su
richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo,
ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per
venderli o metterli all'asta in mercati organizzati
dell'energia;
b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un
ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
50 percento dei costi di investimento di una nuova analoga
unita';
b-bis) audit energetico o diagnosi energetica:
procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata
conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto
industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati,
a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in
merito ai risultati;
c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che
esegue diagnosi energetiche;
d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia,
anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;
e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la
superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
terreno di un determinato territorio;
f) condominio: edificio con almeno due unita'
immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
sono anche comproprietari delle parti comuni;
g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita
per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e
l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore
della trasformazione dell'energia e alle industrie
energetiche stesse;
h) consumo di energia primaria: il consumo interno
lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura
dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura puo'
essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di
energia della singola unita' immobiliare, o condominiale,
nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di
quella elettrica, consumata da una pluralita' di unita'
immobiliari, come nel caso di un condominio o di un
edificio polifunzionale;
l) (Soppressa).;
m) conto termico: sistema di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2013;
n) contratto di rendimento energetico o di prestazione
energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario
o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore
di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,
verificata e monitorata durante l'intera durata del
contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente o di altri criteri di prestazione
energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali
minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi
diversi e occupato da almeno due soggetti che devono
ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
r) energia termica: calore per riscaldamento e/o
raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
s) energia: tutte le forme di prodotti energetici,
combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n.
1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre
2008;
t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale:
soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'articolo 4, comma 17 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11
del 2007, e successive modificazioni;
u) esercente l'attivita' di misura dell'energia
elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'articolo 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11
del 2007, e successive modificazioni;
v) grande impresa: impresa che occupa piu' di 250
persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di
euro;
z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:
edifici o parti di edifici di proprieta' della pubblica
amministrazione centrale, e da essa occupati;
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o
virtuale che permette la comunicazione fra due o piu'
entita' di tipo diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o
PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilita' ordinaria o dalla redazione del
bilancio, o per le quali non e' stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale dell'attivo
patrimoniale risultanti alla stessa data;
dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo
17 che individua gli orientamenti nazionali per il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN
GPP): Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma
1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 2013;
ff) pubblica amministrazione centrale: autorita'
governative centrali di cui all'allegato IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o
teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto
dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione
verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione,
realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti
dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
l'approvvigionamento di energia termica per il
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda sanitaria;
hh) ripartizione regionale della quota minima di
energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden
Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per
raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui
al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
n. 78 del 2 aprile 2012;
ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti:
un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto
a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni
abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia
primaria necessaria per rifornire un'unita' di energia il
50 per cento di calore di scarto; erogata nell'ambito di
una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente
in termini di costi, come valutato nell'analisi
costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
ll) riscaldamento e raffreddamento individuali
efficienti: un'opzione di fornitura individuale di
riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce
in modo misurabile l'apporto di energia primaria non
rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di energia
erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di
sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria
non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
mm) servizio energetico: la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che
consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera
fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o
teleraffreddamento, ai fini della proporzionale
suddivisione delle relative spese;
oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di
elementi che interagiscono o sono intercorrelati
all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di
efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema
elettronico in grado di misurare il consumo di energia
fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
una forma di comunicazione elettronica;
qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che
consente all'utente di regolare la temperatura desiderata,
entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni
unita' immobiliare, zona o ambiente;
qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con
l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle del
contatore di fornitura di una pluralita' di unita'
immobiliari per la misura dei consumi individuali o di
edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita'
immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata
dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di
analisi e strategia energetica approvato con decreto 8
marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27
marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie
coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui
l'energia e' utilizzata per il condizionamento del clima
degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti:
sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa,
in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti
rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle
precedenti;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di
misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla
combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui
valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.».

 
Art. 2
Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e' verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».
2. All'allegato 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ultima riga della tabella:
i. alla colonna «Ambito», le parole: «regolamento 1222/2009» sono soppresse;
ii. alla colonna «Requisiti minimi di efficienza energetica» sono aggiunte le seguenti parole: «Conformita' al criterio della piu' elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe piu' elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosita' esterna di rotolamento, laddove cio' sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica».


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6. (Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
centrali). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali si
attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza
energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle
procedure per la stipula di contratti di acquisto o di
nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti
e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito
degli appalti di fornitura in regime di locazione
finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica
sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il
bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono
tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi
e individua le modalita' con le quali gli offerenti
dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.
1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di
cui al comma 1 e' verificato attraverso l'attestato di
prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto
qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili
rispetti almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole
contrattuali" indicate nei "Criteri ambientali minimi" per
le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6
del "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN
GPP)".
3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti
per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli
acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di
immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i
contratti, indipendentemente dal relativo importo.
4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui
al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le
valutazioni di costo-efficacia, fattibilita' economica e
idoneita' tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una
severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici
ed economici a sostegno della deroga sono precisati e
motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, e'
ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora
l'acquisto sia finalizzato a:
a) intraprendere una ristrutturazione importante o una
demolizione;
b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente
protetto in virtu' dell'appartenenza a determinate aree
ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.
5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti
delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in
contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle
attivita' delle forze armate. In ogni caso, l'obbligo non
si applica agli appalti per la fornitura di materiale
militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208.
6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto
contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione
dell'efficienza energetica globale di tale insieme
costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla
valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti
che costituiscono l'intera fornitura.
7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli
obblighi di cui al comma 1 del presente articolo,
individuano, al proprio interno, uno o piu' soggetti
responsabili dell'attuazione degli obblighi suddetti.
8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per
l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute
nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti
dovranno applicare il criterio del presente articolo.
9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma
1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e
Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai
principi contenuti nel presente articolo.».
- Il testo dell'allegato 1 del citato decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, modificato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio
2014, n. 165.

 
Art. 3
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalita' previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione e' avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche' complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.
4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non piu' di una volta l'anno:
a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata;
b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrita' e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».


Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Regime obbligatorio di efficienza
energetica). - 1. L'obiettivo di risparmio nazionale
cumulato di energia finale da conseguire nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, e'
determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.
1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui
al comma 1, si applicano le specifiche modalita' previste
dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d), della direttiva
2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la
suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici
che possono essere misurati e verificati, risultanti da
azioni individuali la cui attuazione e' avvenuta
successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad
avere un impatto nel 2020.
2. Il regime obbligatorio di efficienza energetica di
cui all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE e'
costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai
decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n.
164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le
condizioni di cui al presente articolo.
3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al
comma 2 dovra' garantire il conseguimento di un risparmio
energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta
per cento dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale
cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi
di energia e' ottenuto attraverso le misure di
incentivazione degli interventi di incremento
dell'efficienza energetica vigenti.
4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
per gli anni successivi al 2016, di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con
l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione
del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere
un'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati e
modalita' alternative o aggiuntive di assolvimento
dell'obbligo, qualora cio' fosse necessario per il
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi
dell'articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi
energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche'
complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati
bianchi.
4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei
certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico e comunque non piu' di una volta
l'anno:
a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti
finali qualora evidenzino cambiamenti significativi
rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il
Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali
informazioni in forma anonima e aggregata;
informazioni attuali sui consumi dei clienti finali,
compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione
della clientela e ubicazione geografica dei clienti,
tutelando, al contempo, l'integrita' e la riservatezza
delle informazioni conformemente alle disposizione in
materia di trattamento dei dati personali e delle
informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il
31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico,
con il supporto dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto
sullo stato di conseguimento dell'obbligo di cui al comma
1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di
risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo
previsto, il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, introduce, anche su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema
idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno
basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di
dare maggiore efficacia alle politiche di promozione
dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di
bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministeri
provvedono, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica il
gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dall'emanazione
del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la
determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle
imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas
per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto
previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Lo
stesso provvedimento contiene disposizioni per migliorare
l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche
della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i
risparmi energetici derivanti da misure volte al
miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti
speculativi.
6. Ai fini dell'accesso al Conto termico, i contratti
che rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato 8,
del presente decreto sono considerati contratti di
rendimento energetico. In deroga all'articolo 6, comma 1,
del Conto termico, il GSE predispone specifiche modalita'
che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare
per l'erogazione dell'incentivo attraverso un acconto e
successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al
suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da:
"intesi" ad: "agrario," sono soppresse;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
c) «1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente
decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento
delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, lettera d).»;
d) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole:
"immediatamente esecutivo" sono inserite le seguenti: "dal
momento del riconoscimento della prenotazione
dell'incentivo da parte del GSE".
7. Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro
il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di
energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle
misure di incentivazione promosse in ambito locale.
8. I risparmi di energia per i quali non siano stati
riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto
all'anno precedente e in condizioni normalizzate,
riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese
che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme
alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente
decreto sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono
al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.».

 
Art. 4
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non discriminatori.»;
c) al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», sono inserite le seguenti parole: «, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020,».


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8. (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione
dell'energia). - 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi
energetica, condotta da societa' di servizi energetici,
esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da
ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti
produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5
dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita'
ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale
obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno
adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO
50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di
gestione in questione includa un audit energetico
realizzato in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2
al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono
comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la
conservazione.
1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole
che impediscono il trasferimento dei risultati della
diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici
qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non
si opponga.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono
eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati
ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o
firmatari degli accordi internazionali di mutuo
riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI
11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma
3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli
installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema
volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA.
2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre
i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non
discriminatori.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono
nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le
medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione
e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli
interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse
o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi
alle norme ISO 50001.
4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in
prossimita' di reti di teleriscaldamento o in prossimita'
di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi
contiene anche una valutazione della fattibilita' tecnica,
della convenienza economica e del beneficio ambientale,
derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal
collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.
5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle
imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono
riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e
dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il
rapporto di diagnosi.
6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la
conformita' delle diagnosi alle prescrizioni del presente
articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale
statisticamente significativa della popolazione delle
imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno
pari al 3 percento. ENEA svolge il controllo sul 100 per
cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa.
L'attivita' di controllo potra' prevedere anche verifiche
in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti
dei soggetti obbligati, si applica la sanzione
amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire
dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo
di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi
sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e sui
risultati raggiunti.
9. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente con
cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando
per il cofinanziamento di programmi presentati dalle
Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I
programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono
che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie
nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a
seguito della effettiva realizzazione delle misure di
efficientamento energetico identificate dalla diagnosi
energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO
50001.
10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9
si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota
spettante al Ministero dello sviluppo economico dei
proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali,
con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello
stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei
proventi disponibili annualmente.
11. All'attuazione delle attivita' previste ai commi 5
e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di
0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello
sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente.».

 
Art. 5
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «gli esercenti l'attivita' di misura», sono sostituite dalle seguenti parole: «le imprese distributrici, in qualita' di esercenti l'attivita' di misura»;
b) al comma 1, lettera a), la parola «individuali» e' sostituita con la seguente: «di fornitura» e dopo le parole «di utilizzo dell'energia», sono aggiunte le seguenti: «e sulle relative fasce temporali»;
c) al comma 1, lettera b) la parola «individuali» e' sostituita con la seguente: «di fornitura»;
d) al comma 3, le parole: «tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE», sono sostituite dalle seguenti parole: «tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea»;
e) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;»;
f) al comma 3, lettera c), dopo le parole «i contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura»;
g) al comma 3, lettera d), dopo la parola «contatore», sono aggiunte le parole: «di fornitura»;
h) al comma 4, le parole: «dell'energia elettrica e del gas naturale», sono soppresse. Seguentemente dopo le parole «dei contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura,»;
i) al comma 5:
i. le parole «individuali», sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna unita' immobiliare». Seguentemente le parole «di ciascun centro di consumo individuale», sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime»;
ii. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e' obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;»;
iii. alla lettera b) le parole «da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali» sono sostituite dalle seguenti parole: «, a cura del proprietario, di sotto-contatori»; seguentemente dopo le parole «eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione» sono aggiunte le seguenti parole: «o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali,»;
iv. la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;»;
v. la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, e' possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;
j) al comma 6, le parole «ed economicamente giustificato» sono eliminate;
k) al comma 7, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche' nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le societa' di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco e' predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed e' aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;»;
l) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 e' effettuata senza scopo di lucro. L'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.».


Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9. (Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma
6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e
di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa
definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica
ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici
potenziali, individua le modalita' con cui le imprese
distributrici, in qualita' di esercenti l'attivita' di
misura:
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e
gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che
riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono
informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e
sulle relative fasce temporali;
b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e
gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui
alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche
in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito
di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda
il settore elettrico e del gas naturale e entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda
il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i
consumi di acqua calda per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto
legislativo 1°giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un
progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di
misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti,
introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu' aderenti alle
esigenze del cliente finale, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu'
provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto dei relativi standard internazionali e delle
raccomandazioni della Commissione europea, predispone le
specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione
intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita' di
esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad uniformarsi,
affinche':
a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai
clienti finali informazioni sulla fatturazione precise,
basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di
utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza
energetica e i benefici per i clienti finali siano
pienamente considerati nella definizione delle
funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti
agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la
sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza
dei dati misurati al momento della loro raccolta,
conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti
dell'attivita' di misura previste dalla normativa vigente,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico assicura il trattamento dei dati storici di
proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai
distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente
finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i
propri azionisti, secondo criteri di efficienza e
semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del
cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di
tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella
rete direttamente dal cliente finale;
d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i
dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e
al prelievo di energia elettrica siano messi a sua
disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di
un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo
nome, in un formato facilmente comprensibile che possa
essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalita'
necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
di misura assicurino che, sin dal momento
dell'installazione dei contatori di fornitura, i clienti
finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla
lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna
unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai
consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio
siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di
teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e'
obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a
cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore
di collegamento alla rete o del punto di fornitura
dell'edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di
sottocontatori per misurare l'effettivo consumo di calore o
di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali
casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei
suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in
termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali, devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di
costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a
cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b),
all'installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per quantificare
il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo
scaldante posto all'interno delle unita' immobiliari dei
condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto
previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione
di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono
alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da
sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la
corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di
calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita'
immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua
calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo
centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli
utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e
successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non
sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite
apposita relazione tecnica asseverata, differenze di
fabbisogno termico per metro quadro tra le unita'
immobiliari costituenti il condominio o l'edificio
polifunzionale superiori al 50 per cento, e' possibile
suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali
attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli
effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal
caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i
millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure
secondo le potenze installate. E' fatta salva la
possibilita', per la prima stagione termica successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma,
che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi
di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera
sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si
sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di
cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla
relativa suddivisione delle spese.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua le
modalita' con cui, se tecnicamente possibile:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
provvedono, affinche', entro il 31 dicembre 2014, le
informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate
sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti
modalita':
1) per consentire al cliente finale di regolare il
proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire
sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza
annuale;
2) le informazioni sulla fatturazione devono essere
rese disponibili almeno ogni bimestre;
3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere
soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
comunicano i dati dei propri consumi direttamente al
fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano
installati contatori non abilitati alla trasmissione dei
dati per via telematica;
4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la
fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo
forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia
comunicato la lettura del proprio contatore per un
determinato periodo di fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri
1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia elettrica e di gas naturale al
dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori,
conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE,
provvedono affinche' i clienti finali abbiano la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni
complementari sui consumi storici che consentano loro di
effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni
complementari sui consumi storici comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni
precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere
agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di
utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati
sono resi disponibili al cliente finale via internet o
mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che
include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo
trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori
intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE
siano installati o meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le
informazioni relative alla fatturazione energetica e ai
consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili,
su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di
servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in via
elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione
chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e'
stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano
basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai
clienti finali le seguenti informazioni minime per
presentare un resoconto globale dei costi energetici
attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del
cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno
precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le
organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o
organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si
possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche
contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche' nei siti
web destinati ai clienti individuali, i distributori di
energia o le societa' di vendita di energia includono un
elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai
consumatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 137 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e delle
agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi
indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere
informazioni e consigli sulle misure di efficienza
energetica disponibili, profili comparativi sui loro
consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche
sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di
ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco e'
predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, ed e' aggiornato, se del caso, con
cadenza annuale;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite,
nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla
richieste di pagamento, per consentire la valutazione
globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni
flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici
siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai
consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti
finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli
di un cliente finale medio o di riferimento della stessa
categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico assicura che non siano applicati specifici
corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle
fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per
l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello
svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente
articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e di
costi, la stessa Autorita' si avvale ove necessario del
Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,
con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della
banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni
in legge 3 agosto 2013, n. 90.
8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle
informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale
di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli
edifici polifunzionali di cui al comma 5 e' effettuata
senza scopo di lucro. L'autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016,
stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori
del servizio.».

 
Art. 6
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, lettera a), le parole «comma 3» sono sostituite con le seguenti: «comma 1».


Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10. (Promozione dell'efficienza per il
riscaldamento e il raffreddamento). - 1. Entro il 30
ottobre 2015 il GSE predispone e trasmette al Ministero
dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province
Autonome un rapporto contenente una valutazione del
potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad
alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti che comprenda le informazioni
di cui all'Allegato 3. Tale rapporto e' articolato
territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel
predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani
energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle
Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e
dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad
alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto
legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. L'anno base di
riferimento ai fini della valutazione e' l'anno 2013.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il GSE
effettua un'analisi costi-benefici relativa al territorio
nazionale basata sulle condizioni climatiche, la
fattibilita' economica e l'idoneita' tecnica conformemente
all'allegato 4, parte 1. L'analisi costi-benefici e'
finalizzata all'individuazione delle soluzioni piu'
efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in
modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento
e raffreddamento.
3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la Conferenza
unificata, approva il rapporto e lo notifica alla
Commissione europea. Su richiesta della stessa Commissione,
la valutazione e' aggiornata e notificata ogni 5 anni.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e
dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, il GSE
istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle
infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento,
esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei
risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89,
della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che i
dati e le informazioni raccolti siano condivisibili dalle
Regioni. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento
della suddetta banca dati:
a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a
disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le
informazioni relative agli impianti di cogenerazione
desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise;
b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e
teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi alla
propria infrastruttura, ove non gia' trasmessi, e i
relativi aggiornamenti in caso di variazioni;
c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano
autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della
cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le
informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati
e alle modalita' di sostegno adottate;
d) i titolari o i responsabili degli impianti di
cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia
economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di
apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentate
le unita' di cogenerazione con capacita' di generazione
inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili
dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
e) TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le
informazioni disponibili relative agli impianti di
cogenerazione.
Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le
modalita' tecniche delle comunicazioni di cui alle
precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed
efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalita'
tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla
lettera a) e le procedure operative per assicurare il
reciproco allineamento delle informazioni presenti nella
banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella
banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli.
5. In base ai risultati della valutazione effettuata a
norma del comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui al
comma 2, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e d'intesa con la
Conferenza unificata, sono individuate le misure da
adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare
secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il
potenziale di aumento della cogenerazione ad alto
rendimento nonche' del teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti, nonche' sono definite
soglie, espresse in termini di calore di scarto utile,
domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e
le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli
impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7,
lettere c) e d). Le esenzioni sono aggiornate con cadenza
triennale dal Ministero dello sviluppo economico che
notifica alla Commissione le modifiche adottate. Qualora la
valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale
economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i
costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono
individuati gli interventi o le aree territoriali esentati
dagli obblighi di cui al comma 6.
6. Il decreto di cui al comma 5 individua le modalita'
attraverso cui le Regioni e le Province autonome concorrono
alla definizione delle misure ivi previste ed alla
individuazione delle relative priorita' di intervento, in
considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei
piani energetico ambientali da esse adottati. Nella
predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e
territoriale di propria competenza, i comuni tengono conto
di tali misure, e dispongono in merito valutando altresi'
gli effetti sulla qualita' dell'aria sulla base di quanto
prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8,
a decorrere dal 5 giugno 2014 e' fatto obbligo agli
operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare
un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4,
parte 2, per le finalita' di seguito indicate:
a) nuovi impianti di generazione elettrica con potenza
termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di
valutare l'eventuale predisposizione del funzionamento
dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto
rendimento;
b) ammodernamento sostanziale di impianti di
generazione elettrica con potenza termica totale in
ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale
conversione della produzione in cogenerazione ad alto
rendimento;
c) nuovi impianti industriali o ammodernamento
sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica
totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore
di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di
valutare le possibilita' di uso del calore di scarto per
soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche
attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale
impianto a una rete di teleriscaldamento e
teleraffreddamento;
d) nuove reti di teleriscaldamento e di
teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti
esistenti;
e) installazione di un nuovo impianto di produzione di
energia termica, con potenza termica totale in ingresso
superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del
calore di scarto degli impianti industriali situati nelle
vicinanze.
L'installazione di attrezzature per la cattura di
biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione
a scopo di stoccaggio geologico non e' considerata un
ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del
presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di
cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si
avvale del supporto delle societa' responsabili per il
funzionamento delle reti di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ove esistenti.
8. Sono esentate dall'analisi di cui al comma 7 le
seguenti tipologie di impianto:
a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica
per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva,
progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore
operative annue calcolate come media mobile per un periodo
di cinque anni;
b) gli impianti che devono essere ubicati in
prossimita' di un sito di stoccaggio geologico approvato ai
sensi della direttiva 2009/31/CE.
9. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi
per gli interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla
e), fatte salve le esenzioni apportate con il decreto di
cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli Enti
Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni
risultante dalle norme vigenti, tengono conto:
a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei
risultati dell'analisi di cui al comma 7 garantendo che
siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma;
b) per le domande presentate decorrere dal 31 dicembre
2015, anche dei risultati della valutazione di cui al comma
1.
10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta' o
bilancio, le autorita' di cui al comma 9 possono esentare
singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni
considerate, anche quando i benefici siano superiori ai
costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base
delle indicazioni delle medesime autorita' competenti
richiamate al comma 9, trasmette alla Commissione una
notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla
data di adozione.
11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si
applicano agli impianti contemplati dal decreto legislativo
4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le eventuali esenzioni di
detto decreto.
12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento,
determinata conformemente alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4
agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su
richiesta dell'operatore, della garanzia di origine di
elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, in
seguito denominata garanzia di origine, contenente le
informazioni di cui all'allegato 5.
13. La garanzia di origine e' rilasciata dal GSE
secondo criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori. La garanzia di origine:
a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed e'
relativa alla produzione netta di energia misurata alle
estremita' dell'impianto e trasferita alla rete e puo'
essere rilasciata solo qualora l'elettricita' annua da
cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50
MWh, arrotondata con criterio commerciale;
b) e' utilizzabile dai produttori ai quali e'
rilasciata affinche' essi possano dimostrare che
l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione
ad alto rendimento;
c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di
attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della
loro conformita' alle disposizioni del presente decreto. A
tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il GSE
dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base
di un programma annuo;
d) se rilasciata in altri Stati membri dell'Unione
europea e' riconosciuta anche in Italia, purche' la
medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di
cui all'allegato 5 e sempreche' provenga da Paesi che
adottino strumenti di promozione ed incentivazione della
cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti
in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti
ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi
stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le competenti autorita' del Paese estero da cui
l'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento viene
importata.
14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di
origine, in particolare per ragioni connesse con la
prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE
comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero
dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione.
15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della
cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia
elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto
rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente
utilizzato per soddisfare una domanda economicamente
giustificabile, ferme restando le disposizioni transitorie
previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e
dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di
cogenerazione, del calcolo della produzione da
cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento
del processo di cogenerazione si applicano gli allegati al
decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato
e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sulla base di indirizzi formulati dal
Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo
sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della
concorrenza:
a) definisce gli standard di continuita', qualita' e
sicurezza del servizio di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la
fornitura del calore e i relativi sistemi di
contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 1;
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle
tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del
teleriscaldamento e le modalita' per l'esercizio del
diritto di scollegamento;
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),
individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore,
l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature
accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla
diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del
presente articolo;
d) individua condizioni di riferimento per la
connessione alle reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di
nuove unita' di generazione del calore e il recupero del
calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo
sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
e) stabilisce le tariffe di cessione del calore,
esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento
qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di
teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano
secondo criteri di gradualita' anche alle reti in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
ferma restando la salvaguardia degli investimenti
effettuati e della concorrenza nel settore. L'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico esercita i
poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481.

 
Art. 7
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «potenziale di efficienza esistente» sono inserite le seguenti: «attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi»;
b) al comma 2, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
c) al comma 3, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».


Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Trasformazione, trasmissione e distribuzione
dell'energia). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica il
gas ed il sistema idrico, nel rispetto delle esigenze di
sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi
nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative
traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando i
costi e i benefici connessi e su indirizzo del Ministero
dello sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c),
d), e) ed f), provvede:
a) previa valutazione dei potenziali di aumento
dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il gas
e l'energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 e
tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), ad
introdurre nelle regolazione della remunerazione delle
attivita' di sviluppo e gestione delle reti di
trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure
per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare
l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli
operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di
efficienza esistente attraverso misure concrete e
investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete
miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e
efficienti in termini di costi, di cui tener conto nella
programmazione degli interventi previsti nei piani di
sviluppo delle infrastrutture;
b) ove necessario, ad aggiornare entro il termine di
cui alla lettera a) la disciplina di accesso e uso della
rete elettrica, al fine di garantire la conformita' agli
allegato 6 e 7 del presente decreto;
c) a verificare ed eventualmente aggiornare le misure
di attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4,
e dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, al fine di sostenere la diffusione
efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione
distribuita;
d) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo
11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
luglio 2012 e all'articolo 25 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012, a consentire la
partecipazione della generazione distribuita, delle fonti
rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della
domanda al mercato dell'energia e dei servizi, stabilendo i
requisiti e le modalita' di partecipazione delle singole
unita' di consumo e di produzione;
e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico
insite nella gestione delle reti, a regolare l'accesso e la
partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento,
di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le
modalita' tecniche con cui i gestori dei sistemi di
trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione
dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli
aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di
consumo e di unita' di produzione, sulla base dei requisiti
tecnici di detti mercati e delle capacita' di gestione
della domanda e degli aggregati;
f) ad adottare disposizioni affinche', nei vincoli
derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento
dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a
parita' di offerta economica, nell'ordine, a fonti
rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti
rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, entro il 31 dicembre di ogni anno, a
decorrere dal 2015, redige una relazione sulle modalita' di
attuazione di cui al comma 1 e la sottopone al Ministero
dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. Con uno o piu' provvedimenti e con riferimento ai
clienti domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico adegua le componenti della tariffa
elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di
superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e
adeguare le predette componenti ai costi del relativo
servizio, secondo criteri di gradualita'. L'adeguamento
della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare
comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il
conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e
non determina impatti sulle categorie di utenti con
struttura tariffaria non progressiva. Su proposta della
stessa Autorita', il Ministro dello sviluppo economico, in
relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente
all'adeguamento e al fine di tutelare i clienti
appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce
eventuali nuovi criteri per la determinazione delle
compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante
determinazione dei criteri per la definizione delle
compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati
e per i clienti in gravi condizione di salute.».

 
Art. 8
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «diagnosi energetiche» sono soppresse e dopo le parole: «e alle disposizioni del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.».


Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12. (Disponibilita' di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione). - 1. ACCREDIA, sentito il
CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica
di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'approvazione gli schemi di certificazione e
accreditamento per la conformita' alle norme tecniche in
materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi
di gestione dell'energia e alle disposizioni del presente
decreto che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano
affidabili e contribuiscano al conseguimento degli
obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono
resi pubblici.
2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di
diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali,
UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora
norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte
ai settori residenziale, industriale, terziario e
trasporti, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2
al presente decreto.
3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro
180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
elabora norme tecniche per la certificazione volontaria
degli auditor energetici nei settori dell'industria, del
terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi
edilizi connessi al miglioramento della prestazione
energetica degli edifici.
4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai
commi 2 e 3, la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni
imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce
e rende disponibili programmi di formazione finalizzati
alla qualificazione degli auditor energetici nei settori
residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli
installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento
della prestazione energetica degli edifici.
5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012,
decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei
certificati bianchi solo se in possesso di certificazione,
rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339.
6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE
e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno
protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di
seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web
istituzionale dell'ENEA.
a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo
la UNI CEI 11339;
c) organizzazioni certificate ISO 50001;
d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme
di cui al comma 3 del presente articolo.».

 
Art. 9
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.».


Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14. (Servizi energetici ed altre misure per
promuovere l'efficienza energetica). - 1. I contratti di
prestazione energetica stipulati dalla pubblica
amministrazione contengono gli elementi minimi di cui
all'allegato 8 al presente decreto.
2. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo la lettera a) e'
aggiunta la seguente: «aa) per la prima stipula
contrattuale, la riduzione stimata dell'indice di energia
primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5
per cento rispetto al corrispondente indice riportato
sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi
concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo
anno di vigenza contrattuale;».
3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono
assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella
stesura dei contratti di rendimento energetico e rendono
disponibili al pubblico informazioni sulle migliori
pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti contratti
anche con il supporto di ENEA.
4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in collaborazione con
le Regioni, integra il contratto-tipo per il miglioramento
del rendimento energetico dell'edificio di cui all'articolo
4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di
cui all'allegato 8.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro delle
infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con
la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee
guida per semplificare ed armonizzare le procedure
autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e
terziario di impianti o dispositivi tecnologici per
l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti
rinnovabili nonche' per armonizzare le regole sulla
attestazione della prestazione energetica degli edifici, i
requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e
delle sanzioni. Tali linee guida sono finalizzate, in
particolare, a favorire:
a) la gestione delle procedure autorizzative attraverso
portali on-line accessibili da cittadini ed imprese e
contenenti altresi' informazioni su vincoli emergenti dalla
pianificazione urbanistica territoriale;
b) uniformita' e snellimento della documentazione a
supporto delle richieste autorizzative;
c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria
massimi, tali da non scoraggiare l'installazione di
tecnologie efficienti.
6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una
riduzione minima del 20 per cento dell'indice di
prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto
legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle
tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di
chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30
centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri
per tutte le strutture che racchiudono il volume
riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per
quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei
computi per la determinazione dei volumi, delle altezze,
delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto
dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di
cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle
distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze
minime di protezione del nastro stradale e ferroviario,
nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe
vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime
riportate nel codice civile.
7. Nel caso di interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti che comportino maggiori
spessori delle murature esterne e degli elementi di
chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una
riduzione minima del 10 per cento dei limiti di
trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con
le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e'
permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure
di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali
o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di
proprieta' e alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il
maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche'
alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di
30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di
copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe
vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime
riportate nel codice civile.
8. Al comma 9-bis, dell'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti:
"d) si procede alle ristrutturazioni di impianti
termici individuali gia' esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra
il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o piu' generatori ibridi
compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a
gas e da una pompa di calore e dotati di specifica
certificazione di prodotto.".
9. Il comma 9-ter, dell'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, e' sostituito da seguente:
"9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma
9-bis, e' obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare
generatori di calore a gas a camera stagna il cui
rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4,
comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d),
installare generatori di calore a gas a condensazione i cui
prodotti della combustione abbiano emissioni medie
ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh,
misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare
generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti
della combustione abbiano emissioni medie ponderate di
ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo
le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui
rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4,
comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico
in conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e
successive modifiche e integrazioni.".
10. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e
all'articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 sono adottati entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, favorendo
l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di
regole semplici per la valutazione della prestazione
energetica e l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici.
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi
dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il
2014, e' prorogata la durata degli incentivi sino al 31
dicembre 2016, a fronte di progetti definiti dallo stesso
proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera
stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi
di energia in misura complessivamente equivalente alla
soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati
entro il 31 dicembre 2016 e rispondano a criteri di:
collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti
energeticamente efficienti installati nel medesimo sito
industriale; efficientamento energetico di impianti
collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti
diversi, avviati nella medesima data; risanamento
ambientale nei siti di interesse nazionale di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; salvaguardia dell'occupazione.
12. E' fatto divieto ai distributori di energia, ai
gestori dei sistemi di distribuzione e alle societa' di
vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti
volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi
energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di
servizi energetici o altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica, compresa la preclusione
dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di
posizione dominante.
12-bis. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, anche
con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli
ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare
all'efficienza energetica, attraverso la massima
semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione
di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a
disposizione di informazioni chiare e precise per la
promozione dell'efficienza energetica.».

 
Art. 10
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera: «b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate.».


Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15. (Fondo nazionale per l'efficienza
energetica). - 1. E' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il "Fondo nazionale per l'efficienza
energetica", di seguito "Fondo", che opera secondo le
modalita' di cui al comma 2 e per le finalita' di cui al
comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi
esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il
settore elettrico provvede al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato degli importi indicati al primo
periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto
corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per
l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il
2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata:
a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse
annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5,
comma 12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo
2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a
carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19.
b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello
sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare a valere sui proventi
annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati
ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente
impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate.
2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' destinato a
sostenere il finanziamento di interventi di efficienza
energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso
a forme di partenariato pubblico - privato, societa' di
progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due
sezioni destinate rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o
su portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o
attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la
Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la
sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di
tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la
sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o
l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi
finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli
emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130,
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e
ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.
3. Il Fondo e' destinato a favorire, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento
di interventi coerenti con il raggiungimento degli
obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo
il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e
comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata
condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica degli edifici di proprieta' della Pubblica
Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per
il teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture
pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici
destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia
popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di
energia nei settori dell'industria e dei servizi.
4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra
la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, possono avere accesso alle
garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalita' definite
con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i
vincoli richiamati al comma 3.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con
uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono
individuate le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del
Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per sezioni,
di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del
teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel
quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento
del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e
risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni
di maggior favore per interventi che presentino specifica
valenza prestazionale volti a:
a) creare nuova occupazione;
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero
edificio;
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
d) introdurre misure di protezione antisismica in
aggiunta alla riqualificazione energetica;
e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il
teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse
alla generazione distribuita a biomassa;
6. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento volontario di contributi da parte di
Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi
pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla
programmazione dei fondi strutturali e di investimento
europei secondo criteri, condizioni e modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui al comma 5. La dotazione del
Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle
sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23.
7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma
2, lettera a) sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. La garanzia dello Stato e' inserita
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata
alla concessione di garanzie, di cui al comma 2, e'
ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui
all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147.
8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere
assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli
Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti
dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.
9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo'
essere attribuita sulla base di una o piu' apposite
convenzioni, a societa' in house ovvero a societa' o enti
in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi
e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea
e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri
connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si
provvede a valere sulle medesime risorse.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

 
Art. 11
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, la parola «individuali» e' sostituita con le parole: «di fornitura»;
c) al comma 4 dopo le parole «installazione dei contatori» sono inserite le seguenti: «di fornitura»;
d) al comma 5, le parole: «L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleriscaldamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici», sono sostituite dalle seguenti parole: «L'esercente l'attivita' di misura». Conseguentemente la parola «individuali» e' sostituita dalle seguenti: «di fornitura» e la parola «soggetta» e' sostituita dalla seguente: «soggetto»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: «6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unita' immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non e' tecnicamente possibile o non e' efficiente in termini di costi o non e' proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente comma: «7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell'unita' immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unita' immobiliare, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini di costi.»;
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma: «8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.».


Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16. (Sanzioni). - 1. Le grandi imprese e le
imprese a forte consumo di energia che non effettuano la
diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000
euro. Quando la diagnosi non e' effettuata in conformita'
alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro
20.000.
2. L'esercente l'attivita' di misura che, nei casi
previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in
violazione delle modalita' individuate dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non
fornisce ai clienti finali i contatori di fornitura aventi
le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto
comma e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.
3. L'esercente l'attivita' di misura che fornisce
sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle
specifiche fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico a norma dell'articolo 9, comma
3, lettere a), b) c) ed e), e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni
di cui al presente comma sono irrogate dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
4. L'esercente l'attivita' di misura che al momento
dell'installazione dei contatori di fornitura non fornisce
ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate
secondo quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul
loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei
dati ed al monitoraggio del consumo energetico, e' soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500
euro.
5. L'esercente l'attivita' di misura che non ottempera
agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di
cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine
ivi previsto, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2500 euro.
6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b),
il proprietario dell'unita' immobiliare che non installa,
entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui
alla predetta lettera b), e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna
unita' immobiliare. La disposizione di cui al presente
comma non si applica quando da una relazione tecnica di un
progettista o di un tecnico abilitato risulta che
l'installazione del contatore individuale non e'
tecnicamente possibile o non e' efficiente in termini di
costi o non e' proporzionata rispetto ai risparmi
energetici potenziali.
7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c)
il proprietario dell'unita' immobiliare, che non provvede
ad installare sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per misurare il
consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo
scaldante posto all'interno dell'unita' immobiliare, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica quando da una
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico
abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi
non e' efficiente in termini di costi.
8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da
teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d),
e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500
euro.
9. L'impresa di distribuzione o le societa' di vendita
di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non
forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti
finali presso i quali non sono installati contatori
intelligenti le informazioni previste dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma
dell'articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per
ciascuna omissione.
10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita
di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non
consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni
complementari sui consumi storici in conformita' a quanto
previsto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6,
lettera b), e' soggetta ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.
11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a
2500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita di
energia al dettaglio:
a) che non rende disponibili, con le modalita'
individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico su richiesta formale del cliente
finale, le informazioni di cui all'articolo 9, comma 7,
lettera a);
b) che non offre al cliente finale l'opzione di
ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via
elettronica e non fornisce, su richiesta di quest'ultimo,
spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a
norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b);
c) che non fornisce al cliente finale, secondo le
modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla
fattura le informazioni di cui all'articolo 9, comma 7,
lettera c);
d) che non fornisce al cliente finale, secondo le
modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, le informazioni le
stime dei costi energetici tali da consentire a
quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.
12. L'impresa di vendita di energia al dettaglio che
applica specifici corrispettivi al cliente finale per la
ricezione delle fatture o delle informazioni sulla
fatturazione ovvero per l'accesso ai dati relativi ai
consumi e' soggetta ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.
13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal
Ministero dello sviluppo economico.
14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegati.
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e
12 sono irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico.
16. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie da parte delle autorita'
amministrative competenti si osservano, in quanto
compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, i procedimenti
sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio in forma scritta e orale, la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere
adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
17. L'autorita' amministrativa competente, valutati gli
elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua
conoscenza da chiunque vi abbia interesse da' avvio al
procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata
o la notificazione degli estremi della violazione.
18. In caso di accertata violazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e
gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a
provvedere alla regolarizzazione entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data della contestazione
immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al
comma 17.
19. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione
di cui al comma 18 e alla contestazione immediata o alla
notificazione degli estremi della violazione amministrativa
a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve
contenere:
a) l'indicazione dell'autorita' competente; l'oggetto
della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e
degli elementi essenziali della violazione contestata;
b) l'indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove e' possibile
presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi,
essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti
oggetto di contestazione, nonche' avere accesso agli atti;
c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato
puo' esercitare le facolta' di cui alla lettera b),
comunque non inferiore a trenta giorni;
d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di
cui al comma 18;
e) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 7;
f) la menzione della possibilita', nei casi degli
illeciti non diffidabili o per i quali non si e'
ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
g) l'indicazione del termine di conclusione del
procedimento.
20. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione
prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il
termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma
estingue il procedimento limitatamente alle violazioni
oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva
ottemperanza alla diffida stessa.
21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al
comma 20 e' effettuato con le modalita' di versamento
previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio
1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del
pagamento e' data mensilmente comunicazione all'autorita'
amministrativa competente, con modalita' telematiche, a
cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del
predetto decreto legislativo.
22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle attivita' di ispezione degli
impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,
eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e
8.
23. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale,
per le violazioni del presente decreto, sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 15. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e
8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di
Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono
utilizzarli per la gestione degli accertamenti e delle
ispezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 74.
24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.».

 
Art. 12
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la lettera «c-bis) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.».


Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 17. (Monitoraggio dell'attuazione). - 1. A
partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, approva e
trasmette alla Commissione europea il Piano d'azione
nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:
a) misure significative per il miglioramento
dell'efficienza energetica;
b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi
quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione
dell'energia nonche' negli usi finali della stessa, in
vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di
efficienza energetica di cui all'articolo 3;
c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria
previsto al 2020.
c-bis) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo
attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, approva e
trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale
sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi
di efficienza energetica di cui all'articolo 3.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e
trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale
sulla cogenerazione contenente:
a) statistiche sulla produzione nazionale di energia
elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso
rendimento in relazione alla produzione totale di calore e
di energia elettrica;
b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione
di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati
per la cogenerazione;
c) statistiche relative alla produzione e alle
capacita' di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in
relazione alla produzione e alle capacita' totali di calore
e di energia elettrica;
d) statistiche sui risparmi di energia primaria
realizzati applicando la cogenerazione.
4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3,
sono redatte sulla base dell'allegato XIV della direttiva
2012/27/UE e dei documenti operativi predisposti dalla
Commissione europea. La relazione di cui al comma 3 e'
redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 4 agosto 2011.».

 
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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