Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 luglio 2016
Modifiche al decreto 17 febbraio 2016, recante «Modalita' di redazione degli atti costitutivi di societa' a responsabilita' limitata start-up innovative».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il proprio decreto del 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56, Serie generale, dell'8 marzo 2016, recante «Modalita' di redazione degli atti costitutivi di societa' a responsabilita' limitata start-up innovative», adottato ai sensi dell'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni con legge n. 33 del 2015;
Considerato che e' stata rilevata la presenza, nel citato decreto del 17 febbraio 2016, di due errori materiali, che appare opportuno emendare;
Ritenuto opportuno, con l'occasione, procedere anche ad apportare alcune modeste correzioni formali al medesimo decreto del 17 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del 17 febbraio 2016

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016, recante «Modalita' di redazione degli atti costitutivi di societa' a responsabilita' limitata start-up innovative» sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, il comma 4 e' rinumerato 3;
b) all'art. 5, comma 1, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
c) all'art. 2, comma 2, lettera d), le parole «dall'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 3 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 4, comma 11 e seguenti, del decreto-legge 3 del 2015»;
d) al punto 6.2 dell'allegato, sezione statuto, le parole «deve essere esercitato dai soci entro 10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni»;
e) al punto 7.1 dell'allegato, sezione statuto, le parole «puo' emettere titoli di debito al portatore o nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «puo' emettere titoli di debito nominativi».


 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2016

Il Ministro: Calenda


 
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